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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/05/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia
Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 744 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo
t r a
P. IV : , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IV_1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alfonso Santagata e dall'avv. Gaetano Santagata, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata alla Via V. Bellini n. 17, 81030 San Marcellino (CE)
-OPPONENTE-
e
, P.IV n. , in persona dell'amministratore p.t. rappresentata e difesa, giusta CP_1 P.IV_2 procura in atti, dall'avvocato Gennaro Cavallo, tutti elett.te dom.ti in Marano di Napoli al Corso
Umberto I n.72
- OPPOSTA–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n.2340/2019, emesso ad istanza della . e con il quale veniva ingiunto il CP_1 pagamento della somma di €.7320,00 oltre agli interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
A sostegno dell'opposizione l'attrice ha contestato la pretesa creditoria, eccependo che la controparte non aveva fornito prova della fonte del rapporto e deducendo comunque il parziale adempimento di quanto dovuto.
Regolarmente si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 16.6.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. All'esito, avendo la causa natura documentale, la stessa è stata rinviata all' udienza del 05.03.2025 per la precisazione delle conclusioni, ove è stata poi trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.pc.
*****
In via preliminare va richiamato il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.( cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019)
Ciò chiarito, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non può trovare Parte_1
accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo è tardiva l'eccezione relativa alla mancata integrazione della condizione di procedibilità, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere proposta (o rilevata ex officio) entro la prima udienza di trattazione.
Quanto ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo è opinione assolutamente pacifica e condivisa quella per cui la fattura è in sé documento idoneo a fondare l'emissione del provvedimento monitorio.
Occorre ancora premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due segmenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel caso di specie il credito di €.7320,00 oggetto del decreto ingiuntivo n.2340/2019 è relativo al mancato pagamento della fattura n. 30/19, detta fattura è poi corredata da DDTT regolarmente sottoscritti dal destinatario per ricezione ed ancora da un assegno consegnato dall'odierna opponente, andato insoluto.
Orbene secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in tema di prova dell' inadempimento di una obbligazione il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell' inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall' onere della prova del fatto estintivo dell' altrui pretesa costituito dall' avvenuto adempimento.
La società opposta ha dunque fornito la prova dell'esistenza del rapporto commerciale, ha prodotto a dimostrazione del credito vantato nei confronti dell'opponente i titoli su cui si fonda la pretesa monitoria rappresentati oltre che dalla fattura anche dai documenti di trasporto, dalle scritture contabili e soprattutto dall'assegno che come ben noto, ha valore di promessa di pagamento la quale determina una inversione dell'onere della prova, dovendo essere dunque colui che il titolo ha consegnato a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione.
Questo è dunque il compendio probatorio offerto dalla creditrice;
l'opponente, per contro, si è limitata ad una contestazione del tutto generica e contraddittoria. Da un lato infatti, ha contestato il quantum del credito e l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla controparte;
dall'altro, non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale, non ha contestato la consegna del titolo, limitandosi a dedurre che lo stesso è andato insoluto “per mero errore” e paventando pagamenti successivi, senza che però di essi non solo sia offerta la benché minima prova ma senza nemmeno quantificare gli stessi o indicare quando, con che modalità e nelle mani di chi sarebbero avvenuti.
Alla luce di quanto premesso ne consegue che le risultanze documentali e la genericità delle contestazioni sollevate dall'opponente forniscono elementi idonei a ritenere dimostrato il credito portato decreto ingiuntivo opposto.
Di conseguenza, l'opposizione va rigettata con conferma del DI n.2340/2019 da intendersi definitivamente esecutivo.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n.2340/2019 emesso dall' intestato
Tribunale in favore di che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
CP_1
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, quantificate nell'importo di euro 5.000,00 oltre interessi come per legge, iva, cpa e rimborso forfettario e con attribuzione al difensore antistatario;
3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. non sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità aggravata.
Così deciso in Nocera Inferiore, 27.05.2025. IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia
Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 744 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo
t r a
P. IV : , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IV_1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alfonso Santagata e dall'avv. Gaetano Santagata, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata alla Via V. Bellini n. 17, 81030 San Marcellino (CE)
-OPPONENTE-
e
, P.IV n. , in persona dell'amministratore p.t. rappresentata e difesa, giusta CP_1 P.IV_2 procura in atti, dall'avvocato Gennaro Cavallo, tutti elett.te dom.ti in Marano di Napoli al Corso
Umberto I n.72
- OPPOSTA–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n.2340/2019, emesso ad istanza della . e con il quale veniva ingiunto il CP_1 pagamento della somma di €.7320,00 oltre agli interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
A sostegno dell'opposizione l'attrice ha contestato la pretesa creditoria, eccependo che la controparte non aveva fornito prova della fonte del rapporto e deducendo comunque il parziale adempimento di quanto dovuto.
Regolarmente si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 16.6.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. All'esito, avendo la causa natura documentale, la stessa è stata rinviata all' udienza del 05.03.2025 per la precisazione delle conclusioni, ove è stata poi trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.pc.
*****
In via preliminare va richiamato il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.( cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019)
Ciò chiarito, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non può trovare Parte_1
accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo è tardiva l'eccezione relativa alla mancata integrazione della condizione di procedibilità, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere proposta (o rilevata ex officio) entro la prima udienza di trattazione.
Quanto ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo è opinione assolutamente pacifica e condivisa quella per cui la fattura è in sé documento idoneo a fondare l'emissione del provvedimento monitorio.
Occorre ancora premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due segmenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel caso di specie il credito di €.7320,00 oggetto del decreto ingiuntivo n.2340/2019 è relativo al mancato pagamento della fattura n. 30/19, detta fattura è poi corredata da DDTT regolarmente sottoscritti dal destinatario per ricezione ed ancora da un assegno consegnato dall'odierna opponente, andato insoluto.
Orbene secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in tema di prova dell' inadempimento di una obbligazione il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell' inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall' onere della prova del fatto estintivo dell' altrui pretesa costituito dall' avvenuto adempimento.
La società opposta ha dunque fornito la prova dell'esistenza del rapporto commerciale, ha prodotto a dimostrazione del credito vantato nei confronti dell'opponente i titoli su cui si fonda la pretesa monitoria rappresentati oltre che dalla fattura anche dai documenti di trasporto, dalle scritture contabili e soprattutto dall'assegno che come ben noto, ha valore di promessa di pagamento la quale determina una inversione dell'onere della prova, dovendo essere dunque colui che il titolo ha consegnato a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione.
Questo è dunque il compendio probatorio offerto dalla creditrice;
l'opponente, per contro, si è limitata ad una contestazione del tutto generica e contraddittoria. Da un lato infatti, ha contestato il quantum del credito e l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla controparte;
dall'altro, non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale, non ha contestato la consegna del titolo, limitandosi a dedurre che lo stesso è andato insoluto “per mero errore” e paventando pagamenti successivi, senza che però di essi non solo sia offerta la benché minima prova ma senza nemmeno quantificare gli stessi o indicare quando, con che modalità e nelle mani di chi sarebbero avvenuti.
Alla luce di quanto premesso ne consegue che le risultanze documentali e la genericità delle contestazioni sollevate dall'opponente forniscono elementi idonei a ritenere dimostrato il credito portato decreto ingiuntivo opposto.
Di conseguenza, l'opposizione va rigettata con conferma del DI n.2340/2019 da intendersi definitivamente esecutivo.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n.2340/2019 emesso dall' intestato
Tribunale in favore di che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
CP_1
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, quantificate nell'importo di euro 5.000,00 oltre interessi come per legge, iva, cpa e rimborso forfettario e con attribuzione al difensore antistatario;
3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. non sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità aggravata.
Così deciso in Nocera Inferiore, 27.05.2025. IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo