Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 11.03.2025
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 11.03.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
in persona Parte_1 del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato LIPPOLIS MAURIZIO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e in Controparte_1 persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato LEOMANNI GIAMPIERO
nonché
in persona del legale rappresentante in carica, CP_2 rappresentato e difeso dall'vv. LEONE FABIOLA e IERO LUCA
resistenti
oggetto: opposizione intimazione di pagamento
1
Con ricorso depositato il 22.03.2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 024 2022 901069028/000 notificata il 02.03.2022 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
1. Avviso di addebito n. 32420170000232623000 notificato il 20/07/2017 di euro 16.657,23; 2. Avviso di addebito n. 32420180000620875000 notificato il 05/07/2018 di euro 42.447,52;
3. Avviso di addebito n. 32420180001536222000 asseritamente notificato il 03/12/2018 di euro 42.388,37;
4. Avviso di addebito 32420180001612541000 asseritamente notificato il 03/12/2018 di euro 83.118,78;
5. Avviso di addebito 32420180001612642000 asseritamente notificato il 03/12/2018 di euro 9.964,53;
6. Avviso di addebito 32420190000037483000 asseritamente notificato il 29/01/2019 di euro 729,04;
7. Avviso di addebito 32420190000124423000 asseritamente notificato il 11/05/2019 di euro 703,47;
8. Avviso di addebito 32420190001409136000 asseritamente notificato il 28/10/2019 di euro 73.323,55;
9. Avviso di addebito 32420190001409237000 asseritamente notificato il 28/10/2019 di euro 1.477,61;
10. Avviso di addebito 32420190002570525000 asseritamente notificato il 15/12/2019 di euro 257,97. Nello specifico l'istante ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito elencati ai numeri da 3 a 10 come sopra riportati, perché notificata da indirizzo pec non presente nei pubblici registri, per carenza di motivazione e omessa notifica dell'avviso bonario, nonché per decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 46/99. Costituitasi in giudizio ha Controparte_1 eccepito preliminarmente la tardività dell'opposizione, il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando nel merito diffusamente gli avversi assunti e concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Costituitasi in giudizio ha contestato diffusamente gli avversi CP_2 assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. All'odierna udienza, il Giudice ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale. _______________
2 Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono esposte. Giova rammentare che gli artt. 17 e segg. d.lgs. n.46/1999 consentono l'iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici. E' la legge, quindi, che attribuisce al ruolo esattoriale ed alla cartella, che ne costituisce un estratto, l'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.: pertanto, la cartella svolge nell'ambito della disciplina della riscossione mediante ruolo, una funzione analoga a quella del precetto, di cui all'art. 480 cod. proc. civ., perché, al pari del precetto, contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo, che, nel caso della cartella di pagamento, è rappresentato dal ruolo, come espressamente previsto dall'art. 49, primo comma, del d.p.r. n. 602 del 1973. La sua notificazione equivale, pertanto, a quella che in altri casi è la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Quando l'opponente fa valere i vizi formali del ruolo o della cartella o della sua notificazione, l'opposizione deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n.46/99, che rinvia alle “forme ordinarie”, ovvero all'art.617 c.p.c. relativo all'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n.18691/2008; Cass. n.21863/2004); quando, invece, l'opposizione attiene al merito della pretesa di riscossione trova applicazione l'art. 24 dello stesso d.lgs., in base al quale “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Nel caso di specie, con riferimento all'intimazione di pagamento opposta parte ricorrente non ha proposto opposizione agli atti prodromici deducendone il difetto di notifica, bensì ha impugnato la successiva intimazione di pagamento, nel termine di venti giorni, previsto dall'art.617 c.p.c. (nel testo in vigore al momento della notifica della intimazione di pagamento) per dedurre i vizi formali del titolo esecutivo. Ciò precisato, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito opposti, avendo debitamente CP_2 documentato la rituale notifica degli stessi per email all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente. Peraltro, a fronte di detta produzione documentale alcuna contestazione è stata sollevata da parte istante. Provata la rituale notifica degli atti prodromici, deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione di decadenza dell'iscrizione a ruolo, potendo detto motivo di doglianza essere esaminato solo nel giudizio di opposizione agli avvisi di addebito nella specie non proposto.
3 Per i medesimi motivi, inammissibili devono ritenersi le eccezioni relative alla erronea determinazione delle somme ingiunte ed all'omessa notifica dell'avviso bonario, quest'ultima, peraltro, in ogni caso priva di fondamento, non sussistendo nel nostro ordinamento alcuna norma che impone all'ente previdenziale la notifica di suddetto avviso bonario prima di procedere all'iscrizione a ruolo. Quanto agli eccepiti vizi propri dell'intimazione di pagamento, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato dedotta da parte ricorrente. Il primo comma dell'articolo 50 del Dpr 602/1973 attribuisce all' la facoltà di procede a espropriazione forzata Controparte_3
“quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”, precisando, al successivo comma 2, che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale, occorre procedere alla notifica “di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. Detto avviso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 50, è redatto in conformità al modello “approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere consapevole il contribuente che, a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale già notificata, sarà iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo la funzione equivalente a quella dell'atto di precetto;
ne consegue che il suo contenuto può dirsi esaustivo ove si dia atto del mancato pagamento del debito contratto con l'Erario e, contestualmente, si avverta che, in caso di mancata ottemperanza, si procederà ad esecuzione forzata. Ai fini della validità della motivazione è, infatti, sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, circostanza che si realizza attraverso il riferimento alla cartella esattoriale precedentemente notificata;
in tal modo il debitore ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa, sollevando le contestazioni che eventualmente ritiene opportune. Essendo il riferimento alla cartella esattoriale già notificata specifico e concreto, esso è in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione. Inoltre, in relazione a un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Come precisato dalla Suprema Corte, “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è
4 sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata”. (Cass. n. 28689 del 2018, Cass. Ordinanza n.10692 dell'11 aprile 2024). Deve essere altresì disattesa l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento perché effettuata su un indirizzo pec non presente nei pubblici registri. Invero, i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario. Inoltre la Corte di cassazione in un recente arresto ha statuito che:
“In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell Controparte_1
), non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la
[...] stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994L. 21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. civ. Sez. VI - 5, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015, Corte Cass. civ., Sez. VI
- 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del 18/05/2022, n. 15979). Peraltro, la Suprema Corte nella citata sentenza n. 982/2023 ha precisato “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del
5 processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021)”. Nel caso de quo parte ricorrente non ha dedotto quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero scaturiti dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento da un indirizzo telematico non corrispondente al domicilio digitale dell Controparte_1
come presente nei pubblici registri, avendo potuto comunque
[...] parte istante svolgere compiutamente le proprie difese nel presente giudizio, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza della intimazione ed all'oggetto della stessa. Alla luce della richiamata giurisprudenza la notifica del provvedimento impugnato è valida ed efficace. Deve essere altresì disattesa l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito indicati dalla ricorrente sottesi all'intimazione opposta. Invero ha fornito idonea prova di avere regolarmente notificato CP_2 tutti gli avvisi di addebito di cui è causa con invio di email all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente. Per tutti i motivi sopra esposti il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 23.03.2022 da nei confronti di Pt_1 Controparte_1
e così provvede: CP_2
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese legali liquidate in € 4.201,00 per ogni parte resistente, oltre iva cap e rimborso spese come per legge. Brindisi, 11.03.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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