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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1468 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
31.10.1984 (c.f.: ) E , nato C.F._2 Parte_3
a Trapani il 10.02.1978 (c.f.: ), tutti con gli C.F._3 avv.ti Giuseppe Murana e Bartolomeo Murana (pec domiciliazione:
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), con gli avv.ti Giovan Battista Greco e C.F._4
Mirko Farina (pec domiciliazione:
; Email_1
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_4
) e C.F._5 Parte_5
(c.f. ), con sede legale in Trapani, in persona del legale P.IVA_1 rapp.nte p.t. - oggi - con l'avv. Parte_6
Francesco Paolo Di Trapani (pec domiciliazione:
. Email_2
OGGETTO: rapporti societari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del
23.10.2024 e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 03/06/2021, gli attori in epigrafe indicati hanno chiesto al Tribunale l'accoglimento delle
Tribunale di Trapani Sezione Civile
seguenti conclusioni:
«- determinare il valore della partecipazione che il socio defunto
aveva nella “ Controparte_2 Parte_5
alla data del decesso dell'01.03.2020 e tale valore fissare nell'importo di €
1.262.677 (euro unmilioneduecentosessantaduemulaseicentosessantasette
/00) e comunque nel diverso o maggiore importo che risulterà congruo
all'esito dell'attività istruttoria;
- odinare la liquidazione dell'anzidetta quota e per ciò condannare la
“ ed i soci solidalmente ed Parte_5
illimitatamente responsabili e al Controparte_3 Controparte_4
pagamento e favore degli istanti dell'importo di € 1.262.677 (euro
unmilioneduecentosessantaduemulaseicentosessantasette/00) e comunque
dell'importo che sarà determinato a maggiorarsi di interessi legali e
rivalutazione maturati dalla scadenza al termine fissato per la liquidazione
della quota, e perciò dall'1 settembre 2020, e maturandi all'effettivo
pagamento;
- condannare la “ ed i soci Parte_5 Parte_5
solidalmente ed illimitatamente responsabili e Controparte_3 CP_4
a corrispondere agli odierni istanti quali eredi di
[...] CP_2
gli utili dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 e quelli inerenti al
[...]
periodo 01.01.2020 – 01.03.2020, sempre, s'intende, per la parte inerente
alla quota del socio defunto;
- condannare la “ ed i soci Parte_5
solidalmente ed illimitatamente responsabili e Controparte_3 CP_4
a pagare agli istanti la somma di € 130.240,24 (euro
[...]
Tribunale di Trapani Sezione Civile
centotrentamiladuecentoquaranta/24) pari all'ammontare del
finanziamento concesso al socio defunto alla s.n.c., oltre interessi legali e
rivalutazione su detta somma dalla richiesta al rimborso del 10.11.2020 al
pagamento;
- condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite».
A sostegno delle superiori conclusioni, gli attori hanno dedotto:
a) di essere gli unici eredi ed aventi diritto di CP_2
nato a [...] in data [...], e deceduto ad Erice il
[...]
giorno 0l.03.2020;
b) che il loro dante causa era socio della società in nome collettivo denominata ''AS , Parte_5
società nella quale il de cuius aveva conferito il capitale di €
250.938,92 su un capitale totale di € 752.816,76 rendendosi titolare di una partecipazione pari ad 1/3 dell'intero;
c) che i restanti soci della suddetta società erano CP_3
e fratelli del predetto de cuius ed
[...] Controparte_4
anch'essi detentori di una partecipazione sociale pari ad 1/3
dell'intero;
d) che l'attività sociale – avente ad oggetto il deposito e la distribuzione di prodotti petroliferi, carburanti agricoli, oli lubrificanti, la gestione di impianti di distribuzione di carburanti e quant'altro meglio si legge nel contratto sociale – era esercitata nella sede principale sita a Guarrato, nella Strada S.S. 115, dove la s.n.c.
ha pure la sua sede legale, ed in due plessi secondari siti l'uno in
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territorio di Trapani nella C.da Fulgatore e l'altro in territorio di
Valderice in C.da Lenzi;
e) che i tre soci erano tutti amministratori e potevano operare solitariamente con pienezza di poteri, ma che di fatto l'unico che realmente amministrava ed esercitava pieni ·poteri era CP_3
che con il fratello operava nella sede di
[...] CP_4
Guarrato. , invece, svolgeva le proprie mansioni presso le CP_2
sedi di Lenzi e Fulgatore;
f) che, dalla costituzione della snc, tutti e tre i soci e fratelli avevano sempre e solo prestato la loro attività lavorativa nella società; e che la s.n.c., in virtù anche al fatto del suo operare in un settore di quasi monopolio, li aveva sempre ripagati con lauti guadagni, a mezzo dei quali avevano mantenuto le loro famiglie garantendo un tenore di vita medio-alto ed acquistando la proprietà
esclusiva di case e ville per sé stessi e per i di loro figli;
g) che l'art. 8 dell'atto costitutivo della snc aveva il seguente contenuto letterale «Nel caso di morte di morte di un socio, gli eredi
hanno diritto di continuare la Società delegando persone che li
rappresentano. Se tale diritto non viene esercitato dagli eredi, i soci
superstiti hanno facoltà di continuare l'esercizio sociale, rimborsando agli
eredi, entro sei mesi dal decesso, la quota spettante al socio defunto secondo
le risultanze dell'ultimo bilancio»;
h) che essi eredi di si erano determinati a Controparte_2
non esercitare l'anzidetto diritto di continuare l'intrapresa familiare;
i) che a seguito di tale determinazione, l'allora socio
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amministratore della società aveva comunicato che, al momento del decesso di , il patrimonio sociale riportava una Controparte_2
perdita di € 354.990,84;
j) che tale situazione era stata artefatta e non corrispondente all'effettivo valore del patrimonio sociale essendo finalizzata a negare agli eredi di il valore effettivo della quota Controparte_2
del predetto alla data della di lui morte.
k) che il socio defunto vantava un credito nei confronti della società, riconosciuto nelle scritture contabili, di € 130.240,24.
*
Si è costituito nel giudizio , contestando Controparte_3
radicalmente le avverse domande e quanto allegato dagli attori nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, esponendo in particolare:
a) che gli attori avevano in via di fatto proseguito nella società,
designando , quale loro rappresentante e che, solo Parte_7
successivamente, ed inammissibilmente, i medesimi avevano avuto un inammissibile ripensamento, chiedendo tardivamente la liquidazione della quota del socio defunto;
b) che, anche prima del decesso di , il di lui Controparte_2
figlio, aveva svolto e continuato a svolgere, le funzioni di Pt_3
amministratore di fatto della società, procedendo a determinarne le operazioni gestorie;
c) che, in ogni caso, la liquidazione della quota, doveva avvenire a mente dell'art. 2289 cod. civ. e della clausola di cui
Tribunale di Trapani Sezione Civile
all'art. 8 del contratto sociale;
la quale espressamente prevede che
«Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto di continuare la
Società delegando persone che li rappresentano. Se tale diritto non viene
esercitato dagli eredi, i soci superstiti hanno facoltà di continuare
l'esercizio sociale, rimborsando agli eredi, entro sei mesi, la quota spettante
al socio defunto, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio»;
d) che la superiore clausola contrattuale: i) esclude il diritto degli eredi a partecipare all'avviamento; ii) esclude il diritto degli eredi a partecipare alla distribuzione del valore dei cespiti eventualmente già integralmente ammortizzati;
iii) impone che la monetizzazione del valore di liquidazione della quota avvenga sulla base della situazione patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio;
iv)
esclude che la liquidazione della quota potesse tener conto di valori inespressi nel bilancio;
e) che erano corrette le rettifiche alla “situazione patrimoniale”
predisposta al 31 dicembre 2019 e che non avevano rilevanza alcuna le deduzioni svolte dagli attori in ordine ai presunti e non dimostrati “utili in nero”, peraltro afferenti a periodi storici ormai risalenti a diversi decenni precedenti l'introduzione del giudizio;
f) che alcun credito del de cuius sussisteva nei confronti della società, in quanto ciò cui gli attori alludevano erano invero utili pregressi, mai riscossi dal loro titolare e perciò prescritti in favore della società.
In ragione di quanto precede, ha formulato Controparte_5
le seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Tribunale di Trapani, ogni
Tribunale di Trapani Sezione Civile
contraria istanza, eccezione e difesa respinta:
1. previo accertamento del fatto che i sig.ri , Parte_8
e hanno proseguito la società Parte_9 Parte_7
con i soci superstiti, sig.ri e , Controparte_3 Controparte_4
rigettare la domanda di liquidazione del valore della quota della quale il
sig. era già titolare nella società Controparte_2 [...]
e quella conseguente di condanna al Parte_10
pagamento del relativo controvalore in denaro formulata dagli attori con
l'atto di citazione introduttivo del giudizio;
2. dichiarare inesistente, perché già prescritto ex art. 2949 cod. civ., il
credito pari ad Euro 130.240,24 preteso dagli attori a titolo di rimborso di
supposti finanziamenti fatti dal loro dante causa alla società, dopo avere
previamente accertato che la posta relativa erroneamente indicata come
credito da finanziamento socio non corrisponde ad alcun mutuo ma
costituisce il totale aggregato di vecchi utili maturati e non riscossi dal
socio in via subordinata dichiarare improcedibile la Parte_11
domanda in disamina per le ragioni in premessa esposte, ed in via
ulteriormente subordinata ridurre l'eventuale obbligo restitutorio e
condannatorio relativo alla sola somma di Euro 86.287,00;
3. nell'avversata ipotesi di riconoscimento del diritto degli attori a
conseguire il valore della quota sociale appartenuta al socio Parte_11
disporre consulenza tecnica di ufficio per accertare il relativo
[...]
valore di liquidazione al 01.03.2020 applicando il criterio valutativo
patrimoniale previsto dall'art. 8 dello statuto sociale della
[...]
ritenere, quindi, del tutto arbitrarie, pretestuose ed infondate Parte_5
Tribunale di Trapani Sezione Civile
le ingenti pretese degli attori considerando che gli stessi si sono dichiarati
creditori della società, per la suddetta causale, di una somma pari ad Euro
1.262.667,00;
4. in ogni caso, e comunque, rigettare tutte le domande formulate
dagli attori con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, nonché tutte le
domande comunque formulate da qualsivoglia altra parte del giudizio
contro il sig. . Controparte_3
5. condannare gli attori a risarcire al concludente ex art. 96 c.p.c. i
danni da responsabilità processuale aggravata determinandone in misura
equitativa la misura;
6. il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite».
*
Si sono anche costituiti in giudizio la Parte_10
e , che hanno, parimenti, contestato le
[...] Controparte_4
avverse domande, chiedendone il rigetto. Questi convenuti, in particolare, hanno rilevato:
a) il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
rispetto alla domanda di liquidazione della quota fatta valere dagli eredi del socio defunto, trattandosi di un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, che, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 c.c.,
doveva essere proposta nei confronti della società medesima, senza necessità di evocare in giudizio anche i soci;
b) l'insussistenza del diritto degli attori alla liquidazione della quota facente capo al proprio dante causa, avendo costoro acquisto la qualità di soci, in applicazione della clausola di continuazione
Tribunale di Trapani Sezione Civile
facoltativa di cui all'art. 8 dell'atto costitutivo della S.n.c. (per cui:
“Nel caso di morte di uno dei soci, gli eredi hanno diritto di continuare la
società delegando persone che li rappresentano…”) ed in ragione dei comportamenti concludenti tenuti dagli stessi attori;
c) che in ogni caso la liquidazione della quota di liquidazione a seguito dello scioglimento particolare del vincolo sociale riguardante il socio doveva essere eseguita ai Controparte_2
sensi del medesimo art. 8 dello statuto sulla base delle risultanze delle scritture contabili della società;
c) l'infondatezza della richiesta di restituzione del finanziamento, posto che tutti i soci convennero che i prestiti che essi avrebbero accordato alla società, “sarebbero stati restituiti alla
scadenza della stessa” ed, in ogni caso, in ragione dell'applicazione al caso in esame della disciplina della postergazione del rimborso dei finanziamenti soci ai sensi dell'art. 2467 c.c..
La e hanno pertanto formulando le Pt_5 Controparte_4
seguenti conclusioni:
«Voglia l'On.le Tribunale di Trapani, respinta ogni contraria
istanza, eccezione e difesa:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Sig.
e conseguentemente l'inammissibilità della domanda di Controparte_4
condanna a titolo di responsabilità solidale di questi ultimo;
- accertare la qualità di soci in capo ai sig.ri Parte_7
e , con stature consequenziali a tale Parte_9 Parte_8
accertamento;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
- in subordine nella denegata ipotesi di riconoscimento alla
liquidazione della quota in capo agli attori appartenuta al socio defunto
: Controparte_2
- disporsi consulenza tecnica di ufficio per accertare il relativo valore
di liquidazione della quota comprensivo degli utili maturati;
- rigettare la richiesta di restituzione della somma di € 130.240,24,
perché non dovuta, in via subordinata ridurre l'eventuale obbligo
restitutorio nella minor somma che risulterà in corso di causa;
- nella denegata ipotesi di riconoscimento delle spettanze richieste
dagli odierni attori, come risultanti in corso di causa, escludere la
responsabilità del socio in quanto di natura sussidiaria Controparte_4
rispetto alla Con vittoria di spese, compenso Parte_10
e onorari»
*
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prove orali (interrogatorio formale delle parti ed escussione di testimoni) e l'espletamento di CTU contabile.
*.*.*
In via preliminare, non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (recte, carenza di titolarità passiva del rapporto controverso) avanzata da in relazione Controparte_4
alla pretesa attorea.
La qualità di socio (superstite) di una società in nome collettivo, implica, com'è noto, la responsabilità personale illimitata,
da ciò discendendo la titolarità della situazione giuridica soggettiva
Tribunale di Trapani Sezione Civile
di (co)obbligo che in questa sede è stato demandato di accertare da parte degli attori, in applicazione dell'istituto processuale del litisconsorzio facoltativo (cfr. da ultimo, Cass. sez. I, n. 8222/2020;
Cass. Sez. I, n. 10332/2016).
Ed, invero, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente chiarito che il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, “opera
esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può
procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito
infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto
creditore di agire in sede di cognizione, per munirsi di uno specifico titolo
esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale
sui beni immobili di questi, sia per poter prontamente agire in via
esecutiva contro il medesimo, ove il patrimonio sociale risulti incapiente.”
(cfr. Cassazione civile, sez. lav., 12/08/2004, n. 15713 – conf.
Cassazione civile, sez. I, 10/01/2017, n. 279; Cassazione civile, sez. I,
27/04/2020, n. 8222; Cassazione civile, sez. I, 23/12/1983, n. 7582 …
etc).
*
Sempre in via preliminare giova rilevare che, con ogni evidenza, alcun rilievo ai fini dell'esclusione della responsabilità
illimitata della società evocata e dei suoi soci superstiti CP_3
e , assume la circostanza (inopponibile
[...] Controparte_4
Tribunale di Trapani Sezione Civile
agli attori) che in corso di causa, e segnatamente in data 24.02.2022
con atto in notaio la si Persona_1 Parte_10
è trasformata nella giusta modifica Controparte_6
dell'atto costitutivo.
*.*.*
Passando al merito della pretesa creditoria azionata va anzitutto evidenziato che risultano incontestate e documentate la posizione degli attori quali eredi di e la qualità di Controparte_2
quest'ultimo, fino alla sua morte, di socio della
[...]
Parte_10
Ciò premesso, assume carattere pregiudiziale la questione,
sollevata dai convenuti. relativa alla continuazione del rapporto societario in capo agli eredi del socio defunto, giacché
l'accertamento di tale circostanza avrebbe carattere escludente rispetto alla chiesta liquidazione della quota sociale del de cuius, ai sensi dell'art. 8 dello statuto della (“Nel caso di morte Parte_10
di un socio, gli eredi hanno diritto continuare la Società delegando persone
che li rappresentano. Se tale diritto non viene esercitato dagli eredi, i soci
superstiti hanno facoltà di continuare l'esercizio sociale, rimborsando agli
eredi, entro sei mesi dal decesso, la quota spettante al socio defunto,
secondo le risultanze dell'ultimo bilancio”), che costituisce una legittima clausola di continuazione facoltativa.
L'art. 2284 c.c., effettivamente, consente che il contratto sociale preveda un regime convenzionale per il caso di morte di uno dei soci. In proposito, la partizione prevalente distingue tra: 1) clausole
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di continuazione facoltativa, caratterizzate dal fatto di attribuire agli eredi del socio un diritto potestativo di continuare con i soci superstiti o con gli eredi;
2) clausole di continuazione obbligatoria,
caratterizzate dalla previsione di un obbligo a carico degli eredi di stipulare un accordo per la continuazione della società con i soci superstiti;
3) clausole di continuazione automatica o di successione,
in cui la successione degli eredi nella società è conseguenza automatica dell'acquisto dell'eredità.
L'opinione dominante reputa valide i primi due tipi di clausole e in questi casi l'erede diventa socio in forza di un accordo che è atto fa vivi alla cui stipulazione i soci superstiti sono rispettivamente obbligati o facoltizzati (cfr. Cass. n. 21803/2006). Un
siffatto accordo fra eredi e soci superstiti, in quanto non richiede forma scritta ab substantiam, può realizzarsi anche per comportamenti concludenti.
Ebbene, i convenuti, su cui gravava il relativo onere, non hanno avanzato istanze istruttorie volte a comprovare l'esistenza di un accordo (eventualmente tacito) tra i soci superstiti e tutti e tre gli eredi di , per la continuazione da parte di Controparte_2
quest'ultimi del rapporto societario.
In proposito, i convenuti hanno avanzato delle istanze di prova (non ammesse) volte a dimostrare che uno dei tre eredi del socio deceduto (nella specie ) ha continuato a Parte_7
intrattenere i rapporti con i clienti della società presso una delle tre sedi sociali, anche dopo la morte del padre.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Epperò, va ribadita anche in questa sede l'inconducenza di tali richieste di prova giacché: i) i convenuti avrebbero dovuto richiedere di provare, pure, che agisse all'interno Parte_7
della società anche in rappresentanza delle altre due coeredi, ossia le sue sorelle e (ma alcuna istanza è stata Pt_1 Parte_2
formulata in tal senso); ii) in ogni caso, i convenuti, alla stregua di quanto richiesto per l'accertamento della qualità di un socio occulto di una s.n.c., avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza del vincolo sociale coinvolgente tutti e tre i coeredi mediante prove riguardanti
“specificamente i requisiti tipici di tale vincolo, quali la costituzione di un
fondo comune, l'esercizio in comune di un'attività di impresa, la
partecipazione agli utili e alle perdite, la c.d. affectio societatis” (cfr. Trib.
Milano, 13.01.2006), dovendo, peraltro, tenersi in considerazione che, quando (come nella specie) si intenda riscostruire un rapporto societario tra parenti, “il vaglio degli elementi probatori deve essere
particolarmente pregnante e idoneo a superare il fatto che essi possano
trovare giustificazione nella diversa ipotesi dell'affectio familiaris” (cfr.
Trib. Padova 12.02.2018).
E comunque, al di là delle rilevate carenze probatorie, almeno due circostanze pacifiche, documentate e tra di loro connesse,
escludono la configurabilità di una continuazione, da parte dei tre coeredi di , del rapporto societario già facente Controparte_2
capo al medesimo socio defunto. Si fa riferimento:
i) al fatto che con atto stragiudiziale notificato ai soci superstiti il 19.10.2020 (ossia appena sette mesi dopo lo scioglimento
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particolare del vincolo societario), i coeredi di Controparte_2
hanno diffidato la S.n.c. a liquidare la quota societaria del proprio dante causa (con ciò palesando indiscutibilmente di non voler proseguire il rapporto societario);
ii) al fatto che dopo la notifica del predetto atto di diffida,
è stato licenziato per volontà del rappresentante Parte_7
legale della S.n.c. in questione (all'epoca , il nuovo Controparte_3
rappresentante legale della S.n.c., ha invece Controparte_4
accettato la proposta del Giudice del Lavoro di corrispondergli ratealmente il TFR dovuto). Ciò a conferma del fatto che
[...]
(fu ) più che rivestire, anche in rappresentanza Pt_7 CP_2
delle sorelle, il ruolo di socio in luogo del defunto padre era (anche nella considerazione dell'amministratore della un dipendente Pt_5
della Società.
*.*.*
Acclarato che gli attori n.q. di eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota del de cuius, mercé il disposto di cui agli artt. 2284 e 2289 c.c., occorre stimare il quantum di tale credito.
Com'è noto, nella società di persone lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto si verifica alla data del suo decesso, mentre i suoi eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall'art. 2289
cod. civ., vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla
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situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto (Cass.
Sez. 2, n.10802/2009; cfr. Cass. 8670/2000).
Circa i parametri di riferimento per la valutazione del credito,
non è persuasiva la tesi dei convenuti, che invocano l'applicazione dell'art. 8 dello statuto sociale, laddove prevede che la quota di liquidazione deve determinarsi, diversamente da quanto previsto dall'art. 2289 c.c., sulla base delle risultanze “dell'ultimo bilancio”.
Si rileva infatti che tale clausola determina una non consentita limitazione del diritto dei successori del socio, in frontale contrasto con il divieto di patti successori (art. 458 c.c.): la previsione in esame si sostanzia in un accordo reciproco tra soci sull'ammontare del valore da attribuire in sede di liquidazione della quota agli eredi in caso di morte di ciascuno dei soci;
in questo modo, tuttavia, i soci limitano la propria libertà testamentaria, perché dispongono del valore della loro quota - id est, il bene che cade in successione - per il tempo della loro morte, dando vita ad un patto successorio istitutivo reciproco, e, siccome tale, nullo.
Tale limitazione dei diritti successori risulta tanto più
inaccettabile nel caso di specie in cui il bilancio a cui dovrebbe farsi riferimento per la liquidazione della quota del socio deceduto risulta, assolutamente inattendibile in quanto non rispettoso dei più
basilari principi di redazione previsti dal c.c., come accertato dal
CTU e anche riconosciuto nella stessa nota integrativa del bilancio chiuso al 31.12.2019.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Così si esprime il CTU che è stato anche incaricato di vagliare l'attendibilità del bilancio in questione “nonostante la contabilità sia
tenuta in “ordinaria”, in relazione al fatturato della società, la stessa
documentazione afferente in particolare gli elaborati di sintesi annuali
(situazioni economico patrimoniali e/o bilanci redatti in formato europeo)
sono, per indicazione esplicita nella nota integrativa del bilancio chiuso al
31.12.2019, … inficiati da una serie di errori ed omissioni nella
rappresentazione dei dati contabili per gli anni pregressi il 2019 e per lo
stesso anno 2019” (pag. 13), ed ancora “La mancanza di indicazione
delle rimanenze per gli esercizi antecedenti il 2019, annotate nel
documento di sintesi al 31.12.2019 per € 838.836, e la totale assenza di
rilevazioni della loro variazione negli anni antecedenti il 2019 inficiano il
risultato di esercizio, le rimanenze finali infatti altro non sono che ricavi;
ma vi è di più, l'assenza di verifica periodica (negli esercizi precedenti il
2019) dei crediti e dei debiti inducono il CTU a non considerare i valori
riportati nella situazione di sintesi al 31.12.2019 al fine della presente
analisi”.
Si riporta di seguito un estratto di quanto riportato nella nota integrativa del bilancio riferito all'esercizio 2019: “Da un esame delle
principali poste contabili, ovvero rimanenze finali di magazzino, crediti
verso clienti e debiti verso fornitori, è emersa una sostanziale differenza dei
valori contabili rispetto ai valori reali, in difformità ai principi generali di
chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio e ai criteri di valutazione
stabiliti dal codice civile (art 2423 c.c. e successivi), ai quali, anche se
previsti per il bilancio delle società di capitali, occorre uniformarsi così
Tribunale di Trapani Sezione Civile
come più volte precisato dalla Corte di Cassazione secondo cui il
“rendiconto” delle società di persone di cui all'art. 2262, c.c. è
l'espressione di una situazione contabile, che è la sintesi della situazione
patrimoniale della società al termine di un anno di attività i cui criteri di
valutazione sono quelli applicati ai bilanci (cfr. Cass. 3.2.2017, n. 2962,
Cass. 25.1.2016, n. 1261, Cass. 9.12.2014, n. 25864).
Le differenze emerse, hanno evidenziato l'assenza negli esercizi
trascorsi di una qualsiasi attività di revisione dei conti che, se effettuata
con cadenza annuale in occasione delle normali attività di rettifica e
assestamento dei conti, avrebbero permesso di evitare un impatto evidente
sul risultato economico dell'esercizio sicuramente non gradito dai
principali stakeholders dell'impresa.
Al fine di potere per tempo predisporre le dichiarazioni fiscali, si è
provveduto a concentrare l'analisi sulle giacenze finali di magazzino, come
si dirà meglio in seguito, rinviando all'esercizio successivo la corretta
valutazione dei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori. La corretta
valutazione delle giacenze finali di magazzino ha generato un consistente
risultato economico d'esercizio negativo che potrebbe rischiare di
compromettere i rapporti di affidamento esistenti, oltre che ad esporre la
società al rischio di accertamenti fiscali….
Si segnala che è stato commesso un errore rilevante nel Bilancio
dell'esercizio al 31.12.2018 e nei precedenti.
L'errore ha riguardato la non corretta valutazione delle giacenze di
magazzino, nello specifico delle rimanenze finali di accessori, macchinari,
concimi e antiparassitari, che venivano valorizzati in maniera
Tribunale di Trapani Sezione Civile
approssimativa al presunto valore di mercato e senza tenere conto delle
quantità distrutte, obsolete, invendibili, ecc. determinando di conseguenza
una sopravvalutazione delle stesse nel corso degli anni. Nell'esercizio
appena trascorso, si è provveduto ad una rilevazione fisica e puntuale delle
giacenze presenti in magazzino, che sono state esposte nel presente bilancio
di esercizio per il valore complessivo di euro 838.838,00 corrispondente
alla sommatoria del prodotto tra le quantità rinvenute e il costo di acquisto
delle stesse, ovvero il presumibile valore di mercato se minore….
I crediti sono stati iscritti al valore nominale. Così come già fatto per
le rimanenze finali di magazzino, in conformità a quanto previsto dall'art.
2426 c.c. co. 8, si è provveduto ad avviare un'analisi puntuale ed analitica
delle singole partite creditorie, mai effettuata in precedenza, al fine di
allineare le stesse al presumibile valore di realizzo, mediante lo
stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, al quale verrà
accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di
inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle
condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla
provenienza del debitore. I crediti verso clienti soggetti a procedure
concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i quali si rende
inutile promuovere azioni esecutive, verranno portati a perdita
integralmente o nella misura in cui le informazioni ottenute e le procedure
in corso ne facciano supporre la definitiva irrecuperabilità. A causa delle
numerose partite creditorie e dell'interruzione del rapporto con il
precedente commercialista della società, non si è potuto completare questo
lavoro di riallineamento dei saldi contabili, rinviandolo all'esercizio
Tribunale di Trapani Sezione Civile
successivo. …
Anche per i debiti verso fornitori è stato avviato un lavoro di analisi
puntuale ed analitica, mai effettuato in precedenza, al fine di allineare i
saldi contabili alle effettive obbligazioni societarie. A causa delle numerose
partite creditorie e dell'interruzione del rapporto con il precedente
commercialista della società, non si è potuto completare questo lavoro di
riallineamento dei saldi contabili, rinviandolo all'esercizio successivo.”
*
Nel rispetto del dettato codicistico di cui all'art. 2289 c.c. per determinare il controvalore effettivo della quota societaria del socio deceduto, è stata dunque disposta CTU volta a ricostruire la situazione patrimoniale della al Parte_10
momento della morte del socio.
Quanto alle concrete modalità di calcolo della quota in favore degli eredi, costituisce jus receptum, infatti, che la stessa dev'essere liquidata in base alla situazione patrimoniale della società al momento della morte, determinata secondo l'effettiva consistenza economica del patrimonio sociale, prescindendo dai dati meramente contabili.
Devono a questo punto essere richiamati i diversi metodi di valutazione elaborati dalla scienza contabile per la valutazione del valore delle quote, incentrati - in via esclusiva o mista - sulla stima delle componenti patrimoniali dell'azienda, ovvero della presumibile redditività del complesso aziendale proiettata sugli sviluppi attesi o, ancora, dei flussi di cassa disponibili in futuro per
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l'investitore. E' noto che i criteri di valutazione elaborati dalla scienza contabile sono rappresentati da:
➢ Metodo Reddituale, espresso da rapporto tra reddito medio prospettivo producibile dall'azienda e tasso di capitalizzazione;
➢ Metodo Patrimoniale, in cui il valore dell'azienda è dato dal capitale netto di bilancio alla data della stima, rettificato per tenere conto delle eventuali plusvalenze e/o minusvalenze scaturenti dalla differenza tra valore di mercato degli elementi attivi e passivi,
prescindendo dalla remuneratività derivante dalla gestione aziendale e comprendendo anche i beni immateriali non sempre evidenziati in bilancio;
➢ Metodo Misto reddituale-patrimoniale, che considera contemporaneamente l'aspetto patrimoniale ma anche quello reddituale pervenendo ad un'autonoma stima dell'avviamento.
➢ Metodo Finanziario, basato sull'attualizzazione di flussi di cassa (cd Discount Cash Flow - DCF), inteso quale differenza tra il valore delle attività operative ed il valore di mercato del debito finanziario (posizione finanziaria netta - PNF).
Orbene, deve condividersi l'impostazione della consulenza resa dal dott. , che ha giustificatamente adottato Persona_2
il metodo di valutazione finanziario.
In particolare, la scelta di affidarsi al metodo basato sull'attualizzazione dei flussi monetari resi disponibili dall'azienda,
quale metodo maggiormente oggettivo, considerate le circostanze
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del caso di specie, per determinare il valore del capitale economico aziendale risulta correttamente, giustificata, valutati:
- la natura giuridica della società oggetto di valutazione (una società di persone);
- il fatto che in relazione all'attività imprenditoriale svolta dalla (essenzialmente relativa al deposito, alla Parte_10
distribuzione e alla commercializzazione di idrocarburi e carburanti in particolare per il settore agricolo), il valore degli assets è
rappresentato sostanzialmente da beni immateriali, ossia le tre licenze all'esercizio (presso le sedi di Lenzi, Fulgatore e Guarrato)
dell'attività di distribuzione dei carburanti (in proposito il CTU ha spiegato, a pag. 17, che tali licenze, con specifico riferimento ai depositi commerciali di carburante lungi dall'essere state liberalizzate, possono essere rilasciate solo a soggetti con stringenti requisiti, di cui la S.n.c. è in possesso);
- il fatto che la società dispone della piena proprietà del terreno dove insiste un solo deposito, rispetto ai tre dove è
esercitata l'attività d'impresa;
- l'indisponibilità di documentazione contabile completa ed attendibile, per quanto sopra detto.
Le valutazioni sono state effettuate analizzando: (1) i dichiarativi storici della società (2015 – 2019); (2) il numero di litri erogato per impianto nel periodo 2015-2019; (3) i margini medi di settore applicabili agli impianti di distribuzione codice ATECO
46.71.00; (4) gli investimenti di mantenimento;
(5) il costo medio del
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capitale per il settore di distribuzione carburanti.
In relazione ai dati concretamente utilizzati dal CTU per determinare il valore delle attività operative, il metodo prescelto –
che secondo la prevalente letteratura scientifica rappresenta quello massimamente razionale – contiene, anche, il pregio di essere stato utilizzato dal CTU con un grado di contestualizzazione estremamente elevato, che ne ha ridotto significativamente l'aleatorietà tipica del metodo valutativo utilizzato (cfr. pag. 57).
Si fa riferimento al fatto che il CTU, nel determinare il margine di profitto medio della società in questione, al netto di interessi,
tasse, deprezzamenti e ammortamenti (margine EBITDA), ha fatto riferimento ad un dato particolarmente raffinato (riportato alla tabella allegata a pagina 25 della relazione) quale quello estratto da un recente studio della Fondazione Nazionale dei Dottori
Commercialisti, nello specifico “l'Osservatorio Bilanci Società di
Capitali FNC Focus bilanci 2019 Settore Commercio”, pubblicato il 12
marzo 2021, che, prendendo in esame 19 società operanti in Sicilia
con codice ATECO 46.71 (specifico della società Parte_10
come sopra detto) ed aventi fatturato compreso tra
[...]
2.000.000,00 e 5.000.000,00 (che è esattamente quello di riferimento della per gli anni presi in Parte_10
considerazione), ha calcolato, sulla base dei bilanci chiusi al
31.12.2019, un margine EBITDA pari a 3,3 relativamente ai depositi di carburante.
Il valore delle attività operative della S.n.c. calcolato dal CTU è
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risultato pari a € 3.222.000.
Per completare la valutazione della società, secondo il metodo finanziario seguito (le cui modalità di calcolo sono state indicate dal
CTU a pagina 37 e materialmente eseguite a pag. 45), al valore delle attività operative va detratto il valore di mercato del debito finanziario (posizione finanziaria netta - PNF), che nel caso di specie
è pari, alla differenza algebrica tra il valore delle esposizioni
Bancarie della s.n.c. per – € 867.863,56, annotate nel conto economico del periodo 01.01.2019-31.12.2019 (all. 10bis produzione
), e le disponibilità liquide (pari a + € 6.500), per Controparte_3
un totale di – € 861.363,56.
Ne risulta che il valore della società ai fini della liquidazione della quota dei soci al 01.03.2020 deve ritenersi pari a € 2.360.858 (€
3.222.000 – € 861.363,56), il cui terzo spettante agli attori ammonta ad € 786.953.
Sulla somma indicata sono dovuti gli interessi di legge a decorrere dal 01.09.2020 sino al saldo effettivo.
*.*.*
Agli attori compete, altresì, il credito (in tesi di € 130.240.24)
che il de cuius vantava nei confronti della società, che risulta iscritto nel medesimo conto economico del periodo 01.01.2019-31.12.2019.
Tale credito è stato espressamente riconosciuto dal legale rappresentante della S.n.c., nella corrispondenza intercorsa con gli attori nelle fasi precedenti all'instaurazione del presente giudizio
(cfr. all. 7 della produzione del convenuto ed in Controparte_3
Tribunale di Trapani Sezione Civile
particolare missiva del 23.12.2020), nella minore misura di €
129.762,04.
A fronte di tale esplicita ricognizione di debito (ex art. 1988
c.c.), era onere dei debitori, che però è rimasto assolutamente inevaso, provare la prescrizione di tale credito (in quanto afferente a utili non riscossi da più di cinque anni, secondo la tesi sostenuta da
), ovvero la sua inesigibilità (in quanto afferente Controparte_3
ad un finanziamento rimborsabile solo all'atto dello scioglimento della società, ovvero per la sussistenza dei presupposti della postergazione di cui all'art. 2467 c.c.).
Infine è rimasta indimostrata l'esistenza di una quota parte di di utili d'esercizio per il 2019, sicché la domanda Controparte_2
attorea volta alla sua corresponsione non può trovare accoglimento.
*.*.*
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalla tabella n. 2
allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 1.000.000.
Le spese di CTU, a cui le parti sono tenute in solido, invece,
considerata la natura dell'accertamento, vanno ripartite internamente ponendo a carico di ciascuna parte una pari quota (¼ i tre attori, ¼ ; ¼ ¼ Controparte_3 Controparte_4 [...]
oggi . Parte_10 Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Tribunale di Trapani Sezione Civile
accerta e dichiara il diritto degli attori alla liquidazione della quota di un terzo della per un Parte_10
controvalore di € 786.953,00, e per l'effetto condanna, in solido, la
(oggi, , Parte_10 Controparte_6
nonché e in proprio, al pagamento di € CP_3 Parte_4
786.953,00, in favore degli attori, oltre interessi di legge a decorrere dal 01.09.2020 sino al saldo effettivo;
accerta e dichiara il diritto degli attori alla corresponsione dell'ulteriore somma di € 129.762,04 e per l'effetto condanna, in solido, la (oggi, Parte_10 Controparte_6
, nonché e in proprio,
[...] Controparte_3 Parte_4
al pagamento di € 129.762,04, in favore degli attori, oltre interessi dalla domanda;
Condanna in solido la (oggi, Parte_10
, nonché e Controparte_6 Controparte_3 Parte_4
al pagamento delle spese di lite, che liquida in
[...]
complessivi euro 25.000 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta ed esborsi documentati;
Pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, di cui dispone il riparto interno ponendo a carico di ciascuna parte una pari quota (¼ i tre attori, ¼ CP_3
; ¼ ; ¼
[...] Controparte_4 Parte_10
oggi . Controparte_6
Così deciso in Trapani, in data 20/02/2025. Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1468 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
31.10.1984 (c.f.: ) E , nato C.F._2 Parte_3
a Trapani il 10.02.1978 (c.f.: ), tutti con gli C.F._3 avv.ti Giuseppe Murana e Bartolomeo Murana (pec domiciliazione:
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), con gli avv.ti Giovan Battista Greco e C.F._4
Mirko Farina (pec domiciliazione:
; Email_1
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_4
) e C.F._5 Parte_5
(c.f. ), con sede legale in Trapani, in persona del legale P.IVA_1 rapp.nte p.t. - oggi - con l'avv. Parte_6
Francesco Paolo Di Trapani (pec domiciliazione:
. Email_2
OGGETTO: rapporti societari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del
23.10.2024 e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 03/06/2021, gli attori in epigrafe indicati hanno chiesto al Tribunale l'accoglimento delle
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seguenti conclusioni:
«- determinare il valore della partecipazione che il socio defunto
aveva nella “ Controparte_2 Parte_5
alla data del decesso dell'01.03.2020 e tale valore fissare nell'importo di €
1.262.677 (euro unmilioneduecentosessantaduemulaseicentosessantasette
/00) e comunque nel diverso o maggiore importo che risulterà congruo
all'esito dell'attività istruttoria;
- odinare la liquidazione dell'anzidetta quota e per ciò condannare la
“ ed i soci solidalmente ed Parte_5
illimitatamente responsabili e al Controparte_3 Controparte_4
pagamento e favore degli istanti dell'importo di € 1.262.677 (euro
unmilioneduecentosessantaduemulaseicentosessantasette/00) e comunque
dell'importo che sarà determinato a maggiorarsi di interessi legali e
rivalutazione maturati dalla scadenza al termine fissato per la liquidazione
della quota, e perciò dall'1 settembre 2020, e maturandi all'effettivo
pagamento;
- condannare la “ ed i soci Parte_5 Parte_5
solidalmente ed illimitatamente responsabili e Controparte_3 CP_4
a corrispondere agli odierni istanti quali eredi di
[...] CP_2
gli utili dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 e quelli inerenti al
[...]
periodo 01.01.2020 – 01.03.2020, sempre, s'intende, per la parte inerente
alla quota del socio defunto;
- condannare la “ ed i soci Parte_5
solidalmente ed illimitatamente responsabili e Controparte_3 CP_4
a pagare agli istanti la somma di € 130.240,24 (euro
[...]
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centotrentamiladuecentoquaranta/24) pari all'ammontare del
finanziamento concesso al socio defunto alla s.n.c., oltre interessi legali e
rivalutazione su detta somma dalla richiesta al rimborso del 10.11.2020 al
pagamento;
- condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite».
A sostegno delle superiori conclusioni, gli attori hanno dedotto:
a) di essere gli unici eredi ed aventi diritto di CP_2
nato a [...] in data [...], e deceduto ad Erice il
[...]
giorno 0l.03.2020;
b) che il loro dante causa era socio della società in nome collettivo denominata ''AS , Parte_5
società nella quale il de cuius aveva conferito il capitale di €
250.938,92 su un capitale totale di € 752.816,76 rendendosi titolare di una partecipazione pari ad 1/3 dell'intero;
c) che i restanti soci della suddetta società erano CP_3
e fratelli del predetto de cuius ed
[...] Controparte_4
anch'essi detentori di una partecipazione sociale pari ad 1/3
dell'intero;
d) che l'attività sociale – avente ad oggetto il deposito e la distribuzione di prodotti petroliferi, carburanti agricoli, oli lubrificanti, la gestione di impianti di distribuzione di carburanti e quant'altro meglio si legge nel contratto sociale – era esercitata nella sede principale sita a Guarrato, nella Strada S.S. 115, dove la s.n.c.
ha pure la sua sede legale, ed in due plessi secondari siti l'uno in
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territorio di Trapani nella C.da Fulgatore e l'altro in territorio di
Valderice in C.da Lenzi;
e) che i tre soci erano tutti amministratori e potevano operare solitariamente con pienezza di poteri, ma che di fatto l'unico che realmente amministrava ed esercitava pieni ·poteri era CP_3
che con il fratello operava nella sede di
[...] CP_4
Guarrato. , invece, svolgeva le proprie mansioni presso le CP_2
sedi di Lenzi e Fulgatore;
f) che, dalla costituzione della snc, tutti e tre i soci e fratelli avevano sempre e solo prestato la loro attività lavorativa nella società; e che la s.n.c., in virtù anche al fatto del suo operare in un settore di quasi monopolio, li aveva sempre ripagati con lauti guadagni, a mezzo dei quali avevano mantenuto le loro famiglie garantendo un tenore di vita medio-alto ed acquistando la proprietà
esclusiva di case e ville per sé stessi e per i di loro figli;
g) che l'art. 8 dell'atto costitutivo della snc aveva il seguente contenuto letterale «Nel caso di morte di morte di un socio, gli eredi
hanno diritto di continuare la Società delegando persone che li
rappresentano. Se tale diritto non viene esercitato dagli eredi, i soci
superstiti hanno facoltà di continuare l'esercizio sociale, rimborsando agli
eredi, entro sei mesi dal decesso, la quota spettante al socio defunto secondo
le risultanze dell'ultimo bilancio»;
h) che essi eredi di si erano determinati a Controparte_2
non esercitare l'anzidetto diritto di continuare l'intrapresa familiare;
i) che a seguito di tale determinazione, l'allora socio
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amministratore della società aveva comunicato che, al momento del decesso di , il patrimonio sociale riportava una Controparte_2
perdita di € 354.990,84;
j) che tale situazione era stata artefatta e non corrispondente all'effettivo valore del patrimonio sociale essendo finalizzata a negare agli eredi di il valore effettivo della quota Controparte_2
del predetto alla data della di lui morte.
k) che il socio defunto vantava un credito nei confronti della società, riconosciuto nelle scritture contabili, di € 130.240,24.
*
Si è costituito nel giudizio , contestando Controparte_3
radicalmente le avverse domande e quanto allegato dagli attori nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, esponendo in particolare:
a) che gli attori avevano in via di fatto proseguito nella società,
designando , quale loro rappresentante e che, solo Parte_7
successivamente, ed inammissibilmente, i medesimi avevano avuto un inammissibile ripensamento, chiedendo tardivamente la liquidazione della quota del socio defunto;
b) che, anche prima del decesso di , il di lui Controparte_2
figlio, aveva svolto e continuato a svolgere, le funzioni di Pt_3
amministratore di fatto della società, procedendo a determinarne le operazioni gestorie;
c) che, in ogni caso, la liquidazione della quota, doveva avvenire a mente dell'art. 2289 cod. civ. e della clausola di cui
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all'art. 8 del contratto sociale;
la quale espressamente prevede che
«Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto di continuare la
Società delegando persone che li rappresentano. Se tale diritto non viene
esercitato dagli eredi, i soci superstiti hanno facoltà di continuare
l'esercizio sociale, rimborsando agli eredi, entro sei mesi, la quota spettante
al socio defunto, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio»;
d) che la superiore clausola contrattuale: i) esclude il diritto degli eredi a partecipare all'avviamento; ii) esclude il diritto degli eredi a partecipare alla distribuzione del valore dei cespiti eventualmente già integralmente ammortizzati;
iii) impone che la monetizzazione del valore di liquidazione della quota avvenga sulla base della situazione patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio;
iv)
esclude che la liquidazione della quota potesse tener conto di valori inespressi nel bilancio;
e) che erano corrette le rettifiche alla “situazione patrimoniale”
predisposta al 31 dicembre 2019 e che non avevano rilevanza alcuna le deduzioni svolte dagli attori in ordine ai presunti e non dimostrati “utili in nero”, peraltro afferenti a periodi storici ormai risalenti a diversi decenni precedenti l'introduzione del giudizio;
f) che alcun credito del de cuius sussisteva nei confronti della società, in quanto ciò cui gli attori alludevano erano invero utili pregressi, mai riscossi dal loro titolare e perciò prescritti in favore della società.
In ragione di quanto precede, ha formulato Controparte_5
le seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Tribunale di Trapani, ogni
Tribunale di Trapani Sezione Civile
contraria istanza, eccezione e difesa respinta:
1. previo accertamento del fatto che i sig.ri , Parte_8
e hanno proseguito la società Parte_9 Parte_7
con i soci superstiti, sig.ri e , Controparte_3 Controparte_4
rigettare la domanda di liquidazione del valore della quota della quale il
sig. era già titolare nella società Controparte_2 [...]
e quella conseguente di condanna al Parte_10
pagamento del relativo controvalore in denaro formulata dagli attori con
l'atto di citazione introduttivo del giudizio;
2. dichiarare inesistente, perché già prescritto ex art. 2949 cod. civ., il
credito pari ad Euro 130.240,24 preteso dagli attori a titolo di rimborso di
supposti finanziamenti fatti dal loro dante causa alla società, dopo avere
previamente accertato che la posta relativa erroneamente indicata come
credito da finanziamento socio non corrisponde ad alcun mutuo ma
costituisce il totale aggregato di vecchi utili maturati e non riscossi dal
socio in via subordinata dichiarare improcedibile la Parte_11
domanda in disamina per le ragioni in premessa esposte, ed in via
ulteriormente subordinata ridurre l'eventuale obbligo restitutorio e
condannatorio relativo alla sola somma di Euro 86.287,00;
3. nell'avversata ipotesi di riconoscimento del diritto degli attori a
conseguire il valore della quota sociale appartenuta al socio Parte_11
disporre consulenza tecnica di ufficio per accertare il relativo
[...]
valore di liquidazione al 01.03.2020 applicando il criterio valutativo
patrimoniale previsto dall'art. 8 dello statuto sociale della
[...]
ritenere, quindi, del tutto arbitrarie, pretestuose ed infondate Parte_5
Tribunale di Trapani Sezione Civile
le ingenti pretese degli attori considerando che gli stessi si sono dichiarati
creditori della società, per la suddetta causale, di una somma pari ad Euro
1.262.667,00;
4. in ogni caso, e comunque, rigettare tutte le domande formulate
dagli attori con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, nonché tutte le
domande comunque formulate da qualsivoglia altra parte del giudizio
contro il sig. . Controparte_3
5. condannare gli attori a risarcire al concludente ex art. 96 c.p.c. i
danni da responsabilità processuale aggravata determinandone in misura
equitativa la misura;
6. il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite».
*
Si sono anche costituiti in giudizio la Parte_10
e , che hanno, parimenti, contestato le
[...] Controparte_4
avverse domande, chiedendone il rigetto. Questi convenuti, in particolare, hanno rilevato:
a) il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
rispetto alla domanda di liquidazione della quota fatta valere dagli eredi del socio defunto, trattandosi di un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, che, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 c.c.,
doveva essere proposta nei confronti della società medesima, senza necessità di evocare in giudizio anche i soci;
b) l'insussistenza del diritto degli attori alla liquidazione della quota facente capo al proprio dante causa, avendo costoro acquisto la qualità di soci, in applicazione della clausola di continuazione
Tribunale di Trapani Sezione Civile
facoltativa di cui all'art. 8 dell'atto costitutivo della S.n.c. (per cui:
“Nel caso di morte di uno dei soci, gli eredi hanno diritto di continuare la
società delegando persone che li rappresentano…”) ed in ragione dei comportamenti concludenti tenuti dagli stessi attori;
c) che in ogni caso la liquidazione della quota di liquidazione a seguito dello scioglimento particolare del vincolo sociale riguardante il socio doveva essere eseguita ai Controparte_2
sensi del medesimo art. 8 dello statuto sulla base delle risultanze delle scritture contabili della società;
c) l'infondatezza della richiesta di restituzione del finanziamento, posto che tutti i soci convennero che i prestiti che essi avrebbero accordato alla società, “sarebbero stati restituiti alla
scadenza della stessa” ed, in ogni caso, in ragione dell'applicazione al caso in esame della disciplina della postergazione del rimborso dei finanziamenti soci ai sensi dell'art. 2467 c.c..
La e hanno pertanto formulando le Pt_5 Controparte_4
seguenti conclusioni:
«Voglia l'On.le Tribunale di Trapani, respinta ogni contraria
istanza, eccezione e difesa:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Sig.
e conseguentemente l'inammissibilità della domanda di Controparte_4
condanna a titolo di responsabilità solidale di questi ultimo;
- accertare la qualità di soci in capo ai sig.ri Parte_7
e , con stature consequenziali a tale Parte_9 Parte_8
accertamento;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
- in subordine nella denegata ipotesi di riconoscimento alla
liquidazione della quota in capo agli attori appartenuta al socio defunto
: Controparte_2
- disporsi consulenza tecnica di ufficio per accertare il relativo valore
di liquidazione della quota comprensivo degli utili maturati;
- rigettare la richiesta di restituzione della somma di € 130.240,24,
perché non dovuta, in via subordinata ridurre l'eventuale obbligo
restitutorio nella minor somma che risulterà in corso di causa;
- nella denegata ipotesi di riconoscimento delle spettanze richieste
dagli odierni attori, come risultanti in corso di causa, escludere la
responsabilità del socio in quanto di natura sussidiaria Controparte_4
rispetto alla Con vittoria di spese, compenso Parte_10
e onorari»
*
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prove orali (interrogatorio formale delle parti ed escussione di testimoni) e l'espletamento di CTU contabile.
*.*.*
In via preliminare, non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (recte, carenza di titolarità passiva del rapporto controverso) avanzata da in relazione Controparte_4
alla pretesa attorea.
La qualità di socio (superstite) di una società in nome collettivo, implica, com'è noto, la responsabilità personale illimitata,
da ciò discendendo la titolarità della situazione giuridica soggettiva
Tribunale di Trapani Sezione Civile
di (co)obbligo che in questa sede è stato demandato di accertare da parte degli attori, in applicazione dell'istituto processuale del litisconsorzio facoltativo (cfr. da ultimo, Cass. sez. I, n. 8222/2020;
Cass. Sez. I, n. 10332/2016).
Ed, invero, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente chiarito che il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, “opera
esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può
procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito
infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto
creditore di agire in sede di cognizione, per munirsi di uno specifico titolo
esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale
sui beni immobili di questi, sia per poter prontamente agire in via
esecutiva contro il medesimo, ove il patrimonio sociale risulti incapiente.”
(cfr. Cassazione civile, sez. lav., 12/08/2004, n. 15713 – conf.
Cassazione civile, sez. I, 10/01/2017, n. 279; Cassazione civile, sez. I,
27/04/2020, n. 8222; Cassazione civile, sez. I, 23/12/1983, n. 7582 …
etc).
*
Sempre in via preliminare giova rilevare che, con ogni evidenza, alcun rilievo ai fini dell'esclusione della responsabilità
illimitata della società evocata e dei suoi soci superstiti CP_3
e , assume la circostanza (inopponibile
[...] Controparte_4
Tribunale di Trapani Sezione Civile
agli attori) che in corso di causa, e segnatamente in data 24.02.2022
con atto in notaio la si Persona_1 Parte_10
è trasformata nella giusta modifica Controparte_6
dell'atto costitutivo.
*.*.*
Passando al merito della pretesa creditoria azionata va anzitutto evidenziato che risultano incontestate e documentate la posizione degli attori quali eredi di e la qualità di Controparte_2
quest'ultimo, fino alla sua morte, di socio della
[...]
Parte_10
Ciò premesso, assume carattere pregiudiziale la questione,
sollevata dai convenuti. relativa alla continuazione del rapporto societario in capo agli eredi del socio defunto, giacché
l'accertamento di tale circostanza avrebbe carattere escludente rispetto alla chiesta liquidazione della quota sociale del de cuius, ai sensi dell'art. 8 dello statuto della (“Nel caso di morte Parte_10
di un socio, gli eredi hanno diritto continuare la Società delegando persone
che li rappresentano. Se tale diritto non viene esercitato dagli eredi, i soci
superstiti hanno facoltà di continuare l'esercizio sociale, rimborsando agli
eredi, entro sei mesi dal decesso, la quota spettante al socio defunto,
secondo le risultanze dell'ultimo bilancio”), che costituisce una legittima clausola di continuazione facoltativa.
L'art. 2284 c.c., effettivamente, consente che il contratto sociale preveda un regime convenzionale per il caso di morte di uno dei soci. In proposito, la partizione prevalente distingue tra: 1) clausole
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di continuazione facoltativa, caratterizzate dal fatto di attribuire agli eredi del socio un diritto potestativo di continuare con i soci superstiti o con gli eredi;
2) clausole di continuazione obbligatoria,
caratterizzate dalla previsione di un obbligo a carico degli eredi di stipulare un accordo per la continuazione della società con i soci superstiti;
3) clausole di continuazione automatica o di successione,
in cui la successione degli eredi nella società è conseguenza automatica dell'acquisto dell'eredità.
L'opinione dominante reputa valide i primi due tipi di clausole e in questi casi l'erede diventa socio in forza di un accordo che è atto fa vivi alla cui stipulazione i soci superstiti sono rispettivamente obbligati o facoltizzati (cfr. Cass. n. 21803/2006). Un
siffatto accordo fra eredi e soci superstiti, in quanto non richiede forma scritta ab substantiam, può realizzarsi anche per comportamenti concludenti.
Ebbene, i convenuti, su cui gravava il relativo onere, non hanno avanzato istanze istruttorie volte a comprovare l'esistenza di un accordo (eventualmente tacito) tra i soci superstiti e tutti e tre gli eredi di , per la continuazione da parte di Controparte_2
quest'ultimi del rapporto societario.
In proposito, i convenuti hanno avanzato delle istanze di prova (non ammesse) volte a dimostrare che uno dei tre eredi del socio deceduto (nella specie ) ha continuato a Parte_7
intrattenere i rapporti con i clienti della società presso una delle tre sedi sociali, anche dopo la morte del padre.
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Epperò, va ribadita anche in questa sede l'inconducenza di tali richieste di prova giacché: i) i convenuti avrebbero dovuto richiedere di provare, pure, che agisse all'interno Parte_7
della società anche in rappresentanza delle altre due coeredi, ossia le sue sorelle e (ma alcuna istanza è stata Pt_1 Parte_2
formulata in tal senso); ii) in ogni caso, i convenuti, alla stregua di quanto richiesto per l'accertamento della qualità di un socio occulto di una s.n.c., avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza del vincolo sociale coinvolgente tutti e tre i coeredi mediante prove riguardanti
“specificamente i requisiti tipici di tale vincolo, quali la costituzione di un
fondo comune, l'esercizio in comune di un'attività di impresa, la
partecipazione agli utili e alle perdite, la c.d. affectio societatis” (cfr. Trib.
Milano, 13.01.2006), dovendo, peraltro, tenersi in considerazione che, quando (come nella specie) si intenda riscostruire un rapporto societario tra parenti, “il vaglio degli elementi probatori deve essere
particolarmente pregnante e idoneo a superare il fatto che essi possano
trovare giustificazione nella diversa ipotesi dell'affectio familiaris” (cfr.
Trib. Padova 12.02.2018).
E comunque, al di là delle rilevate carenze probatorie, almeno due circostanze pacifiche, documentate e tra di loro connesse,
escludono la configurabilità di una continuazione, da parte dei tre coeredi di , del rapporto societario già facente Controparte_2
capo al medesimo socio defunto. Si fa riferimento:
i) al fatto che con atto stragiudiziale notificato ai soci superstiti il 19.10.2020 (ossia appena sette mesi dopo lo scioglimento
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particolare del vincolo societario), i coeredi di Controparte_2
hanno diffidato la S.n.c. a liquidare la quota societaria del proprio dante causa (con ciò palesando indiscutibilmente di non voler proseguire il rapporto societario);
ii) al fatto che dopo la notifica del predetto atto di diffida,
è stato licenziato per volontà del rappresentante Parte_7
legale della S.n.c. in questione (all'epoca , il nuovo Controparte_3
rappresentante legale della S.n.c., ha invece Controparte_4
accettato la proposta del Giudice del Lavoro di corrispondergli ratealmente il TFR dovuto). Ciò a conferma del fatto che
[...]
(fu ) più che rivestire, anche in rappresentanza Pt_7 CP_2
delle sorelle, il ruolo di socio in luogo del defunto padre era (anche nella considerazione dell'amministratore della un dipendente Pt_5
della Società.
*.*.*
Acclarato che gli attori n.q. di eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota del de cuius, mercé il disposto di cui agli artt. 2284 e 2289 c.c., occorre stimare il quantum di tale credito.
Com'è noto, nella società di persone lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto si verifica alla data del suo decesso, mentre i suoi eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall'art. 2289
cod. civ., vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla
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situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto (Cass.
Sez. 2, n.10802/2009; cfr. Cass. 8670/2000).
Circa i parametri di riferimento per la valutazione del credito,
non è persuasiva la tesi dei convenuti, che invocano l'applicazione dell'art. 8 dello statuto sociale, laddove prevede che la quota di liquidazione deve determinarsi, diversamente da quanto previsto dall'art. 2289 c.c., sulla base delle risultanze “dell'ultimo bilancio”.
Si rileva infatti che tale clausola determina una non consentita limitazione del diritto dei successori del socio, in frontale contrasto con il divieto di patti successori (art. 458 c.c.): la previsione in esame si sostanzia in un accordo reciproco tra soci sull'ammontare del valore da attribuire in sede di liquidazione della quota agli eredi in caso di morte di ciascuno dei soci;
in questo modo, tuttavia, i soci limitano la propria libertà testamentaria, perché dispongono del valore della loro quota - id est, il bene che cade in successione - per il tempo della loro morte, dando vita ad un patto successorio istitutivo reciproco, e, siccome tale, nullo.
Tale limitazione dei diritti successori risulta tanto più
inaccettabile nel caso di specie in cui il bilancio a cui dovrebbe farsi riferimento per la liquidazione della quota del socio deceduto risulta, assolutamente inattendibile in quanto non rispettoso dei più
basilari principi di redazione previsti dal c.c., come accertato dal
CTU e anche riconosciuto nella stessa nota integrativa del bilancio chiuso al 31.12.2019.
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Così si esprime il CTU che è stato anche incaricato di vagliare l'attendibilità del bilancio in questione “nonostante la contabilità sia
tenuta in “ordinaria”, in relazione al fatturato della società, la stessa
documentazione afferente in particolare gli elaborati di sintesi annuali
(situazioni economico patrimoniali e/o bilanci redatti in formato europeo)
sono, per indicazione esplicita nella nota integrativa del bilancio chiuso al
31.12.2019, … inficiati da una serie di errori ed omissioni nella
rappresentazione dei dati contabili per gli anni pregressi il 2019 e per lo
stesso anno 2019” (pag. 13), ed ancora “La mancanza di indicazione
delle rimanenze per gli esercizi antecedenti il 2019, annotate nel
documento di sintesi al 31.12.2019 per € 838.836, e la totale assenza di
rilevazioni della loro variazione negli anni antecedenti il 2019 inficiano il
risultato di esercizio, le rimanenze finali infatti altro non sono che ricavi;
ma vi è di più, l'assenza di verifica periodica (negli esercizi precedenti il
2019) dei crediti e dei debiti inducono il CTU a non considerare i valori
riportati nella situazione di sintesi al 31.12.2019 al fine della presente
analisi”.
Si riporta di seguito un estratto di quanto riportato nella nota integrativa del bilancio riferito all'esercizio 2019: “Da un esame delle
principali poste contabili, ovvero rimanenze finali di magazzino, crediti
verso clienti e debiti verso fornitori, è emersa una sostanziale differenza dei
valori contabili rispetto ai valori reali, in difformità ai principi generali di
chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio e ai criteri di valutazione
stabiliti dal codice civile (art 2423 c.c. e successivi), ai quali, anche se
previsti per il bilancio delle società di capitali, occorre uniformarsi così
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come più volte precisato dalla Corte di Cassazione secondo cui il
“rendiconto” delle società di persone di cui all'art. 2262, c.c. è
l'espressione di una situazione contabile, che è la sintesi della situazione
patrimoniale della società al termine di un anno di attività i cui criteri di
valutazione sono quelli applicati ai bilanci (cfr. Cass. 3.2.2017, n. 2962,
Cass. 25.1.2016, n. 1261, Cass. 9.12.2014, n. 25864).
Le differenze emerse, hanno evidenziato l'assenza negli esercizi
trascorsi di una qualsiasi attività di revisione dei conti che, se effettuata
con cadenza annuale in occasione delle normali attività di rettifica e
assestamento dei conti, avrebbero permesso di evitare un impatto evidente
sul risultato economico dell'esercizio sicuramente non gradito dai
principali stakeholders dell'impresa.
Al fine di potere per tempo predisporre le dichiarazioni fiscali, si è
provveduto a concentrare l'analisi sulle giacenze finali di magazzino, come
si dirà meglio in seguito, rinviando all'esercizio successivo la corretta
valutazione dei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori. La corretta
valutazione delle giacenze finali di magazzino ha generato un consistente
risultato economico d'esercizio negativo che potrebbe rischiare di
compromettere i rapporti di affidamento esistenti, oltre che ad esporre la
società al rischio di accertamenti fiscali….
Si segnala che è stato commesso un errore rilevante nel Bilancio
dell'esercizio al 31.12.2018 e nei precedenti.
L'errore ha riguardato la non corretta valutazione delle giacenze di
magazzino, nello specifico delle rimanenze finali di accessori, macchinari,
concimi e antiparassitari, che venivano valorizzati in maniera
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approssimativa al presunto valore di mercato e senza tenere conto delle
quantità distrutte, obsolete, invendibili, ecc. determinando di conseguenza
una sopravvalutazione delle stesse nel corso degli anni. Nell'esercizio
appena trascorso, si è provveduto ad una rilevazione fisica e puntuale delle
giacenze presenti in magazzino, che sono state esposte nel presente bilancio
di esercizio per il valore complessivo di euro 838.838,00 corrispondente
alla sommatoria del prodotto tra le quantità rinvenute e il costo di acquisto
delle stesse, ovvero il presumibile valore di mercato se minore….
I crediti sono stati iscritti al valore nominale. Così come già fatto per
le rimanenze finali di magazzino, in conformità a quanto previsto dall'art.
2426 c.c. co. 8, si è provveduto ad avviare un'analisi puntuale ed analitica
delle singole partite creditorie, mai effettuata in precedenza, al fine di
allineare le stesse al presumibile valore di realizzo, mediante lo
stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, al quale verrà
accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di
inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle
condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla
provenienza del debitore. I crediti verso clienti soggetti a procedure
concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i quali si rende
inutile promuovere azioni esecutive, verranno portati a perdita
integralmente o nella misura in cui le informazioni ottenute e le procedure
in corso ne facciano supporre la definitiva irrecuperabilità. A causa delle
numerose partite creditorie e dell'interruzione del rapporto con il
precedente commercialista della società, non si è potuto completare questo
lavoro di riallineamento dei saldi contabili, rinviandolo all'esercizio
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successivo. …
Anche per i debiti verso fornitori è stato avviato un lavoro di analisi
puntuale ed analitica, mai effettuato in precedenza, al fine di allineare i
saldi contabili alle effettive obbligazioni societarie. A causa delle numerose
partite creditorie e dell'interruzione del rapporto con il precedente
commercialista della società, non si è potuto completare questo lavoro di
riallineamento dei saldi contabili, rinviandolo all'esercizio successivo.”
*
Nel rispetto del dettato codicistico di cui all'art. 2289 c.c. per determinare il controvalore effettivo della quota societaria del socio deceduto, è stata dunque disposta CTU volta a ricostruire la situazione patrimoniale della al Parte_10
momento della morte del socio.
Quanto alle concrete modalità di calcolo della quota in favore degli eredi, costituisce jus receptum, infatti, che la stessa dev'essere liquidata in base alla situazione patrimoniale della società al momento della morte, determinata secondo l'effettiva consistenza economica del patrimonio sociale, prescindendo dai dati meramente contabili.
Devono a questo punto essere richiamati i diversi metodi di valutazione elaborati dalla scienza contabile per la valutazione del valore delle quote, incentrati - in via esclusiva o mista - sulla stima delle componenti patrimoniali dell'azienda, ovvero della presumibile redditività del complesso aziendale proiettata sugli sviluppi attesi o, ancora, dei flussi di cassa disponibili in futuro per
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l'investitore. E' noto che i criteri di valutazione elaborati dalla scienza contabile sono rappresentati da:
➢ Metodo Reddituale, espresso da rapporto tra reddito medio prospettivo producibile dall'azienda e tasso di capitalizzazione;
➢ Metodo Patrimoniale, in cui il valore dell'azienda è dato dal capitale netto di bilancio alla data della stima, rettificato per tenere conto delle eventuali plusvalenze e/o minusvalenze scaturenti dalla differenza tra valore di mercato degli elementi attivi e passivi,
prescindendo dalla remuneratività derivante dalla gestione aziendale e comprendendo anche i beni immateriali non sempre evidenziati in bilancio;
➢ Metodo Misto reddituale-patrimoniale, che considera contemporaneamente l'aspetto patrimoniale ma anche quello reddituale pervenendo ad un'autonoma stima dell'avviamento.
➢ Metodo Finanziario, basato sull'attualizzazione di flussi di cassa (cd Discount Cash Flow - DCF), inteso quale differenza tra il valore delle attività operative ed il valore di mercato del debito finanziario (posizione finanziaria netta - PNF).
Orbene, deve condividersi l'impostazione della consulenza resa dal dott. , che ha giustificatamente adottato Persona_2
il metodo di valutazione finanziario.
In particolare, la scelta di affidarsi al metodo basato sull'attualizzazione dei flussi monetari resi disponibili dall'azienda,
quale metodo maggiormente oggettivo, considerate le circostanze
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del caso di specie, per determinare il valore del capitale economico aziendale risulta correttamente, giustificata, valutati:
- la natura giuridica della società oggetto di valutazione (una società di persone);
- il fatto che in relazione all'attività imprenditoriale svolta dalla (essenzialmente relativa al deposito, alla Parte_10
distribuzione e alla commercializzazione di idrocarburi e carburanti in particolare per il settore agricolo), il valore degli assets è
rappresentato sostanzialmente da beni immateriali, ossia le tre licenze all'esercizio (presso le sedi di Lenzi, Fulgatore e Guarrato)
dell'attività di distribuzione dei carburanti (in proposito il CTU ha spiegato, a pag. 17, che tali licenze, con specifico riferimento ai depositi commerciali di carburante lungi dall'essere state liberalizzate, possono essere rilasciate solo a soggetti con stringenti requisiti, di cui la S.n.c. è in possesso);
- il fatto che la società dispone della piena proprietà del terreno dove insiste un solo deposito, rispetto ai tre dove è
esercitata l'attività d'impresa;
- l'indisponibilità di documentazione contabile completa ed attendibile, per quanto sopra detto.
Le valutazioni sono state effettuate analizzando: (1) i dichiarativi storici della società (2015 – 2019); (2) il numero di litri erogato per impianto nel periodo 2015-2019; (3) i margini medi di settore applicabili agli impianti di distribuzione codice ATECO
46.71.00; (4) gli investimenti di mantenimento;
(5) il costo medio del
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capitale per il settore di distribuzione carburanti.
In relazione ai dati concretamente utilizzati dal CTU per determinare il valore delle attività operative, il metodo prescelto –
che secondo la prevalente letteratura scientifica rappresenta quello massimamente razionale – contiene, anche, il pregio di essere stato utilizzato dal CTU con un grado di contestualizzazione estremamente elevato, che ne ha ridotto significativamente l'aleatorietà tipica del metodo valutativo utilizzato (cfr. pag. 57).
Si fa riferimento al fatto che il CTU, nel determinare il margine di profitto medio della società in questione, al netto di interessi,
tasse, deprezzamenti e ammortamenti (margine EBITDA), ha fatto riferimento ad un dato particolarmente raffinato (riportato alla tabella allegata a pagina 25 della relazione) quale quello estratto da un recente studio della Fondazione Nazionale dei Dottori
Commercialisti, nello specifico “l'Osservatorio Bilanci Società di
Capitali FNC Focus bilanci 2019 Settore Commercio”, pubblicato il 12
marzo 2021, che, prendendo in esame 19 società operanti in Sicilia
con codice ATECO 46.71 (specifico della società Parte_10
come sopra detto) ed aventi fatturato compreso tra
[...]
2.000.000,00 e 5.000.000,00 (che è esattamente quello di riferimento della per gli anni presi in Parte_10
considerazione), ha calcolato, sulla base dei bilanci chiusi al
31.12.2019, un margine EBITDA pari a 3,3 relativamente ai depositi di carburante.
Il valore delle attività operative della S.n.c. calcolato dal CTU è
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risultato pari a € 3.222.000.
Per completare la valutazione della società, secondo il metodo finanziario seguito (le cui modalità di calcolo sono state indicate dal
CTU a pagina 37 e materialmente eseguite a pag. 45), al valore delle attività operative va detratto il valore di mercato del debito finanziario (posizione finanziaria netta - PNF), che nel caso di specie
è pari, alla differenza algebrica tra il valore delle esposizioni
Bancarie della s.n.c. per – € 867.863,56, annotate nel conto economico del periodo 01.01.2019-31.12.2019 (all. 10bis produzione
), e le disponibilità liquide (pari a + € 6.500), per Controparte_3
un totale di – € 861.363,56.
Ne risulta che il valore della società ai fini della liquidazione della quota dei soci al 01.03.2020 deve ritenersi pari a € 2.360.858 (€
3.222.000 – € 861.363,56), il cui terzo spettante agli attori ammonta ad € 786.953.
Sulla somma indicata sono dovuti gli interessi di legge a decorrere dal 01.09.2020 sino al saldo effettivo.
*.*.*
Agli attori compete, altresì, il credito (in tesi di € 130.240.24)
che il de cuius vantava nei confronti della società, che risulta iscritto nel medesimo conto economico del periodo 01.01.2019-31.12.2019.
Tale credito è stato espressamente riconosciuto dal legale rappresentante della S.n.c., nella corrispondenza intercorsa con gli attori nelle fasi precedenti all'instaurazione del presente giudizio
(cfr. all. 7 della produzione del convenuto ed in Controparte_3
Tribunale di Trapani Sezione Civile
particolare missiva del 23.12.2020), nella minore misura di €
129.762,04.
A fronte di tale esplicita ricognizione di debito (ex art. 1988
c.c.), era onere dei debitori, che però è rimasto assolutamente inevaso, provare la prescrizione di tale credito (in quanto afferente a utili non riscossi da più di cinque anni, secondo la tesi sostenuta da
), ovvero la sua inesigibilità (in quanto afferente Controparte_3
ad un finanziamento rimborsabile solo all'atto dello scioglimento della società, ovvero per la sussistenza dei presupposti della postergazione di cui all'art. 2467 c.c.).
Infine è rimasta indimostrata l'esistenza di una quota parte di di utili d'esercizio per il 2019, sicché la domanda Controparte_2
attorea volta alla sua corresponsione non può trovare accoglimento.
*.*.*
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalla tabella n. 2
allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 1.000.000.
Le spese di CTU, a cui le parti sono tenute in solido, invece,
considerata la natura dell'accertamento, vanno ripartite internamente ponendo a carico di ciascuna parte una pari quota (¼ i tre attori, ¼ ; ¼ ¼ Controparte_3 Controparte_4 [...]
oggi . Parte_10 Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Tribunale di Trapani Sezione Civile
accerta e dichiara il diritto degli attori alla liquidazione della quota di un terzo della per un Parte_10
controvalore di € 786.953,00, e per l'effetto condanna, in solido, la
(oggi, , Parte_10 Controparte_6
nonché e in proprio, al pagamento di € CP_3 Parte_4
786.953,00, in favore degli attori, oltre interessi di legge a decorrere dal 01.09.2020 sino al saldo effettivo;
accerta e dichiara il diritto degli attori alla corresponsione dell'ulteriore somma di € 129.762,04 e per l'effetto condanna, in solido, la (oggi, Parte_10 Controparte_6
, nonché e in proprio,
[...] Controparte_3 Parte_4
al pagamento di € 129.762,04, in favore degli attori, oltre interessi dalla domanda;
Condanna in solido la (oggi, Parte_10
, nonché e Controparte_6 Controparte_3 Parte_4
al pagamento delle spese di lite, che liquida in
[...]
complessivi euro 25.000 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta ed esborsi documentati;
Pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, di cui dispone il riparto interno ponendo a carico di ciascuna parte una pari quota (¼ i tre attori, ¼ CP_3
; ¼ ; ¼
[...] Controparte_4 Parte_10
oggi . Controparte_6
Così deciso in Trapani, in data 20/02/2025. Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile