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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 382/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 302/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 04905290872
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240068975835000 OPERE IRRIGUE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento in oggetto, notificata in data in data 22.10.2022,dell'importo complessivo di € 4.129,04 relativa a contributo opere irrigue anno 2022 e oneri di riscossione,
Rileva che la Commissione Tributaria Provinciale di Catania con sentenza n. 6789/2021 del 28.8.2021, ha già accolto l'identico ricorso proposto dal ricorrente in relazione ad annualità precedente;
con tale sentenza, passata in giudicato, è stato accertato che nessuna somma è dovuta dal sig. Ricorrente_1 a titolo di contributo opere irrigue atteso che i suoi terreni non ricevono alcun vantaggio dal Consorzio di bonifica 9 Catania.
Anche la Commissione Tributaria Regionale di Sicilia (oggi Corte di Giustizia Tributaria di II Grado), con la sentenza n. 10322/2021 depositata il 19.11.2021 ha dichiarato, richiamando la pacifica giurisprudenza della
Corte di Cassazione, che nessuna utilità riceve l'istante dal Consorzio di Bonifica.
Allega relazioni tecniche, la prima a firma del dott. Nominativo_1 del 13.11.2017 e l'altra del 12.7.2012 (all. 2) a firma del dott. Nominativo_2, in base alle quali i terreni del ricorrente emerge che i terreni de quo non hanno mai tratto vantaggi dall'opera del Consorzio;
e se è pur vero che è ivi presente una tubazione posta dal consorzio, è altrettanto vero che il Consorzio di Bonifica non ha mai eseguito opere di manutenzione della detta rete irrigua.
Con successive memorie ha ribadito le proprie ragioni altresì rilevando che con norma di interpretazione autentica ex art. 96 LR n. 3 del 31.1.2024, in ordine a tale disposizione è stato chiarito che “Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modificazioni le parole “dei benefici effettivamente conseguiti” vanno intese nel senso che deve trattarsi di benefici effettivi, concreti e diretti, non essendo sufficiente l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile.”
Nessuno si è costituito per il Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va premesso che l'obbligo contributivo di cui trattasi sussiste in ragione del beneficio fondiario che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Cass, 12.11.2014 n. 24070). In tema di contributi di bonifica, infatti, in una pluralità di occasioni la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come sia innanzitutto consentita al contribuente l'impugnazione innanzi al giudice amministrativo degli atti generali presupposti;
vale a dire, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi
(ex multis: Cass. civ., Sez. VI-5, ord. 5 ottobre 2018, n. 24642 ; Cass. civ., Sez. V, ord. 18 aprile 2018, n.
9511 ; Cass. civ., Sez. VI-5, ord. 24 maggio 2017, n. 13130; Cass. civ., Sez. I, 11 gennaio 2017, n. 512;
Cass. civ., Sez. V, 17 giugno 2016, n. 12576.). Al contribuente è riconosciuta anche la possibilità di contestare, avanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, l'atto tramite il quale il Consorzio manifesta le proprie pretese contributive, censurando, in quella sede, la legittimità della richiesta dell'ente consortile. È in tale occasione, però, che il ricorrente sarà tenuto a dedurre come l'immobile di sua proprietà non tragga alcun beneficio, diretto e specifico, dall'opera posta in essere dal Consorzio.
Il tema verte piuttosto sull'onere probatorio, nel senso che l'onere si inverte e va posto a carico del contribuente solo se è stato attuato il piano di classifica (in mancanza ricade sul Consorzio) -cfr. Cass. ord. n. 29538/2020). Va al riguardo puntualizzato che l'art. 20, comma 42, della L.R. 45/95, introdotto dalla L.R.
19/05, ha stabilito che i Consorzi, nelle more della piena attuazione del Piano di Classifica, possono emettere ruoli provvisori di contribuenza, mediante ripartizione calcolata secondo indice pari all'unità; il Consorzio di
Bonifica 9 ha emesso i ruoli per il beneficio irriguo applicando l'indice di calcolo stabilito dal citato art. 20 della L.R. 45/95. Questo, tuttavia, non è un meccanismo equipollente e sostitutivo dei piani di classifica, che non risultano approvati, non avendo parte resistente allegato nulla al riguardo. Il che comporta che l'onere probatorio della esistenza di utilitas effettive grava sul Consorzio e non sul contribuente che può limitarsi ad allegare l'inesistenza di quei benefici. Ma nel caso di specie, tale prova è del tutto carente non essendo stato dimostrato quali opere siano state eseguite, per quali terreni e quali siano stati i vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica eseguite.
Ma in ogni caso è' stata allegata in atti perizia integrativa del 30/3/2023 delle due precedenti redatte nel
2017e 2012 in cui la situazione appare immutata rispetto al pregresso stato di fatto, rispetto al quale con precedenti sentenze (CTP n. 6789/2021 del 28.8.2021 e CTR n. 10322/2021 depositata il 19.11.2021) sono stati stati accolti analoghi ricorsi proposti dal ricorrente - in ultimo, con sentenza n.4585/2025 del questa
Corte sono stati annullati in contributi pretesi per gli anni 2018,2019 e 2021.
Va pertanto accolto il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e condanna il Consorzio resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 800,00 oltre rimborso contributo unificato.
Catania il 9.1.2026
Il Giudice (dott. Francesco Distefano)
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 302/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 04905290872
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240068975835000 OPERE IRRIGUE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento in oggetto, notificata in data in data 22.10.2022,dell'importo complessivo di € 4.129,04 relativa a contributo opere irrigue anno 2022 e oneri di riscossione,
Rileva che la Commissione Tributaria Provinciale di Catania con sentenza n. 6789/2021 del 28.8.2021, ha già accolto l'identico ricorso proposto dal ricorrente in relazione ad annualità precedente;
con tale sentenza, passata in giudicato, è stato accertato che nessuna somma è dovuta dal sig. Ricorrente_1 a titolo di contributo opere irrigue atteso che i suoi terreni non ricevono alcun vantaggio dal Consorzio di bonifica 9 Catania.
Anche la Commissione Tributaria Regionale di Sicilia (oggi Corte di Giustizia Tributaria di II Grado), con la sentenza n. 10322/2021 depositata il 19.11.2021 ha dichiarato, richiamando la pacifica giurisprudenza della
Corte di Cassazione, che nessuna utilità riceve l'istante dal Consorzio di Bonifica.
Allega relazioni tecniche, la prima a firma del dott. Nominativo_1 del 13.11.2017 e l'altra del 12.7.2012 (all. 2) a firma del dott. Nominativo_2, in base alle quali i terreni del ricorrente emerge che i terreni de quo non hanno mai tratto vantaggi dall'opera del Consorzio;
e se è pur vero che è ivi presente una tubazione posta dal consorzio, è altrettanto vero che il Consorzio di Bonifica non ha mai eseguito opere di manutenzione della detta rete irrigua.
Con successive memorie ha ribadito le proprie ragioni altresì rilevando che con norma di interpretazione autentica ex art. 96 LR n. 3 del 31.1.2024, in ordine a tale disposizione è stato chiarito che “Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modificazioni le parole “dei benefici effettivamente conseguiti” vanno intese nel senso che deve trattarsi di benefici effettivi, concreti e diretti, non essendo sufficiente l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile.”
Nessuno si è costituito per il Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va premesso che l'obbligo contributivo di cui trattasi sussiste in ragione del beneficio fondiario che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Cass, 12.11.2014 n. 24070). In tema di contributi di bonifica, infatti, in una pluralità di occasioni la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come sia innanzitutto consentita al contribuente l'impugnazione innanzi al giudice amministrativo degli atti generali presupposti;
vale a dire, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi
(ex multis: Cass. civ., Sez. VI-5, ord. 5 ottobre 2018, n. 24642 ; Cass. civ., Sez. V, ord. 18 aprile 2018, n.
9511 ; Cass. civ., Sez. VI-5, ord. 24 maggio 2017, n. 13130; Cass. civ., Sez. I, 11 gennaio 2017, n. 512;
Cass. civ., Sez. V, 17 giugno 2016, n. 12576.). Al contribuente è riconosciuta anche la possibilità di contestare, avanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, l'atto tramite il quale il Consorzio manifesta le proprie pretese contributive, censurando, in quella sede, la legittimità della richiesta dell'ente consortile. È in tale occasione, però, che il ricorrente sarà tenuto a dedurre come l'immobile di sua proprietà non tragga alcun beneficio, diretto e specifico, dall'opera posta in essere dal Consorzio.
Il tema verte piuttosto sull'onere probatorio, nel senso che l'onere si inverte e va posto a carico del contribuente solo se è stato attuato il piano di classifica (in mancanza ricade sul Consorzio) -cfr. Cass. ord. n. 29538/2020). Va al riguardo puntualizzato che l'art. 20, comma 42, della L.R. 45/95, introdotto dalla L.R.
19/05, ha stabilito che i Consorzi, nelle more della piena attuazione del Piano di Classifica, possono emettere ruoli provvisori di contribuenza, mediante ripartizione calcolata secondo indice pari all'unità; il Consorzio di
Bonifica 9 ha emesso i ruoli per il beneficio irriguo applicando l'indice di calcolo stabilito dal citato art. 20 della L.R. 45/95. Questo, tuttavia, non è un meccanismo equipollente e sostitutivo dei piani di classifica, che non risultano approvati, non avendo parte resistente allegato nulla al riguardo. Il che comporta che l'onere probatorio della esistenza di utilitas effettive grava sul Consorzio e non sul contribuente che può limitarsi ad allegare l'inesistenza di quei benefici. Ma nel caso di specie, tale prova è del tutto carente non essendo stato dimostrato quali opere siano state eseguite, per quali terreni e quali siano stati i vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica eseguite.
Ma in ogni caso è' stata allegata in atti perizia integrativa del 30/3/2023 delle due precedenti redatte nel
2017e 2012 in cui la situazione appare immutata rispetto al pregresso stato di fatto, rispetto al quale con precedenti sentenze (CTP n. 6789/2021 del 28.8.2021 e CTR n. 10322/2021 depositata il 19.11.2021) sono stati stati accolti analoghi ricorsi proposti dal ricorrente - in ultimo, con sentenza n.4585/2025 del questa
Corte sono stati annullati in contributi pretesi per gli anni 2018,2019 e 2021.
Va pertanto accolto il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e condanna il Consorzio resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 800,00 oltre rimborso contributo unificato.
Catania il 9.1.2026
Il Giudice (dott. Francesco Distefano)