Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. . F. De Pietro Presidente CP_1
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 18.2.25, tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2458/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentati/a/o e difesi/a/o come da mandato in atti dall' Avv. PAOLA Parte_1
BUONO;
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso la quale domicilia;
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI n° 2047/24, in atti, con la quale, in accoglimento del ricorso il Tribunale così pronunciava “dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per ogni annualità a cura di parte convenuta;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta all'emissione del relativo buono elettronico;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna il convenuto al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 460,00, oltre CP_2 rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario”. Il primo giudice ha accolto la domanda e ha compensato per metà le spese di lite “..alla luce della novità della materia”. Ha proposto gravame l'appellante censurando, con varie argomentazioni, detta ultima statuizione per difetto di motivazione e comunque per violazione del principio della soccombenza codificato negli artt. 91 e 92 c.p.c.. Ha chiesto, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il convenuto fosse CP_2 condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado.
Si è costituito il indicato in epigrafe, resistendo all'appello e chiedendo la conferma della CP_2 sentenza. Ha allegato giurisprudenza a sé favorevole. Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di parte appellante, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
Comunque, anche a prescindere da questo, alcuna delle censure dedotte può trovare accoglimento. Occorre fare riferimento ratione temporis alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c., nel testo sostituito dal DL n.132/2014, convertito in legge n.162/2014, applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, che dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ritenendo lesivo del canone di ragionevolezza "l'avere il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata".
Secondo il Giudice delle leggi, "la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio, può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti". Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma.
In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 11/03/2022, n.7992).
Da ultimo – a conferma della stabilità degli orientamenti richiamati- è intervenuta anche Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7064 secondo cui “In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 13 decreto legge 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in mancanza di soccombenza reciproca, solo se ricorre assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza così modificato il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. che richiedeva gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Successivamente la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 ha ampliato i casi di compensazione anche alle gravi ed eccezionali ragioni sempre da indicare esplicitamente nella motivazione. Pertanto la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Il profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4 del c.p.c.”. Sulla scorta di questi principi occorre riempire di contenuto anche le clausole astrattamente idonee a sostenere la decisione sulla compensazione. Orbene, ritornando al caso concreto, va rilevato che il ricorso di primo grado è stato depositato il
28.9.23 prima che intervenisse la sentenza della Suprema Corte n. 29661 del 27.10.2023, che ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dalla odierna impugnante. In detta pronuncia, però, è stato opportunamente sottolineato che la Corte di Giustizia era già intervenuta il 18 maggio 2022 (nella causa C - 450/21), osservando come il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego"
(punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), …, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In definitiva la Corte di Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva 1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa e la Suprema Corte era vincolata al dictum della Corte sovranazionale.
Ne discende, allora, che alla data di deposito del ricorso giudiziale la questione dedotta in giudizio era stata risolta in senso favorevole ai docenti a tempo determinato, ma non ancora dalla Suprema
Corte. Pertanto, questa Corte, come già correttamente fatto dal primo giudice, alla luce dei principi menzionati e dei fatti di causa, ritiene di dare rilievo alla soccombenza del (non potendo CP_2 più la questione di massima definirsi opinabile); reputa, però, parimenti significativo, ai fini di una parziale compensazione, che per l'accoglimento fosse dirimente l'interpretazione normativa conferita dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961 del 2023; la pronunzia, infatti, interveniva (in data 27.10.2023) e, tra l'altro, chiariva l'aspetto della perenzione dell'azione per effetto della mancata richiesta del beneficio nel biennio previsto dal DPCM del 28.11.2016, su cui molti giudici di merito avevano basato il rigetto delle annualità in esame. Infatti la pronunzia citata in punto di prescrizione e decadenza così recita: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.“ Mentre “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio … è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.” Dunque, in presenza di taluni aspetti ancora da definire e definiti proprio dalla Suprema Corte, si ritiene che la scelta di compensare per metà le spese di lite del primo grado fosse ampiamente fondata e sostenuta da idonee ragioni di legge. L'appello pertanto va rigettato. Le spese del secondo grado possono essere compensate, ancora per questa volta, in ragione del contrasto della giurisprudenza di merito in ordine alla liquidazione delle spese.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese;
contributo unificato come in motivazione.
Napoli, all'esito dell'udienza cartolare del 18.2.25 Il Consigliere est. Il Presidente