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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6817/2023 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti INSALATA GIULIO e INDENNIDATE MARIA ROBERTA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PAPALATO M. ROSARIA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 27.03.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La parte ricorrente ha chiesto:
1. Accertare e dichiarare che il Sig. , a causa della malattia Pt_2 professionale denunciata (ernie discale lombare), presenta postumi invalidanti nella misura del 12%
o in quella maggiore o minore che sarà accertata e riconosciuta in corso di causa;
2. Per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore CP_1 della ricorrente le prestazioni previste per legge in relazione al danno biologico del 12% o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa con decorrenza di legge, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge;
3. condannare l' a corrispondere in CP_1 favore della ricorrente il beneficio previdenziale (indennizzo una tantum o rendita mensile) corrispondente al grado di menomazione complessivo accertato.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La materia è disciplinata dal D.Lgs. 38/00, che, all'art. 13 co. 2, prevede: “In caso di danno biologico,
i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Si tratta quindi di stabilire se vi sia stata esposizione a rischio, se la malattia abbia origine professionale (e sia quindi diretta conseguenza di tale esposizione a rischio) e, in caso positivo, se i postumi accertati siano pari o superiori al minimo indennizzabile (6%).
Con riferimento alla questione del nesso causale, l' ha eccepito che la malattia denunciata CP_1 non è tabellata e, pertanto, non ha origine lavorativa ma costituisce malattia comune.
Ciò di per sé non implica il rigetto della domanda, in quanto - anche in caso di malattie non comprese nelle tabelle (per le quali il nesso causale è presunto) - il lavoratore è ammesso a provare l'origine professionale della malattia denunciata (con onere della prova a suo carico); il fatto che si tratti di malattia non tabellata implica quindi solo l'impossibilità per il lavoratore di avvalersi di presunzioni legali, con conseguente onere a suo carico di provare il nesso causale;
a tal fine non è necessaria una prova in termini di certezza assoluta, ma è sufficiente un rilevante grado di probabilità ed è insufficiente solo la mera possibilità.
Sul punto, la giurisprudenza è ormai costante (Cass. 07/03/2017 n. 5704; 05/09/2017 n. 20769) nell'affermare che “La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n.
18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro questa Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.”.
Tanto premesso, nel caso di specie il CTU ha escluso l'origine lavorativa della malattia denunciata.
Si riportano di seguito le considerazioni medico-legali del CTU e le risposte alle osservazioni formulate da parte ricorrente: “Al momento della cessazione del rischio, dunque, tanto il risultato della TAC quanto il quadro clinico erano quelli comuni ad osservarsi negli individui di 64 anni, quanti ne aveva appunto il ricorrente nel momento in cui cessò l'attività lavorativa e, con essa, l'esposizione al rischio. A dimostrazione della natura extralavorativa della patologia lombare sta il fatto che le stesse discopatie, con la stessa entità, sono presenti anche nel tratto cervicale della colonna vertebrale, il quale non è esposto certamente a sovraccarico biomeccanico lavorativo. D'altra parte, il lavoro del ricorrente, sebbene pur sempre manuale e talvolta faticoso, non ha comportato la movimentazione manuale costante dei carichi, ma sempre occasionale;
così pure le posture incongrue sono state mantenute per periodi limitati al compimento di un'azione lavorativa e non per la maggior parte del turno di lavoro. Il ricorrente, cioè, ha avuto sempre la possibilità, per la natura del lavoro, di “scaricare” il tratto lombo-sacrale del rachide lombo-sacrale, attraverso pause
“ristorative”, sì da permettere alle strutture vertebrali di ossigenarsi. Nel caso specifico, dunque, oltre a non rinvenirsi la precocità e l'abnormità della patologia denunciata, in rapporto all'età del soggetto, che, quando sono presenti, rendono plausibile l'azione di fattori nocivi di natura lavorativa, è piuttosto sfumata anche l'idoneità lesiva del rischio al quale il soggetto è stato esposto. Si deve concludere che nella fattispecie non sono sufficientemente rappresentati né il rischio lavorativo né la patologia, più correttamente riformulata come “discopatie lombari degenerative”, dal momento che qui non sussiste l'ernia discale lombare nella sua configurazione clinico-strumentale, ma piuttosto la degenerazione di alcuni dischi intervertebrali. La malattia denunciata in ricorso “Ernia discale lombare” non riconosce nell'attività lavorativa del ricorrente elementi efficienti e determinanti per essere connotata come “malattia professionale”.
RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI: “Nonostante il diverso parere dell'avv. Insalata, tengo a ribadire che il carrozziere, sia egli operaio o artigiano, non è professionalmente esposto alla movimentazione manuale dei carichi. Il sollevamento, lo spostamento, il posizionamento di pezzi di carrozzeria, come portiere, paraurti, parafanghi, sedili, che possono sembrare “pesanti” per il comune individuo, ma non per chi ha sempre svolto lavori manuali, ricorre ripetutamente durante il turno di lavoro, ma non continuamente, sicché il sovraccarico biomeccanico del rachide lombare agisce per un tempo assai limitato e si ripete dopo un intervallo più o meno lungo, ma sempre sufficiente affinché le strutture discali possano ossigenarsi. L'esposizione al rischio della movimentazione manuale dei carichi non è quella del carrozziere, bensì quella del manovale edile, dell'addetto alle operazioni di facchinaggio, per fare alcuni esempi. Le mansioni del carrozziere non implicano la movimentazione manuale dei carichi, che restano, è bene ribadirlo, eventi occasionali;
consistono, piuttosto, nella battitura delle lamiere, nello stuccaggio, nella carteggiatura, nella verniciatura, che non comportano pericoli per le strutture vertebrali.
Assodato, quindi, che il carrozziere non è esposto alla movimentazione manuale dei carichi, si deve aggiungere, a completamento delle risposte alle osservazioni presentate, che nella fattispecie non sussiste per niente la patologia denunciata, ossia l'ernia discale lombare, e che quella tabellata si riferisce ad una condizione patologica generata da un conflitto disco-radicolare, con segni e sintomi ben precisi, che nella fattispecie sono del tutto assenti.”
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente contrastare le conclusioni peritali.
Per quanto esposto, non può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata, in quanto, sulla base delle conclusioni del CTU, non appare soddisfatto il criterio del rilevante grado di probabilità innanzi citato;
pertanto, il nesso causale con l'attività lavorativa non supera il livello della astratta possibilità. Ne consegue il rigetto del ricorso. Stante idonea dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c., le spese devono essere considerate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 16.06.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 27.03.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo