Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 08/01/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00313/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01862/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2018, proposto da Energypie s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Mari, Anna Maria Desiderà, Eugenio Bettella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandra Mari in Roma, via degli Scialoja, 18;
contro
ST dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Arturo Cancrini in Roma, piazza di San Bernardo, 101;
per l’annullamento
- del provvedimento del ST dei Servizi Energetici – G.S.E. s.p.a., prot. n. GSE/P20170084703 - 09.11.2017, ricevuto a mezzo posta raccomandata A/R il 22.11.2017, recante “Rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0175205038313R1253, presentata da ENERGYPIE S.R.L.” ;
- nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, la richiesta di integrazione prot. n. GSE/P20170040993 – 19/05/2017, ricevuta il 26.05.2017, nonché il preavviso di rigetto a sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 prot. n. GSE/P20170056657 - 24.07.2017, ricevuto il 14.09.2017;
e per l’accertamento del diritto
della società Energypie s.r.l. alla percezione dei certificati bianchi spettanti ai sensi del d.m. 28.12.2012, con riferimento alla richiesta di verifica e certificazione (RVC) n. 0175205038313R1253
e la condanna
del ST dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., ai sensi dell’art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei certificati bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 c.c., all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, incluso in particolare il rilascio dell’autorizzazione all’emissione dei certificati bianchi per la richiesta di verifica e certificazione (RVC) n. 0175205038313R1253.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del ST dei Servizi Energetici s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 dicembre 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Energypie s.r.l., società operante nel mercato dell’efficienza energetica, certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014, nonché della norma ISO 9001:2008 ed avente per ciò titolo a partecipare al meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE), detti anche certificati bianchi, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento del provvedimento del ST dei Servizi Energetici – G.S.E. s.p.a., prot. n. GSE/P20170084703 in data 09.11.2017, recante “Rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0175205038313R1253” , presentata dall’odierna ricorrente in data 29.03.2017 ed avente ad oggetto interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica del Comune di Castenaso (BO), in conformità con le indicazioni tecniche stabilite nella scheda n. 29 T-b relativa alla “installazione di corpi illuminanti ad alta efficienza in sistemi di illuminazione esistenti per strade de-stinate al traffico motorizzato” .
Nel motivare le ragioni del rigetto della suddetta richiesta di verifica e certificazione, il ST dei Servizi Energetici ha rilevato in sintesi che “dall’analisi della documentazione e delle osservazioni ad oggi pervenute, il progetto non è conforme alle previsioni normative di cui al D.M. 28 dicembre 2012 in quanto il proponente non ha fornito documentazione (es cronoprogramma, SAL, etc.) che consenta di verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 delle Linee Guida approvate con delibera EEN 09/11 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del 27 ottobre 2011 e ss.mm.ii., nelle quali si specifica che la data di avvio del progetto coincide con la data in cui lo stesso raggiunge la dimensione minima.
Si specifica, inoltre, che la data del certificato di ultimazione dei lavori non rappresenta la data di prima attivazione dell’intervento, ovvero la prima data nella quale il cliente partecipante, grazie all’installazione di una o più lampade inizia a beneficiare dei risparmi energetici anche qualora essi non siano misurabili” (cfr. provvedimento prot. n. GSE/P20170084703 in data 09.11.2017).
Avverso tale determinazione la società ricorrente ha formulato le seguenti doglianze:
I. Violazione e falsa applicazione, sotto diversi profili, degli articoli 1, 13, 14 e 16 dell’Allegato A alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico EEN 9/11 - Eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti – Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti – Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà tra atti e provvedimenti del medesimo Ente – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per disparità di trattamento – Violazione e falsa applica-zione dei Chiarimenti forniti dall’AEEG e pubblicati dal GSE in data 18.12.2013 - Eccesso di potere per inosservanza di circolari - Violazione e falsa applicazione dell’Allegato C alla deliberazione 5 maggio 2011, EEN 4/11 così come modificato dalle deliberazioni EEN 5/11 e EEN 9/11 (scheda 29T-b) - Violazione e falsa applicazione degli articoli 6 e 14 del D.M. 28.12.2012 - Violazione dei principi generali (nazionali e del Diritto dell’Unione Europea) di legalità e certezza del diritto e trasparenza dell’azione amministrativa, desumibili dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1 della L. 241/1990.
Lamenta in sintesi la società ricorrente l’illegittimità del provvedimento impugnato nella misura in cui le carenze documentali rilevate dal GSE si riferirebbero a documenti che “non solo non sono prescritti dalla legge applicabile e neppure dalle circolari, FAQ e chiarimenti forniti dallo stesso GSE (oltre che dall’AEEGSI), ma anzi si pongono in contrasto con tali indicazioni” (ricorso, pag. 6).
Sostiene inoltre la società ricorrente che il GSE non avrebbe correttamente applicato la normativa di riferimento in tema di “certificati bianchi” per avere asseritamente confuso il certificato di collaudo con il certificato di ultimazione lavori.
II. Violazione di legge e segnatamente degli articoli 1, commi 1 (principi di buon andamento), 3, 10 della L. n. 241/90 – Eccesso di potere per carenza istruttoria e di motivazione – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione - Violazione art. 97 Costituzione – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione .
Asserisce la ricorrente che la motivazione fornita dal GSE sarebbe “incomprensibile, illogica e contraddittoria rispetto alla normativa vigente ed agli stessi atti e provvedimenti emanati dal OR (ricorso, pag. 16), atteso che il provvedimento impugnato non avrebbe aggiunto alcunché al preavviso di rigetto del 24.7.2024, per di più omettendo riferimenti alla normativa citata, alle osservazioni trasmesse dalla Società e al certificato di collaudo, da cui la carenza motivazione.
In altri termini la RVC sarebbe stata rigettata per la sola omessa trasmissione di documenti diversi e mai richiesti in fase istruttoria.
Il ST dei Servizi Energetici si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
Con memorie di replica e controreplica entrambe le parti in causa hanno ribadito le proprie argomentazioni difensive.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 dicembre 2024 la causa è passata in decisione.
Alcune considerazioni preliminari in punto di diritto appaiono utili al Collegio al fine del decidere.
Come noto, i c.d. certificati bianchi, anche detti titoli di efficienza energetica (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi di incremento di efficienza energetica.
In particolare, il sistema dei certificati bianchi prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente obiettivi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP).
Ai fini della valutazione dei risparmi conseguibili, l’art. 1 delle Linee Guida EEN n. 9/2011 definisce la data di avvio del progetto come “la data in cui il progetto ha raggiunto la dimensione minima di cui al successivo articolo 10 [ossia una quota di risparmio netto integrale non inferiore a 20 tep/anno - ndr]” .
In base al medesimo art. 1, la data di prima attivazione di un progetto “ è la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili; a titolo esemplificativo essa può coincidere con la prima data di entrata in esercizio commerciale o con la data di collaudo per impianti termici o elettrici, oppure con la data di installazione o vendita della prima unità fisica di riferimento, di cui al successivo articolo 4, comma 4.1”.
L’art. 4, comma 4.1 delle Linee Guida fa riferimento ai “metodi di valutazione standardizzata” – tra cui rientrano anche le RVC – i quali consentono “di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell’intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento (di seguito: UFR), senza procedere a misurazioni dirette” .
Dal combinato disposto delle norme sopracitate si ricava dunque che, per i metodi di valutazione standardizzata - come quello di cui alla RVC oggetto del presente giudizio - la data di prima attivazione del progetto coincide con la “data di installazione o vendita della prima unità fisica di riferimento [UFR]” .
Ne discende che la data di prima attivazione coincide con l’inizio dell’installazione della prima UFR (unità fisica di riferimento), mentre la data di avvio coincide con l’installazione dell’ennesima UFR che consente il raggiungimento della soglia minima.
Ciò posto e venendo quindi all’esame delle censure proposte con il ricorso, occorre rilevare che con richiesta di integrazione del 19.5.2017 il GSE ha chiesto alla società ricorrente, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida EEN n. 9/2011, la trasmissione della documentazione attestante la data di prima attivazione, indicando la comunicazione di inizio lavori; la documentazione a comprova della data di avvio del progetto, indicando gli stati di avanzamento lavori e la comunicazione di fine lavori; infine, il prospetto di rendicontazione della Scheda Tecnica 29b in formato Excel.
A fronte di tali specifiche richieste la ricorrente ha provveduto a depositare il solo certificato di collaudo, con tutta evidenza inidoneo a comprovare da solo il succitato requisito della data di prima attivazione, atteso che, come chiarito dallo stesso GSE, a norma delle Linee Guida “la data di avvio del progetto coincide con la data in cui lo stesso raggiunge la sua dimensione minima” e la data di prima attivazione dell’intervento corrisponde alla “prima data nella quale il cliente partecipante, grazie all’installazione di una o più lampade inizia a beneficiare dei risparmi energetici anche qualora essi non siano misurabili” .
Il GSE ha pertanto correttamente dato comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della RVC, evidenziando nella nota del 24.07.2017, come “la documentazione non consente di verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 della Linee Guida approvate con delibera EEN 09/11 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del 27 ottobre 2011 e ss.mm.ii” .
Accertata pertanto la carenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza, il GSE non ha potuto far altro che procedere al rigetto della RVC di parte ricorrente, stante il “carattere vincolato dei poteri di verifica del ST cui consegue la natura parimenti vincolata del provvedimento” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. stralcio, 21.6.2024, n. 12663).
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell’intero ricorso.
Tenuto conto dell’elevato tecnicismo delle valutazioni demandate al GSE nell’ambito del procedimento di rilascio dei c.d. certificati bianchi, si rinvengono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO