TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 6363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6363 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 671/2023 avente ad OGGETTO: impugnativa di licenziamento, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo De Feo Parte_1 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentate pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 Jean Jacques Kerambrun RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 13.01.2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/od inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato al ricorrente in data 23.05.2022, per i motivi e le causali tutte esposte;
b) Condannare, conseguentemente, essa in persona del legale rapp. te p.t., al CP_1 risarcimento del danno in favore del ricorrente, ai sensi e per gli effetti degli art. li 3 e 4 del D.lgs 23/2015, e, quindi, al versamento di un indennità pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR, pari ad € 1467,64, tenendosi conto nella determinazione della indennità (come chiarito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 194/2018) dell'anzianità di servizio, del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e condizioni delle parti del rapporto di lavoro, ovvero nella diversa indennità stabilità dal Giudice comunque non inferiore alle 7 mensilità, pari al numero di anni lavorati alle dipendenze della resistente;
c) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento quanto meno nel 4 livello del CCNL Commercio richiamato e condannare la resistente in persona del CP_1 legale rapp. te p.t., al pagamento in favore dello stesso delle differenze retributive a tale titolo maturate e quantificate nella somma complessiva di € 14772,08, come da conteggi allegati, od in quella diversa somma che l'ill. mo Giudice del Lavoro determinerà anche a mezzo CTU di cui sin d'ora si chiede la disposizione;
d) Condannare la in persona del legale rapp. te p.t., CP_1 al pagamento delle competenze professionali con attribuzione al procuratore anticipatario”. In punto di fatto il ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa, senza soluzione di continuità e per un unico centro di imputazione di interessi riconducibile alla famiglia alle Per_1 dipendenze della resistente svolgendo svariate mansioni a far data dal 2015 e fino al 25.05.2022, data in cui veniva licenziato senza preavviso. Precisava, infatti, che in realtà egli veniva originariamente assunto dalla già nel CP_1 gennaio del 1990 per poi passare, nel gennaio 1992, alla TECNOBUS S.p.A e ciò fino al 31.12.1993. Successivamente veniva, poi, formalmente inquadrato, dal gennaio 1994, con la DAMBUS S.p.A. e, da maggio 1996 e sino a marzo 2009, nuovamente inquadrato nella per poi passare, CP_1 dall'aprile del 2009, all'Immobiliare Tommaseo s.r.l. fino al novembre 2015. Infine, da tale data e fino al licenziamento, era nuovamente in forza presso la CP_1 Rilevava, altresì, di lavorare dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 19:00 e di essere, spesso, costretto a lavorare fino alle 24:00 anche il sabato e la domenica svolgendo mansioni non rispondenti al livello di inquadramento riconosciuto rientranti nel IV livello del CCNL applicato. In diritto deduceva l'illegittimità del licenziamento per omessa prova circa il diverso assetto organizzativo per violazione dell'obbligo di repechage in uno alla mancata adozione dei criteri di scelta di cui all'art 5 del dlgs 223 del 1991. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente che con molteplici argomentazioni, in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto della domanda attorea così concludendo: “In via preliminare, dichiarare nullo e/o inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile il ricorso de quo per le causali esposte in narrativa e, comunque ed in ogni caso: In via principale, contrariis rejectis, rigettare tutte le domande avanzate dal ricorrente perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, in virtù delle causali esposte in narrativa”. A seguito dell'eccezione formulata dalla parte resistente veniva prodotta, anche ai sensi dell'art 82 c.p.c., una nuova procura alle liti. Escussi i testi indicati dalle parti la causa veniva decisa. Ciò premesso, è necessario sottolineare che il presente giudizio veniva originariamente incardinato innanzi a diverso Giudice, in sua assenza sostituito dalla GOP Dott.ssa Adele Di Lorenzo la quale, a sua volta, provvedeva a rimetterlo ai fini dell'assegnazione al giudice togato e solo con provvedimento del 15.04.2025, veniva assegnato alla scrivente. Parte ricorrente lamenta la illegittimità del licenziamento oggettivo per insussistenza delle cause e per violazione dell'obbligo di repechage allegando che, sebbene assunto dalla resistente, questa ultima, risulta proprietaria di numerosi beni immobili, gestiti dalle società partecipate che dimostrerebbero il diverso numero di dipendenti. Ai fini dell'esame della legittimità del licenziamento occorre in primis determinare la disciplina sostanziale applicabile e, quindi, verificare la mansioni cui il ricorrente era stato adibito anche ai fini dell'esame delle esigenze organizzative poste a base dell'atto impugnato. Ed invero, il rapporto di lavoro tra le parti è sorto nel novembre del 2015 e trattasi di impresa con meno di 15 dipendenti per quanto di seguito si dirà (cfr. anche visura storica in atti) e, quindi, disciplinato dal d.lgs. n. 23 del 2015 che trova applicazione per i lavoratori assunti in data successiva alla sua entrata in vigore (7 marzo 2015). In particolare, l'art 3 del dlgs così prevede: “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità . Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”. La disciplina del licenziamento individuale, nel d.lgs. n. 23 del 2015 replica, nelle linee generali, la suddivisione delle tutele già operata dalla legge n. 92 del 2012, ma ridefinendo il perimetro della tutela reintegratoria e di quella indennitaria. In particolare per effetto di tale disciplina , la tutela reintegratoria, viene ulteriormente ridimensionata nel caso di licenziamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo e veniva del tutto eliminata in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. A seguito del successivo d. l. n. 87 del 2018, come convertito, viene poi incrementata la misura dell'indennizzo (art. 3), con l'effetto di confermare, per il resto, il meccanismo delle cosiddette tutele crescenti in progressione lineare (e certa) con l'anzianità di servizio in caso di licenziamento illegittimo. Infine sulla tutela indennitaria ivi prevista hanno inciso le sentenze della Corte Costituzionale n. 194 del 2018 e n. 150 del 2020 e la n 118 del 2025.. Con la prima, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018, come convertito - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». Con la seconda pronuncia, è stata dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». In ultimo, il giudice delle leggi con la sentenza n. 118 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità» in quanto il criterio del numero dei dipendenti non può costituire l'esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro e, quindi, della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare anche altri fattori altrettanto significativi, quali possono essere il fatturato o il totale di bilancio, da tempo indicati come necessari elementi integrativi dalla legislazione europea e anche nazionale. Inoltre la disciplina citata è stata oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 124 del 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore. Operate tali premesse, ai fini della tutela applicabile, il ricorrente ha evidenziato il numero dei dipendenti delle società partecipate. Il collegamento economico–funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta la perdita dell'autonomia delle singole società (dotate di personalità giuridica distinta), alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese. Detto collegamento, infatti, non è di per sé solo sufficiente a far sì che gli obblighi derivanti da un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra un lavoratore e una di tali società, si estendano alle società dello stesso gruppo, salva, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro – anche ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato. A tal fine non è all'uopo sufficiente né la coincidenza di alcune figure societarie, ossia l'identità di alcuni soci o amministratori, né la mera coincidenza di sede o la parziale proprietà del capitale o l'utilizzo comune di marchi o la mera connessione tra gli oggetti sociali, giacché, tali connotati da soli non fanno venir meno la genuinità del fenomeno economico del gruppo societario né importano l'unicità datoriale. Ciò che invece va accertato è anche l'utilizzo promiscuo ed indifferenziato del personale, con le direttive datoriali fornite indifferentemente dall'una o dall'altra direzione societaria nei confronti di tutto il personale formalmente assunto alle dipendenze delle singole società. Nella specie, per quanto risulterà dalle deposizioni rese, non sono emersi elementi che possano far ritenere che il ricorrente, dal 2016 e unitamente agli altri lavoratori, fosse soggetto alle diverse direzioni societarie. Le disposizioni di comando giustificano l'assegnazione del ricorrente presso altre società, seppur collegate ma non comportano la qualificazione di un unico centro di imputazione di interessi. Tanto premesso, il 25.05.2022 il riceveva, una lettera di licenziamento di cui si riporta il Pt_1 contenuto: “Come le sarà noto, recenti vicende societarie hanno determinato il trasferimento ad altro soggetto di cospicua parte dei beni immobili facenti parte del patrimonio aziendale. La maggior parte dei rimanenti beni aziendali risulta concessa a terzi in locazione, con obbligo di manutenzione a carico dei locatari e per le residue attività, fino ad ora curate dalla società, si è valutata più efficace una diversa organizzazione aziendale. Dette circostanze implicano la soppressione della posizione lavorativa riferita alle mansioni da Lei ricoperte. Le precisiamo inoltre che non è stato possibile trovare, nel nuovo assetto organizzativo, una posizione coerente con il Suo inquadramento contrattuale in cui utilizzare la Sua professionalità. Conseguentemente siamo a comunicarLe la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 3 della L. 604/1966, per giustificato motivo oggettivo. Poiché lei viene dispensato dal prestare attività lavorativa durante il periodo di preavviso contrattualmente previsto, il rapporto dovrà ritenersi risolto ad ogni effetto di legge e di contratto alla data di ricezione della presente” cui rispondeva a mezzo raccomandata del 21.07.2022 e con cui offriva la propria attività lavorativa accettando, anche, mansioni differenti. Ai fini della insussistenza delle esigenze organizzative e delle effettive mansioni svolte va esaminato il materiale probatorio acquisito. Sono state prodotte due disposizioni di servizio, una del 20 febbraio 2019 ed altra del 5 giugno 2021, con le quali si è disposto il distacco del ricorrente presso la Gesvit srl al fine di svolgere attività presso lo stabilimento di Baia delle Sirene in Massalubrense rispettivamente per 8 e 2 mesi. È in atti, inoltre, la visura commerciale della società ed anche l'atto societario del 5 novembre 2021 redatto dal notaio con il quale è stata disposta la scissione della FINDAN srl mediante Per_2 scorporo e trasferimento di elementi patrimoniali con la costituzione della “S. Antonio a Posillipo srl”. Rilevano, inoltre al riguardo, le disposizioni rese dai testi escussi che hanno riferito quanto segue:
ha dichiarato: “sono stato dipendente della società convenuta dal 2011 al 2021, con Testimone_1 mansioni dirigenziali. Ho svolto mansioni di vertice nella gestione dell'albergo Miramare di Ischia, tra le altre, ed anche di amministratore unico del Giardino romantico di Massa Lubrense, che è partecipato al 97% dalla società e comunque nell'ambito di società tutte del gruppo della CP_1 famiglia Gli uffici di erano in via Largo Sermoneta, 10 dove posso confermare di Per_1 CP_1 aver visto il ricorrente in tali uffici. Il ricorrente era già in servizio credo da molto prima del mio arrivo, è sempre stato da tutti considerato un punto di riferimento della società ed infatti veniva utilizzato per la risoluzione delle più diverse problematiche: ad esempio quando fu aperto un nuovo albergo ad Ischia e stavamo in ritardo è andato lui a coordinare la logistica e gli operai che stavano finendo gli ultimi montaggi;
quando si è trattato di dover disboscare la montagna del giardino romantico a Massa Lubrense ha passato lì un inverno a coordinare gli operai addetti così come quando è mancato d'estate il guardiano notturno ha svolto lui tali mansioni rimanendo lui a dormire in loco per poi magari lavorare anche tutta la giornata al parcheggio della gestione dei flussi di clienti in entrata ed in uscita. Quando io lo vedevo in ufficio era solo di passaggio o per ricevere o per portare informazioni sulle mansioni che comunque svolgeva solo in esterna. Solo sporadicamente può aver fatto anche mansioni di autista così come sicuramente ha coordinato attività e lavorazioni anche in altre unità produttive gestite dalla . Non svolgeva mai mansioni di ufficio. A seguito CP_1 della scissione tra i due fratelli so che alla , che è passata in capo di uno dei due Per_1 CP_1 fratelli, sono passati pressoché tutte le attività produttive, tra cui l'albergo di Ischia, i capannoni dei supermercati di Fuorigrotta e Barra. Ciò so perché ho ancora tantissimi contatti sia con gli attuali amministratori di e con le controllate, sia addirittura anche con le banche, essendo stato un CP_1 loro dirigente per circa 12 anni. Che io sappia ha avuto in media una decina di dipendenti, CP_1 ovviamente se poi si considerano anche le controllate di più”.
ha dichiarato: “Sono dipendente della società convenuta dal Marzo del Testimone_2 CP_1 2019 con mansioni di amministrativo addetto presso la sede di Largo Sermoneta n. 22; ho conosciuto superficialmente il che era dipendente della Società con mansioni di operaio;
io l'ho Parte_1 visto solo sporadicamente, allorquando veniva in sede, generalmente, per prendere il cedolino dello stipendio;
era l'unico dipendente della con mansioni di operaio;
ciò posso riferire Pt_1 Pt_2 con certezza in quanto tutti gli altri lavoratori dipendenti della Società erano in ufficio con me;
lui era l'unico a non lavorare in sede;
all'incirca a Novembre del 2021 vi è stata una scissione societaria per cui una gran parte dei beni della sono stati ceduti alla , CP_1 Controparte_2 avente, che io sappia, una diversa compagine societaria;
all'indomani di questa operazione la attività della si è di molto ridimensionata;
sono venuti meno molti beni e quindi molte necessità CP_1 occupazionali, tanto e vero che da che eravamo 5/6 dipendenti, allo stato io sono l'unico lavoratore dipendente della;
la cessione di tali beni ha comportato anche la cessazione delle attività CP_1 lavorative che erano in precedenza svolte anche dal;
per quello che io ricordi oggetto della Pt_3 cessione alla Società sono stati un centro commerciale a Pozzuoli, diversi appartamenti CP_2 al Corso Vittorio Emanuele, un centro Ippico a Pozzuoli, e diversi altri immobili sparsi in giro. Che io sappia alla sono rimasti esclusivamente alcuni immobili concessi in locazione: uno sito CP_1 a Barra, un altro a Pozzuoli, ed un ultimo a via giulio Cesare - Napoli. Non mi risulta che la CP_1 ha altri beni”.
altresì, ha dichiarato: “ADR Indifferente adr Non ho rapporti attuali di lavoro Controparte_3 con la società resistente, preciso di aver lavorato per la stessa dal 1991 al 2021, quando sono andato in pensione;
ADR Conosco il ricorrente perché collega di lavoro;
ADR Il ricorrente quando io sono stato assunto nel 1991 già lavorava per la resistente;
preciso che io all'epoca sono stato assunto dalla CDS Tecnology e credo anche il ricorrente fosse stato assunto dalla stessa società o da altre;
ADr Nel 2000 io sono passato alla società resistente e credo anche lui;
ADR La società resistente si occupa del settore immobiliare del gruppo che fa capo alla famiglia si occupa di acquisto Per_1 vendita immobili. Locazione, affitti di azienda ed anche di manutenzione degli immobili di proprietà direttamente o tramite società esterne specifiche;
ADR Il ricorrente lavorava nei cantieri della società resistente e coordinava le maestranze che lavoravano nei cantieri;
ADr Nel 2021 sono andato in pensione e non so come sia finito il rapporto di lavoro del ricorrente;
ADR Non so se il ricorrente abbia svolto mansioni di autista ADr So che tra il 2018 ed il 2019 il ricorrente lavorava presso il villaggio turistico di Massa Lubrense “il Giardino romantico” ma non so le mansioni affidategli;
ADR Non ricordo gli anni ma so che il ricorrente ha lavorato presso gli hotel siti ad Ischia del gruppo, il Miramare, ON ed Afrodite, ma non so le mansioni svolte dallo stesso;
Adr Come tutti anche il ricorrente ha lavorato qualche volta il sabato e la domenica;
ADR Quando sono andato via nel 2021 il ricorrente era ancora alle dipendenze della società resistente;
ADR Confermo che le strutture da me menzionate sono ancora attive e fanno ancora parte del gruppo che fa capo alla famiglia ADR Nulla altro so”. Per_1 Quanto alle mansioni svolte, come precisato dal il ricorrente lavorava nei cantieri della CP_3 società resistente e coordinava le maestranze che lavoravano nei cantieri e tanto è stato confermato anche dal teste Tes_1 Del pari i testi hanno confermato che i beni immobili in capo alla società, di cui gran parte si occupava il , sono stati trasferiti alla nuova società ed anche tutte le attività produttive, tra cui l'albergo Pt_3 di Ischia, i capannoni dei supermercati di Fuorigrotta e Barra. Ciò consente di affermare che l'inquadramento ricevuto di operaio comune poco si attaglia alle mansioni in concreto svolte in considerazione del ragionamento sillogistico che il Giudice deve operare ai fini di verificare la corretta sussunzione del lavoratore nel livello retributivo di cui al CCNL applicato. Quanto al 6 livello del CCNL Commerci circa le mansioni di operaio, appartengono a tale livello gli operai comuni cui vengono assegnate funzioni semplici. Nei profili semplificativi è previsto il custode, conducente di motofurgone o barca, fattorino guardiano di deposito etc. Al 4° rivendicato invece appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. operatore meccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi persale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci*;
9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); 10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
12. indossatrice;
13. estetista, anche con funzioni di vendita;
14. stenodattilografo;
addetto a mansioni d'ordine di segreteria 15. propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;
16. esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce all'atto della consegna;
17. pittore o disegnatore esecutivo;
18. allestitore esecutivo di vetrine e display;
19. addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20. autotrenista conducente di automezzi pesanti;
21. banconiere di spacci di carne;
22. operaio specializzato;
22 bis. operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue lavori di media complessità per la riparazione e la manutenzione, con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite;
23. specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita;
24. allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
25. telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
26. addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
27. addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
28. pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
fornisce informazioni ed assistenza;
29. operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami: a) il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l'operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro personale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
o b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che effettua manovre di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
il conduttore di carrello elevatore appositamente attrezzato per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali alloggiati su cantilever;
il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le FF.SS) per il trasporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi di registrazioni e manutenzione coni mezzi disponibili a bordo;
il manovratore di gru a carroponte o a cavalletto, per la movimentazione di materiali, attrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei materiali (ragni per rottame, grandi elettromagneti, pinze ribalta coils, pinze graffa coils, oppure con altre attrezzature, quando ciò avvenga con equivalente capacità professionale tale da conseguire gli stessi risultati consentiti dall'uso dei mezzi speciali di cui sopra);
o c) il montatore di coltelli per linea di taglio longitudinale che scegliendo la successione delle operazioni - sulla scorta delle disposizioni ricevute - df23d provvede al montaggio dei coltelli circolari formando e predisponendo la testata per il taglio dei coils;
o d) il demolitore alla fiamma nel settore dei rottami che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, effettua la demolizione dei capannoni industriali o di altre strutture complesse che richiedano interventi di analogo contenuto professionale;
o e) operatore alla presso cesoia nel settore dei rottami;
o f) operatore al frantoio nel settore dei rottami;
o g) il qualificatore di prodotti metalsiderurgici che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, esegue oltre le rilevazioni dimensionali, prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche dei materiali scegliendo i mezzi e le modalità di esecuzione e con l'ausilio di apparecchiature mobili, da predisporre, se del caso, e provvede alla registrazione dei dati;
o h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti;
30. addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
31. operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.” Orbene, il coordinamento di altri lavoratori comporta, di certo, conoscenze tecniche specifiche che consentono di gestire i gruppi di lavoratori assegnati e che sono, anche, confermate dall'assegnazioni del a plurime attività dalla logistica al montaggio, al disboscamento ed alla gestione di Pt_1 parcheggi (cfr. deposizione . Tes_1 Deve ritenersi congruo, quindi, il quarto livello del CCNL applicato e, pertanto vanno riconosciute le differenze retributive nella misura richiesta, in ragione della correttezza dei conteggi eseguiti e della generica contestazione degli stessi da parte della resistente, con condanna di questa ultima all'importo, a tale titolo richiesto .oltre accessori come per legge . Nel processo del lavoro, infatti, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre, la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Quanto al licenziamento, invece, la domanda va rigettata. Ed invero, pur essendo emersa la diversità delle mansioni espletate, è risultato provato il venir meno delle attività immobiliari alle quali il ricorrente è stato addetto unitamente alle unità produttive che non fanno più capo alla resistente. Pt_2 Si giustifica, pertanto, l'esigenza organizzativa che ha determinato la soppressione della posizione lavorativa del . Pt_1 Risulta, inoltre, rispettato il cd. obbligo di repechage. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro. Non risulta, infatti, che vi fossero posizioni lavorative scoperte ed anche ai fini del rispetto dei principi di buona fede e correttezza, dai contratti prodotti, emerge, che gli unici dipendenti svolgevano mansioni impiegatizie o, comunque, superiori e che, pertanto, non era possibile né una diversa adibizione né la comparazione applicando i criteri di scelta ex art 5 del dlgs 223 del 1991. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione per la metà delle spese del giudizio.
PQM
1)Accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l'effetto: a) condanna la resistente al pagamento di € 14.772,08 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo sulle somme rivalutate annualmente;
b) rigetta la domanda di impugnativa del licenziamento;
c) compensa per la metà le spese del giudizio;
d) condanna la resistente al pagamento della restante parte liquidata in € 3500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge con attribuzione. Napoli 18 settembre 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi