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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2721/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rispettivamente difesi e rappresentati dagli avv. MILANI C.F._2
CINZIA e FURLANETTO ANGELA, presso gli stessi elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove lo riterrà più opportuno;
2. La casa coniugale sita in Fossò (VE) alla Via provinciale Sud n. 244/1 viene assegnata alla sig. con tutti gli arredi ivi presenti, ad esclusione di quanto di seguito Parte_2
specificato; il sig. si impegna a rilasciare l'immobile entro il 30.06.2024 e ad Parte_1
asportare i suoi oggetti personali e gli arredi concordati (consolle, sedie, immobile) entro il
30.7.2024.
3. Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa con tutti gli arredi ivi presenti;
4. il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé, previo avviso alla madre e Per_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore e con quelle lavorative della madre. Indicativamente resterà con il padre per un fine settimana, Per_1
a settimane alterne da venerdì dopo l'uscita da scuola sino a lunedì quando verrà portato a scuola dal padre, oltre a un pomeriggio durante la settimana, anche eventualmente con pernotto quando il padre non ha con sé il figlio nel week end. Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
una settimana durante quelle natalizie,
comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, sempre alternando Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore;
con le stesse modalità alternate verranno gestiti eventuali ponti primaverili, compleanni, e altre ricorrenze nel corso dell'anno. Ferme restando, in via indicativa, le predette modalità di frequentazione, i coniugi convengono nell'importanza di una gestione flessibile delle visite e della preminente necessità di di non vedere alterate le proprie consuetudini di vita;
Per_1
5. il padre, tenuto conto della situazione reddituale delle parti, verserà alla sig.ra a Pt_2
titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di €. 650,00 entro il giorno 10 Per_1 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Venezia., quali ad esempio materiale e abbigliamento sportivo. L'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra Parte_2
6. i coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti o documenti equipollenti con l'iscrizione del figlio minore sugli stessi, nonché al
7. quanto alla casa familiare, così catastalmente individuata: Comune di Fossò (VE) C.F.
Sezione Urbana, Fg. 7, mappale 676 sub 2 p. T-1 cat. A/2 cl. 3 vani 6, Rc. 340,86, mappale
676 sub 3 p.T cat. C/6 cl. 8 mq 16 Rc. 23,14, mappale 676 sub. 1 b.c.n.c. ai sub 2 e 3 (giardino e scoperto) come da atto di compravendita del Notaio del 19.04.2011, rep. Persona_2
413.863, raccolta 41.394 che si allega (v.doc. 11 ricorso), in comproprietà al 50% dei coniugi.
Sull'immobile grava un'ipoteca volontaria della banca in conseguenza dell'accensione del mutuo a carico di entrambi come da contratto di mutuo che si allega (v. doc. 12 ricorso).
8. Ai fini della divisione della comunione, nonché allo scopo di dare assetto ai rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e comporre la crisi coniugale, i sig.ri e Parte_1
convengono quanto segue: il sig. , comproprietario al 50% si obbliga a Pt_2 Parte_1
trasferire alla sig.ra che accetta, la nuda proprietà della propria quota mantenendo Pt_2
l'usufrutto sulla stessa, con separato atto notarile da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della separazione;
entrambi i coniugi si impegnano e si obbligano sin d'ora a trasferire al figlio al compimento della maggiore età di quest'ultimo, il 50% della Per_1
nuda proprietà quanto alla madre e il 50% dell'usufrutto quanto al padre il quale, sempre nell'ottica di equilibrio dei rapporti patrimoniali dei coniugi,
manterrà l'obbligo del versamento della quota di mutuo al 50%;
9. la sig.ra si impegna sin d'ora a non ospitare stabilmente nella casa coniugale Pt_2
persone non legate da vicoli di parentela fino al compimento della maggiore età di Per_1
salvo diverso accordo con il sig. ; Parte_1 10. il trasferimento avverrà avanti il Notaio scelto dal sig. con oneri e spese a Parte_1
carico di entrambi. I coniugi precisano che i predetti trasferimenti immobiliare sono funzionali ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale e pertanto si chiede sin d'ora l'accesso al regime fiscale di favore di cui alla L. n. 74/1987, pertanto i coniugi chiedono l'esenzione dal pagamento di qualsivoglia tassa ed imposta, ed in particolare della tassa di registro, delle imposte ipocatastali e della tassa di bollo. Parte cedente, infine,
dichiara espressamente di rinunciare all'ipoteca legale sull'immobile;
11. i coniugi dichiarano di essere reciprocamente economicamente autosufficienti e nulla chiedono a titolo di mantenimento, dando atto con quanto sopra, di aver definito ogni altra questione e/o rapporto economico e/o patrimoniale afferente all'intercorso rapporto di coniugio;
12. spese legali compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24.06.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, il 26.05.2018 a Fosso', atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio al n. n. 3, parte I, anno 2018 del Comune di Fosso' e che da tale unione era nato il [...] , minore. Persona_3
Ciò premesso, le parti formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis. Il giudice, con decreto del 23.07.2024, disponeva che l'udienza di comparizione delle parti, fissata in data
12.11.2024, si tenesse in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c. Con note sostitutive della suddetta udienza, depositate il 28.10.2024, i coniugi, rappresentata la volontà di non riconciliarsi, confermavano le condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
La domanda formulata dalle parti merita di essere accolta.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
quelle relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Attesa la concorde volontà delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite:
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove lo riterrà più opportuno;
2. La casa coniugale sita in Fossò (VE) alla Via provinciale Sud n. 244/1 viene assegnata alla sig. con tutti gli arredi ivi presenti, ad esclusione di quanto di seguito Parte_2
specificato; il sig. si impegna a rilasciare l'immobile entro il 30.06.2024 e ad Parte_1
asportare i suoi oggetti personali e gli arredi concordati (consolle, sedie, immobile) entro il
30.7.2024. 3. Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa con tutti gli arredi ivi presenti;
4. il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé, previo avviso alla madre e Per_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore e con quelle lavorative della madre. Indicativamente resterà con il padre per un fine settimana, Per_1
a settimane alterne da venerdì dopo l'uscita da scuola sino a lunedì quando verrà portato a scuola dal padre, oltre a un pomeriggio durante la settimana, anche eventualmente con pernotto quando il padre non ha con sé il figlio nel week end. Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
una settimana durante quelle natalizie, comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, sempre alternando Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore;
con le stesse modalità alternate verranno gestiti eventuali ponti primaverili, compleanni, e altre ricorrenze nel corso dell'anno. Ferme restando, in via indicativa, le predette modalità di frequentazione, i coniugi convengono nell'importanza di una gestione flessibile delle visite e della preminente necessità di di non vedere alterate le proprie consuetudini di vita;
Per_1
5. il padre, tenuto conto della situazione reddituale delle parti, verserà alla sig.ra a Pt_2
titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di €. 650,00 entro il giorno 10 Per_1
di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Venezia., quali ad esempio materiale e abbigliamento sportivo. L'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra Parte_2
6. i coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti o documenti equipollenti con l'iscrizione del figlio minore sugli stessi, nonché al
7. quanto alla casa familiare, così catastalmente individuata: Comune di Fossò (VE) C.F.
Sezione Urbana, Fg. 7, mappale 676 sub 2 p. T-1 cat. A/2 cl. 3 vani 6, Rc. 340,86, mappale
676 sub 3 p.T cat. C/6 cl. 8 mq 16 Rc. 23,14, mappale 676 sub. 1 b.c.n.c. ai sub 2 e 3 (giardino e scoperto) come da atto di compravendita del Notaio del 19.04.2011, rep. Persona_2
413.863, raccolta 41.394 che si allega (v.doc. 11 ricorso), in comproprietà al 50% dei coniugi.
Sull'immobile grava un'ipoteca volontaria della banca in conseguenza dell'accensione del mutuo a carico di entrambi come da contratto di mutuo che si allega (v. doc. 12 ricorso).
8. Ai fini della divisione della comunione, nonché allo scopo di dare assetto ai rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e comporre la crisi coniugale, i sig.ri e Parte_1
convengono quanto segue: il sig. , comproprietario al 50% si obbliga a Pt_2 Parte_1
trasferire alla sig.ra che accetta, la nuda proprietà della propria quota mantenendo Pt_2
l'usufrutto sulla stessa, con separato atto notarile da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della separazione;
entrambi i coniugi si impegnano e si obbligano sin d'ora a trasferire al figlio al compimento della maggiore età di quest'ultimo, il 50% della Per_1
nuda proprietà quanto alla madre e il 50% dell'usufrutto quanto al padre il quale, sempre nell'ottica di equilibrio dei rapporti patrimoniali dei coniugi,
manterrà l'obbligo del versamento della quota di mutuo al 50%;
9. la sig.ra si impegna sin d'ora a non ospitare stabilmente nella casa coniugale Pt_2
persone non legate da vicoli di parentela fino al compimento della maggiore età di Per_1
salvo diverso accordo con il sig. ; Parte_1
10. il trasferimento avverrà avanti il Notaio scelto dal sig. , con oneri e spese a Parte_1
carico di entrambi. I coniugi precisano che i predetti trasferimenti immobiliare sono funzionali ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale e pertanto si chiede sin d'ora l'accesso al regime fiscale di favore di cui alla L. n. 74/1987, pertanto i coniugi chiedono l'esenzione dal pagamento di qualsivoglia tassa ed imposta, ed in particolare della tassa di registro, delle imposte ipocatastali e della tassa di bollo. Parte cedente, infine, dichiara espressamente di rinunciare all'ipoteca legale sull'immobile; 11. i coniugi dichiarano di essere reciprocamente economicamente autosufficienti e nulla chiedono a titolo di mantenimento, dando atto con quanto sopra, di aver definito ogni altra questione e/o rapporto economico e/o patrimoniale afferente all'intercorso rapporto di coniugio;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, 20 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2721/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rispettivamente difesi e rappresentati dagli avv. MILANI C.F._2
CINZIA e FURLANETTO ANGELA, presso gli stessi elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove lo riterrà più opportuno;
2. La casa coniugale sita in Fossò (VE) alla Via provinciale Sud n. 244/1 viene assegnata alla sig. con tutti gli arredi ivi presenti, ad esclusione di quanto di seguito Parte_2
specificato; il sig. si impegna a rilasciare l'immobile entro il 30.06.2024 e ad Parte_1
asportare i suoi oggetti personali e gli arredi concordati (consolle, sedie, immobile) entro il
30.7.2024.
3. Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa con tutti gli arredi ivi presenti;
4. il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé, previo avviso alla madre e Per_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore e con quelle lavorative della madre. Indicativamente resterà con il padre per un fine settimana, Per_1
a settimane alterne da venerdì dopo l'uscita da scuola sino a lunedì quando verrà portato a scuola dal padre, oltre a un pomeriggio durante la settimana, anche eventualmente con pernotto quando il padre non ha con sé il figlio nel week end. Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
una settimana durante quelle natalizie,
comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, sempre alternando Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore;
con le stesse modalità alternate verranno gestiti eventuali ponti primaverili, compleanni, e altre ricorrenze nel corso dell'anno. Ferme restando, in via indicativa, le predette modalità di frequentazione, i coniugi convengono nell'importanza di una gestione flessibile delle visite e della preminente necessità di di non vedere alterate le proprie consuetudini di vita;
Per_1
5. il padre, tenuto conto della situazione reddituale delle parti, verserà alla sig.ra a Pt_2
titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di €. 650,00 entro il giorno 10 Per_1 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Venezia., quali ad esempio materiale e abbigliamento sportivo. L'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra Parte_2
6. i coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti o documenti equipollenti con l'iscrizione del figlio minore sugli stessi, nonché al
7. quanto alla casa familiare, così catastalmente individuata: Comune di Fossò (VE) C.F.
Sezione Urbana, Fg. 7, mappale 676 sub 2 p. T-1 cat. A/2 cl. 3 vani 6, Rc. 340,86, mappale
676 sub 3 p.T cat. C/6 cl. 8 mq 16 Rc. 23,14, mappale 676 sub. 1 b.c.n.c. ai sub 2 e 3 (giardino e scoperto) come da atto di compravendita del Notaio del 19.04.2011, rep. Persona_2
413.863, raccolta 41.394 che si allega (v.doc. 11 ricorso), in comproprietà al 50% dei coniugi.
Sull'immobile grava un'ipoteca volontaria della banca in conseguenza dell'accensione del mutuo a carico di entrambi come da contratto di mutuo che si allega (v. doc. 12 ricorso).
8. Ai fini della divisione della comunione, nonché allo scopo di dare assetto ai rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e comporre la crisi coniugale, i sig.ri e Parte_1
convengono quanto segue: il sig. , comproprietario al 50% si obbliga a Pt_2 Parte_1
trasferire alla sig.ra che accetta, la nuda proprietà della propria quota mantenendo Pt_2
l'usufrutto sulla stessa, con separato atto notarile da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della separazione;
entrambi i coniugi si impegnano e si obbligano sin d'ora a trasferire al figlio al compimento della maggiore età di quest'ultimo, il 50% della Per_1
nuda proprietà quanto alla madre e il 50% dell'usufrutto quanto al padre il quale, sempre nell'ottica di equilibrio dei rapporti patrimoniali dei coniugi,
manterrà l'obbligo del versamento della quota di mutuo al 50%;
9. la sig.ra si impegna sin d'ora a non ospitare stabilmente nella casa coniugale Pt_2
persone non legate da vicoli di parentela fino al compimento della maggiore età di Per_1
salvo diverso accordo con il sig. ; Parte_1 10. il trasferimento avverrà avanti il Notaio scelto dal sig. con oneri e spese a Parte_1
carico di entrambi. I coniugi precisano che i predetti trasferimenti immobiliare sono funzionali ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale e pertanto si chiede sin d'ora l'accesso al regime fiscale di favore di cui alla L. n. 74/1987, pertanto i coniugi chiedono l'esenzione dal pagamento di qualsivoglia tassa ed imposta, ed in particolare della tassa di registro, delle imposte ipocatastali e della tassa di bollo. Parte cedente, infine,
dichiara espressamente di rinunciare all'ipoteca legale sull'immobile;
11. i coniugi dichiarano di essere reciprocamente economicamente autosufficienti e nulla chiedono a titolo di mantenimento, dando atto con quanto sopra, di aver definito ogni altra questione e/o rapporto economico e/o patrimoniale afferente all'intercorso rapporto di coniugio;
12. spese legali compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24.06.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, il 26.05.2018 a Fosso', atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio al n. n. 3, parte I, anno 2018 del Comune di Fosso' e che da tale unione era nato il [...] , minore. Persona_3
Ciò premesso, le parti formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis. Il giudice, con decreto del 23.07.2024, disponeva che l'udienza di comparizione delle parti, fissata in data
12.11.2024, si tenesse in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c. Con note sostitutive della suddetta udienza, depositate il 28.10.2024, i coniugi, rappresentata la volontà di non riconciliarsi, confermavano le condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
La domanda formulata dalle parti merita di essere accolta.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
quelle relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Attesa la concorde volontà delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite:
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove lo riterrà più opportuno;
2. La casa coniugale sita in Fossò (VE) alla Via provinciale Sud n. 244/1 viene assegnata alla sig. con tutti gli arredi ivi presenti, ad esclusione di quanto di seguito Parte_2
specificato; il sig. si impegna a rilasciare l'immobile entro il 30.06.2024 e ad Parte_1
asportare i suoi oggetti personali e gli arredi concordati (consolle, sedie, immobile) entro il
30.7.2024. 3. Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa con tutti gli arredi ivi presenti;
4. il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé, previo avviso alla madre e Per_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore e con quelle lavorative della madre. Indicativamente resterà con il padre per un fine settimana, Per_1
a settimane alterne da venerdì dopo l'uscita da scuola sino a lunedì quando verrà portato a scuola dal padre, oltre a un pomeriggio durante la settimana, anche eventualmente con pernotto quando il padre non ha con sé il figlio nel week end. Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
una settimana durante quelle natalizie, comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, sempre alternando Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore;
con le stesse modalità alternate verranno gestiti eventuali ponti primaverili, compleanni, e altre ricorrenze nel corso dell'anno. Ferme restando, in via indicativa, le predette modalità di frequentazione, i coniugi convengono nell'importanza di una gestione flessibile delle visite e della preminente necessità di di non vedere alterate le proprie consuetudini di vita;
Per_1
5. il padre, tenuto conto della situazione reddituale delle parti, verserà alla sig.ra a Pt_2
titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di €. 650,00 entro il giorno 10 Per_1
di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Venezia., quali ad esempio materiale e abbigliamento sportivo. L'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra Parte_2
6. i coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti o documenti equipollenti con l'iscrizione del figlio minore sugli stessi, nonché al
7. quanto alla casa familiare, così catastalmente individuata: Comune di Fossò (VE) C.F.
Sezione Urbana, Fg. 7, mappale 676 sub 2 p. T-1 cat. A/2 cl. 3 vani 6, Rc. 340,86, mappale
676 sub 3 p.T cat. C/6 cl. 8 mq 16 Rc. 23,14, mappale 676 sub. 1 b.c.n.c. ai sub 2 e 3 (giardino e scoperto) come da atto di compravendita del Notaio del 19.04.2011, rep. Persona_2
413.863, raccolta 41.394 che si allega (v.doc. 11 ricorso), in comproprietà al 50% dei coniugi.
Sull'immobile grava un'ipoteca volontaria della banca in conseguenza dell'accensione del mutuo a carico di entrambi come da contratto di mutuo che si allega (v. doc. 12 ricorso).
8. Ai fini della divisione della comunione, nonché allo scopo di dare assetto ai rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e comporre la crisi coniugale, i sig.ri e Parte_1
convengono quanto segue: il sig. , comproprietario al 50% si obbliga a Pt_2 Parte_1
trasferire alla sig.ra che accetta, la nuda proprietà della propria quota mantenendo Pt_2
l'usufrutto sulla stessa, con separato atto notarile da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della separazione;
entrambi i coniugi si impegnano e si obbligano sin d'ora a trasferire al figlio al compimento della maggiore età di quest'ultimo, il 50% della Per_1
nuda proprietà quanto alla madre e il 50% dell'usufrutto quanto al padre il quale, sempre nell'ottica di equilibrio dei rapporti patrimoniali dei coniugi,
manterrà l'obbligo del versamento della quota di mutuo al 50%;
9. la sig.ra si impegna sin d'ora a non ospitare stabilmente nella casa coniugale Pt_2
persone non legate da vicoli di parentela fino al compimento della maggiore età di Per_1
salvo diverso accordo con il sig. ; Parte_1
10. il trasferimento avverrà avanti il Notaio scelto dal sig. , con oneri e spese a Parte_1
carico di entrambi. I coniugi precisano che i predetti trasferimenti immobiliare sono funzionali ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale e pertanto si chiede sin d'ora l'accesso al regime fiscale di favore di cui alla L. n. 74/1987, pertanto i coniugi chiedono l'esenzione dal pagamento di qualsivoglia tassa ed imposta, ed in particolare della tassa di registro, delle imposte ipocatastali e della tassa di bollo. Parte cedente, infine, dichiara espressamente di rinunciare all'ipoteca legale sull'immobile; 11. i coniugi dichiarano di essere reciprocamente economicamente autosufficienti e nulla chiedono a titolo di mantenimento, dando atto con quanto sopra, di aver definito ogni altra questione e/o rapporto economico e/o patrimoniale afferente all'intercorso rapporto di coniugio;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, 20 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero