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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 22/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 60/2024
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Dies Riccardo - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Controparte_1
E
, nato a [...] il [...] Controparte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Labriola Paola e domiciliati presso il suo studio in Rovereto, via Tintori n.8, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 07.07.2012 in
Vallarsa
- preso atto che all'udienza presidenziale del 21.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 06.06.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 10.04.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- che è decorso il termine di legge per la procedibilità della domanda;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Controparte_1 Controparte_2
Pag. 2 di 6 trascritto al n. 1 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vallarsa per l'anno 2012 alle seguenti condizioni:
a) La casa coniugale, in C.C. Vallarsa PM 3, p. ed. 1704 PT. 1456 II di proprietà esclusiva della signora viene assegnata alla Controparte_1
stessa proprietaria in quanto anche collocataria in via prevalente dei figli minori e;
Per_1 Per_2
b) I figli e sono affidati in modo condiviso ai due Per_1 Per_2
genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre.
c) Quando il sig. troverà una nuova abitazione in Controparte_2
grado di accogliere entrambi i figli per la gestione quotidiana, allora e , trascorreranno pari tempo con la madre e con il padre. I Per_1 Per_2
figli minori della coppia si alterneranno a vivere, per primi 2 anni, una settimana continuativa per ciascun genitore. Dal terzo anno in poi, previo accordo tra i genitori e assecondando le esigenze dei figli minori, e Per_1
vivranno per un periodo di due settimane consecutive, con la Per_2
mamma, e per un periodo di altre due settimane consecutive, con il papà;
d) Nel frattempo che il padre non avrà trovato una collocazione abitativa adeguata, nel rispetto di quanto pattuito ai punti precedenti, i figli, staranno con il padre a week end alternati dal venerdì, ritirandoli dalle rispettive scuole alle ore 16.00 circa, e tenendoli con sé fino alla domenica verso le ore 19.00 quando la madre andrà a riprenderli presso l'abitazione paterna. Inoltre il signor starà con i bambini due giorni CP_2
infrasettimanali da concordare in comune accordo in base alle esigenze lavorative dei genitori e/o in base alle esigenze dei figli, prelevandoli dopo le rispettive scuole e tenendoli con sé fino alla sera, quando la madre verrà
Pag. 3 di 6 a riprenderli presso l'abitazione paterna dopo che avranno cenato. Nei periodi festivi quali Natale e Pasqua i coniugi trascorreranno con i figli un pari numero di giorni di ferie e si alterneranno annualmente per trascorrere con la prole il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta. Lo stesso accadrà durante il periodo di Natale alternandosi di anno in anno la Vigilia di
Natale ed il giorno di Natale. Durante il periodo di vacanze estive il signor trascorrerà con i figli due settimane di ferie anche non CP_2
continuative;
e) Ciascun genitore nel tempo di permanenza con i figli si occuperà di seguirli nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro, che gli stessi avranno in corso e/o che dovessero in seguito intraprendere, nonché nello svolgimento dei compiti. I due genitori si impegnano, in ogni caso, a confrontarsi sulle decisioni riguardanti i figli relative alla salute, alla scuola e comunque su quelle di maggior interesse. Eventuali viaggi all'estero dei figli con l'uno o con l'altro genitore dovranno essere previamente concordati tra questi ultimi;
f) Il signor corrisponderà alla signora , CP_2 Controparte_1
mediante versamento sul conto corrente di quest'ultima entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e , la somma di € 100,00 (Euro cento//00) a figlio, per un Per_1 Per_2
totale complessivo di € 200,00 (Euro duecento//00), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Questo fino a quando la signora sarà genitore collocatario in via prevalente dei Controparte_1
figli. Quando si realizzerà la condizione familiare di cui al punto 4), e quindi e trascorreranno pari tempo con la madre e con il Per_1 Per_2
padre, cessa l'obbligo del sig. di corrispondere alla Controparte_2
Pag. 4 di 6 signora l'assegno di mantenimento per i figli. I ricorrenti Controparte_1
baderanno in via esclusiva e autonoma al fabbisogno dei figli durante il periodo paritetico che i minori trascorreranno rispettivamente con la mamma e con il papà;
g) Le spese relativa alle attività sportive (calcio, piscina, ect), nonché ricreative (grest, campi estivi, ect) e di babysitter, verranno divise al 50% tra i coniugi;
h) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, da intendersi quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017, e sottoscritte dai coniugi per accettazione, saranno sostenute in pari misura dai genitori (sub doc. 7
Protocollo 2017 CNF);
i) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richieste di natura economica l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando altresì, a qualsivoglia ulteriore pretesa reciproca, sia di tipo risarcitorio, che restitutorio che di qualsiasi altra natura, dando atto di aver già regolato ogni e qualsivoglia questione economica derivante dal rapporto di coniugio.
j) I coniugi usufruiranno al 50% dell'assegno unico, così come dell'assegno provinciale e di ogni altra agevolazione/indennità/contributo/sgravio previsti dalla Legge, e sono autorizzati fin da ora a depositare e/o aggiornare le dichiarazioni ISEE e
ICEF e /o comunque necessarie per usufruire di tali agevolazioni;
Pag. 5 di 6 k) Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti – carte identità valide per l'espatrio propri e dei figli, trasferendosi l'originale dei documenti a semplice richiesta in occasione dei viaggi che ciascuno di essi farà con il /i figlio/i.
l) Le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti al 50%.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 20.3.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 60/2024
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Dies Riccardo - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Controparte_1
E
, nato a [...] il [...] Controparte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Labriola Paola e domiciliati presso il suo studio in Rovereto, via Tintori n.8, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 07.07.2012 in
Vallarsa
- preso atto che all'udienza presidenziale del 21.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 06.06.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 10.04.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- che è decorso il termine di legge per la procedibilità della domanda;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Controparte_1 Controparte_2
Pag. 2 di 6 trascritto al n. 1 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vallarsa per l'anno 2012 alle seguenti condizioni:
a) La casa coniugale, in C.C. Vallarsa PM 3, p. ed. 1704 PT. 1456 II di proprietà esclusiva della signora viene assegnata alla Controparte_1
stessa proprietaria in quanto anche collocataria in via prevalente dei figli minori e;
Per_1 Per_2
b) I figli e sono affidati in modo condiviso ai due Per_1 Per_2
genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre.
c) Quando il sig. troverà una nuova abitazione in Controparte_2
grado di accogliere entrambi i figli per la gestione quotidiana, allora e , trascorreranno pari tempo con la madre e con il padre. I Per_1 Per_2
figli minori della coppia si alterneranno a vivere, per primi 2 anni, una settimana continuativa per ciascun genitore. Dal terzo anno in poi, previo accordo tra i genitori e assecondando le esigenze dei figli minori, e Per_1
vivranno per un periodo di due settimane consecutive, con la Per_2
mamma, e per un periodo di altre due settimane consecutive, con il papà;
d) Nel frattempo che il padre non avrà trovato una collocazione abitativa adeguata, nel rispetto di quanto pattuito ai punti precedenti, i figli, staranno con il padre a week end alternati dal venerdì, ritirandoli dalle rispettive scuole alle ore 16.00 circa, e tenendoli con sé fino alla domenica verso le ore 19.00 quando la madre andrà a riprenderli presso l'abitazione paterna. Inoltre il signor starà con i bambini due giorni CP_2
infrasettimanali da concordare in comune accordo in base alle esigenze lavorative dei genitori e/o in base alle esigenze dei figli, prelevandoli dopo le rispettive scuole e tenendoli con sé fino alla sera, quando la madre verrà
Pag. 3 di 6 a riprenderli presso l'abitazione paterna dopo che avranno cenato. Nei periodi festivi quali Natale e Pasqua i coniugi trascorreranno con i figli un pari numero di giorni di ferie e si alterneranno annualmente per trascorrere con la prole il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta. Lo stesso accadrà durante il periodo di Natale alternandosi di anno in anno la Vigilia di
Natale ed il giorno di Natale. Durante il periodo di vacanze estive il signor trascorrerà con i figli due settimane di ferie anche non CP_2
continuative;
e) Ciascun genitore nel tempo di permanenza con i figli si occuperà di seguirli nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro, che gli stessi avranno in corso e/o che dovessero in seguito intraprendere, nonché nello svolgimento dei compiti. I due genitori si impegnano, in ogni caso, a confrontarsi sulle decisioni riguardanti i figli relative alla salute, alla scuola e comunque su quelle di maggior interesse. Eventuali viaggi all'estero dei figli con l'uno o con l'altro genitore dovranno essere previamente concordati tra questi ultimi;
f) Il signor corrisponderà alla signora , CP_2 Controparte_1
mediante versamento sul conto corrente di quest'ultima entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e , la somma di € 100,00 (Euro cento//00) a figlio, per un Per_1 Per_2
totale complessivo di € 200,00 (Euro duecento//00), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Questo fino a quando la signora sarà genitore collocatario in via prevalente dei Controparte_1
figli. Quando si realizzerà la condizione familiare di cui al punto 4), e quindi e trascorreranno pari tempo con la madre e con il Per_1 Per_2
padre, cessa l'obbligo del sig. di corrispondere alla Controparte_2
Pag. 4 di 6 signora l'assegno di mantenimento per i figli. I ricorrenti Controparte_1
baderanno in via esclusiva e autonoma al fabbisogno dei figli durante il periodo paritetico che i minori trascorreranno rispettivamente con la mamma e con il papà;
g) Le spese relativa alle attività sportive (calcio, piscina, ect), nonché ricreative (grest, campi estivi, ect) e di babysitter, verranno divise al 50% tra i coniugi;
h) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, da intendersi quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017, e sottoscritte dai coniugi per accettazione, saranno sostenute in pari misura dai genitori (sub doc. 7
Protocollo 2017 CNF);
i) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richieste di natura economica l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando altresì, a qualsivoglia ulteriore pretesa reciproca, sia di tipo risarcitorio, che restitutorio che di qualsiasi altra natura, dando atto di aver già regolato ogni e qualsivoglia questione economica derivante dal rapporto di coniugio.
j) I coniugi usufruiranno al 50% dell'assegno unico, così come dell'assegno provinciale e di ogni altra agevolazione/indennità/contributo/sgravio previsti dalla Legge, e sono autorizzati fin da ora a depositare e/o aggiornare le dichiarazioni ISEE e
ICEF e /o comunque necessarie per usufruire di tali agevolazioni;
Pag. 5 di 6 k) Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti – carte identità valide per l'espatrio propri e dei figli, trasferendosi l'originale dei documenti a semplice richiesta in occasione dei viaggi che ciascuno di essi farà con il /i figlio/i.
l) Le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti al 50%.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 20.3.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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