Art. 2.
Il personale dipendente dall'Istituto cessa dall'impiego con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed e' ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza ad esso spettante.
Al detto personale e inoltre concessa una indennita' pari ad una semestralita' di stipendio, d'indennita' di carovita, comprese le eventuali aliquote complementari, di indennita' di funzione o assegno perequativo e tante mensilita' degli stessi stipendi e assegni quanti sono gli anni, e frazione di un anno superiore a sei mesi di servizio prestato alla dipendenza dell'I.R.C.E. o di altri enti, istituti o uffici che furono assorbiti dall'I.R.C.E.
Il personale dipendente dall'Istituto cessa dall'impiego con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed e' ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza ad esso spettante.
Al detto personale e inoltre concessa una indennita' pari ad una semestralita' di stipendio, d'indennita' di carovita, comprese le eventuali aliquote complementari, di indennita' di funzione o assegno perequativo e tante mensilita' degli stessi stipendi e assegni quanti sono gli anni, e frazione di un anno superiore a sei mesi di servizio prestato alla dipendenza dell'I.R.C.E. o di altri enti, istituti o uffici che furono assorbiti dall'I.R.C.E.