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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1047/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
R E S A E X A R T T . 1 2 7 -T E R E 2 8 1 -S E X I E S C.P.C.
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1047 dell'anno 2023, introdotta da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Pier Antonio Parte_1 C.F._1
Rossetti e domicilio eletto presso lo studio del difensore
ATTORE CONTRO
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Elena Pacchioni e CP_1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore;
(p. iva ), in persona del PA P.IVA_1
procuratore speciale Dott. (c.f. ), con il patrocinio CP_3 C.F._3 dell'Avv. Riccardo Crevani e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
CONVENUTE
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Elena Pacchioni e CP_4 C.F._4 domicilio eletto presso lo studio del difensore;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PER L'ATTORE Parte_1
- in via principale vista l'esclusiva responsabilità della convenuta, la somma di euro € 49.277,87, come sopra determinata per il danno non patrimoniale, ovvero quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi sino al soddisfo effettivo;
1 - in via subordinata, nella non creduta ipotesi di concorso di responsabilità dell'attore ex art. 2054 c.c., la somma ritenuta di giustizia commisurata alla percentuale di responsabilità concorsuale delle parti;
- in ogni caso: ex art. 96 c.p.c., si chiede di condannare la compagnia assicuratrice
[...]
alle spese del giudizio e al risarcimento dei danni da liquidarsi nella sentenza Parte_2 nella misura ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di onorari e spese di causa. in via istruttoria: ci si riporta alle istanze in atti.
PER LA CONVENUTA ADELE RI:
- rigettare integralmente le domande formulate dall'attore perché totalmente infondate sia in fatto che diritto sia in punto an che in punto quantum oltre che non provate.
- accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi dell'attore
e per l'effetto rigettare ogni domanda dell'attore nei confronti della Sig.ra Parte_1
per essere la stessa infondata. CP_4
- emettere, in ogni caso, ogni più utile provvedimento per assolvere la convenuta CP_4 dalle infondate domande e pretese avversarie di cui si chiede il rigetto. in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree, dichiarare la convenuta TÀ AT , in PA persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, tenuta a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle CP_4 domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore del Sig. . Parte_1
In via istruttoria: S chiede l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova preceduti dalla rituale locuzione “vero che”: […] In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso spese generali 15% iva e cpa.
PER LA CONVENUTA Controparte_5 previe le declaratorie del caso, contestato e respinto tutto quanto da parte attrice allegato, dedotto, affermato, prodotto, richiesto e eccepito sia in fatto che diritto sia in punto an che in punto quantum.
Darsi atto che la difesa della Compagnia ha contestato specificamente punto per punto CP_2 tutto quanto allegato e dedotto da parte attrice fornendo elementi di prova da cui risulta la totale infondatezza della domanda attrice ed una ben diversa ed opposta ricostruzione della reale dinamica del sinistro. Si eccepisce pertanto che ai sensi dell'art. 115 cpc la Convenuta ha contestato CP_2 specificamente tutto quanto allegato e dedotto dall'attore, punto per punto, nulla escluso e tutto compreso sicché nulla potrà considerarsi ammesso, riconosciuto o non contestato. In via preliminare: dichiarare la inammissibilità della domanda attrice.
Nel merito: rigettare integralmente la domanda attrice perché infondata sia in fatto che diritto sia in punto an che in punto quantum oltre che non provata. Accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi dell'attore
e per l'effetto rigettare ogni domanda dell'attore nei confronti della Compagnia Parte_1
per essere la stessa infondata. CP_2 In mero subordine (salvo gravame): dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attore e, per l'effetto, diminuire il risarcimento secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che avrebbe potuto evitare con CP_ l'ordinaria diligenza;
inoltre, decurtare dal dovuto quanto versato da (in modo particolare, gli € 17.372,63 versati all'attore a titolo di indennizzo danno biologico). Emettere, in ogni caso, ogni più utile provvedimento per assolvere la convenuta dalle CP_2 infondate domande e pretese avversarie di cui si chiede il rigetto.
2 Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali 15% iva e cpa. In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere della prova, previa modifica sul punto dell'ordinanza datata 26.4.2024: si chiede che venga ammessa e assunta prova per testimoni su seguenti capitoli di prova, preceduti dal rituale “Vero che”, con i testi di seguito indicati: […] Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze
e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate.
PER LA TERZA CHIAMATA CP_4 in via principale:
- rigettare integralmente le domande formulate dall'attore perché totalmente infondate sia in fatto che diritto sia in punto an che in punto quantum oltre che non provate.
- accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi dell'attore
e per l'effetto rigettare ogni domanda dell'attore nei confronti della Sig.ra Parte_1
per essere la stessa infondata. CP_4
- emettere, in ogni caso, ogni più utile provvedimento per assolvere la convenuta CP_4 dalle infondate domande e pretese avversarie di cui si chiede il rigetto. in via principale riconvenzionale
- previo accertamento della responsabilità esclusiva del Sig. nella causazione Parte_1 del sinistro condannare quest'ultimo a risarcire a favore della Sig.ra il danno CP_4 patrimoniale patito all'autovettura di proprietà della stessa risultante dall'elaborato peritale del perito accertato in corso di causa pari a € 6.107,84 di imponibile oltre iva di Persona_1 legge pari al 22% (€ 1.343,72) con un fermo tecnico di giorni 4 o in quell'altra somma maggiore
o minore ritenuta dovuta di giustizia. in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree, dichiarare la convenuta TÀ AT , in PA persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, tenuta a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle CP_4 domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore del Sig. . Parte_1 In via istruttoria: S chiede l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova preceduti dalla rituale locuzione “vero che”: […] In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso spese generali 15% iva e cpa.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Gli atti introduttivi.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
e (di seguito , compagnia CP_1 PA CP_2 assicuratrice r.c.a. del veicolo guidato da ) allegando che, il giorno 04.10.2021, CP_1 mentre era alla guida del proprio motociclo (una Honda targata BJ54434) e stava circolando sulla SP 23 di Lodi, , alla guida della BMW Z3 targata BV875GX, CP_1 proveniente dall'opposto senso di marcia, avrebbe effettuato una svolta a sinistra
3 oltrepassando la striscia continua, non riservandogli la dovuta precedenza, così urtandolo e sbalzandolo via dalla moto.
Sul luogo dell'incidente è sopraggiunta la Polizia Locale del Comando di Lodi, che ha ricostruito la dinamica del sinistro e sanzionato con una contravvenzione ex art. CP_1
146, co. 2, c.d.s. e l'attore ex art. 141, co. 2, c.d.s.
Secondo la ricostruzione attorea, il danno patrimoniale al motociclo corrisponderebbe al suo valore commerciale, pari a 2.500,00 euro, e il danno non patrimoniale subito dalla persona dell'attore ammonterebbe a 92.110,10 euro, di cui 17.992,15 già liquidati e versati dall . CP_6
In forza di queste allegazioni, l'attore ha chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute e, per l'effetto, di condannare le stesse a risarcire la somma di 76.617,95 euro o, in via subordinata, la somma ritenuta commisurata alla responsabilità concorsuale delle parti.
1.2. Si è ritualmente costituita in giudizio , la quale ha eccepito l'inammissibilità della CP_2 domanda attorea per violazione dell'art. 122 cod. ass. priv., in quanto l'attore sarebbe stato sprovvisto di assicurazione, nonché la violazione del contraddittorio necessario, in quanto la vettura sarebbe di proprietà di . CP_4
Inoltre, ha precisato che l'incidente sarebbe avvenuto in quanto nella corsia che CP_2 stava percorrendo l'attore vi erano diverse macchine incolonnate e quella più prossima alla Cascina Favalla, guidata da , si sarebbe fermata per dare a Controparte_7 CP_1 la c.d. precedenza di cortesia, al fine di permetterle di effettuare la svolta, ma, una volta che ha intrapreso la manovra, la moto dell'attore, che stava superando da destra CP_1 le macchine incolonnate, le sarebbe finita contro.
Ciò sarebbe confermato dal verbale redatto della Polizia Locale, nella quale è riportata la seguente dichiarazione dell'attore: “stavo sfilando la colonna di macchine sulla destra”.
Pertanto, l'incidente sarebbe stato causato per esclusiva responsabilità dell'attore.
Sulla base di tali allegazioni, ha richiesto, in via preliminare, la dichiarazione di CP_2 inammissibilità della domanda attorea e della violazione del contraddittorio, e, nel merito, il rigetto della domanda dell'attore, oltre la vittoria in tema di spese giudiziali.
2. Lo svolgimento del processo.
Con ordinanza del 6.7.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
20.6.2023, il giudice, rilevata la nullità della notifica della citazione nei confronti di CP_1
e la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di , ha assegnato CP_4 termine all'attore per la rinnovazione della predetta notifica e ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . CP_4
Perfezionatesi le due suddette notifiche, il 29.12.2023 si sono costituite in giudizio CP_1
e , le quali hanno fatto propria la ricostruzione dei fatti esposta da e CP_4 CP_2
4 sottolineato come dal verbale dell'incidente risulterebbe che, sulla destra della carreggiata, erano presenti tracce di frenata lasciate dagli pneumatici del motociclo lunghe circa cinque metri, le quali dimostrerebbero che l'attore stava giungendo in prossimità dell'incrocio ad elevata velocità e che stava superando le auto dalla destra.
Hanno quindi concluso chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree e l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di e, in via subordinata, la manleva Pt_1 da parte di nei loro confronti. CP_2
ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale e previo accertamento dell'esclusiva CP_4 responsabilità dell'attore, la condanna di quest'ultimo a risarcirle il danno patrimoniale patito a causa dei danni sofferti dall'autovettura.
All'udienza del 18.01.2024 le parti si sono riportate ai propri scritti e hanno richiesto la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. Il giudice ha quindi assegnato alle parti i termini richiesti e fissato la successiva udienza al 24.04.2024, poi sostituita con termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. alla stessa data.
Dopo il deposito delle rispettive memorie e delle note scritte sostitutive dell'udienza, il giudice istruttore, con ordinanza ex art. 183, c. 7, e 184 c.p.c. del 26.04.2024, ha ordinato al Comando della Polizia Locale di Lodi di esibire la relazione dell'incidente con ogni relativo allegato e all di esibire la documentazione comprovante gli importi erogati CP_6
e/o riconosciuti all'attore.
A seguito del deposito di quanto richiesto, il 10.06.2024 il giudice istruttore, ritenuta la necessità di procedere ad un accertamento peritale sui mezzi incidentati e sulla persona dell'attore, ha disposto due c.t.u.
Il 02.09.2024 il c.t.u. medico-legale ha depositato la propria relazione e il 08.09.2024 i c.t.p. hanno dichiarato di condividere le conclusioni a cui lo stesso è addivenuto.
Il 16.10.2024 il c.t.u. nominato per l'accertamento peritale sui mezzi incidentati ha depositato la propria relazione e il 15.11.2024 ha depositato l'elaborato finale.
Con ordinanza del 30.11.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di discussione e decisione nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c. per il
22.01.2025. Su concorde richiesta delle parti, detta udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte conclusive.
La sentenza è depositata nel termine di cui all'art. 127-ter, u. c., c.p.c., il quale, a seguito dell'intervento del d.lgs. 164/2024, prevede che “il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”.
3. Le istanze istruttorie.
Preliminarmente, dev'essere confermata l'ordinanza del 26.4.2024, con cui non sono state ammesse le istanze di prova orale sollecitate dalle parti con le rispettive memorie. Infatti, la ricostruzione del sinistro in cui sono stati coinvolti e , con i rispettivi Pt_1 CP_1
5 veicoli, si desume con chiarezza dagli atti e, peraltro, come meglio si dirà infra, non è contestata nel suo svolgimento.
Ciò conferma, a maggior ragione in questa sede, il giudizio di assoluta irrilevanza di ogni capitolo di prova costituenda, in quanto nulla che già non sia stato accertato potrebbe essere riferito – in termini utili ai fini della decisione – dai testi.
4. L'eccezione di inammissibilità promossa da . CP_2
La questione preliminare da cui occorre muovere concerne l'eccezione di inammissibilità sollevata da con riferimento alla domanda di risarcimento attorea. CP_2
Secondo , il fatto che l'attore fosse sprovvisto di assicurazione r.c.a. renderebbe CP_2 inammissibile qualsiasi domanda risarcitoria nei confronti dell'impresa che assicura il veicolo che ha causato (o concorso a cagionare) il sinistro in cui l'attore stesso sarebbe rimasto coinvolto.
Tale prospettazione è priva di pregio. Non vi è infatti alcuna norma nell'ordinamento volta a restringere l'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice delle Assicurazioni ai soli mezzi dotati di copertura assicurativa, né vi sarebbe una specifica norma che sanzioni con l'inammissibilità l'azione giudiziaria proposta ex art. 144 cod. ass. priv. dal proprietario/conducente di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.
La Suprema Corte (Cass. 1179/22) ha precisato che “qualora, invero, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex art. 144 perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X – “Assicurazione obbligatoria per i veicolo a motore e i natanti” –, e in particolare nel suo Capo I – “Obbligo di assicurazione” – expressis verbis o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. E se per il trasportato
“occasionale”, privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e/o con l'utilizzo del veicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel più alto livello normativo, per il proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l'altro, un'assoluta inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell'altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato ad agire ex articolo 144, pervenendo così a un'assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative”.
Tali considerazioni superano il contrario orientamento – invero maturato soltanto in isolati precedenti di merito (per tutte, Trib. Napoli, 9783/21) – per cui le domande risarcitorie
6 avanzate da soggetti sprovvisti da copertura assicurativa sarebbero, per ciò solo, inammissibili.
La domanda attorea è dunque ammissibile e può essere esaminata nel merito.
5. Il sinistro e la relativa dinamica.
La dinamica del sinistro può essere accertata come segue, in particolare tramite il verbale dell'intervento della Polizia Locale di Lodi e relativi allegati, tra cui le produzioni fotografiche, depositati il 14.05.2024.
Dall'analisi dei rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Municipale di Lodi e dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza, si evince che transitava con il proprio Pt_1 motociclo sulla SP 23, in direzione di Lodi e, mentre superava sulla destra i veicoli incolonnati dinanzi a sé, giunto in prossimità dell'accesso alla cascina Favalla, malgrado una azione frenante, si è trovato a sbattere frontalmente con la BMW, condotta da
, (proveniente dal senso opposto di marcia) che svoltava a sinistra, nonostante la CP_1 striscia continua delimitante la corsia, per imboccare la strada di accesso alla cascina.
Appare efficace la ricostruzione grafica – pur semplificata – fornita dal c.t.u. (pag. Per_2
12):
Nel verbale è stata infatti riportata la dichiarazione con cui l'attore ha confermato alla
Polizia Locale che stava giungendo all'incrocio dove si è verificato il sinistro “sfilando la colonna di macchine sulla destra”. Inoltre, sempre dal verbale, risultano le contravvenzioni elevate al motociclista e all'automobilista e, con riferimento alla violazione commessa da quest'ultima, si legge: “oltrepassava la striscia longitudinale delimitante la corsia”.
Quanto alle produzioni fotografiche, invece, da diverse immagini depositate si evince che la SP 23 ha una carreggiata con due corsie separate da una striscia longitudinale continua
(cfr., a titolo di esempio, la foto 20211004_083554-min.jpg). Pertanto, arrivando dalla corsia più prossima alla Cascina è possibile entrare all'interno della stessa svoltando a destra, ma arrivando dalla corsia la svolta è preclusa, in quanto si dovrebbe oltrepassare
7 la striscia continua. ha affermato nei propri scritti di aver effettuato una svolta a CP_1 sinistra per entrare nella Cascina Favalla e ciò rende evidente che la stessa provenisse dalla corsia opposta, dalla quale questa manovra non è consentita.
Infine, a definitiva conferma di ogni precedente valutazione, anche il c.t.u. che ha esaminato i mezzi incidentati ha ritenuto i danni patiti dai veicoli compatibili con la dinamica su descritta.
La dinamica così ricostruita, oltre a non essere stata contestata, in fatto, né dall'attore, né dalle parti convenute (ognuna delle parti ha soltanto valutato diversamente la ripartizione delle responsabilità), è quindi insuperabilmente accertata dalla documentazione e dalle risultanze peritali.
6. La ripartizione delle responsabilità.
Nel merito, questo Tribunale ritiene che entrambe le condotte – sia quella dell'attore sia quella della conducente della BMW Z3 – costituiscano concause efficienti del sinistro in pari misura, oltreché entrambe caratterizzate da considerevole grado di colpa.
Data l'evidenza della dinamica dell'incidente, non può operare la presunzione di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., che, secondo un recente arresto della Suprema Corte, costituisce una
“regola sussidiaria legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno […] In presenza di una serie di elementi obiettivi entrati a far parte del giudizio, non è consentito applicare la presunzione di pari responsabilità se non a mezzo di una motivata ricostruzione della dinamica ancorata alle risultanze istruttorie, delle quali ben può essere fornita una diversa lettura e riconosciuta una diversa rilevanza all'interno della formazione del convincimento, ma dalle quali non si può completamente prescindere per formulare una diversa ricostruzione meramente ipotetica e, sulla base di quella, applicare la presunzione di corresponsabilità a carico dei due soggetti coinvolti nello scontro.” (Cass. 13540/23).
Le particolari circostanze del caso de quo consentono tuttavia il riconoscimento di uno stesso grado di corresponsabilità in capo ai soggetti coinvolti;
entrambe le condotte di guida sono risultate scorrette, senza che però alcuna delle due possa ritenersi in concreto tanto grave ed eccezionale da precludere qualsiasi manovra salvifica da parte dell'altro conducente (così Cass. 29927/24).
A carico di , è evidente l'imprudenza – sanzionata anche dagli operanti intervenuti CP_1
– di aver effettuato una svolta a sinistra ove ciò le era chiaramente impedito dalla segnaletica stradale. La tesi difensiva relativa alla c.d. precedenza di cortesia è priva di qualsiasi validità, poiché il rispetto delle disposizioni perentorie del codice della strada non
è certo rimesso alla disponibilità degli automobilisti. Altrimenti, si potrebbe predicare la
8 possibilità di impegnare un incrocio con semaforo rosso, se solo gli altri utenti della strada siano disponibili ad arrestare il proprio transito.
Quanto a , oltre a non aver saputo controllare il mezzo, egli ha superato una fila Pt_1 di veicoli incolonnati transitando a destra degli stessi. Così ha chiaramente Pt_1 violato, come correttamente ha invocato la controparte ( in particolare), la CP_2 disposizione (art. 148 c.d.s.) che impone di superare a sinistra (circostanza che l'avrebbe reso visibile a ), effettuando una manovra significativamente inopportuna, vieppiù CP_1 se si considera la congestione del traffico riferita dai presenti e attestata dalla Polizia
Locale.
La tesi attorea (pag. 2, memoria art. 183, n. 1, c.p.c.) per cui non stesse Pt_1 superando, ma si procedeva su file parallele per il traffico, è agevolmente sconfessata dal fatto che la strada consta di un'unica corsia per ogni senso di marcia, come chiaramente si desume dal repertorio di fotografie acquisite dalla Polizia Locale. Le dichiarazioni di
, rese nell'immediatezza, contraddicono peraltro tale assunto difensivo. Pt_1
Quindi, sia , sia , oltre a violare in entrambi i casi il codice della strada, Pt_1 CP_1 hanno contribuito a causare l'incidente e hanno assunto una condotta di equiparabile livello di imprudenza.
Pertanto, è corretto ritenere che ciascuno dei due conducenti sia in pari misura responsabile del sinistro per cui è causa. Il risarcimento, in entrambi i casi, è conseguentemente ridotto del 50%.
7. La quantificazione dei danni.
Così ricostruita la dinamica del sinistro e le relative responsabilità, in punto di quantum debeatur si osserva quanto segue.
7.1. Il danno patito da . Pt_1
7.1.1. Querzola: il danno non patrimoniale.
Quanto al danno non patrimoniale subito dall'attore, la c.t.u. medico-legale – che non ha subito alcuna contestazione e si apprezza per chiarezza, linearità e completezza, così ponendosi come valido fondamento della decisione – ha attestato:
- una inabilità temporanea biologica al 100% per 5 giorni, una inabilità temporanea biologica parziale al 75% di 60 giorni, una inabilità temporanea biologica parziale al
50% di 30 giorni e una inabilità temporanea biologica parziale al 25% di 30 giorni;
- una invalidità permanente valutabile nel 13%;
- l'assenza di qualsiasi danno permanente alla capacità lavorativa dell'infortunato in senso generale in occupazioni manuali, mentre è stata ammessa una condizione di maggior esposizione all'usura lavorativa. In tema, l'ausiliario ha così precisato (pag.
9): E' indubbio tuttavia che le mansioni, svolte dal giardiniere, in quanto ortostatiche, dinamiche e gravose, tendano ad aggravare in tempi più brevi le infermità esitate
9 all'arto inferiore dx ed in particolare quelle in atto alla caviglia ed al piede (più precoce complicanza artrosica, carico vieppiù doloroso, metatarsalgie, etc.), configurandosi di conseguenza una situazione di maggior usura lavorativa (evoluzione da usura fisiologica ad usura patologica)”.
Alla luce delle circostanze della fattispecie concreta, il Tribunale ritiene che, accanto (e oltre) al danno biologico, la persona danneggiata abbia vissuto – come è del tutto lecito presumere in simili condizioni, in ragione della consistenza dell'episodio e delle conseguenze, immediate e a lungo termine – uno stato d'animo di sofferenza interiore che giustifica il ristoro anche del c.d. danno morale (v., tra le tante, Cass. n. 9006/22), la cui sussistenza si può desumere, come in questo caso, anche in via presuntiva, specie in ragione della natura dei postumi.
La quantificazione del danno non patrimoniale, nel suo complesso, può essere operata sulla base degli indici delle c.d. tabelle milanesi, strumento già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e ritenuto, nell'ultima elaborazione, del tutto idoneo dalla Suprema
Corte (Cass. n. 15733/22), da utilizzarsi nella loro ultima versione pubblicata e disponibile, ossia quella pubblicata nel 2024.
Nella fattispecie concreta, per il danno biologico temporaneo, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore nel valore medio appaiono congrui in relazione all'entità del danno, all'integrità psico-fisica accertato dal c.t.u. e alle risultanze istruttorie complessive.
Quanto al danno permanente, oltre al dato standard, può essere riconosciuto un incremento, che stimasi equo liquidare in misura pari al 10% della componente del solo danno dinamico-relazionale, in ragione dell'accertato danno da c.d. cenestesi lavorativa.
La percentuale è contenuta nel 10% in ragione del fatto che non sono state evidenziate forme di accentuata gravità/rilevanza. Tale voce di danno (su cui cfr. per tutte Cass.
16628/23), di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa ma non incide, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa. Tuttavia, poiché produce (v. anche Trib.
Milano, 7788/22) una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, se ne impone una liquidazione che, in concreto, si attua mediante un aumento percentuale al valore del punto di invalidità utilizzato nella liquidazione del danno biologico.
Considerata l'età al momento della stabilizzazione dei postumi (24 anni), tenuto conto delle accertate invalidità e dei menzionati criteri liquidativi, ne risulta:
a) Per il danno biologico temporaneo, applicato il valore del c.d. punto base (115,00 euro, di cui 84,00 euro per la componente dinamico-relazionale e 31,00 euro per quella da sofferenza interiore), una somma pari a 8.337,50 euro, di cui 6.090,00 euro per danno dinamico relazionale e 2.247,50 euro per danno da sofferenza interiore;
10 b) Per il danno da lesione permanente, si ritiene equo liquidare, in ragione dei parametri tabellari, la somma di 44.109,00 euro, di cui 34.193,00 euro a titolo di danno biologico/dinamico relazionale e 9.917,00 euro a titolo di sofferenza soggettiva interiore. Incrementandosi del 10% la sola prima componente, si ottiene un totale di
37.612,30 euro, cui, aggiungendosi la monetizzazione del danno da sofferenza interiore, si perviene all'ammontare complessivo di 47.529,30 euro.
Tali voci, in ragione dell'accertata corresponsabilità dell'attore, debbono essere ridotte del
50%, così per finali 4.168,75 euro per il danno temporaneo e 23.764,65 euro per il danno da lesione permanente, quindi per un ammontare di 27.933,40 euro.
In proposito, tuttavia, è stata sollevata da l'eccezione della c.d. compensatio lucri CP_2 cum damno, con riferimento all'indennità percepita da CP_6
Sul punto, occorre ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle sentenze gemelle del 2018 (sentenze nn. 12564-12567/18) hanno chiarito che, nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito, si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nel caso in cui il danneggiato consegua benefici previdenziali, la giurisprudenza consolidata afferma che “in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante” (Cass. 18050/19). A tale orientamento, questo Tribunale si è già allineato (Trib. Lodi, 154/24, est. Varesano).
Nel caso di specie, come risulta, dalla documentazione versata in atti da parte di con CP_6 missiva del 6.5.2024 a firma del responsabile di sede, ha percepito da per Pt_1 CP_6
l'incidente per cui è causa (qualificato come infortunio in itinere), 17.372,63 euro per indennizzo in capitale per danno biologico e 30,99 euro per indennizzo della visita di accertamento dei postumi.
Tali somme, come si desume dalla lettera del 14.4.2022 trasmessa da erano già CP_6 state liquidate.
Considerando quindi ragionevole, ai fini dello scomputo di questa somma dal totale risarcitorio ancora eventualmente dovuto, che il pagamento del saldo – in assenza di
11 diversa dimostrazione – sia avvenuto già ad aprile 2022 (cui risale la missiva datata
14.4.2022 prodotta in atti da , se si rivaluta all'attualità la somma di 17.372,63 euro si CP_6 ottiene 19.040,40 euro.
Dal raffronto dei due importi, operato in modo omogeneo – in quanto entrambi rivalutati all'attualità – risulta che, all'attualità, il risarcimento residuo spettante a è pari a Pt_1
8.893,40 euro, oltre interessi compensativi come di seguito indicati.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U.,
1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (4.10.2021), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Si precisi che, in questo caso, gli interessi compensativi, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'importo da parte di sono dovuti sull'intero capitale rivalutato anno per CP_6 anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.
Pertanto, recependo i principi indicati, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici Istat da ottobre 2021 fino al pagamento dell'importo innanzi indicato da CP_6 sull'intero capitale;
sul residuo, da tale data e sino all'attualità, con medesimo criterio di conteggio e sempre in misura legale.
Dalla liquidazione attuale sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
7.1.2. Querzola: il danno patrimoniale.
Sotto il profilo del danno patrimoniale, ha chiesto il ristoro di 2.236,40 euro per Pt_1 spese mediche e di 2.500,00 euro quale valore commerciale del veicolo.
Con riguardo alle spese mediche, il c.t.u. dott. ha evidenziato, nel proprio Per_3 elaborato, quanto segue: “Spese congrue sostenute dall'infortunato per prestazioni di diagnosi e cura necessarie od utili: euro 1.294,40 (milleduecentonovantaquattro e 40).
Estranea all'evento de quo la spesa di euro 280,50 (duecentoottanta e 50) per esercizi di
“riatletizzazione”. Spese per parere medico legale di parte: euro 183 (centoottantatrè). Non si prevedono ulteriori futuri esborsi per prestazioni di carattere sanitario”.
Sono quindi dovuti – operata la decurtazione del 50% - 738,70 euro, rivalutati all'attualità in 845,08 euro, oltre interessi (v. infra).
12 Quanto, invece, al danno patrimoniale relativo al motociclo, si osserva quanto segue.
Il c.t.u. ha evidenziato che, all'epoca del sinistro, la moto Honda BJ54434 era in Per_2 apparenti buone condizioni e aveva un valore pari a circa 2.800,00 euro. L'ausiliario ha documentato che, in corso di operazioni peritali (precisamente, il 4.5.2024), il motociclo è stato venduto da per 2.500,00 euro (v. documento a pag. 37 c.t.u., la cui Pt_1 acquisizione mai è stata contestata dalle parti).
Anche in questo caso, tenuto conto della posta attiva verificatasi per grazie alla Pt_1 vendita del motociclo, deve quindi ritenersi – in assenza di documentazione dalla quale desumere il maggior danno o che siano state svolte riparazioni medio tempore – sussistente un modesto nocumento risarcibile, razionalmente riconducibile alle condizioni in cui il mezzo era venuto a trovarsi per via del sinistro. Infatti, se si devaluta l'importo di
2.500,00 euro al momento del sinistro (ottobre 2021), si ottiene il valore di 2.198,77 euro, inferiore alla stima del valore commerciale del motociclo all'epoca del sinistro (indicato dall'ausiliario in 2.800,00 euro).
Deve ritenersi, dunque, risarcibile il solo valore differenziale, dimidiato per il riconosciuto concorso di responsabilità, per totali 300,60 euro, rivalutato a oggi in 343,89 euro.
Di conseguenza, sommando 845,08 euro (danno patrimoniale relativo alle spese mediche)
e 343,89 euro (importo per la perdita di valore del motociclo), si ottiene il totale di 1.188,97 euro, già rivalutato, cui addizionare i c.d. interessi compensativi e legali dalla liquidazione in poi.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U.,
1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (4.10.2021), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi indicati, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. da ottobre 2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Tale importo è posto a carico solidale delle parti convenute e terza chiamata, in ragione dell'azione diretta accordata ex art. 144, d.lgs. 209/2005.
7.2. Il danno patrimoniale sofferto da CP_4
13 In via riconvenzionale, – proprietaria della BMW Z3 all'epoca condotta da CP_4 CP_1
– ha chiesto, nei confronti di , il risarcimento per equivalente del danno patito Pt_1 dall'automobile in occasione del sinistro.
Il c.t.u. ha ritenuto che i costi per effettuare le riparazioni siano pari a 6.107,84 euro, Per_2 oltre Iva e quattro giorni per fermo tecnico. Inoltre, avendo l'auto un valore compreso tra i
9.500,00 e i 11.400,00 euro, secondo il c.t.u. le riparazioni non sono state stimate come antieconomiche.
In ordine al danno da fermo tecnico – accertato dal c.t.u. nella sua durata – si osservi che la convenuta nulla ha dimostrato, tenendo conto (Cass. 5447/20) che il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.
Può quindi riconoscersi un risarcimento pari alla metà delle spese per riparazioni, che, inclusa l'Iva al 22%, ammonta a 3.725,78 euro, da ritenersi già espressa in equivalente monetario attuale, in quanto la stima è stata operata dal c.t.u. all'attualità.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U.,
1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (4.10.2021), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi indicati, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. da ottobre 2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
7.3. Le domande di manleva di e CP_1 CP_4
(quale conducente) e (in qualità di proprietaria) hanno chiesto, in caso di CP_1 CP_4 condanna, di essere tenute indenni da , in ragione della polizza assicurativa CP_2 stipulata dalla proprietaria.
In assenza di qualsivoglia eccezione sull'esistenza e sull'operatività della polizza, la domanda merita accoglimento.
7.4. In sintesi.
14 In conclusione: quanto alla posizione dell'attore, considerata la parziale compensatio lucri sotto il profilo del danno non patrimoniale, spetta un risarcimento residuo pari a 10.082,37 euro, importo già rivalutato, cui addizionare gli interessi compensativi e legali dalla liquidazione in poi, come già detto in precedenza.
A tale pagamento sono tenuti i convenuti e la terza chiamata in solido, con obbligo di di tenere indenne le altre debitrici. CP_2
Quanto alla posizione di , considerata la riduzione del 50%, spetta un CP_4 risarcimento residuo pari a 3.725,78 euro, importo già rivalutato, cui aggiungere gli interessi compensativi e legali dalla liquidazione in poi, come già detto in precedenza.
L'obbligo di versamento è posto in capo all'attore, in assenza, peraltro, di regolare copertura assicurativa a suo favore.
8. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e – tenuto conto che ciascuna parte
è almeno parzialmente soccombente – sono integralmente compensate. Basti solo ricordare che: (i) tutte le parti hanno invocato (erroneamente) l'esclusiva altrui responsabilità; (ii) l'eccezione di inammissibilità di è stata rigettata;
(iii) è stata CP_2 accolta l'eccezione di compensatio lucri cum damno avanzata dall'assicurazione.
Appare quindi corretto che le spese siano totalmente compensate.
Pari criterio distributivo si impone con riferimento agli oneri di entrambe le c.t.u. svolte in corso di giudizio.
9. La domanda ex art. 96 c.p.c.
La domanda avanzata da ex art. 96 c.p.c. dev'essere respinta in ragione Pt_1 dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1047 dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA E IC la corresponsabilità al 50% di e di Parte_1 [...]
nella causazione dell'incidente avvenuto 4.10.2021, meglio in atti e in CP_1 motivazione descritto;
2) NN , CP_1 PA
e , in solido tra loro, a corrispondere a , per le CP_4 Parte_1 ragioni e le causali di cui in motivazione, l'importo di 10.082,37 euro, oltre interessi come in motivazione (par.
7.1.1 e 7.1.2), con parziale estinzione per compensatio lucri cum damno quanto al danno non patrimoniale;
15 3) NN a corrispondere a , per le ragioni e le Parte_1 CP_4 causali di cui in motivazione, l'importo di 3.725,78 euro, oltre interessi come in motivazione (par. 7.2);
4) IC obbligata a tenere PA indenne e per quanto dovuto all'attore a titolo CP_4 CP_1 risarcitorio;
5) Compensa tra tutte le parti le spese di lite e di c.t.u.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 23.01.2025.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
R E S A E X A R T T . 1 2 7 -T E R E 2 8 1 -S E X I E S C.P.C.
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1047 dell'anno 2023, introdotta da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Pier Antonio Parte_1 C.F._1
Rossetti e domicilio eletto presso lo studio del difensore
ATTORE CONTRO
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Elena Pacchioni e CP_1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore;
(p. iva ), in persona del PA P.IVA_1
procuratore speciale Dott. (c.f. ), con il patrocinio CP_3 C.F._3 dell'Avv. Riccardo Crevani e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
CONVENUTE
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Elena Pacchioni e CP_4 C.F._4 domicilio eletto presso lo studio del difensore;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PER L'ATTORE Parte_1
- in via principale vista l'esclusiva responsabilità della convenuta, la somma di euro € 49.277,87, come sopra determinata per il danno non patrimoniale, ovvero quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi sino al soddisfo effettivo;
1 - in via subordinata, nella non creduta ipotesi di concorso di responsabilità dell'attore ex art. 2054 c.c., la somma ritenuta di giustizia commisurata alla percentuale di responsabilità concorsuale delle parti;
- in ogni caso: ex art. 96 c.p.c., si chiede di condannare la compagnia assicuratrice
[...]
alle spese del giudizio e al risarcimento dei danni da liquidarsi nella sentenza Parte_2 nella misura ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di onorari e spese di causa. in via istruttoria: ci si riporta alle istanze in atti.
PER LA CONVENUTA ADELE RI:
- rigettare integralmente le domande formulate dall'attore perché totalmente infondate sia in fatto che diritto sia in punto an che in punto quantum oltre che non provate.
- accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi dell'attore
e per l'effetto rigettare ogni domanda dell'attore nei confronti della Sig.ra Parte_1
per essere la stessa infondata. CP_4
- emettere, in ogni caso, ogni più utile provvedimento per assolvere la convenuta CP_4 dalle infondate domande e pretese avversarie di cui si chiede il rigetto. in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree, dichiarare la convenuta TÀ AT , in PA persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, tenuta a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle CP_4 domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore del Sig. . Parte_1
In via istruttoria: S chiede l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova preceduti dalla rituale locuzione “vero che”: […] In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso spese generali 15% iva e cpa.
PER LA CONVENUTA Controparte_5 previe le declaratorie del caso, contestato e respinto tutto quanto da parte attrice allegato, dedotto, affermato, prodotto, richiesto e eccepito sia in fatto che diritto sia in punto an che in punto quantum.
Darsi atto che la difesa della Compagnia ha contestato specificamente punto per punto CP_2 tutto quanto allegato e dedotto da parte attrice fornendo elementi di prova da cui risulta la totale infondatezza della domanda attrice ed una ben diversa ed opposta ricostruzione della reale dinamica del sinistro. Si eccepisce pertanto che ai sensi dell'art. 115 cpc la Convenuta ha contestato CP_2 specificamente tutto quanto allegato e dedotto dall'attore, punto per punto, nulla escluso e tutto compreso sicché nulla potrà considerarsi ammesso, riconosciuto o non contestato. In via preliminare: dichiarare la inammissibilità della domanda attrice.
Nel merito: rigettare integralmente la domanda attrice perché infondata sia in fatto che diritto sia in punto an che in punto quantum oltre che non provata. Accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi dell'attore
e per l'effetto rigettare ogni domanda dell'attore nei confronti della Compagnia Parte_1
per essere la stessa infondata. CP_2 In mero subordine (salvo gravame): dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attore e, per l'effetto, diminuire il risarcimento secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che avrebbe potuto evitare con CP_ l'ordinaria diligenza;
inoltre, decurtare dal dovuto quanto versato da (in modo particolare, gli € 17.372,63 versati all'attore a titolo di indennizzo danno biologico). Emettere, in ogni caso, ogni più utile provvedimento per assolvere la convenuta dalle CP_2 infondate domande e pretese avversarie di cui si chiede il rigetto.
2 Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali 15% iva e cpa. In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere della prova, previa modifica sul punto dell'ordinanza datata 26.4.2024: si chiede che venga ammessa e assunta prova per testimoni su seguenti capitoli di prova, preceduti dal rituale “Vero che”, con i testi di seguito indicati: […] Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze
e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate.
PER LA TERZA CHIAMATA CP_4 in via principale:
- rigettare integralmente le domande formulate dall'attore perché totalmente infondate sia in fatto che diritto sia in punto an che in punto quantum oltre che non provate.
- accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi dell'attore
e per l'effetto rigettare ogni domanda dell'attore nei confronti della Sig.ra Parte_1
per essere la stessa infondata. CP_4
- emettere, in ogni caso, ogni più utile provvedimento per assolvere la convenuta CP_4 dalle infondate domande e pretese avversarie di cui si chiede il rigetto. in via principale riconvenzionale
- previo accertamento della responsabilità esclusiva del Sig. nella causazione Parte_1 del sinistro condannare quest'ultimo a risarcire a favore della Sig.ra il danno CP_4 patrimoniale patito all'autovettura di proprietà della stessa risultante dall'elaborato peritale del perito accertato in corso di causa pari a € 6.107,84 di imponibile oltre iva di Persona_1 legge pari al 22% (€ 1.343,72) con un fermo tecnico di giorni 4 o in quell'altra somma maggiore
o minore ritenuta dovuta di giustizia. in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree, dichiarare la convenuta TÀ AT , in PA persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, tenuta a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle CP_4 domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore del Sig. . Parte_1 In via istruttoria: S chiede l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova preceduti dalla rituale locuzione “vero che”: […] In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso spese generali 15% iva e cpa.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Gli atti introduttivi.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
e (di seguito , compagnia CP_1 PA CP_2 assicuratrice r.c.a. del veicolo guidato da ) allegando che, il giorno 04.10.2021, CP_1 mentre era alla guida del proprio motociclo (una Honda targata BJ54434) e stava circolando sulla SP 23 di Lodi, , alla guida della BMW Z3 targata BV875GX, CP_1 proveniente dall'opposto senso di marcia, avrebbe effettuato una svolta a sinistra
3 oltrepassando la striscia continua, non riservandogli la dovuta precedenza, così urtandolo e sbalzandolo via dalla moto.
Sul luogo dell'incidente è sopraggiunta la Polizia Locale del Comando di Lodi, che ha ricostruito la dinamica del sinistro e sanzionato con una contravvenzione ex art. CP_1
146, co. 2, c.d.s. e l'attore ex art. 141, co. 2, c.d.s.
Secondo la ricostruzione attorea, il danno patrimoniale al motociclo corrisponderebbe al suo valore commerciale, pari a 2.500,00 euro, e il danno non patrimoniale subito dalla persona dell'attore ammonterebbe a 92.110,10 euro, di cui 17.992,15 già liquidati e versati dall . CP_6
In forza di queste allegazioni, l'attore ha chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute e, per l'effetto, di condannare le stesse a risarcire la somma di 76.617,95 euro o, in via subordinata, la somma ritenuta commisurata alla responsabilità concorsuale delle parti.
1.2. Si è ritualmente costituita in giudizio , la quale ha eccepito l'inammissibilità della CP_2 domanda attorea per violazione dell'art. 122 cod. ass. priv., in quanto l'attore sarebbe stato sprovvisto di assicurazione, nonché la violazione del contraddittorio necessario, in quanto la vettura sarebbe di proprietà di . CP_4
Inoltre, ha precisato che l'incidente sarebbe avvenuto in quanto nella corsia che CP_2 stava percorrendo l'attore vi erano diverse macchine incolonnate e quella più prossima alla Cascina Favalla, guidata da , si sarebbe fermata per dare a Controparte_7 CP_1 la c.d. precedenza di cortesia, al fine di permetterle di effettuare la svolta, ma, una volta che ha intrapreso la manovra, la moto dell'attore, che stava superando da destra CP_1 le macchine incolonnate, le sarebbe finita contro.
Ciò sarebbe confermato dal verbale redatto della Polizia Locale, nella quale è riportata la seguente dichiarazione dell'attore: “stavo sfilando la colonna di macchine sulla destra”.
Pertanto, l'incidente sarebbe stato causato per esclusiva responsabilità dell'attore.
Sulla base di tali allegazioni, ha richiesto, in via preliminare, la dichiarazione di CP_2 inammissibilità della domanda attorea e della violazione del contraddittorio, e, nel merito, il rigetto della domanda dell'attore, oltre la vittoria in tema di spese giudiziali.
2. Lo svolgimento del processo.
Con ordinanza del 6.7.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
20.6.2023, il giudice, rilevata la nullità della notifica della citazione nei confronti di CP_1
e la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di , ha assegnato CP_4 termine all'attore per la rinnovazione della predetta notifica e ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . CP_4
Perfezionatesi le due suddette notifiche, il 29.12.2023 si sono costituite in giudizio CP_1
e , le quali hanno fatto propria la ricostruzione dei fatti esposta da e CP_4 CP_2
4 sottolineato come dal verbale dell'incidente risulterebbe che, sulla destra della carreggiata, erano presenti tracce di frenata lasciate dagli pneumatici del motociclo lunghe circa cinque metri, le quali dimostrerebbero che l'attore stava giungendo in prossimità dell'incrocio ad elevata velocità e che stava superando le auto dalla destra.
Hanno quindi concluso chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree e l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di e, in via subordinata, la manleva Pt_1 da parte di nei loro confronti. CP_2
ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale e previo accertamento dell'esclusiva CP_4 responsabilità dell'attore, la condanna di quest'ultimo a risarcirle il danno patrimoniale patito a causa dei danni sofferti dall'autovettura.
All'udienza del 18.01.2024 le parti si sono riportate ai propri scritti e hanno richiesto la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. Il giudice ha quindi assegnato alle parti i termini richiesti e fissato la successiva udienza al 24.04.2024, poi sostituita con termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. alla stessa data.
Dopo il deposito delle rispettive memorie e delle note scritte sostitutive dell'udienza, il giudice istruttore, con ordinanza ex art. 183, c. 7, e 184 c.p.c. del 26.04.2024, ha ordinato al Comando della Polizia Locale di Lodi di esibire la relazione dell'incidente con ogni relativo allegato e all di esibire la documentazione comprovante gli importi erogati CP_6
e/o riconosciuti all'attore.
A seguito del deposito di quanto richiesto, il 10.06.2024 il giudice istruttore, ritenuta la necessità di procedere ad un accertamento peritale sui mezzi incidentati e sulla persona dell'attore, ha disposto due c.t.u.
Il 02.09.2024 il c.t.u. medico-legale ha depositato la propria relazione e il 08.09.2024 i c.t.p. hanno dichiarato di condividere le conclusioni a cui lo stesso è addivenuto.
Il 16.10.2024 il c.t.u. nominato per l'accertamento peritale sui mezzi incidentati ha depositato la propria relazione e il 15.11.2024 ha depositato l'elaborato finale.
Con ordinanza del 30.11.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di discussione e decisione nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c. per il
22.01.2025. Su concorde richiesta delle parti, detta udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte conclusive.
La sentenza è depositata nel termine di cui all'art. 127-ter, u. c., c.p.c., il quale, a seguito dell'intervento del d.lgs. 164/2024, prevede che “il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”.
3. Le istanze istruttorie.
Preliminarmente, dev'essere confermata l'ordinanza del 26.4.2024, con cui non sono state ammesse le istanze di prova orale sollecitate dalle parti con le rispettive memorie. Infatti, la ricostruzione del sinistro in cui sono stati coinvolti e , con i rispettivi Pt_1 CP_1
5 veicoli, si desume con chiarezza dagli atti e, peraltro, come meglio si dirà infra, non è contestata nel suo svolgimento.
Ciò conferma, a maggior ragione in questa sede, il giudizio di assoluta irrilevanza di ogni capitolo di prova costituenda, in quanto nulla che già non sia stato accertato potrebbe essere riferito – in termini utili ai fini della decisione – dai testi.
4. L'eccezione di inammissibilità promossa da . CP_2
La questione preliminare da cui occorre muovere concerne l'eccezione di inammissibilità sollevata da con riferimento alla domanda di risarcimento attorea. CP_2
Secondo , il fatto che l'attore fosse sprovvisto di assicurazione r.c.a. renderebbe CP_2 inammissibile qualsiasi domanda risarcitoria nei confronti dell'impresa che assicura il veicolo che ha causato (o concorso a cagionare) il sinistro in cui l'attore stesso sarebbe rimasto coinvolto.
Tale prospettazione è priva di pregio. Non vi è infatti alcuna norma nell'ordinamento volta a restringere l'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice delle Assicurazioni ai soli mezzi dotati di copertura assicurativa, né vi sarebbe una specifica norma che sanzioni con l'inammissibilità l'azione giudiziaria proposta ex art. 144 cod. ass. priv. dal proprietario/conducente di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.
La Suprema Corte (Cass. 1179/22) ha precisato che “qualora, invero, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex art. 144 perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X – “Assicurazione obbligatoria per i veicolo a motore e i natanti” –, e in particolare nel suo Capo I – “Obbligo di assicurazione” – expressis verbis o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. E se per il trasportato
“occasionale”, privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e/o con l'utilizzo del veicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel più alto livello normativo, per il proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l'altro, un'assoluta inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell'altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato ad agire ex articolo 144, pervenendo così a un'assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative”.
Tali considerazioni superano il contrario orientamento – invero maturato soltanto in isolati precedenti di merito (per tutte, Trib. Napoli, 9783/21) – per cui le domande risarcitorie
6 avanzate da soggetti sprovvisti da copertura assicurativa sarebbero, per ciò solo, inammissibili.
La domanda attorea è dunque ammissibile e può essere esaminata nel merito.
5. Il sinistro e la relativa dinamica.
La dinamica del sinistro può essere accertata come segue, in particolare tramite il verbale dell'intervento della Polizia Locale di Lodi e relativi allegati, tra cui le produzioni fotografiche, depositati il 14.05.2024.
Dall'analisi dei rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Municipale di Lodi e dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza, si evince che transitava con il proprio Pt_1 motociclo sulla SP 23, in direzione di Lodi e, mentre superava sulla destra i veicoli incolonnati dinanzi a sé, giunto in prossimità dell'accesso alla cascina Favalla, malgrado una azione frenante, si è trovato a sbattere frontalmente con la BMW, condotta da
, (proveniente dal senso opposto di marcia) che svoltava a sinistra, nonostante la CP_1 striscia continua delimitante la corsia, per imboccare la strada di accesso alla cascina.
Appare efficace la ricostruzione grafica – pur semplificata – fornita dal c.t.u. (pag. Per_2
12):
Nel verbale è stata infatti riportata la dichiarazione con cui l'attore ha confermato alla
Polizia Locale che stava giungendo all'incrocio dove si è verificato il sinistro “sfilando la colonna di macchine sulla destra”. Inoltre, sempre dal verbale, risultano le contravvenzioni elevate al motociclista e all'automobilista e, con riferimento alla violazione commessa da quest'ultima, si legge: “oltrepassava la striscia longitudinale delimitante la corsia”.
Quanto alle produzioni fotografiche, invece, da diverse immagini depositate si evince che la SP 23 ha una carreggiata con due corsie separate da una striscia longitudinale continua
(cfr., a titolo di esempio, la foto 20211004_083554-min.jpg). Pertanto, arrivando dalla corsia più prossima alla Cascina è possibile entrare all'interno della stessa svoltando a destra, ma arrivando dalla corsia la svolta è preclusa, in quanto si dovrebbe oltrepassare
7 la striscia continua. ha affermato nei propri scritti di aver effettuato una svolta a CP_1 sinistra per entrare nella Cascina Favalla e ciò rende evidente che la stessa provenisse dalla corsia opposta, dalla quale questa manovra non è consentita.
Infine, a definitiva conferma di ogni precedente valutazione, anche il c.t.u. che ha esaminato i mezzi incidentati ha ritenuto i danni patiti dai veicoli compatibili con la dinamica su descritta.
La dinamica così ricostruita, oltre a non essere stata contestata, in fatto, né dall'attore, né dalle parti convenute (ognuna delle parti ha soltanto valutato diversamente la ripartizione delle responsabilità), è quindi insuperabilmente accertata dalla documentazione e dalle risultanze peritali.
6. La ripartizione delle responsabilità.
Nel merito, questo Tribunale ritiene che entrambe le condotte – sia quella dell'attore sia quella della conducente della BMW Z3 – costituiscano concause efficienti del sinistro in pari misura, oltreché entrambe caratterizzate da considerevole grado di colpa.
Data l'evidenza della dinamica dell'incidente, non può operare la presunzione di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., che, secondo un recente arresto della Suprema Corte, costituisce una
“regola sussidiaria legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno […] In presenza di una serie di elementi obiettivi entrati a far parte del giudizio, non è consentito applicare la presunzione di pari responsabilità se non a mezzo di una motivata ricostruzione della dinamica ancorata alle risultanze istruttorie, delle quali ben può essere fornita una diversa lettura e riconosciuta una diversa rilevanza all'interno della formazione del convincimento, ma dalle quali non si può completamente prescindere per formulare una diversa ricostruzione meramente ipotetica e, sulla base di quella, applicare la presunzione di corresponsabilità a carico dei due soggetti coinvolti nello scontro.” (Cass. 13540/23).
Le particolari circostanze del caso de quo consentono tuttavia il riconoscimento di uno stesso grado di corresponsabilità in capo ai soggetti coinvolti;
entrambe le condotte di guida sono risultate scorrette, senza che però alcuna delle due possa ritenersi in concreto tanto grave ed eccezionale da precludere qualsiasi manovra salvifica da parte dell'altro conducente (così Cass. 29927/24).
A carico di , è evidente l'imprudenza – sanzionata anche dagli operanti intervenuti CP_1
– di aver effettuato una svolta a sinistra ove ciò le era chiaramente impedito dalla segnaletica stradale. La tesi difensiva relativa alla c.d. precedenza di cortesia è priva di qualsiasi validità, poiché il rispetto delle disposizioni perentorie del codice della strada non
è certo rimesso alla disponibilità degli automobilisti. Altrimenti, si potrebbe predicare la
8 possibilità di impegnare un incrocio con semaforo rosso, se solo gli altri utenti della strada siano disponibili ad arrestare il proprio transito.
Quanto a , oltre a non aver saputo controllare il mezzo, egli ha superato una fila Pt_1 di veicoli incolonnati transitando a destra degli stessi. Così ha chiaramente Pt_1 violato, come correttamente ha invocato la controparte ( in particolare), la CP_2 disposizione (art. 148 c.d.s.) che impone di superare a sinistra (circostanza che l'avrebbe reso visibile a ), effettuando una manovra significativamente inopportuna, vieppiù CP_1 se si considera la congestione del traffico riferita dai presenti e attestata dalla Polizia
Locale.
La tesi attorea (pag. 2, memoria art. 183, n. 1, c.p.c.) per cui non stesse Pt_1 superando, ma si procedeva su file parallele per il traffico, è agevolmente sconfessata dal fatto che la strada consta di un'unica corsia per ogni senso di marcia, come chiaramente si desume dal repertorio di fotografie acquisite dalla Polizia Locale. Le dichiarazioni di
, rese nell'immediatezza, contraddicono peraltro tale assunto difensivo. Pt_1
Quindi, sia , sia , oltre a violare in entrambi i casi il codice della strada, Pt_1 CP_1 hanno contribuito a causare l'incidente e hanno assunto una condotta di equiparabile livello di imprudenza.
Pertanto, è corretto ritenere che ciascuno dei due conducenti sia in pari misura responsabile del sinistro per cui è causa. Il risarcimento, in entrambi i casi, è conseguentemente ridotto del 50%.
7. La quantificazione dei danni.
Così ricostruita la dinamica del sinistro e le relative responsabilità, in punto di quantum debeatur si osserva quanto segue.
7.1. Il danno patito da . Pt_1
7.1.1. Querzola: il danno non patrimoniale.
Quanto al danno non patrimoniale subito dall'attore, la c.t.u. medico-legale – che non ha subito alcuna contestazione e si apprezza per chiarezza, linearità e completezza, così ponendosi come valido fondamento della decisione – ha attestato:
- una inabilità temporanea biologica al 100% per 5 giorni, una inabilità temporanea biologica parziale al 75% di 60 giorni, una inabilità temporanea biologica parziale al
50% di 30 giorni e una inabilità temporanea biologica parziale al 25% di 30 giorni;
- una invalidità permanente valutabile nel 13%;
- l'assenza di qualsiasi danno permanente alla capacità lavorativa dell'infortunato in senso generale in occupazioni manuali, mentre è stata ammessa una condizione di maggior esposizione all'usura lavorativa. In tema, l'ausiliario ha così precisato (pag.
9): E' indubbio tuttavia che le mansioni, svolte dal giardiniere, in quanto ortostatiche, dinamiche e gravose, tendano ad aggravare in tempi più brevi le infermità esitate
9 all'arto inferiore dx ed in particolare quelle in atto alla caviglia ed al piede (più precoce complicanza artrosica, carico vieppiù doloroso, metatarsalgie, etc.), configurandosi di conseguenza una situazione di maggior usura lavorativa (evoluzione da usura fisiologica ad usura patologica)”.
Alla luce delle circostanze della fattispecie concreta, il Tribunale ritiene che, accanto (e oltre) al danno biologico, la persona danneggiata abbia vissuto – come è del tutto lecito presumere in simili condizioni, in ragione della consistenza dell'episodio e delle conseguenze, immediate e a lungo termine – uno stato d'animo di sofferenza interiore che giustifica il ristoro anche del c.d. danno morale (v., tra le tante, Cass. n. 9006/22), la cui sussistenza si può desumere, come in questo caso, anche in via presuntiva, specie in ragione della natura dei postumi.
La quantificazione del danno non patrimoniale, nel suo complesso, può essere operata sulla base degli indici delle c.d. tabelle milanesi, strumento già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e ritenuto, nell'ultima elaborazione, del tutto idoneo dalla Suprema
Corte (Cass. n. 15733/22), da utilizzarsi nella loro ultima versione pubblicata e disponibile, ossia quella pubblicata nel 2024.
Nella fattispecie concreta, per il danno biologico temporaneo, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore nel valore medio appaiono congrui in relazione all'entità del danno, all'integrità psico-fisica accertato dal c.t.u. e alle risultanze istruttorie complessive.
Quanto al danno permanente, oltre al dato standard, può essere riconosciuto un incremento, che stimasi equo liquidare in misura pari al 10% della componente del solo danno dinamico-relazionale, in ragione dell'accertato danno da c.d. cenestesi lavorativa.
La percentuale è contenuta nel 10% in ragione del fatto che non sono state evidenziate forme di accentuata gravità/rilevanza. Tale voce di danno (su cui cfr. per tutte Cass.
16628/23), di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa ma non incide, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa. Tuttavia, poiché produce (v. anche Trib.
Milano, 7788/22) una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, se ne impone una liquidazione che, in concreto, si attua mediante un aumento percentuale al valore del punto di invalidità utilizzato nella liquidazione del danno biologico.
Considerata l'età al momento della stabilizzazione dei postumi (24 anni), tenuto conto delle accertate invalidità e dei menzionati criteri liquidativi, ne risulta:
a) Per il danno biologico temporaneo, applicato il valore del c.d. punto base (115,00 euro, di cui 84,00 euro per la componente dinamico-relazionale e 31,00 euro per quella da sofferenza interiore), una somma pari a 8.337,50 euro, di cui 6.090,00 euro per danno dinamico relazionale e 2.247,50 euro per danno da sofferenza interiore;
10 b) Per il danno da lesione permanente, si ritiene equo liquidare, in ragione dei parametri tabellari, la somma di 44.109,00 euro, di cui 34.193,00 euro a titolo di danno biologico/dinamico relazionale e 9.917,00 euro a titolo di sofferenza soggettiva interiore. Incrementandosi del 10% la sola prima componente, si ottiene un totale di
37.612,30 euro, cui, aggiungendosi la monetizzazione del danno da sofferenza interiore, si perviene all'ammontare complessivo di 47.529,30 euro.
Tali voci, in ragione dell'accertata corresponsabilità dell'attore, debbono essere ridotte del
50%, così per finali 4.168,75 euro per il danno temporaneo e 23.764,65 euro per il danno da lesione permanente, quindi per un ammontare di 27.933,40 euro.
In proposito, tuttavia, è stata sollevata da l'eccezione della c.d. compensatio lucri CP_2 cum damno, con riferimento all'indennità percepita da CP_6
Sul punto, occorre ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle sentenze gemelle del 2018 (sentenze nn. 12564-12567/18) hanno chiarito che, nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito, si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nel caso in cui il danneggiato consegua benefici previdenziali, la giurisprudenza consolidata afferma che “in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante” (Cass. 18050/19). A tale orientamento, questo Tribunale si è già allineato (Trib. Lodi, 154/24, est. Varesano).
Nel caso di specie, come risulta, dalla documentazione versata in atti da parte di con CP_6 missiva del 6.5.2024 a firma del responsabile di sede, ha percepito da per Pt_1 CP_6
l'incidente per cui è causa (qualificato come infortunio in itinere), 17.372,63 euro per indennizzo in capitale per danno biologico e 30,99 euro per indennizzo della visita di accertamento dei postumi.
Tali somme, come si desume dalla lettera del 14.4.2022 trasmessa da erano già CP_6 state liquidate.
Considerando quindi ragionevole, ai fini dello scomputo di questa somma dal totale risarcitorio ancora eventualmente dovuto, che il pagamento del saldo – in assenza di
11 diversa dimostrazione – sia avvenuto già ad aprile 2022 (cui risale la missiva datata
14.4.2022 prodotta in atti da , se si rivaluta all'attualità la somma di 17.372,63 euro si CP_6 ottiene 19.040,40 euro.
Dal raffronto dei due importi, operato in modo omogeneo – in quanto entrambi rivalutati all'attualità – risulta che, all'attualità, il risarcimento residuo spettante a è pari a Pt_1
8.893,40 euro, oltre interessi compensativi come di seguito indicati.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U.,
1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (4.10.2021), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Si precisi che, in questo caso, gli interessi compensativi, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'importo da parte di sono dovuti sull'intero capitale rivalutato anno per CP_6 anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.
Pertanto, recependo i principi indicati, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici Istat da ottobre 2021 fino al pagamento dell'importo innanzi indicato da CP_6 sull'intero capitale;
sul residuo, da tale data e sino all'attualità, con medesimo criterio di conteggio e sempre in misura legale.
Dalla liquidazione attuale sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
7.1.2. Querzola: il danno patrimoniale.
Sotto il profilo del danno patrimoniale, ha chiesto il ristoro di 2.236,40 euro per Pt_1 spese mediche e di 2.500,00 euro quale valore commerciale del veicolo.
Con riguardo alle spese mediche, il c.t.u. dott. ha evidenziato, nel proprio Per_3 elaborato, quanto segue: “Spese congrue sostenute dall'infortunato per prestazioni di diagnosi e cura necessarie od utili: euro 1.294,40 (milleduecentonovantaquattro e 40).
Estranea all'evento de quo la spesa di euro 280,50 (duecentoottanta e 50) per esercizi di
“riatletizzazione”. Spese per parere medico legale di parte: euro 183 (centoottantatrè). Non si prevedono ulteriori futuri esborsi per prestazioni di carattere sanitario”.
Sono quindi dovuti – operata la decurtazione del 50% - 738,70 euro, rivalutati all'attualità in 845,08 euro, oltre interessi (v. infra).
12 Quanto, invece, al danno patrimoniale relativo al motociclo, si osserva quanto segue.
Il c.t.u. ha evidenziato che, all'epoca del sinistro, la moto Honda BJ54434 era in Per_2 apparenti buone condizioni e aveva un valore pari a circa 2.800,00 euro. L'ausiliario ha documentato che, in corso di operazioni peritali (precisamente, il 4.5.2024), il motociclo è stato venduto da per 2.500,00 euro (v. documento a pag. 37 c.t.u., la cui Pt_1 acquisizione mai è stata contestata dalle parti).
Anche in questo caso, tenuto conto della posta attiva verificatasi per grazie alla Pt_1 vendita del motociclo, deve quindi ritenersi – in assenza di documentazione dalla quale desumere il maggior danno o che siano state svolte riparazioni medio tempore – sussistente un modesto nocumento risarcibile, razionalmente riconducibile alle condizioni in cui il mezzo era venuto a trovarsi per via del sinistro. Infatti, se si devaluta l'importo di
2.500,00 euro al momento del sinistro (ottobre 2021), si ottiene il valore di 2.198,77 euro, inferiore alla stima del valore commerciale del motociclo all'epoca del sinistro (indicato dall'ausiliario in 2.800,00 euro).
Deve ritenersi, dunque, risarcibile il solo valore differenziale, dimidiato per il riconosciuto concorso di responsabilità, per totali 300,60 euro, rivalutato a oggi in 343,89 euro.
Di conseguenza, sommando 845,08 euro (danno patrimoniale relativo alle spese mediche)
e 343,89 euro (importo per la perdita di valore del motociclo), si ottiene il totale di 1.188,97 euro, già rivalutato, cui addizionare i c.d. interessi compensativi e legali dalla liquidazione in poi.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U.,
1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (4.10.2021), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi indicati, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. da ottobre 2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Tale importo è posto a carico solidale delle parti convenute e terza chiamata, in ragione dell'azione diretta accordata ex art. 144, d.lgs. 209/2005.
7.2. Il danno patrimoniale sofferto da CP_4
13 In via riconvenzionale, – proprietaria della BMW Z3 all'epoca condotta da CP_4 CP_1
– ha chiesto, nei confronti di , il risarcimento per equivalente del danno patito Pt_1 dall'automobile in occasione del sinistro.
Il c.t.u. ha ritenuto che i costi per effettuare le riparazioni siano pari a 6.107,84 euro, Per_2 oltre Iva e quattro giorni per fermo tecnico. Inoltre, avendo l'auto un valore compreso tra i
9.500,00 e i 11.400,00 euro, secondo il c.t.u. le riparazioni non sono state stimate come antieconomiche.
In ordine al danno da fermo tecnico – accertato dal c.t.u. nella sua durata – si osservi che la convenuta nulla ha dimostrato, tenendo conto (Cass. 5447/20) che il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.
Può quindi riconoscersi un risarcimento pari alla metà delle spese per riparazioni, che, inclusa l'Iva al 22%, ammonta a 3.725,78 euro, da ritenersi già espressa in equivalente monetario attuale, in quanto la stima è stata operata dal c.t.u. all'attualità.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U.,
1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (4.10.2021), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi indicati, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. da ottobre 2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
7.3. Le domande di manleva di e CP_1 CP_4
(quale conducente) e (in qualità di proprietaria) hanno chiesto, in caso di CP_1 CP_4 condanna, di essere tenute indenni da , in ragione della polizza assicurativa CP_2 stipulata dalla proprietaria.
In assenza di qualsivoglia eccezione sull'esistenza e sull'operatività della polizza, la domanda merita accoglimento.
7.4. In sintesi.
14 In conclusione: quanto alla posizione dell'attore, considerata la parziale compensatio lucri sotto il profilo del danno non patrimoniale, spetta un risarcimento residuo pari a 10.082,37 euro, importo già rivalutato, cui addizionare gli interessi compensativi e legali dalla liquidazione in poi, come già detto in precedenza.
A tale pagamento sono tenuti i convenuti e la terza chiamata in solido, con obbligo di di tenere indenne le altre debitrici. CP_2
Quanto alla posizione di , considerata la riduzione del 50%, spetta un CP_4 risarcimento residuo pari a 3.725,78 euro, importo già rivalutato, cui aggiungere gli interessi compensativi e legali dalla liquidazione in poi, come già detto in precedenza.
L'obbligo di versamento è posto in capo all'attore, in assenza, peraltro, di regolare copertura assicurativa a suo favore.
8. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e – tenuto conto che ciascuna parte
è almeno parzialmente soccombente – sono integralmente compensate. Basti solo ricordare che: (i) tutte le parti hanno invocato (erroneamente) l'esclusiva altrui responsabilità; (ii) l'eccezione di inammissibilità di è stata rigettata;
(iii) è stata CP_2 accolta l'eccezione di compensatio lucri cum damno avanzata dall'assicurazione.
Appare quindi corretto che le spese siano totalmente compensate.
Pari criterio distributivo si impone con riferimento agli oneri di entrambe le c.t.u. svolte in corso di giudizio.
9. La domanda ex art. 96 c.p.c.
La domanda avanzata da ex art. 96 c.p.c. dev'essere respinta in ragione Pt_1 dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1047 dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA E IC la corresponsabilità al 50% di e di Parte_1 [...]
nella causazione dell'incidente avvenuto 4.10.2021, meglio in atti e in CP_1 motivazione descritto;
2) NN , CP_1 PA
e , in solido tra loro, a corrispondere a , per le CP_4 Parte_1 ragioni e le causali di cui in motivazione, l'importo di 10.082,37 euro, oltre interessi come in motivazione (par.
7.1.1 e 7.1.2), con parziale estinzione per compensatio lucri cum damno quanto al danno non patrimoniale;
15 3) NN a corrispondere a , per le ragioni e le Parte_1 CP_4 causali di cui in motivazione, l'importo di 3.725,78 euro, oltre interessi come in motivazione (par. 7.2);
4) IC obbligata a tenere PA indenne e per quanto dovuto all'attore a titolo CP_4 CP_1 risarcitorio;
5) Compensa tra tutte le parti le spese di lite e di c.t.u.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 23.01.2025.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
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