Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00220/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00918/2025 REG.RIC.
N. 00919/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 918 del 2025, proposto dalla signora AR RA SS, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Picchi, Giorgio Leoncini e Demis Bessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2025, proposto dalla signora EL TT, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Picchi, Giorgio Leoncini e Demis Bessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro n. 98 del 26 febbraio 2024
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. AV De RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti al beneficio della carta elettronica di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 così come attuato dal relativo DPCM – e, in particolare, della sig.ra AR RA SS per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e per la sig.ra EL TT per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 – e, per l’effetto, ha accertato il diritto di ciascuna delle ricorrenti a ricevere la carta docente e, in accredito sulla stessa, le somme corrispondenti a € 500,00 per ogni anno scolastico indicato, somme da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità dei docenti di ruolo.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 12.03.2025.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata per entrambe le ricorrenti il 6.03.2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Con ricorso ritualmente proposto, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
Il Ministero intimato si è costituito nel giudizio proposto dalla sig.ra AR RA SS senza peraltro formulare deduzioni sul merito della pretesa, mentre non si è costituito nel giudizio proposto dalla sig.ra EL TT (essendo stato depositato un atto di costituzione relativo ad altra ricorrente), nonostante il ricorso sia stato ad esso notificato, tramite PEC all’indirizzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze estratto da pubblici registri, il 21.03.2025.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, i ricorsi sono fondati e – previa la loro riunione, essendo con essi chiesta l’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale – devono pertanto essere accolti.
Infatti, non risulta dagli atti di causa che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito.
Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione del titolo e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
Deve infine disporsi la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa la loro riunione, li accoglie e, per l’effetto,
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al titolo giudiziale in epigrafe indicato, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avvocati Demis Bessi, Sergio Picchi e Giorgio Leoncini.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LV La GU, Presidente
LV De Felice, Primo Referendario
AV De RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV De RA | LV La GU |
IL SEGRETARIO