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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6404 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3726 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 4 novembre 2025 e vertente tra TRA
p. iva rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Mirko Rossi;
Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
CONTUMACE Controparte_1
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. conveniva, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 Controparte_1
per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo in oggetto indicato, con cui le veniva ingiunto il
[...] pagamento della somma di € 443.589,54 oltre interessi e spese.
Si costituiva in giudizio che, eccependo preliminarmente la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., per non essere contemplato nell'avvertimento prescritto il richiamo all'art. 38 c.p.c., resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche con CT BI , ha così deciso: “ - accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 10662/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 06/05/2016;
- condanna al pagamento di € 189.883,95, oltre interessi come in Parte_1 motivazione, in favore di Controparte_1
- condanna lla rifusione delle spese di giudizio sostenute Controparte_1 [...] he liquida in complessivi € 12.678,00 (val. causa tra 260.000,00 e 520.000,00) per Parte_1 compenso professionale, oltre € 634,00 per spese oltre al rimborso forfettario delle spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di e spese di C.T.U.” Controparte_1
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…2. La pretesa monitoria azionata dall'opposta trae origine dalla fideiussione del 24/3/2009 stipulata dalla società opponente a beneficio di e a garanzia di tutte le obbligazioni assunte da quest'ultima nei confronti di Parte_2 Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A. in virtù della sottoscrizione del contratto di c/c n. 102326 e del rapporto di anticipo fatture n. 2583, così come precisato in atti, fino alla concorrenza dell'importo di 715.000,00.
Con l'opposizione proposta, lamenta l'opponente:
1) l'applicazione al rapporto di un tasso debitore usurario e di interessi anatocistici;
2) la carenza di prova scritta del credito azionato;
3) la violazione dell'art. 1956 c.c. per avere la banca continuato a concedere credito alla garantita pur nell'evidente aggravarsi della situazione patrimoniale di violando i principi di buona fede e correttezza;
Parte_2
4) violazione dell'art. 1955 c.c. per avere la banca reso improponibile la surroga essendo il debitore principale nelle more fallito.
3. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, come già rilevato nell'ordinenza del
22/2/2017.
La costituzione della convenuta ha infatti sanato il vizio della vocatio in ius come sostenuto dalla giurisprudenza della
Cassazione che precisamente ha statuito che “Il terzo comma dell'art. 164 c.p.c., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convento, se egli eccepisca tali nullità, ed impone al giudice di fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, suppone una costituzione del convenuto limitata alla sola deduzione della nullità e non una costituzione che abbia luogo con la formulazione dell'eccezione, accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza, e, nel contempo, con lo svolgimento delle difese, dovendosi, invece, in tal caso, ritenere verificata la sanatoria della nullità della citazione”(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 16/10/2014, n. 21910).
4. Nel merito, vanno rigettate le censure dell'opponente relative all'applicazione di interessi usurari da parte della banca opposta.
L'opponente, nel prospettare le proprie censure, adotta il noto modello di calcolo del “cumulo” degli interessi (cfr., in particolare, pag. 4 della prima memoria istruttoria), laddove afferma che, ai fini del calcolo dell'usura, “devono essere inseriti tutti gli interessi, a qualsiasi titolo, sotto qualsiasi forma ed aventi ogni diversa denominazione che la banca ha addebitato sul conto in esame”.
In proposito, occorre muovere dalla premessa che, com'è noto, vi è una netta diversità di causa e di funzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori.
L'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta: essi decorrono di diritto su tutti i crediti pecuniari liquidi ed esigibili, salve alcune eccezioni previste dalla legge (articolo 1282 c.c.).
L'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c., ha invece una funzione di risarcimento del danno subìto dal creditore, nelle obbligazioni pecuniarie, a causa del ritardo nel pagamento da parte del debitore (art. 1224 c.c.) costituente quindi inadempimento di un'obbligazione pecuniaria. E' dunque chiaro che i presupposti per la percezione degli interessi moratori sono ben diversi da quelli degli interessi corrispettivi.
Sulla scia dell'insegnamento offerto dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, n. 26286) occorre evidenziare che, in materia di rapporti bancari, può discutersi di "cumulo" degli interessi corrispettivi con quelli moratori convenzionali in due accezioni differenti. La prima dipende dalla tecnica di redazione dei contratti bancari. Sovente, infatti, tali contratti prevedono che il tasso degli interessi moratori si ottenga sommando uno spread, ossia un incremento di percentuale, al saggio degli interessi corrispettivi.
Ad esempio, se gli interessi corrispettivi sono determinati nella misura x%, il ritardato pagamento determinerà una maggiorazione di y punti percentuali e gli interessi moratori saranno dunque pari a (y+x)%. Ciò, ovviamente, non vuol dire che la banca continuerà a percepire, nonostante la chiusura del rapporto, sia gli interessi corrispettivi nella misura del x%, sia quelli moratori nella misura del y%. A prescindere dalla circostanza che la base del criterio di calcolo è costituita dal tasso dell'interesse corrispettivo, l'istituto mutuante percepirà un saggio complessivo pari a (y+x)%, ma soltanto a titolo di interessi moratori.
Questa prassi contrattuale nasce da un'esigenza pratica, ossia quella di adattare il tasso degli interessi moratori alla complessità dei criteri di calcolo e all'andamento del saggio degli interessi corrispettivi, in modo da evitare che quelli di mora risultino inferiori. Infatti, se di regola lo spread connesso al passaggio del rapporto a sofferenza è rappresentato da un semplice valore numerico, la base di calcolo, ossia il saggio che era dovuto a titolo corrispettivo in costanza di rapporto, si calcola invece mediante formule matematiche, talvolta anche complesse, specialmente nei rapporti a tasso variabile.
Orbene, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuale, solo impropriamente è possibile parlare di "cumulo".
In realtà, non si tratta della contemporanea percezione di due diverse specie di interessi.
La banca percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è, però, determinato tramite la sommatoria innanzi descritta.
Quindi, è al valore complessivo e non ai soli punti percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato e percepito. Quello del "cumulo" degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà, un falso problema. Una volta costituito in mora, gli interessi che il cliente è tenuto a corrispondere hanno tutti natura moratoria, a prescindere dai criteri negoziali di determinazione del tasso convenzionale di mora. Ed è così sia nel caso il cui il rapporto sia stato definitivamente "chiuso", sia quando il rapporto è ancora pendente.
Infatti "Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati" (cfr. Cassazione civile sez.
III, n. 26286/19, cit.)
La tesi del cumulo tra interessi o della c.d. “sommatoria” si fonda su un'errata interpretazione della nota sentenza della
Corte di Cassazione n. 350/13 la quale, lungi dall'avere consacrato il principio secondo il quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si debba procedere al cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, ha al più affermato che anche gli interessi di mora, isolatamente considerati, sono soggetti ad un controllo di usurarietà. Tale tesi peraltro era stata già superata da un orientamento giurisprudenziale più che consolidato, anche di questa sezione del Tribunale di Roma (cfr. ex multiis, Tribunale di Roma, 1 marzo 2018, Tribunale di Roma, sentenza n. 20564/2017,
Tribunale di Roma, ord. 7/5/2015, 26/1/2016 sent. n. 1463, 15/6/2016 sent. n. 12292) fino a quando la Suprema Corte, con sentenza n. 17447 del 2019, ha espressamente evidenziato che “ai fini del confronto con il tasso soglia usura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni”.
La domanda dell'opponente, pertanto, laddove intende dimostrare l'usurarietà dei tassi applicati assommandoli indistintamente fra loro e confrontandoli con i tassi soglia del perido, va rigettata. Essa, infatti, per quanto illustrato, somma fra loro tassi aventi natura e funzione differenti e, dunque, come tali non comparabili.
5. Va poi rigettata la domanda di accetamento della nullità della fideiussione prestata dall'opponente.
In particolare, quanto alla violazione dell'art. 1955 c.c. da parte della banca, va rilevato che l'opponente non ha dimostrato la sussistenza di un nesso causale diretto tra il fallimento della beneficiaria della fideiussione, e la Parte_3 concessione del credito bancario.
In proposito, l'opponente si è limitato a prospettare una ricostruzione che, tuttavia, non permette di escludere che il fallimento di sia intervenuto anche per diversi motivi, come peraltro è presumibile per via dei frequenti Parte_3 anticipi di fattura che quest'ultima richiedeva, segnale dei numerosi ritardi di pagamento dei clienti.
Consegunetemente, non è configurabile nel caso di specie un “fatto del creditore” ascrivibile alla banca, tale da integrare l'ipotesi che comporta l'estinzione della fideiussione prestata.
La domanda attorea deve essere, quindi, sul punto rigettata.
Essa va anche rigettata nella parte in cui chiede che sia applicato l'art. 1956 c.c.
Anche con riferimento a tale doglianza, infatti, l'opponente non ha raggiunto uno standard probatorio idoneo a dimostrare la conoscenza, da parte della banca, della condizione di insolvenza della debitrice principale, Parte_3 Sul punto, va rammentato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche. Nel caso di specie, non vi è prova della mala fede della banca, anche all'esito della valutazione del complesso documentale prodotto dall'opponente. Né essa può essere presunta, alla luce delle allegazioni dell'opponente, per il fatto che la banca abbia accordato a sconfinamenti al di sopra di €10.000,00 o di € 30.000,00 (cfr. p. 6 della comparsa Parte_3 conclusionale dell'opponente del 11 novembre 2021), poiché si tratta di somme non abnormi e compatibili con l'ordinario svolgimento dell'attività di impresa. Pertanto, anche in proposito, la domanda dell'opponente va rigettata.
Infine, essa va rigettata anche con riferimento alla nullità della fideiussione per conformità ai noti modelli A.B.I. del 2005 atteso che, chi lamenti la nullità della fideiussione per conformità al modello A.B.I., è tenuto ad allegare ed indicare analiticamente le clausole del contratto impugnato che ritiene conformi a quelle censurate dalla Banca d'Italia. In mancanza, l'allegazione va considerata generica e, come tale, non valutabile dal giudice ai fini delle conseguenti determinazioni.
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della propria domanda (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, in quanto essa impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda. Nel caso di specie, poiché l'opponente si è limitato ad allegare la conformità della fideiussione qui impugnata con il modello A.B.I., la censura rimane generica e ciò osta alla relativa decisione.
6. Va invece accolto il motivo di opposizione relativo al difetto di prova del credito azionato in via monitoria.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967
c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): va anzitutto accertata quindi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente
(che assume posizione sostanziale di convenuto).
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)”
(cfr. Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Ora, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, il correntista e il garante coobbligato, con l'opposizione, mettono in discussione il credito oggetto della domanda monitoria della banca, credito che quindi va rideterminato. Particolare importanza riveste, quindi, l'onere della prova gravante sull'attore, in questo caso sulla banca, attore in senso sostanziale, che deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto e, pertanto, produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa.
E' noto che in materia bancaria l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente, l'attore assolve il proprio onere documentale depositando sia il contratto sottoscritto che gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare il rapporto di dare-avere tra le parti: soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente - considerato che, in virtù dell'unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass. 2262/1984, nonché la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010) - consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (cfr., ex multiis, Cass. civ. sez. I, Sent. 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n.
10692). In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal correntista (e/o dal fideiussore), la banca è tenuta a produrre in giudizio (oltre al contratto) anche gli estratti conto integrali (non scalari) a partire dall'apertura del conto corrente non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass., sez. I, 21 settembre 2013,
n. 21466; Cass., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597). Mentre infatti in sede monitoria è sufficiente la produzione dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 T.U.B., nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo questo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Cassazione civile, sez. 3,
03/05/2011, n. 9695), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi.
Infatti, il giudizio di opposizione non ha per oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena e per questo non è sufficiente l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/06/2018, n.14640).
Recentemente, la Suprema Corte ha precisato che “Nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (cfr. Cass. civile, sez. I, 11/06/2018, n. 15148).
Ancora, “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto, né essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione BI con quello di prova del proprio credito;
una volta accertata la pattuizione di interessi non dovuti, il giudice di merito non può ritenere che la disposizione contrattuale non abbia trovato applicazione nel periodo non documentato dagli estratti conto, salvo che la banca non alleghi e non provi il fatto modificativo o estintivo che determini la caducazione, totale o parziale, della disposizione stessa, o comunque la sopravvenuta sua inettitudine a regolamentare il rapporto in conformità di quanto in essa prescritto” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/05/2017, n. 13258).
Nella stessa direzione si pone la giurisprudenza di merito maggioritaria che ha sostenuto che “Detta produzione è, in particolare, necessaria per accertare e verificare tra le altre cose, il rispetto dei requisiti sagomati dall'art. 117 TUB (…); la data della stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto;
le condizioni del rapporto bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto);
l'ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista” (Tribunale Agrigento, sentenza n. 969 del 20 giugno 2016; conformi ex multiis Tribunale di Monza, sentenza n. 1411 del 17 maggio 2016; Tribunale Roma, Sez. 3, ordinanza del 17 maggio 2016; Tribunale di Agrigento, sentenza del 14 marzo 2016 n. 446; Tribunale di Cosenza, sentenza del 24 novembre 2014).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto in giudizio solo parzialmente i documenti necessari a provare il proprio credito.
Se, infatti, sono stati prodotti il contratto di fideiussione e quello di conto corrente (n. 102326) (cfr. fascicolo monitorio, allegato come doc. n. 5 alla comparsa di costituzione e rispsota), non sono stati prodotti gli estratti conto di quest'ultimo relativi al primo, al secondo ed al terzo trimestre del 2010 così come non sono stati prodotti i conti scalari relativi al conteggio degli interessi passivi del rapporto n. 2853, quest'ultimo quello di anticipazione delle fatture. Non sono state, infine, provate per iscritto le pattuizioni relative all'applicazione di alcuni specifici tassi d'interesse.
La circostanza delle carenze documentali è stata oggetto di preciso quesito al C.T.U., la quale, dopo un'analisi dettagliata e approfondita delle produzioni dell'opposta, ha rilevato le dette carenze documentali (cfr. pp. 10-13 della relazione del consulente dell'ufficio).
Sul punto, l'opposta, oltre a non aver nominato un proprio C.T.P., ha svolto difese generiche e non idonee a confutare l'operato del C.T.U.
Conseguentemente, il credito azionato in via monitoria deve essere ricalcolato alla luce delle sole evidenze in atti.
Il C.T.U., rispondendo in proposito al quesito formulato, ha ricalcolato il credito dando adeguata motivazione dei criteri e delle modalità utilizzate (cfr. pp. 14-15 della relazione). Questi ha sottratto gli importi non corredati da prova ed ha riapplicato il tasso di interesse trimestrale, pattuito nel contratto tra le parti, stornando ulteriori voci di costo di cui non vi
è prova in atti, in applicazione del c.d. criterio del “saldo 0”.
In particolare, il consulente d'ufficio ha concluso rideterminando il credito in € 292.707,73 al 2015.
In proposito, va rilevato che al metodo di ricalcolo ha aderito anche il C.T.P. dell'opponente, salvo per quel che concerne l'applicazione del tasso di interesse con capitalizzazione trimestrale e salvo la richiesta di considerare l'opponente obbligato solo fino al 21/11/2012 (cfr. osservazioni del C.T.P., che costituiscono l'all. C della C.T.U.).
Quanto alla capitalizzazione trimestrale, l'obiezione del C.T.P. va disattesa e va confermato il calcolo del C.T.U., poiché la capitalizzazione trimestrale degli interessi fu concordata fra le parti all'atto di stipula del contratto di conto corrente.
Va invece accolta l'osservazione del C.T.P. nella parte in cui chiede che il credito sia ricalcolato entro il termine del 21/11/2012 e non entro quello del 2015. L'opponente ha, in effetti, provato che la banca, con propria lettera, ritenne il fideiussore liberato dalla propria obbligazione di garanzia a partire dal 21/11/2012 (cfr. doc. n. 6 allegato alla citazione in opposizione). Ciò comporta che l'odierna opponente è tenuta a garantire il creditore solo per i crediti maturati entro il 21/11/2012, a quella data quantificati dal C.T.U. in € 189.883,95 (cfr. docc. n. 2 e n. 14 della relazione del C.T.U.). E non anche per quelli successivi, sino al
2015. Infine, il C.T.U. ha escluso nel caso di specie anche l'applicazione di interessi anatocistici, poiché la capitalizzazione degli interessi era reciproca e relativa sia a quelli attivi che passivi. E, in proposito, la conclusione appare logica e motivata. Sicchè non sussistono motivi per discostarsene.
Pertanto, in accoglimento del motivo di opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannata a pagare all'opposta la somma di € 189.883,95, oltre interessi legali dalla data di publbicazione della sentenza sino al soddisfo. Tale importo costituisce l'effettivo credito vantato dalla banca nei confronti del fideiussore, per il periodo compreso tra la data di sottoscrizione della fideiussione (24/03/2009) e la liberazione dal vincolo di garanzia riconosciuta dall'opposta stessa (21/11/2012).
7. La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Le spese della C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico di » Controparte_1
§ 2 — Ha proposto appello l'originaria opponente contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ a) accertare e dichiarare la nullità/annullabilità della fideiussione ovvero la liberazione del fideiussore odierno opponente per violazione del disposto di cui agli articoli 1955 e/o
1956 cc;
b) accertare e dichiarare la nullità/annullabilità della fideiussione per violazione del disposto di cui agli articoli 1175 e 1375 cc;
In ogni ipotesi con vittoria di spese e compensi professionali oltre alla rivalsa IVA e CPA come e nella misura di legge, oltre al rimborso forfetario spese”. Parte appellata è rimasta contumace.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita – la parte appellante ha precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 5/7) l'appellante devolve la questione relativa alla violazione dell'art. 1955 C.C. con riguardo all'art. 10 del contratto là ove esclude la surroga fino a quando la banca non sia pienamente soddisfatta.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 7/11) l'appellante devolve la questione ex art. 1956 C.C. evidenziando l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale che, limitandosi ad indicare gli importi di sconfinamento, non avrebbe preso in considerazione che vi erano stati sconfinamenti concessi oltre il limite di fido e che ciò era avvenuto anche in un periodo sospetto, dovendosi tener conto che il debitore principale era stato posto in liquidazione dal dicembre 2013 per poi essere dichiarato fallito in data 11.11.14. Ha, altresì, evidenziato l'appellante la rilevanza del dato temporale quale la intimazione di pagamento ricevuta dalla banca il 23 settembre 2013, quando era ormai stata disposta la liberazione dalla fideiussione in seguito al proprio recesso.
§ 3.3 — Col terzo motivo viene devoluta la questione relativa all'anatocismo.
§ 4 — L'appello è fondato. Ritiene la Corte che si possa procedere con la decisione sulla base della c.d. ragione più liquida la cui applicabilità postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio (v. Cass. N. 693/24). Nel caso in esame, la società appellante è stata chiamata a rispondere del debito principale in qualità, appunto, di garante ed ha però eccepito la scorrettezza contrattuale della banca ai sensi dell'art. 1956
C.C. secondo il quale il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Nel caso in esame, è certo che la società debitrice principale – posta in liquidazione e poi fallita alle date sopra indicate – ha ottenuto, anche a ridosso di tali ultimi eventi, credito da parte della banca mediante sconfinamenti oltre il limite del fido, senza avvisare in alcun modo il fideiussore e senza essere da quest'ultimo autorizzata.
Non è però condivisibile -alla luce delle doglianze di parte appellante – quanto affermato dal Tribunale che ha escluso la mala fede della banca per il solo fatto che gli sconfinamenti fossero contenuti nelle somme sopra riportate testualmente e ritenute compatibili con l'attività di impresa. Rileva la Corte che la fattispecie , anche alla luce delle difese svolte in primo grado dalla banca che in questo grado è rimasta contumace, è perfettamente sovrapponibile a quella esaminata dalla Corte di Legittimità con la pronuncia n. 11772/02: non è sufficiente , ai fini dell'affermazione della correttezza e della buona fede della banca, far riferimento alla “prassi bancaria” di far superare alle imprese il tetto di apertura di credito, atteso che va tenuto conto che detta prassi di superare il tetto di apertura di credito originariamente stabilito – e per il quale era stata prestata la garanzia – in base al potere discrezionale del creditore di sovvenire il debitore, non può però esimerlo dall'osservanza dei doveri di buona fede, correttezza e ordinaria diligenza e consentirli di esporre il fideiussore ad imprevedibili dilatazioni del rischio inizialmente assunto, contando proprio sulla esistenza di patrimonio di questi per soddisfare le sue ragioni creditorie, senza rispettare i criteri di buona tecnica creditizia che invece avrebbe normalmente osservato se non fosse stata prestata la garanzia fideiussoria e trascurando di considerare che la relazione di accessorietà della fideiussione con il debito garantito deve indurre il creditore a fare affidamento innanzitutto sul patrimonio dell'obbligato principale. Nel caso in esame, anche alla luce della consulenza di parte datata 6 luglio 2017 ed alla quale l'appellante società fa riferimento nelle sue argomentazioni, evidenzia l'esistenza – in totale – di ben 263 sconfinamenti, senza alcuna informazione rivolta al fideiussore, con la presenza peraltro di saldi superiori a detto limite di affidamento e ciò con modalità continuativa, sicchè non appare sufficiente, per lo scrutinio di tale profilo , limitarsi ad individuare i singoli importi di sconfinamento senza tener conto della sua ripetitività anche a ridosso degli eventi che hanno poi fatto emergere la situazione di insolvenza. Ne consegue che il motivo di impugnazione relativo all'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1956 C.C. va accolto, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza e rigetto della originaria domanda della banca, stante la liberazione della società garante oggi appellante.
§ 5 — La soccombenza della banca conduce alla conferma della ripartizione delle spese di lite e di
CT – già a carico della banca medesima – quanto al primo grado.
Lo stesso principio va applicato per le spese del grado che si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali. Con distrazione in favore del difensore Avv. Rossi Mirko dichiaratosi antistatario nelle note di trattazione scritta.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 639/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'originaria domanda di;
Controparte_1
2. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore di parte appellante , delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Mirko Rossi dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3726 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 4 novembre 2025 e vertente tra TRA
p. iva rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Mirko Rossi;
Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
CONTUMACE Controparte_1
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. conveniva, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 Controparte_1
per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo in oggetto indicato, con cui le veniva ingiunto il
[...] pagamento della somma di € 443.589,54 oltre interessi e spese.
Si costituiva in giudizio che, eccependo preliminarmente la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., per non essere contemplato nell'avvertimento prescritto il richiamo all'art. 38 c.p.c., resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche con CT BI , ha così deciso: “ - accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 10662/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 06/05/2016;
- condanna al pagamento di € 189.883,95, oltre interessi come in Parte_1 motivazione, in favore di Controparte_1
- condanna lla rifusione delle spese di giudizio sostenute Controparte_1 [...] he liquida in complessivi € 12.678,00 (val. causa tra 260.000,00 e 520.000,00) per Parte_1 compenso professionale, oltre € 634,00 per spese oltre al rimborso forfettario delle spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di e spese di C.T.U.” Controparte_1
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…2. La pretesa monitoria azionata dall'opposta trae origine dalla fideiussione del 24/3/2009 stipulata dalla società opponente a beneficio di e a garanzia di tutte le obbligazioni assunte da quest'ultima nei confronti di Parte_2 Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A. in virtù della sottoscrizione del contratto di c/c n. 102326 e del rapporto di anticipo fatture n. 2583, così come precisato in atti, fino alla concorrenza dell'importo di 715.000,00.
Con l'opposizione proposta, lamenta l'opponente:
1) l'applicazione al rapporto di un tasso debitore usurario e di interessi anatocistici;
2) la carenza di prova scritta del credito azionato;
3) la violazione dell'art. 1956 c.c. per avere la banca continuato a concedere credito alla garantita pur nell'evidente aggravarsi della situazione patrimoniale di violando i principi di buona fede e correttezza;
Parte_2
4) violazione dell'art. 1955 c.c. per avere la banca reso improponibile la surroga essendo il debitore principale nelle more fallito.
3. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, come già rilevato nell'ordinenza del
22/2/2017.
La costituzione della convenuta ha infatti sanato il vizio della vocatio in ius come sostenuto dalla giurisprudenza della
Cassazione che precisamente ha statuito che “Il terzo comma dell'art. 164 c.p.c., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convento, se egli eccepisca tali nullità, ed impone al giudice di fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, suppone una costituzione del convenuto limitata alla sola deduzione della nullità e non una costituzione che abbia luogo con la formulazione dell'eccezione, accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza, e, nel contempo, con lo svolgimento delle difese, dovendosi, invece, in tal caso, ritenere verificata la sanatoria della nullità della citazione”(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 16/10/2014, n. 21910).
4. Nel merito, vanno rigettate le censure dell'opponente relative all'applicazione di interessi usurari da parte della banca opposta.
L'opponente, nel prospettare le proprie censure, adotta il noto modello di calcolo del “cumulo” degli interessi (cfr., in particolare, pag. 4 della prima memoria istruttoria), laddove afferma che, ai fini del calcolo dell'usura, “devono essere inseriti tutti gli interessi, a qualsiasi titolo, sotto qualsiasi forma ed aventi ogni diversa denominazione che la banca ha addebitato sul conto in esame”.
In proposito, occorre muovere dalla premessa che, com'è noto, vi è una netta diversità di causa e di funzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori.
L'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta: essi decorrono di diritto su tutti i crediti pecuniari liquidi ed esigibili, salve alcune eccezioni previste dalla legge (articolo 1282 c.c.).
L'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c., ha invece una funzione di risarcimento del danno subìto dal creditore, nelle obbligazioni pecuniarie, a causa del ritardo nel pagamento da parte del debitore (art. 1224 c.c.) costituente quindi inadempimento di un'obbligazione pecuniaria. E' dunque chiaro che i presupposti per la percezione degli interessi moratori sono ben diversi da quelli degli interessi corrispettivi.
Sulla scia dell'insegnamento offerto dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, n. 26286) occorre evidenziare che, in materia di rapporti bancari, può discutersi di "cumulo" degli interessi corrispettivi con quelli moratori convenzionali in due accezioni differenti. La prima dipende dalla tecnica di redazione dei contratti bancari. Sovente, infatti, tali contratti prevedono che il tasso degli interessi moratori si ottenga sommando uno spread, ossia un incremento di percentuale, al saggio degli interessi corrispettivi.
Ad esempio, se gli interessi corrispettivi sono determinati nella misura x%, il ritardato pagamento determinerà una maggiorazione di y punti percentuali e gli interessi moratori saranno dunque pari a (y+x)%. Ciò, ovviamente, non vuol dire che la banca continuerà a percepire, nonostante la chiusura del rapporto, sia gli interessi corrispettivi nella misura del x%, sia quelli moratori nella misura del y%. A prescindere dalla circostanza che la base del criterio di calcolo è costituita dal tasso dell'interesse corrispettivo, l'istituto mutuante percepirà un saggio complessivo pari a (y+x)%, ma soltanto a titolo di interessi moratori.
Questa prassi contrattuale nasce da un'esigenza pratica, ossia quella di adattare il tasso degli interessi moratori alla complessità dei criteri di calcolo e all'andamento del saggio degli interessi corrispettivi, in modo da evitare che quelli di mora risultino inferiori. Infatti, se di regola lo spread connesso al passaggio del rapporto a sofferenza è rappresentato da un semplice valore numerico, la base di calcolo, ossia il saggio che era dovuto a titolo corrispettivo in costanza di rapporto, si calcola invece mediante formule matematiche, talvolta anche complesse, specialmente nei rapporti a tasso variabile.
Orbene, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuale, solo impropriamente è possibile parlare di "cumulo".
In realtà, non si tratta della contemporanea percezione di due diverse specie di interessi.
La banca percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è, però, determinato tramite la sommatoria innanzi descritta.
Quindi, è al valore complessivo e non ai soli punti percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato e percepito. Quello del "cumulo" degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà, un falso problema. Una volta costituito in mora, gli interessi che il cliente è tenuto a corrispondere hanno tutti natura moratoria, a prescindere dai criteri negoziali di determinazione del tasso convenzionale di mora. Ed è così sia nel caso il cui il rapporto sia stato definitivamente "chiuso", sia quando il rapporto è ancora pendente.
Infatti "Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati" (cfr. Cassazione civile sez.
III, n. 26286/19, cit.)
La tesi del cumulo tra interessi o della c.d. “sommatoria” si fonda su un'errata interpretazione della nota sentenza della
Corte di Cassazione n. 350/13 la quale, lungi dall'avere consacrato il principio secondo il quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si debba procedere al cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, ha al più affermato che anche gli interessi di mora, isolatamente considerati, sono soggetti ad un controllo di usurarietà. Tale tesi peraltro era stata già superata da un orientamento giurisprudenziale più che consolidato, anche di questa sezione del Tribunale di Roma (cfr. ex multiis, Tribunale di Roma, 1 marzo 2018, Tribunale di Roma, sentenza n. 20564/2017,
Tribunale di Roma, ord. 7/5/2015, 26/1/2016 sent. n. 1463, 15/6/2016 sent. n. 12292) fino a quando la Suprema Corte, con sentenza n. 17447 del 2019, ha espressamente evidenziato che “ai fini del confronto con il tasso soglia usura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni”.
La domanda dell'opponente, pertanto, laddove intende dimostrare l'usurarietà dei tassi applicati assommandoli indistintamente fra loro e confrontandoli con i tassi soglia del perido, va rigettata. Essa, infatti, per quanto illustrato, somma fra loro tassi aventi natura e funzione differenti e, dunque, come tali non comparabili.
5. Va poi rigettata la domanda di accetamento della nullità della fideiussione prestata dall'opponente.
In particolare, quanto alla violazione dell'art. 1955 c.c. da parte della banca, va rilevato che l'opponente non ha dimostrato la sussistenza di un nesso causale diretto tra il fallimento della beneficiaria della fideiussione, e la Parte_3 concessione del credito bancario.
In proposito, l'opponente si è limitato a prospettare una ricostruzione che, tuttavia, non permette di escludere che il fallimento di sia intervenuto anche per diversi motivi, come peraltro è presumibile per via dei frequenti Parte_3 anticipi di fattura che quest'ultima richiedeva, segnale dei numerosi ritardi di pagamento dei clienti.
Consegunetemente, non è configurabile nel caso di specie un “fatto del creditore” ascrivibile alla banca, tale da integrare l'ipotesi che comporta l'estinzione della fideiussione prestata.
La domanda attorea deve essere, quindi, sul punto rigettata.
Essa va anche rigettata nella parte in cui chiede che sia applicato l'art. 1956 c.c.
Anche con riferimento a tale doglianza, infatti, l'opponente non ha raggiunto uno standard probatorio idoneo a dimostrare la conoscenza, da parte della banca, della condizione di insolvenza della debitrice principale, Parte_3 Sul punto, va rammentato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche. Nel caso di specie, non vi è prova della mala fede della banca, anche all'esito della valutazione del complesso documentale prodotto dall'opponente. Né essa può essere presunta, alla luce delle allegazioni dell'opponente, per il fatto che la banca abbia accordato a sconfinamenti al di sopra di €10.000,00 o di € 30.000,00 (cfr. p. 6 della comparsa Parte_3 conclusionale dell'opponente del 11 novembre 2021), poiché si tratta di somme non abnormi e compatibili con l'ordinario svolgimento dell'attività di impresa. Pertanto, anche in proposito, la domanda dell'opponente va rigettata.
Infine, essa va rigettata anche con riferimento alla nullità della fideiussione per conformità ai noti modelli A.B.I. del 2005 atteso che, chi lamenti la nullità della fideiussione per conformità al modello A.B.I., è tenuto ad allegare ed indicare analiticamente le clausole del contratto impugnato che ritiene conformi a quelle censurate dalla Banca d'Italia. In mancanza, l'allegazione va considerata generica e, come tale, non valutabile dal giudice ai fini delle conseguenti determinazioni.
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della propria domanda (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, in quanto essa impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda. Nel caso di specie, poiché l'opponente si è limitato ad allegare la conformità della fideiussione qui impugnata con il modello A.B.I., la censura rimane generica e ciò osta alla relativa decisione.
6. Va invece accolto il motivo di opposizione relativo al difetto di prova del credito azionato in via monitoria.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967
c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): va anzitutto accertata quindi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente
(che assume posizione sostanziale di convenuto).
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)”
(cfr. Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Ora, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, il correntista e il garante coobbligato, con l'opposizione, mettono in discussione il credito oggetto della domanda monitoria della banca, credito che quindi va rideterminato. Particolare importanza riveste, quindi, l'onere della prova gravante sull'attore, in questo caso sulla banca, attore in senso sostanziale, che deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto e, pertanto, produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa.
E' noto che in materia bancaria l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente, l'attore assolve il proprio onere documentale depositando sia il contratto sottoscritto che gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare il rapporto di dare-avere tra le parti: soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente - considerato che, in virtù dell'unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass. 2262/1984, nonché la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010) - consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (cfr., ex multiis, Cass. civ. sez. I, Sent. 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n.
10692). In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal correntista (e/o dal fideiussore), la banca è tenuta a produrre in giudizio (oltre al contratto) anche gli estratti conto integrali (non scalari) a partire dall'apertura del conto corrente non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass., sez. I, 21 settembre 2013,
n. 21466; Cass., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597). Mentre infatti in sede monitoria è sufficiente la produzione dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 T.U.B., nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo questo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Cassazione civile, sez. 3,
03/05/2011, n. 9695), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi.
Infatti, il giudizio di opposizione non ha per oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena e per questo non è sufficiente l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/06/2018, n.14640).
Recentemente, la Suprema Corte ha precisato che “Nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (cfr. Cass. civile, sez. I, 11/06/2018, n. 15148).
Ancora, “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto, né essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione BI con quello di prova del proprio credito;
una volta accertata la pattuizione di interessi non dovuti, il giudice di merito non può ritenere che la disposizione contrattuale non abbia trovato applicazione nel periodo non documentato dagli estratti conto, salvo che la banca non alleghi e non provi il fatto modificativo o estintivo che determini la caducazione, totale o parziale, della disposizione stessa, o comunque la sopravvenuta sua inettitudine a regolamentare il rapporto in conformità di quanto in essa prescritto” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/05/2017, n. 13258).
Nella stessa direzione si pone la giurisprudenza di merito maggioritaria che ha sostenuto che “Detta produzione è, in particolare, necessaria per accertare e verificare tra le altre cose, il rispetto dei requisiti sagomati dall'art. 117 TUB (…); la data della stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto;
le condizioni del rapporto bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto);
l'ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista” (Tribunale Agrigento, sentenza n. 969 del 20 giugno 2016; conformi ex multiis Tribunale di Monza, sentenza n. 1411 del 17 maggio 2016; Tribunale Roma, Sez. 3, ordinanza del 17 maggio 2016; Tribunale di Agrigento, sentenza del 14 marzo 2016 n. 446; Tribunale di Cosenza, sentenza del 24 novembre 2014).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto in giudizio solo parzialmente i documenti necessari a provare il proprio credito.
Se, infatti, sono stati prodotti il contratto di fideiussione e quello di conto corrente (n. 102326) (cfr. fascicolo monitorio, allegato come doc. n. 5 alla comparsa di costituzione e rispsota), non sono stati prodotti gli estratti conto di quest'ultimo relativi al primo, al secondo ed al terzo trimestre del 2010 così come non sono stati prodotti i conti scalari relativi al conteggio degli interessi passivi del rapporto n. 2853, quest'ultimo quello di anticipazione delle fatture. Non sono state, infine, provate per iscritto le pattuizioni relative all'applicazione di alcuni specifici tassi d'interesse.
La circostanza delle carenze documentali è stata oggetto di preciso quesito al C.T.U., la quale, dopo un'analisi dettagliata e approfondita delle produzioni dell'opposta, ha rilevato le dette carenze documentali (cfr. pp. 10-13 della relazione del consulente dell'ufficio).
Sul punto, l'opposta, oltre a non aver nominato un proprio C.T.P., ha svolto difese generiche e non idonee a confutare l'operato del C.T.U.
Conseguentemente, il credito azionato in via monitoria deve essere ricalcolato alla luce delle sole evidenze in atti.
Il C.T.U., rispondendo in proposito al quesito formulato, ha ricalcolato il credito dando adeguata motivazione dei criteri e delle modalità utilizzate (cfr. pp. 14-15 della relazione). Questi ha sottratto gli importi non corredati da prova ed ha riapplicato il tasso di interesse trimestrale, pattuito nel contratto tra le parti, stornando ulteriori voci di costo di cui non vi
è prova in atti, in applicazione del c.d. criterio del “saldo 0”.
In particolare, il consulente d'ufficio ha concluso rideterminando il credito in € 292.707,73 al 2015.
In proposito, va rilevato che al metodo di ricalcolo ha aderito anche il C.T.P. dell'opponente, salvo per quel che concerne l'applicazione del tasso di interesse con capitalizzazione trimestrale e salvo la richiesta di considerare l'opponente obbligato solo fino al 21/11/2012 (cfr. osservazioni del C.T.P., che costituiscono l'all. C della C.T.U.).
Quanto alla capitalizzazione trimestrale, l'obiezione del C.T.P. va disattesa e va confermato il calcolo del C.T.U., poiché la capitalizzazione trimestrale degli interessi fu concordata fra le parti all'atto di stipula del contratto di conto corrente.
Va invece accolta l'osservazione del C.T.P. nella parte in cui chiede che il credito sia ricalcolato entro il termine del 21/11/2012 e non entro quello del 2015. L'opponente ha, in effetti, provato che la banca, con propria lettera, ritenne il fideiussore liberato dalla propria obbligazione di garanzia a partire dal 21/11/2012 (cfr. doc. n. 6 allegato alla citazione in opposizione). Ciò comporta che l'odierna opponente è tenuta a garantire il creditore solo per i crediti maturati entro il 21/11/2012, a quella data quantificati dal C.T.U. in € 189.883,95 (cfr. docc. n. 2 e n. 14 della relazione del C.T.U.). E non anche per quelli successivi, sino al
2015. Infine, il C.T.U. ha escluso nel caso di specie anche l'applicazione di interessi anatocistici, poiché la capitalizzazione degli interessi era reciproca e relativa sia a quelli attivi che passivi. E, in proposito, la conclusione appare logica e motivata. Sicchè non sussistono motivi per discostarsene.
Pertanto, in accoglimento del motivo di opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannata a pagare all'opposta la somma di € 189.883,95, oltre interessi legali dalla data di publbicazione della sentenza sino al soddisfo. Tale importo costituisce l'effettivo credito vantato dalla banca nei confronti del fideiussore, per il periodo compreso tra la data di sottoscrizione della fideiussione (24/03/2009) e la liberazione dal vincolo di garanzia riconosciuta dall'opposta stessa (21/11/2012).
7. La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Le spese della C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico di » Controparte_1
§ 2 — Ha proposto appello l'originaria opponente contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ a) accertare e dichiarare la nullità/annullabilità della fideiussione ovvero la liberazione del fideiussore odierno opponente per violazione del disposto di cui agli articoli 1955 e/o
1956 cc;
b) accertare e dichiarare la nullità/annullabilità della fideiussione per violazione del disposto di cui agli articoli 1175 e 1375 cc;
In ogni ipotesi con vittoria di spese e compensi professionali oltre alla rivalsa IVA e CPA come e nella misura di legge, oltre al rimborso forfetario spese”. Parte appellata è rimasta contumace.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita – la parte appellante ha precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 5/7) l'appellante devolve la questione relativa alla violazione dell'art. 1955 C.C. con riguardo all'art. 10 del contratto là ove esclude la surroga fino a quando la banca non sia pienamente soddisfatta.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 7/11) l'appellante devolve la questione ex art. 1956 C.C. evidenziando l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale che, limitandosi ad indicare gli importi di sconfinamento, non avrebbe preso in considerazione che vi erano stati sconfinamenti concessi oltre il limite di fido e che ciò era avvenuto anche in un periodo sospetto, dovendosi tener conto che il debitore principale era stato posto in liquidazione dal dicembre 2013 per poi essere dichiarato fallito in data 11.11.14. Ha, altresì, evidenziato l'appellante la rilevanza del dato temporale quale la intimazione di pagamento ricevuta dalla banca il 23 settembre 2013, quando era ormai stata disposta la liberazione dalla fideiussione in seguito al proprio recesso.
§ 3.3 — Col terzo motivo viene devoluta la questione relativa all'anatocismo.
§ 4 — L'appello è fondato. Ritiene la Corte che si possa procedere con la decisione sulla base della c.d. ragione più liquida la cui applicabilità postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio (v. Cass. N. 693/24). Nel caso in esame, la società appellante è stata chiamata a rispondere del debito principale in qualità, appunto, di garante ed ha però eccepito la scorrettezza contrattuale della banca ai sensi dell'art. 1956
C.C. secondo il quale il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Nel caso in esame, è certo che la società debitrice principale – posta in liquidazione e poi fallita alle date sopra indicate – ha ottenuto, anche a ridosso di tali ultimi eventi, credito da parte della banca mediante sconfinamenti oltre il limite del fido, senza avvisare in alcun modo il fideiussore e senza essere da quest'ultimo autorizzata.
Non è però condivisibile -alla luce delle doglianze di parte appellante – quanto affermato dal Tribunale che ha escluso la mala fede della banca per il solo fatto che gli sconfinamenti fossero contenuti nelle somme sopra riportate testualmente e ritenute compatibili con l'attività di impresa. Rileva la Corte che la fattispecie , anche alla luce delle difese svolte in primo grado dalla banca che in questo grado è rimasta contumace, è perfettamente sovrapponibile a quella esaminata dalla Corte di Legittimità con la pronuncia n. 11772/02: non è sufficiente , ai fini dell'affermazione della correttezza e della buona fede della banca, far riferimento alla “prassi bancaria” di far superare alle imprese il tetto di apertura di credito, atteso che va tenuto conto che detta prassi di superare il tetto di apertura di credito originariamente stabilito – e per il quale era stata prestata la garanzia – in base al potere discrezionale del creditore di sovvenire il debitore, non può però esimerlo dall'osservanza dei doveri di buona fede, correttezza e ordinaria diligenza e consentirli di esporre il fideiussore ad imprevedibili dilatazioni del rischio inizialmente assunto, contando proprio sulla esistenza di patrimonio di questi per soddisfare le sue ragioni creditorie, senza rispettare i criteri di buona tecnica creditizia che invece avrebbe normalmente osservato se non fosse stata prestata la garanzia fideiussoria e trascurando di considerare che la relazione di accessorietà della fideiussione con il debito garantito deve indurre il creditore a fare affidamento innanzitutto sul patrimonio dell'obbligato principale. Nel caso in esame, anche alla luce della consulenza di parte datata 6 luglio 2017 ed alla quale l'appellante società fa riferimento nelle sue argomentazioni, evidenzia l'esistenza – in totale – di ben 263 sconfinamenti, senza alcuna informazione rivolta al fideiussore, con la presenza peraltro di saldi superiori a detto limite di affidamento e ciò con modalità continuativa, sicchè non appare sufficiente, per lo scrutinio di tale profilo , limitarsi ad individuare i singoli importi di sconfinamento senza tener conto della sua ripetitività anche a ridosso degli eventi che hanno poi fatto emergere la situazione di insolvenza. Ne consegue che il motivo di impugnazione relativo all'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1956 C.C. va accolto, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza e rigetto della originaria domanda della banca, stante la liberazione della società garante oggi appellante.
§ 5 — La soccombenza della banca conduce alla conferma della ripartizione delle spese di lite e di
CT – già a carico della banca medesima – quanto al primo grado.
Lo stesso principio va applicato per le spese del grado che si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali. Con distrazione in favore del difensore Avv. Rossi Mirko dichiaratosi antistatario nelle note di trattazione scritta.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 639/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'originaria domanda di;
Controparte_1
2. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore di parte appellante , delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Mirko Rossi dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore