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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 904/2020 RGAC vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
AN LO, elettivamente domiciliato i Catanzaro, via Carlo V n. 156, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Sigillò
APPELLANTE
E
limitata con socio unico con Sede legale in Controparte_1
Via Vittorio Alfieri, 1 -Conegliano (TV) e per essa la mandataria CP_2
(denominazione assunta da come deliberato dall'Assemblea Straordinaria CP_3
con verbale del dott. , Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Persona_1
Repertorio e n. 10098 di Raccolta –iscritto presso il Registro imprese di Verona in data
25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano,
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, iscrizione al Registro delle Imprese di
1 Verona e codice fiscale , p. IVA , in persona dell'avv. Laura Condò, P.IVA_1 P.IVA_2
a tanto abilitato in virtù di procura autenticata dal Notaio dott. in Persona_2
data 19/10/2022 Rep. n. 77770 -Racc. n. 29100 registrata a Velletri il 19.10.2022 n. 2766 serie
1/T -elettivamente domiciliata in Cosenza, via De Cardona n°5, presso lo studio dell'avv.
AR TE RI del Foro di Cosenza dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti
APPELLANTE incidentale
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 23 giugno 2020 il sig. ha dispiegato appello Parte_1
avverso la sentenza n°2112/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice
Dott. Pietro Sommella, nel giudizio n°3380/2013 RGAC;
sentenza con la quale il Tribunale
ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo dispiegata a suo tempo dal , e per Parte_1
l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo n°665/2013 emesso dal Tribunale di Cosenza il
26/4/2013, ritenendo altresì non accoglibile la spiegata riconvenzionale con compensazione delle spese del giudizio.
Nelle more, il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto è stato oggetto di cessione, così
che l'odierna cessionaria si costituisce oggi nel presente giudizio rappresentando quanto appresso. Per effetto delle predette cessioni, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici Controparte_1
attivi e passivi già di titolarità delle cedenti.
Al fine di procedere alla gestione ed al recupero dei Crediti, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, con atto in data 4 giugno 2019 n. 301902 di rep. Controparte_1
e n. 34010 di Racc. Notaio di Pordenone, registrato a Pordenone 10 giugno Persona_3
2019 al n. 7880 Serie 1T, ha conferito procura speciale alla mandataria ora CP_3
affinché, in nome e per conto di essa mandante, possa compiere tutto ciò CP_2
che riterrà necessario od opportuno al fine di riscuotere, liquidare e/o ulteriormente cedere i Crediti, e quindi compiere atti, adempimenti, attività e formalità ritenute necessarie utili e opportune allo svolgimento dell'attività di amministrazione, tutela, gestione, incasso e
2 recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali, esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi, nonché di rinunciare parzialmente o totalmente ai diritti collegati, agli atti delle procedure e alle azioni legali, ivi inclusa la facoltà di rilasciare atti di assenso a cancellazione e rinuncia, totale o parziale, ad iscrizioni ipotecarie, pegni, fideiussioni ed ogni altra garanzia in qualunque forma concessa originariamente costituita a favore della cedente.
La quale procuratrice della società dispiega formale CP_2 Controparte_4
e sostanziale appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'avversa opposizione compensando le spese processuali, chiedendo invece la vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
La nella sua qualità chiede quindi il rigetto del gravame siccome infondato in CP_2
fatto ed in diritto.
Dopo una serie di rinvii, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.11.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In data 7.11.2025 parte appellante depositava rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. stante il raggiunto accordo per la definizione del contenzioso e di tutte le questioni pendenti;
formulava quindi richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Parte appellata depositava atto di accettazione della predetta rinuncia con istanza di declaratoria di estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
Quindi, la causa veniva trattenuta per la decisione.
La Corte adita, dunque, deve limitarsi a prendere atto della suddetta rinuncia e dell'accettazione di parte appellata con conseguente estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Compensa le spese.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 904/2020 RGAC vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
AN LO, elettivamente domiciliato i Catanzaro, via Carlo V n. 156, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Sigillò
APPELLANTE
E
limitata con socio unico con Sede legale in Controparte_1
Via Vittorio Alfieri, 1 -Conegliano (TV) e per essa la mandataria CP_2
(denominazione assunta da come deliberato dall'Assemblea Straordinaria CP_3
con verbale del dott. , Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Persona_1
Repertorio e n. 10098 di Raccolta –iscritto presso il Registro imprese di Verona in data
25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano,
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, iscrizione al Registro delle Imprese di
1 Verona e codice fiscale , p. IVA , in persona dell'avv. Laura Condò, P.IVA_1 P.IVA_2
a tanto abilitato in virtù di procura autenticata dal Notaio dott. in Persona_2
data 19/10/2022 Rep. n. 77770 -Racc. n. 29100 registrata a Velletri il 19.10.2022 n. 2766 serie
1/T -elettivamente domiciliata in Cosenza, via De Cardona n°5, presso lo studio dell'avv.
AR TE RI del Foro di Cosenza dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti
APPELLANTE incidentale
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 23 giugno 2020 il sig. ha dispiegato appello Parte_1
avverso la sentenza n°2112/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice
Dott. Pietro Sommella, nel giudizio n°3380/2013 RGAC;
sentenza con la quale il Tribunale
ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo dispiegata a suo tempo dal , e per Parte_1
l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo n°665/2013 emesso dal Tribunale di Cosenza il
26/4/2013, ritenendo altresì non accoglibile la spiegata riconvenzionale con compensazione delle spese del giudizio.
Nelle more, il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto è stato oggetto di cessione, così
che l'odierna cessionaria si costituisce oggi nel presente giudizio rappresentando quanto appresso. Per effetto delle predette cessioni, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici Controparte_1
attivi e passivi già di titolarità delle cedenti.
Al fine di procedere alla gestione ed al recupero dei Crediti, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, con atto in data 4 giugno 2019 n. 301902 di rep. Controparte_1
e n. 34010 di Racc. Notaio di Pordenone, registrato a Pordenone 10 giugno Persona_3
2019 al n. 7880 Serie 1T, ha conferito procura speciale alla mandataria ora CP_3
affinché, in nome e per conto di essa mandante, possa compiere tutto ciò CP_2
che riterrà necessario od opportuno al fine di riscuotere, liquidare e/o ulteriormente cedere i Crediti, e quindi compiere atti, adempimenti, attività e formalità ritenute necessarie utili e opportune allo svolgimento dell'attività di amministrazione, tutela, gestione, incasso e
2 recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali, esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi, nonché di rinunciare parzialmente o totalmente ai diritti collegati, agli atti delle procedure e alle azioni legali, ivi inclusa la facoltà di rilasciare atti di assenso a cancellazione e rinuncia, totale o parziale, ad iscrizioni ipotecarie, pegni, fideiussioni ed ogni altra garanzia in qualunque forma concessa originariamente costituita a favore della cedente.
La quale procuratrice della società dispiega formale CP_2 Controparte_4
e sostanziale appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'avversa opposizione compensando le spese processuali, chiedendo invece la vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
La nella sua qualità chiede quindi il rigetto del gravame siccome infondato in CP_2
fatto ed in diritto.
Dopo una serie di rinvii, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.11.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In data 7.11.2025 parte appellante depositava rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. stante il raggiunto accordo per la definizione del contenzioso e di tutte le questioni pendenti;
formulava quindi richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Parte appellata depositava atto di accettazione della predetta rinuncia con istanza di declaratoria di estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
Quindi, la causa veniva trattenuta per la decisione.
La Corte adita, dunque, deve limitarsi a prendere atto della suddetta rinuncia e dell'accettazione di parte appellata con conseguente estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Compensa le spese.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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