Ordinanza collegiale 10 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 24 dicembre 2025
Sentenza 29 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 29/04/2026, n. 7817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7817 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07817/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14072/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14072 del 2025, proposto da Società Depositi Costieri - So.De.Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Tretola e Azzurra Afyfy, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Sviluppo Lavoro Italia s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto nazionale previdenza sociale (“IN”), in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Di Meglio e Andrea Botta, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l’annullamento
1) della pec-provvedimento del 9/9/25, avente ad oggetto “Avviso pubblico Fondo Nuove Competenze ed. 3 - FNC3-S-02877 Società Depositi Costieri - So.De.Co. società a responsabilità limitata – Rigetto”, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disposto la revoca, comunicando il “rigetto dell’istanza FNC3-S02877 relativa all’azienda Società Depositi Costieri - So.De.Co. società a responsabilità limitata” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi incluse le richieste di integrazioni formulate a mezzo pec del 30/6/25 e 7/7/25, gli atti e/o provvedimenti istruttori, di cui si ignorano estremi e contenuto;
2) dell’avviso de quo , “Fondo Nuove Competenze – Competenze per le Innovazioni” (Fondo Nuove Competenze edizione 3), per le ragioni e nelle parti di cui al presente ricorso, se e qualora lesivo perché erroneamente inteso nei termini di cui ex adverso ;
3) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, se e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente, ivi incluse le Faq;
nonché per la condanna
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al rilascio in favore di So.De.Co. s.r.l. del seguente provvedimento: assegnazione del contributo massimo già riconosciuto pari a € 202.052,49 per la formazione finanziata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Sviluppo Lavoro Italia s.p.a. e dell’IN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. LU NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Con ricorso notificato il 7.11.2025 (dep. 17.11) la So.de.co. ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha respinto l’istanza presentata dalla società per l’accesso ai contributi di cui al Fondo nuove competenze edizione 3 (“Fnc”) con la seguente motivazione: “Sono state inviate due richieste di integrazioni in merito alla mancanza della data di sottoscrizione dell’accordo di rimodulazione. Era stata richiesta una dichiarazione a firma del Legale Rappresentante dell’azienda in cui doveva essere specificata la data di firma dell’Accordo e NON la compilazione della data di firma nell’accordo precedentemente inviato a sistema. Tale dichiarazione risulta mancante”.
1.1. In punto di fatto la società ha premesso:
- che in data 5.12.2024 il Ministero ha pubblicato l’avviso (approvato con decreto direttoriale n. 439/2024 e disciplinato ex art. 88, co. 1, d.l. n. 34/2020 e art. 4 d.l. n. 104/2020) per ottenere l’erogazione dei contributi stanziati dal Fondo stesso, finalizzati a sostenere i costi relativi alla realizzazione di corsi di formazione rivolti al personale delle singole imprese partecipanti;
- che il 3.2.2025 la ricorrente ha siglato un accordo di condivisione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto servizi, al fine di realizzare la riqualificazione professionale del proprio personale;
- che l’11.2.2025 la ricorrente, avvalendosi della Deaform s.r.l. (nella qualità di ente formatore accreditato), ha quindi presentato l’istanza tramite la piattaforma predisposta dal Ministero;
- che l’istanza è stata ammessa alla fase di valutazione istruttoria con il riconoscimento del contributo massimo possibile pari a € 202.052,49;
- che il 30.6.2025 il Ministero ha chiesto una prima integrazione documentale, osservando: “Spett.le Azienda, la delega è errata in quanto si rileva che: - Non è firmata dal delegato - I dati inseriti non sono completi in quanto mancano i dati del delegato, il luogo e la data di sottoscrizione. Si richiede di presentare una nuova delega, unitamente ai documenti di identità validi dei firmatari, inserendo la documentazione richiesta nel box ‘Delega/procura integrata’. Si evidenzia che il ‘template di delega’ corretto è disponibile al seguente link […]. Inoltre da un controllo risulta che nell’Accordo collettivo di rimodulazione la data di sottoscrizione è mancante o parziale. Si richiede dichiarazione del Rappresentante Legale in cui si specifica la data di firma dell’Accordo. Si richiede di allegare il documento indicato nella sezione allegati nel box dedicato ‘Accordo integrato’. Inoltre, si chiede di identificare se trattasi di accordo aziendale stipulato con RSA o RSU (rappresentanze sindacali interne) o accordo aziendale stipulato con rappresentanze sindacali esterne. A tal fine si chiede di compilare, a cura del Rappresentante Legale, la dichiarazione […]. Si richiede di allegare il documento indicato nella sezione Allegati nel box dedicato ‘Accordo integrato’”;
- che la società avrebbe riscontrato la richiesta, producendo la delega sottoscritta solo dal delegato e non dal delegante, nonché l’autodichiarazione richiesta per l’identificazione dell’accordo sindacale sottoscritto con la RSA;
- che il 7.7.2025 il Ministero ha formulato un’ulteriore richiesta di integrazione: “Spett.le Azienda, la delega è errata in quanto si rileva che: - Non è firmata dal delegante - I dati inseriti non sono completi (manca luogo e data di sottoscrizione). Si richiede di presentare una nuova delega, unitamente ai documenti di identità validi dei firmatari, inserendo la documentazione richiesta nel box ‘Delega/procura integrata’. Si evidenzia che il ‘template di delega’ corretto è disponibile al seguente link […]. Inoltre da un controllo risulta che nell’Accordo collettivo di rimodulazione la data di sottoscrizione è mancante. Si richiede dichiarazione del Rappresentante Legale in cui si specifica la data di firma dell’Accordo. Si richiede di allegare il documento indicato nella sezione allegati nel box dedicato ‘Accordo integrato’. E inoltre a seguito dell’attività istruttoria, si chiede di identificare se trattasi di accordo aziendale stipulato con RSA o RSU (rappresentanze sindacali interne) o accordo aziendale stipulato con rappresentanze sindacali esterne. A tal fine si chiede di compilare, a cura del Rappresentante Legale, la dichiarazione scaricabile al seguente link […]. Si richiede di allegare il documento indicato nella sezione Allegati nel box dedicato ‘Accordo integrato’”;
- che in pari data la So.de.co avrebbe trasmesso la delega recante tanto la firma del delegato, quanto la firma del delegante, comprensiva di data e luogo della sottoscrizione, la dichiarazione dell’Azienda e il verbale di accordo;
- che, tuttavia, con il gravato provvedimento il Ministero ha notificato alla società il rigetto dell’istanza, con “revoca” integrale del contributo precedentemente stanziato.
1.2. A fondamento dell’impugnativa la ricorrente, premessi alcuni chiarimenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo e su altre condizioni di decidibilità nel merito della domanda (tempestività, legittimazione, interesse), ha articolato i seguenti motivi:
(i) “Violazione di legge, e, in particolare, dell'art. 21, D.Lgs. n. 82 del 2005 e dell’art. 2702 c.c., eccesso di potere – illogicità manifesta – contraddittorietà – difetto di motivazione – carenza di presupposti e di istruttoria – travisamento”: l’indicazione incontrovertibile della data del 3.2.2025, quale momento di sottoscrizione dell’accordo sindacale, sarebbe deducibile dalla firma “PAdES” del legale rappresentate della società e sarebbe stata già versata agli atti del procedimento con l’integrazione del 7.7.2025, che il Ministero avrebbe completamente ignorato; in ogni caso, la contestazione formulata (in esito alla seconda integrazione) relativamente alla data dell’accordo sarebbe priva di pregio, perché l’accordo era stato sottoscritto con firma digitale, da cui sarebbe stata evincibile la data certa e pure l’orario della sottoscrizione; d’altronde, soggiunge il ricorrente, anche il Ministero nella Faq del 19.2.2025, punto D.23, avrebbe ammesso la piena validità della firma digitale;
(ii) “Violazione e falsa applicazione dell'avviso ‘fondo nuove competenze – competenze per le innovazioni’, della L. n. 241/90 – eccesso di potere – illogicità manifesta – contraddittorietà – difetto di motivazione – carenza di presupposti e di istruttoria – travisamento”: dal combinato disposto degli artt. 10 e 4 dell’Avviso discenderebbe che non vi sarebbe alcuna prescrizione sulla dichiarazione che il legale rappresentante avrebbe dovuto rendere circa la data dell’accordo collettivo a pena di esclusione della richiesta di finanziamento; se le predette disposizioni dovessero essere invece intese nel senso dell’obbligatorietà di una tale dichiarazione, esse sarebbero illegittime in quanto finirebbero per aggravare inutilmente la procedura e la partecipazione degli interessati a onta delle norme di cui alla l. n. 241/1990 e dei principi di leale collaborazione, trasparenza, parità di trattamento; in ogni caso, la dichiarazione avrebbe dovuto assolvere alla mancanza del dato documentale sulla data certa dell’accordo sindacale, che però sarebbe agli atti della procedura e che il Ministero avrebbe completamente obliterato; non vi sarebbe pertanto alcuna incertezza o incompletezza sulla data dell’accordo collettivo; né a diverse conclusioni potrebbe condurre il richiamo nel provvedimento alla “compilazione della data di firma nell’accordo precedentemente inviato a sistema”, in quanto si tratterebbe di un mero indizio impiegato dal Ministero per sottolineare l’assenza della dichiarazione e che comunque sarebbe da riguardarsi quale elemento neutro a fronte della firma in PAdES sull’accordo e della dedotta insussistenza dell’obbligo di produrre un’ulteriore dichiarazione.
2. L’IN, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
3. Il Ministero si è costituito in resistenza (oltreché la Sviluppo Lavoro Italia s.r.l. con atto di stile).
3.1. In via pregiudiziale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia avrebbe ad oggetto la concreta erogazione del contributo o il ritiro disposto dalla p.a. per inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario, senza che siano ravvisabili margini di discrezionalità nell'apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse sottese all'erogazione o al recupero.
3.2. Nel merito, la difesa erariale ha sostenuto che il provvedimento di rigetto sarebbe incentrato “sulla mancata allegazione da parte dell’impresa di un distinto documento, espressamente richiesto nelle comunicazioni pec del 30.06.2025 e del 7.07.2025, ai sensi e per gli effetti dell’art.10.2 dell’Avviso, e segnatamente di una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione del Rappresentante Legale in cui si specifica la data di firma dell’accordo collettivo, e ciò in ragione del fatto che comunque il documento dell’accordo prodotto in sede di presentazione dell’istanza l’11.02.2025 era costituito da un file in formato pdf semplice, verosimilmente generato da una scannerizzazione, in cui non erano indicati né il luogo né la data di sottoscrizione, mentre tale file non risultava firmato digitalmente, recando peraltro solo una firma autografa del Rappresentante sindacale”. Peraltro, il pdf dell’accordo avrebbe mostrato un’incongruenza, in quanto nel testo era stata dichiarata l’assenza di rappresentanze sindacali interne, ma non era stato trasmesso l’apposito allegato dell’avviso per l’autocertificazione delle rappresentanze sindacali territoriali delle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, inoltre, nel caricamento a sistema dell’istanza era stato selezionato il flag relativo alla presenza di rappresentanza sindacale interna. La difesa erariale ha inoltre osservato che la certezza della data di sottoscrizione dell’accordo assumerebbe un’importanza fondamentale, in quanto l’avviso prevede che gli accordi collettivi “devono essere sottoscritti a partire dalla data di pubblicazione del Decreto Interministeriale del 10.10.2024”. Sul secondo motivo, rileverebbe che la richiesta di integrazione formulata dal Ministero sarebbe dovuta alla mancanza del dato documentale sulla data certa dell’accordo sindacale; incertezza che l’impresa non avrebbe in alcun modo superato, quando sarebbe stato sufficiente inviare una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione.
4. Con ordinanza n. 7389 del 23.12.2025 è stata accolta l’istanza cautelare.
5. All’odierna udienza, in vista della quale la ricorrente ha presentato una memoria per confermare l’interesse alla decisione del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Quanto alla giurisdizione, l’eccezione sollevata dalla difesa erariale è priva di fondamento. Il provvedimento gravato concerne invero la fase autoritativa di ammissione del progetto al contributo pubblico e non quella successiva di verifica degli obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza ( ex plur. , Tar Lazio, sez. V- ter, 7.7.2025, n. 13348 e giur. ivi cit.).
7. Sempre in via pregiudiziale, è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’IN.
7.1. Il ricorso è stato notificato all’Istituto nonostante che non sia stato impugnato alcun atto dell’IN. Invero, la notifica, come chiarito dalla stessa ricorrente (mem. del 6.12.2025, p. 2, par. II), è avvenuta in considerazione del ruolo svolto dall’Istituto nella fase dell’erogazione dei contributi eventualmente riconosciuti dal Ministero, quindi per litis denuntiatio .
7.2. Tuttavia, come precisato in giurisprudenza, se la litis denuntiatio non è idonea a far acquisire al destinatario della notifica la qualifica di parte e ha la funzione soprattutto di consentire a quest’ultimo di “curare il proprio cointeresse (nel senso precipuo di interesse connesso) nella controversia”, “[c]iò non impedisce, naturalmente, con la rituale formalizzazione dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, la facoltà di chiedere la propria estromissione dalla lite, non trattandosi di parte necessaria del giudizio e potendo la denunciatio non correlarsi ad interessi stimati concretamente apprezzabili o meritevoli di essere tutelati” (Cons. Stato, sez. VI, 11.1.2021, n. 330, recentemente ribadita da Cons. Stato, sez. VI, 22.4.2024, n. 3641).
7.3. Conseguentemente, l’IN deve essere “estromesso” dal giudizio (nel senso che le domande proposte non sono decidibili nel merito nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva).
8. Nel merito, i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente giacché riconducibili a un unico sostrato censorio, sono fondati (come d’altronde già delibato nella sede cautelare, a seguito della quale il Ministero non ha ritenuto di dedurre ulteriori argomentazioni difensive).
8.1. Come sopra riportato, il provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso al Fondo è stato motivato dall’amministrazione sul presupposto che la società non avrebbe superato, nonostante le richieste di integrazione documentale avanzate nel corso dell’istruttoria procedimentale, il rilievo formulato dal Ministero circa l’asserita incertezza della data di firma dell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro concluso tra l’impresa e la rappresentanza sindacale.
8.2. Sennonché, la ricorrente aveva già prodotto in allegato alla domanda copia dell’accordo firmato dal sindacato e, in sede di integrazione, copia dell’accordo sottoscritto da entrambe le parti, recante la data di sottoscrizione del documento sia nell’ incipit sia nella firma digitale apposta dal rappresentate legale della società.
8.3. Orbene, non essendo previsto dall’avviso che la data, per essere opponibile nei confronti dell’amministrazione, dovesse essere provvista di particolari requisiti di certezza, risulta ultronea la richiesta da parte del Ministero di produrre anche una dichiarazione del legale rappresentante della società che “attestasse” la veridicità della data riportata sull’accordo. Invero, la dichiarazione avrebbe il solo scopo di far emergere un’assunzione di responsabilità da parte dell’impresa circa l’autenticità della data risultante dall’accordo presentato per ottenere i contribuiti pubblici; assunzione di responsabilità che, però, già sussiste per il fatto stesso che l’odierna ricorrente ha utilizzato quel documento nella procedura pubblica indetta per l’accesso al Fondo.
8.4. Peraltro, il provvedimento impugnato neppure esplicita eventuali ragioni che possano far dubitare dell’attendibilità della documentazione integrativa prodotta.
8.5. L’azione di annullamento deve quindi essere accolta.
9. Deve invece essere disattesa la domanda di condanna dell’amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto (l’assegnazione del contributo), in quanto la parte non ha dato prova della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 31, co. 3, c.p.a., richiamate dall’art. 34, co. 1, lett. c) , c.p.a. (“ Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione ”).
10. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, disattesa ogni altra domanda, il provvedimento gravato deve essere annullato.
11. La novità delle questioni e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
- estromette l’IN dal giudizio;
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, disattesa ogni altra domanda, annulla il provvedimento di rigetto impugnato;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN MA RL, Presidente FF
NNlisa Tricarico, Referendario
LU NA, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LU NA | NN MA RL |
IL SEGRETARIO