Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 09/10/2025, n. 17368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17368 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17368/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09202/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9202 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariolina Lucidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa – DMML Roma, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento della nullità ex art. 31, comma IV, c.p.a.
- della nota del -OMISSIS-, notificata al ricorrente in pari data a mezzo pec, mediante la quale il Dipartimento Militare di Medicina Legale “M.O.V.M. Ten. Me. Cpl. Guido MIOTTO” di Roma, relativamente all'istanza di accesso agli atti presentata dall'odierno ricorrente, replicava quanto di seguito “In risposta alla mail in riferimento, si comunica, che da una attenta e scrupolosa ricerca effettuata presso gli archivi di questo D.M.M.L. non risulta alcuna documentazione a Suo nome”;
- della nota del -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data -OMISSIS- a mezzo pec, mediante la quale il Dipartimento Militare Di Medicina Legale “M.O.V.M. Ten. Me. Cpl. Guido MIOTTO” di Roma, relativamente all'invito a voler riesaminare l'istanza di accesso agli atti formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota recante protocollo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicava quanto di seguito: “In relazione a quanto rappresentato con lettera a riferimento, si risponde che l'atto di nomina di una Commissione stanziale per le attività previste ex art. 193 del C.O.M. (D.L. n. 66 del 15.03.2010) è atto materialmente inesistente ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DPR 184 del 12/04/2006. Diversamente dalle Commissioni da istituire ad hoc (ad es. il Collegio ex art. 198 comma I dello stesso C.O.M.), le quali sono poste in essere attraverso la nomina dei relativi componenti, le Commissioni stanziali previste nell'organico di questo Dipartimento sono organizzate con atti dispositivi interni che, in quanto tali, non possono far parte del carteggio personale degli utenti”;
- del Verbale Modello ML/B - N. -OMISSIS- del -OMISSIS-.-OMISSIS- mediante il quale la Prima Commissione Medica Ospedaliera presso il Centro Militare di Medicina Legale di -OMISSIS- giudicava il Maresciallo C.A. -OMISSIS- per le infermità “Esiti di-OMISSIS-, esiti di -OMISSIS- ed esiti di -OMISSIS-” di cui al giudizio diagnostico “NON idoneo permanentemente al S.M.I. nella G.D.F. in modo assoluto. SI idoneo ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 266/99”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale successivo o antecedente, ancorché sconosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa AR Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il -OMISSIS-, l’odierno ricorrente, ex appartenente al corpo della Guardia di Finanza, ha impugnato il verbale della Prima Commissione Medica Ospedaliera - datato -OMISSIS- -OMISSIS- - del Centro Militare di Medicina Legale di -OMISSIS- con cui è stato dichiarato non idoneo permanentemente al S.M.I. nella G.D.F. in modo assoluto, “Si” idoneo ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 266/99.
2. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente espone di aver chiesto alla D.M.M.L. di Roma, con istanza di accesso del -OMISSIS-, il rilascio di copia dell’atto di nomina della citata Prima Commissione Medica Ospedaliera firmataria del verbale impugnato.
3. Solo dopo essersi rivolto alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, acquisita la nota del -OMISSIS-, del Dipartimento Militare di Medicina Legale, sarebbe venuto a conoscenza del fatto che “ l’atto di nomina di una Commissione stanziale per le attività previste ex art. 193 del C.O.M. (D.L. n. 66 del 15.03.2010) è atto materialmente inesistente ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPR 184 del 12/04/2006. Diversamente dalle Commissioni da istituire ad hoc (ad es. il Collegio ex art. 198 comma I dello stesso C.O.M.), le quali sono poste in essere attraverso la nomina dei relativi componenti, le Commissioni stanziali previste nell’organico di questo Dipartimento sono organizzate con atti dispositivi interni che, in quanto tali, non possono far parte del carteggio personale degli utenti ”.
4. Il ricorrente lamenta la nullità del suddetto verbale per irregolare composizione della commissione medico ospedaliera. In sintesi, lo stesso sostiene di aver avuto conoscenza della nullità dell’atto solo in data -OMISSIS- ovvero con la prima risposta della D.M.M.L. DI Roma, confermata il successivo -OMISSIS-, ovvero con la risposta del D.M.M.P. a conclusione dell’accoglimento del ricorso da parte della Commissione per l’accesso agli atti amministrativi e che pertanto sarebbe nei termini per la proposizione della domanda di accertamento della nullità degli atti amministrativi, termine di 180 gg. dalla conoscenza della nullità medesima ai sensi dell’art. 31, c. 4 del codice del processo amministrativo.
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza - Comando Generale per resistere al ricorso con atto di mero stile, depositando poi note di udienza in prossimità dell’udienza di smaltimento, con le quali ha eccepito (tardivamente) l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento del 26 settembre 2025, previo avviso a verbale ex art. 73, comma 3, c.p.a., rilevando la sussistenza di un possibile profilo di irricevibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso, notificato solo il -OMISSIS-, ovvero ben oltre il termine di cui all’art. 31 comma 4 cod. proc. amm., è irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), del codice del processo amministrativo.
7.1. Non può essere condiviso l’assunto di parte ricorrente, secondo cui egli avrebbe avuto consapevolezza delle ragioni di nullità denunciate solo il -OMISSIS-, a seguito di riscontro all’istanza di accesso.
Deve osservarsi al riguardo che, alla luce di quanto emerge dagli atti di causa, il ricorrente ha presentato l’istanza di accesso solo in data -OMISSIS-, ovvero dopo quasi diciannove anni dall’adozione del verbale della Commissione medica di cui lamenta la nullità. Verbale di cui era sicuramente a conoscenza, quanto meno, sin dal -OMISSIS-, ovvero dalla data in cui il ricorrente è stato riformato, senza aver presentato domanda di transito nei ruoli civili.
7.2. Questo Collegio non ha motivo di discostarsi dal condivisibile orientamento tracciato da questo T.A.R., che in un caso sovrapponibile ha affermato che “ Mutuando le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza formatasi sul differimento del dies a quo per l’impugnazione degli atti di gara (a partire dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 12/2020) deve, invero, evidenziarsi che se l'istanza di accesso è tardiva (…) non opera, a pro del ricorrente, la ridetta "dilazione temporale": e ciò in ragione di un bene inteso canone di auto-responsabilità dell'operatore economico che concorre a gare pubbliche e della correlata necessità di evitare che il termine di impugnazione possa rimanere aperto o modulato ad libitum (in tal senso si veda, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2023, n. 2728) ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 26 agosto 2025, n. 15749).
7.3. Nel caso di specie, come già rilevato, il ricorrente ha formulato istanza di accesso per il rilascio di copia dell’atto di nomina della commissione diciannove anni dopo la piena conoscenza del verbale della Commissione medica del -OMISSIS- -OMISSIS-, sicché non può operare la dilazione temporale perché si porrebbe in contrasto con la certezza dell’azione amministrativa presidiata dalla perentorietà dei termini di impugnazione.
7.4. Seguendo l’assunto di parte ricorrente, si giungerebbe infatti all’inammissibile violazione dei termini perentori di decadenza per la proposizione delle azioni di nullità e di annullamento utilizzando, anche dopo decenni, lo strumento dell’accesso agli atti, come nel caso di specie.
7.5. Inoltre, vale la pena osservare che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, che deduce la nullità del verbale in ragione del difetto di forma e di sottoscrizione (pag. 9), tali censure attengono a profili di illegittimità, in relazione ai quali si applica il termine di decadenza dell’azione di annullamento.
7.6. Il ricorso è comunque tardivo in quanto notificato oltre i termini decadenziali stabiliti dagli articoli 29 c.p.a. e 31, comma 4, c.p.a., decorrenti dalla acquista piena consapevolezza delle illegittimità e delle nullità denunciate.
8. In conclusione, alla luce di quanto rilevato, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore, in solido, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT CO, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
AR Di OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Di OL | IT CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.