Art. 13.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 , e successive modificazioni, ed agli Istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'ispettorato del credito.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 , e successive modificazioni, ed agli Istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'ispettorato del credito.