Articolo 13 della Legge 21 marzo 1958, n. 259
Articolo 12Articolo 14
Versione
23 aprile 1958
Art. 13.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 , e successive modificazioni, ed agli Istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'ispettorato del credito.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958
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