CASS
Sentenza 17 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2023, n. 20948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20948 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato BIANCOLELLA GIAN PIERO del foro di MILANO in difesa di ER MO. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20948 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 maggio 2022 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Monza del 30 settembre 2019, ha ridotto la pena inflitta a GA CA nella misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, altresì sostituendo la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida con la sospensione per la durata di anni uno, con condanna dell'imputata alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili. 1.1. GA CA era stata riconosciuta colpevole del delitto di cui all'art. 589-bis cod. pen. per avere, alla guida della sua autovettura, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché per inosservanza delle norme che regolano la circolazione stradale, ed in particolare dell'art. 154, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel percorrere via Damiano Chiesa nel centro abitato del Comune di Lissone, giunta all'altezza dell'intersezione con via Giacomo Matteotti, effettuato una manovra di svolta a sinistra senza accertarsi della possibilità di compiere tale azione in totale sicurezza, andando a collidere con un motociclo condotto da AR MA che proveniva da tergo in fase di sorpasso, provocando il decesso di quest'ultimo. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo è stata lamentata contraddittorietà intrinseca della motivazione con riferimento alla ricostruzione della condotta a lei ascritta. Sarebbe, infatti, contraddittoria la motivazione con cui i giudici di merito hanno affermato che la sua manovra di svolta a sinistra sarebbe stata effettuata in maniera improvvisa e repentina, per poi ritenere che dalla visione del filmato di un impianto di videosorveglianza sarebbe risultato che costei avesse, invece, attivato l'indicatore di direzione prima di effettuare la svolta a sinistra, perciò impostando la sua manovra ben prima del sopraggiungere della moto condotta dalla vittima. D'altro canto, a riprova della correttezza dell'azione perpetrata dalla prevenuta, emergerebbe dalla visione del filmato come all'atto della svolta a sinistra nessun veicolo transitasse su via Giacomo Matteotti, essendo il motoveicolo condotto dal AR fermo al semaforo a distanza di un centinaio di metri, secondo quanto dichiarato dal teste LI SE - e non trenta come 2 invece ritenuto in sentenza - così impedendo all'imputata di potersi accertare dell'arrivo del motociclista al momento dell'effettuazione della sua svolta. Deve essere rilevato, inoltre, come il AR ben avrebbe potuto superare l'auto dell'imputata passandole a destra, nonché avrebbe potuto mantenere una velocità assai meno sostenuta di quella particolarmente elevata avuta per procedere sull'opposta corsia di marcia, e ciò malgrado vi fosse la presenza di una striscia continua, di un incrocio e di un attraversamento pedonale. Con la seconda censura la GA ha dedotto contraddittorietà della sentenza rispetto alle prove acquisite, con particolare riferimento alle conclusioni formulate da parte dei consulenti tecnici, oltre ad apoditticità e mancanza di motivazione in ordine alle valutazioni espresse con riguardo alla sua possibilità di veder sopraggiungere la moto prima di impostare la manovra di svolta a sinistra. Tutte le acquisizioni operate in fase di indagine e la conseguente esatta ricostruzione della dinamica del sinistro permetterebbero, infatti, di escludere ogni responsabilità ascrivibile all'imputata. Gli operanti di polizia intervenuti, d'altro canto, non avevano contestato nessuna violazione del codice della strada alla GA, imputando la responsabilità del sinistro integralmente alla condotta del AR, che non aveva adeguato la sua velocità allo specifico stato dei luoghi, tentando un sorpasso azzardato, con modalità palesemente inopportune e incongrue. Del pari, sia il consulente tecnico del P.M. che quello della difesa avevano escluso che l'imputata avesse potuto avvedersi del sopraggiungere di un motoveicolo procedente ad una velocità così elevata, presumibilmente pari a 70 o 80 Km/h. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa ha depositato successiva memoria di replica, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 5. Le parti civili costituite hanno depositato memoria con nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte siano sostanzialmente coincidenti con quelle 3 dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è Inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come le doglianze eccepite dalla ricorrente, in ordine alla riferibilità in via esclusiva alla vittima della verificazione del sinistro mortale, senza possibilità da parte dell'imputata di avvedersi del sopraggiungere della moto, di fatto afferiscano alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte, e perciò a questioni non passibili di valutazione in questa sede. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 4 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione). 4. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto. E' stato, infatti, adeguatamente rappresentato lo svolgimento della dinamica del sinistro, per come evinto non solo dall'esame delle consulenze tecniche espletate, bensì anche dalla visione del filmato di un impianto di videosorveglianza, con conseguente affermazione della responsabilità penale della GA. Pur non essendo stato eziologicamente determinato l'evento mortale dalla sola azione perpetrata dall'imputata, infatti, è stato ritenuto comprovato, con argomentazioni del tutto logiche e congrue, nonché esenti dai dedotti vizi, come vi fosse stata violazione da parte della GA della previsione dell'art. 154 cod. strada, per avere iniziato a svoltare a sinistra senza essersi previamente accertata dell'assenza di veicoli provenienti da tergo, avendo lei stessa affermato «di aver controllato che non provenissero veicoli dalla corsia opposta, senza fare alcun riferimento all'utilizzo di specchietti retrovisori ed allo svolgimento della medesima verifica in riferimento alla propria direzione di marcia». Non è apparso sufficiente, inoltre, ad eludere la responsabilità della prevenuta la circostanza che costei avesse azionato l'indicatore di direzione prima di effettuare la svolta a sinistra, avendo la Corte di merito precisato che, comunque, avrebbe dovuto verificare l'insussistenza di veicoli provenienti da tutti gli altri sensi di marcia. Allo stesso modo, quale che sia stata la distanza tra la vettura della GA e la moto della vittima, quest'ultima, per i giudici di appello, poteva comunque 5 oglg- essere avvistata, considerato che entrambi i mezzi procedevano in un lungo rettilineo connotato da un'ampia visibilità. Prescindendo dalla velocità tenuta dal AR, quindi, l'imputata avrebbe dovuto «arrestarsi in prossimità della linea di mezzeria, attendere il passaggio del motociclo in fase di sorpasso (sia pure imprudente), e poi effettuare in sicurezza la manovra di svolta a sinistra». In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dalla GA in ordine all'erroneità della ricostruzione dei fatti ed alla mancata considerazione di alcuni decisivi elementi di valutazione si appalesano, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. D'altro canto, gli elementi dedotti dalla ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). Neppure è possibile ravvisare, poi, una presunta eccezionalità, atipicità ed imprevedibilità della condotta riferibile alla vittima, costituita dalla notevole velocità cui stava procedendo, assumendo troncante valenza il principio, riaffermabile in questa sede, in quanto perfettamente coincidente con il caso in esame — essendo stato espresso con riguardo ad una fattispecie di omicidio colposo in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocità superiore al consentito - per cui, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (così, espressamente, Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803-01; ma cfr. anche, negli stessi termini, Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Biondo, Rv. 239258-01). 6 6. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). GA CA deve, altresì, essere condannata alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle costituite parti civili Speziale EN, AR GI, AR CI, VO AR, VO NZ, AR ET e ER IE LF, da liquidarsi in complessivi euro 5.850,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato Siracusa Sonia, dichiaratasi antistataria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Speziale EN, AR GI, AR CI, VO AR, VO NZ, AR ET, ER IE LF che liquida in complessivi euro 5.850,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato Siracusa Sonia, che si è dichiarata antistataria. Così deciso in Roma il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato BIANCOLELLA GIAN PIERO del foro di MILANO in difesa di ER MO. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20948 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 maggio 2022 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Monza del 30 settembre 2019, ha ridotto la pena inflitta a GA CA nella misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, altresì sostituendo la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida con la sospensione per la durata di anni uno, con condanna dell'imputata alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili. 1.1. GA CA era stata riconosciuta colpevole del delitto di cui all'art. 589-bis cod. pen. per avere, alla guida della sua autovettura, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché per inosservanza delle norme che regolano la circolazione stradale, ed in particolare dell'art. 154, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel percorrere via Damiano Chiesa nel centro abitato del Comune di Lissone, giunta all'altezza dell'intersezione con via Giacomo Matteotti, effettuato una manovra di svolta a sinistra senza accertarsi della possibilità di compiere tale azione in totale sicurezza, andando a collidere con un motociclo condotto da AR MA che proveniva da tergo in fase di sorpasso, provocando il decesso di quest'ultimo. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo è stata lamentata contraddittorietà intrinseca della motivazione con riferimento alla ricostruzione della condotta a lei ascritta. Sarebbe, infatti, contraddittoria la motivazione con cui i giudici di merito hanno affermato che la sua manovra di svolta a sinistra sarebbe stata effettuata in maniera improvvisa e repentina, per poi ritenere che dalla visione del filmato di un impianto di videosorveglianza sarebbe risultato che costei avesse, invece, attivato l'indicatore di direzione prima di effettuare la svolta a sinistra, perciò impostando la sua manovra ben prima del sopraggiungere della moto condotta dalla vittima. D'altro canto, a riprova della correttezza dell'azione perpetrata dalla prevenuta, emergerebbe dalla visione del filmato come all'atto della svolta a sinistra nessun veicolo transitasse su via Giacomo Matteotti, essendo il motoveicolo condotto dal AR fermo al semaforo a distanza di un centinaio di metri, secondo quanto dichiarato dal teste LI SE - e non trenta come 2 invece ritenuto in sentenza - così impedendo all'imputata di potersi accertare dell'arrivo del motociclista al momento dell'effettuazione della sua svolta. Deve essere rilevato, inoltre, come il AR ben avrebbe potuto superare l'auto dell'imputata passandole a destra, nonché avrebbe potuto mantenere una velocità assai meno sostenuta di quella particolarmente elevata avuta per procedere sull'opposta corsia di marcia, e ciò malgrado vi fosse la presenza di una striscia continua, di un incrocio e di un attraversamento pedonale. Con la seconda censura la GA ha dedotto contraddittorietà della sentenza rispetto alle prove acquisite, con particolare riferimento alle conclusioni formulate da parte dei consulenti tecnici, oltre ad apoditticità e mancanza di motivazione in ordine alle valutazioni espresse con riguardo alla sua possibilità di veder sopraggiungere la moto prima di impostare la manovra di svolta a sinistra. Tutte le acquisizioni operate in fase di indagine e la conseguente esatta ricostruzione della dinamica del sinistro permetterebbero, infatti, di escludere ogni responsabilità ascrivibile all'imputata. Gli operanti di polizia intervenuti, d'altro canto, non avevano contestato nessuna violazione del codice della strada alla GA, imputando la responsabilità del sinistro integralmente alla condotta del AR, che non aveva adeguato la sua velocità allo specifico stato dei luoghi, tentando un sorpasso azzardato, con modalità palesemente inopportune e incongrue. Del pari, sia il consulente tecnico del P.M. che quello della difesa avevano escluso che l'imputata avesse potuto avvedersi del sopraggiungere di un motoveicolo procedente ad una velocità così elevata, presumibilmente pari a 70 o 80 Km/h. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa ha depositato successiva memoria di replica, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 5. Le parti civili costituite hanno depositato memoria con nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte siano sostanzialmente coincidenti con quelle 3 dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è Inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come le doglianze eccepite dalla ricorrente, in ordine alla riferibilità in via esclusiva alla vittima della verificazione del sinistro mortale, senza possibilità da parte dell'imputata di avvedersi del sopraggiungere della moto, di fatto afferiscano alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte, e perciò a questioni non passibili di valutazione in questa sede. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 4 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione). 4. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto. E' stato, infatti, adeguatamente rappresentato lo svolgimento della dinamica del sinistro, per come evinto non solo dall'esame delle consulenze tecniche espletate, bensì anche dalla visione del filmato di un impianto di videosorveglianza, con conseguente affermazione della responsabilità penale della GA. Pur non essendo stato eziologicamente determinato l'evento mortale dalla sola azione perpetrata dall'imputata, infatti, è stato ritenuto comprovato, con argomentazioni del tutto logiche e congrue, nonché esenti dai dedotti vizi, come vi fosse stata violazione da parte della GA della previsione dell'art. 154 cod. strada, per avere iniziato a svoltare a sinistra senza essersi previamente accertata dell'assenza di veicoli provenienti da tergo, avendo lei stessa affermato «di aver controllato che non provenissero veicoli dalla corsia opposta, senza fare alcun riferimento all'utilizzo di specchietti retrovisori ed allo svolgimento della medesima verifica in riferimento alla propria direzione di marcia». Non è apparso sufficiente, inoltre, ad eludere la responsabilità della prevenuta la circostanza che costei avesse azionato l'indicatore di direzione prima di effettuare la svolta a sinistra, avendo la Corte di merito precisato che, comunque, avrebbe dovuto verificare l'insussistenza di veicoli provenienti da tutti gli altri sensi di marcia. Allo stesso modo, quale che sia stata la distanza tra la vettura della GA e la moto della vittima, quest'ultima, per i giudici di appello, poteva comunque 5 oglg- essere avvistata, considerato che entrambi i mezzi procedevano in un lungo rettilineo connotato da un'ampia visibilità. Prescindendo dalla velocità tenuta dal AR, quindi, l'imputata avrebbe dovuto «arrestarsi in prossimità della linea di mezzeria, attendere il passaggio del motociclo in fase di sorpasso (sia pure imprudente), e poi effettuare in sicurezza la manovra di svolta a sinistra». In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dalla GA in ordine all'erroneità della ricostruzione dei fatti ed alla mancata considerazione di alcuni decisivi elementi di valutazione si appalesano, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. D'altro canto, gli elementi dedotti dalla ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). Neppure è possibile ravvisare, poi, una presunta eccezionalità, atipicità ed imprevedibilità della condotta riferibile alla vittima, costituita dalla notevole velocità cui stava procedendo, assumendo troncante valenza il principio, riaffermabile in questa sede, in quanto perfettamente coincidente con il caso in esame — essendo stato espresso con riguardo ad una fattispecie di omicidio colposo in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocità superiore al consentito - per cui, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (così, espressamente, Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803-01; ma cfr. anche, negli stessi termini, Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Biondo, Rv. 239258-01). 6 6. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). GA CA deve, altresì, essere condannata alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle costituite parti civili Speziale EN, AR GI, AR CI, VO AR, VO NZ, AR ET e ER IE LF, da liquidarsi in complessivi euro 5.850,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato Siracusa Sonia, dichiaratasi antistataria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Speziale EN, AR GI, AR CI, VO AR, VO NZ, AR ET, ER IE LF che liquida in complessivi euro 5.850,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato Siracusa Sonia, che si è dichiarata antistataria. Così deciso in Roma il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente