TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3540 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Caraccia, ha pronunciato e pubblicato mediante la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10607/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(già , C.F./P.I. Parte_1 Parte_2
, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, e per essa P.IVA_1 Controparte_1
con sede in AN, Via Tortona 25, P.IVA. C.F. e numero di iscrizione al Registro
[...] delle Imprese di AN , in persona del suo Amministratore Delegato e Rappresentante P.IVA_2 legale Dott. , in forza di procura conferita in data 23 giugno 2017, a rogito Notaio Persona_1
di Roma, Repertorio n. 54705, Raccolta n. 27436, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Persona_2
Josephine Romano e Cesare Giovanni Grassini ( giusta procura Email_1 generale conferita in data 18 luglio 2017, a rogito Notaio di AN, Persona_3
Repertorio n. 105.222, Raccolta n.22.094,
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
(c.f.: ), con sede legale in Alcamo alla Controparte_2 P.IVA_3 contrada Palma, n.100, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabio Faraci
( e Paolo Viscò ( Email_2 Email_3 giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE CP_3
E (P.Iva con sede in Controparte_4 P.IVA_4
Alcamo c.da Gammara n. 70 in persona del liquidatore sig. nato ad [...] CP_4
06.03.1963 ed ivi residente nella via Gianfranco Vito Colonna n. 13 codice fiscale rappresentata e difesa dall'Avv. TI OP C.F._1
( giusta procura in calce alla comparsa di Email_4 costituzione
RZ CHIAMATA
E
nato ad [...] il [...] ed ivi residente nella via Gianfranco Vito Colonna CP_4
n. 13 codice fiscale C.F._1
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: condannatorio e risarcimento danni
………………
CONCLUSIONI PER Parte_1
“Avendo già manifestato la propria intenzione di aderire alla proposta formulata ai sensi dell'art.
185 c.p.c., non accettata dalle controparti, chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate o in subordine la compensazione delle spese”.
CONCLUSIONI PER : Controparte_2
“Nel merito: - ritenere e dichiarare l'infondatezza nell'an e nel quantum della pretesa creditoria di controparte, con ogni statuizione utile all'uopo;
Nel merito ed in via subordinata: - manlevare e dunque tenere integralmente indenne da qualsivoglia obbligazione pretesa da l'opponente, con eventuale condanna, anche in solido, Pt_2 della società “ ” nonché del sig. Controparte_4 CP_4
Cont
al pagamento di qualsivoglia somma pretesa per i fatti per cui è causa da .
[...]
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche riferite al procedimento monitorio e a quello di opposizione a decreto ingiuntivo celebrato innanzi il Tribunale civile di Trapani e di cui al RG
n°81/2018, oltre accessori come per legge, da distrarsi ai procuratori antistatari”.
CONCLUSIONI PER Controparte_4
“In via preliminare
-ritenere e dichiarare la sussistenza dei presupposti di legge per la sospensione del presente procedimento, per i motivi esposti al punto n. 1 della presente comparsa, e per l'effetto dichiarare la sospensione del procedimento;
Nel merito in via principale ritenere e dichiarare che la società Controparte_4
in persona del liquidatore non ha responsabilità in merito all'allaccio abusivo
[...] contestato e per l'effetto rigettare la domanda del ricorrente e la domanda di Controparte_2
[...
in via subordinata ritenere e dichiarare che la società Controparte_4
in persona del liquidatore non ha responsabilità in merito all'allaccio abusivo
[...] contestato ma che unica responsabile la società in persona del legale Controparte_2 rappresentante o chiunque verrà accertato nel corso del giudizio e per l'effetto condannarla al pagamento del dovuto in favore dell'Enel.
Con vittoria di spese competenze ed onorario.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1084/2017 emesso dal Tribunale di Trapani, depositato il 10/11/2017 e notificato il 28/11/2017, con cui alla predetta è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 49.117,14 per fornitura energia elettrica Parte_1 derivante da prelievi irregolari, oltre interessi di mora e spese legali.
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo eccependo, preliminarmente,
l'incompetenza per territorio del giudice adito in sede monitoria;
chiedendo la chiamata in causa, quale proprietaria dell'immobile, della e del Controparte_4 sig. in proprio, per essere manlevata;
ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa CP_4 della definizione di quello penale pendente innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Trapani n. 978/15 reg. mod. 21, riguardante i medesimi fatti;
nel merito, ha dedotto l'insussistenza di responsabilità perché l'allaccio abusivo alla rete elettrica sarebbe stato realizzato da terzi nonché
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo e la mancanza di prova del credito in quanto le scritture contabili e la fattura non costituiscono prova scritta idonea nel giudizio di opposizione ed ha contestato l'infondatezza della ricostruzione dei consumi di energia elettrica effettuata dalla società opposta perché abnorme rispetto agli effettivi consumi in relazione all'attività esercitata nell'immobile; ha avanzato domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, quantificati in € 27.500,00, a seguito della chiusura della fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E977370230 e chiesto il rimborso e storno di fatture afferenti consumi mai realizzati.
Si è costituito in giudizio che, previa richiesta di concessione Parte_1 della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto il rigetto dell'eccezione d'incompetenza territoriale, della sospensione del giudizio civile;
nel merito, ha rilevato l'infondatezza dell'opposizione esponendo che il credito azionato traeva origine dalla ricostruzione dei consumi effettuata a seguito della verifica del 05/01/2015 eseguita da parte del distributore locale che aveva accertato prelievi irregolari di energia elettrica per un allaccio diretto alla rete relativi al periodo 01/08/2011 (momento nel quale era stata rilevata una flessione nei consumi) - 30/09/2014; in subordine, ha chiesto la condanna della società opponente al pagamento della somma di €
49.117,14 oltre gli interessi o, comunque, di quella maggiore o minore che sarebbe stata accertata in corso di causa;
in ulteriore subordine, la condanna, in solido, della società Controparte_2 unitamente ai terzi chiamati.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si è costituita in giudizio, altresì,
[...]
allegando di non avere più la disponibilità dell'immobile sin dal Controparte_4
26.5.2010 poiché prima, l'aveva concesso in comodato d'uso gratuito, giusta contratto registrato in data 28.05.2010 presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani- Sportello di Alcamo al n° 130 serie 3, alla società Ambiente Alcamo s.r.l., successivamente, in data 24.3.2010, lo aveva concesso in locazione alla società ha quindi negato di avere realizzato l'allaccio abusivo ed ha Controparte_2 concluso chiedendo di non avere responsabilità in merito all'allaccio abusivo contestato e, per l'effetto, dichiarare la sua estromissione dal giudizio.
Il sig. in proprio, non si costituiva. CP_4
La richiesta della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto veniva rigettata e la causa rinviata per la decisione.
Con sentenza del 20 marzo 2020 n. 278, il Tribunale di Trapani ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Palermo fissando in mesi tre il termine per la riassunzione della causa e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto compensando tra tutte le parti le spese del giudizio.
Con ricorso depositato il 09/09/2020, ha riassunto il giudizio Parte_1 chiedendo di accertare il proprio credito e condannare la società al Controparte_2 pagamento di € 49.117,14 oltre gli interessi di mora dal dovuto al saldo o, comunque, di quella somma maggiore o minore eventualmente dovuta che sarebbe stata accertata in corso di causa;
in ulteriore subordine, ha chiesto la condanna, in solido, della società unitamente al Controparte_2 terzo chiamato, . Controparte_4
Si è costituita la società eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_2
e/o improcedibilità e, comunque, la nullità della riassunzione per mancata citazione in giudizio di tutte le parti coinvolte nel procedimento celebrato innanzi il Tribunale di Trapani ovvero per avere omesso di chiamare in giudizio anche il sig. in proprio, il quale, benché rimasto CP_4 contumace, aveva assunto la qualità di parte processuale in quel processo;
ha chiesto la sospensione del giudizio, ex artt. 295 e 337 cpc, in attesa della definizione di quello penale pendente innanzi la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani n°978/15 reg. mod. 21, riguardante i medesimi fatti;
nel merito, ha dedotto la mancanza di una propria responsabilità perché l'allaccio abusivo alla rete elettrica era stato realizzato dal sig. ha rilevato l'infondatezza della CP_4 domanda per la mancanza di prova del credito in quanto le scritture contabili e la fattura non costituiscono prova scritta idonea ed ha contestato la ricostruzione dei consumi di energia elettrica effettuata dalla società ricorrente perché abnorme rispetto agli effettivi consumi in relazione all'attività esercitata nell'immobile; ha avanzato domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, quantificati in € 27.500,00, derivanti dalla chiusura della fornitura di energia elettrica del POD IT001E977370230 al quale era collegato un impianto fotovoltaico, ed ha chiesto il rimborso e storno di somme pagate per fatture afferenti consumi mai realizzati.
Si è costituita, altresì, la chiedendo, Controparte_4 preliminarmente, la sospensione del giudizio;
nel merito, ha rilevato la insussistenza di una propria responsabilità stante che nel 2008 il sig. nella qualità spiegata ha cessato la propria attività CP_4 perché non più produttiva di utili, che in data 26.05.2010 l'immobile è stato concesso in comodato d'uso gratuito alla società Ambiente Alcamo s.r.l. con contratto registrato il 28.05.2010 presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani- Sportello di Alcamo al n° 130 serie 3 e che dal 24/03/2011 al
2016 è stato concesso in locazione alla società infine, ha contestato che Controparte_2 il sig. sia stato l'autore dell'allaccio abusivo. CP_4
Con ordinanza del 29/03/2021 è stata rigettata la richiesta di sospensione del giudizio formulata dalla società e dalla Controparte_2 Controparte_4
a fronte della pendenza del procedimento penale riguardante i medesimi fatti contestati
[...] nonché la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. in proprio CP_4 stante che dalla sentenza del Tribunale di Trapani non risultava che lo stesso fosse stato parte del giudizio.
Con ordinanza del 15/11/2021, su istanza della è stata revocata la Controparte_2 predetta ordinanza nella parte in cui non era stata disposta l'integrazione del contraddittorio del sig. in proprio atteso che “dall'esame dell'atto di opposizione della CP_4 [...] risulta che la stessa aveva chiesto anche la chiamata del sig. in Controparte_2 CP_4 proprio oltre che della e la società Controparte_4 opponente ha chiamato in causa entrambi i terzi, pur se il in proprio non si è costituito e la CP_4 presenza dello stesso non risulta, come rilevato nell'ordinanza del 29.03.2021, dalla sentenza n.
278/2020 emessa dal Tribunale di Trapani né nella stessa è stata dichiarata la sua contumacia…”; mentre detto provvedimento è stato confermato in ordine al rigetto della richiesta di sospensione del giudizio civile.
Il sig. in proprio, regolarmente convenuto, non si è costituito e va dichiarata la sua CP_4 contumacia.
All'esito dell'istruttoria, mediante prova per testi e CTU, con ordinanza del 18/01/2024, è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore “il rigetto della domanda di
Servizio Elettrico Nazionale;
la compensazione delle spese tra tutte le parti in causa”.
Alla menzionata proposta hanno aderito e la Parte_1 [...] mentre ha dichiarato di aderire alla Controparte_4 Controparte_2 proposta a condizione che le spese della CTU fossero poste a carico di CP_6
Rilevato il mancato accordo tra le parti sulla proposta conciliativa, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., all'udienza del 15/05/2025 ove, sulle conclusioni rassegnate e sopra trascritte, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiesta di sospensione del giudizio ex artt.295 e 337 c.p.c.
Preliminarmente, va confermata l'ordinanza del 29/03/2021 e del 11/10/2021, al cui contenuto si rimanda, nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale pendente innanzi la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trapani n. 978/15 reg. mod. 21.
Invero, va ribadito che l'art. 295 c.p.c., laddove prevede la sospensione del processo civile quando la decisione “dipenda” dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e, quindi, in coerenza con l'obiettivo di evitare un conflitto fra giudicati, non ad un mero collegamento fra le dette statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza od analogia di riscontri fattuali o di quesiti in diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale od amministrativo), oltre ad essere pendente in concreto ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico la soluzione del quale pregiudichi in tutto od in parte l'esito della causa da sospendere.
Ed ancora va evidenziato che “La sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295
c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale” (cfr. Cass. 15/07/2018 n. 18918).
“In applicazione del nuovo codice di procedura penale il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall'art. 75, terzo comma, cod. proc. pen., detto processo deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale e il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme” (cfr. Cass. 10/03/2015 n. 4758).
Alla luce dei superiori principi, va confermato il rigetto della richiesta di sospensione del giudizio.
Accertamento del credito e onere probatorio
Ciò posto, con riguardo al caso di specie, giova premettere una breve disamina delle caratteristiche fondamentali del mercato dell'energia elettrica.
Ebbene, va evidenziato che, in seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento della normativa sul mercato libero energetico, è stata nettamente delineata la competenza funzionale dei soggetti abilitati alla vendita dell'energia (traders) da quelli responsabili della sua produzione e distribuzione.
Invero, il distributore di energia elettrica, nella specie Enel-Distribuzione s.p.a., che opera su concessione rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico in regime di monopolio geografico, ha il compito di effettuare la misurazione dei consumi, la gestione e la verifica circa il regolare funzionamento dei gruppi di misurazione (c.d. contatori) nonché la ricostruzione dei consumi sfuggiti alla fatturazione in ipotesi di guasti e manomissioni.
Una volta effettuata la lettura o la ricostruzione dei consumi, Enel-Distribuzione s.p.a. comunica i rilievi effettuati alla società che si occupa della vendita dell'energia elettrica (nella specie
[...]
la quale emette le relative fatture, incassa gli importi dovuti dall'utente e Parte_1 provvede a richiedere il pagamento delle somme non versate relative ai consumi registrati o a causa della non corretta registrazione dei consumi.
Inoltre, ai sensi del contratto di servizio di trasporto stipulato tra il distributore e la società di vendita, è previsto che, in caso di accertamento di prelievi irregolari e/o fraudolenti, il distributore lo comunica al venditore e al cliente unitamente al verbale di accertamento ed alla ricostruzione dei consumi effettuata.
Fatte queste premesse, va rilevato che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria della società
, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto da Pt_1 Parte_1 quest'ultima. Al riguardo, è principio giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. civ. sez. un. 30/10/2001 n. 13533
e Cass. civ. 20/01/2015 n. 826) quello secondo cui il creditore che deduce un inadempimento del debitore deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o di una sua parte.
Conseguentemente, il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
Con specifico riferimento alle fatture commerciali, va osservato che esse hanno valore probatorio esclusivamente nel procedimento monitorio mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, in ogni altro giudizio di cognizione non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. da ultimo Cass. 28/05/2019 n. 14473; Cass.
02/07/2019 n. 17659; Cass. 18/04/2018 n. 9542).
Onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri contabili obbligatori, non ha valenza probatoria ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione del rapporto contrattuale e dell'esecuzione della prestazione indicata.
Nel caso di contratti di somministrazione di energia elettrica, se certamente la bolletta, quale atto di formazione unilaterale del credito, presuppone la verifica del regolare funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi per mezzo del c.d. contatore apposto nel luogo di erogazione del servizio, detto contatore, quale strumento nella disponibilità anche del cliente, che ne diviene custode, costituisce elemento idoneo a certificare l'importo dei consumi registrati, salvo specifiche contestazioni da parte del cliente.
Nel caso in esame, ha prodotto l'estratto autentico notarile del Parte_1
Giornale dei crediti in contenzioso dal 03/04/2017 al 09/04/2017, ove è stata annotata la fattura di cui al credito azionato;
ha depositato la fattura n. 810090170135015 del 04/03/2016 dell'importo di €
49.172,66, avente ad oggetto i consumi per prelievi irregolari relativi al periodo contestato, accertati in relazione al codice POD IT001E977370230, nonché la denuncia-querela inviata a mezzo pec da
Enel-Distribuzione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, all' CP_7 di Trapani ed alla stessa società con allegato il verbale n.
[...] Parte_1
DR8D 00002/2015 redatto, a seguito di verifica avvenuta il 05/01/2015, a cura dei tecnici di Enel-
Distribuzione da cui emerge un “prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 01/08/11 al
30/09/14 effettuato attraverso allaccio diretto alla rete Enel…”; ha prodotto, ancora, il prospetto riepilogativo dettagliato ove sono stati evidenziati i quantitativi di energia e di potenza ricostruiti per il periodo indicato ed i consumi che, in ragione dell'irregolare funzionamento del gruppo di misura, non sarebbero stati regolarmente registrati.
Detto verbale è stato redatto alla presenza di un dipendente della Controparte_2 società intestataria ed utilizzatrice della fornitura oggetto della verifica e dallo stesso sottoscritto (cfr. docc. 1- 8- 9 produzione società ricorrente).
A fronte di ciò, la società ha dedotto di essere la locataria dell'immobile Controparte_2 dal 24/03/2011 ed intestataria dell'utenza ma ha contestato di essere estranea al prelievo irregolare di energia elettrica non essendo proprietaria della struttura sita in Alcamo alla c.da Sasi ove è stato rinvenuto l'allaccio abusivo contestato di cui era proprietaria la società “Co.mer. forge sas di RU
PP & C. in liquidazione;
ha sostenuto che lo stesso in una conversazione CP_4 risalente al gennaio 2015 con il proprio legale rappresentante, avrebbe dichiarato di avere realizzato, prima ancora dell'insediamento nella struttura della detto allaccio abusivo. Controparte_2
Ciò posto, è pacifico che il credito dedotto in lite non trova origine in un rapporto di somministrazione di energia elettrica di natura contrattuale ma discende dalla illecita sottrazione di energia elettrica realizzata mediante allaccio diretto alla rete.
Va premesso che l'allaccio diretto alla rete elettrica, come nel caso di specie, dà luogo ad una omessa registrazione dei consumi e che tale ipotesi può equipararsi a quella dell'erronea registrazione per il malfunzionamento del gruppo di misura (che comporta sia una registrazione dei consumi inferiore a quella effettiva che una totale assenza di registrazione, come nel caso in cui risulti bloccato).
Venendo in rilievo una ipotesi di illecito extracontrattuale, il creditore è tenuto ad allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie e, nel caso in esame, la società elettrica non ha compiutamente assolto all'onere posto a suo carico.
Essa, in particolare, da un lato, ha adeguatamente allegato e dimostrato il fatto illecito commesso ai suoi danni richiamando e producendo in giudizio il verbale delle operazioni che hanno consentito di accertare il prelievo irregolare di energia elettrica e, dall'altro, ha spiegato di essere giunta alla ricostruzione dei consumi nel periodo compreso tra il 01/08/2011 e il 30/09/2014 mediante il metodo della massima potenza tecnicamente prelevabile.
Al riguardo, va evidenziato che il verbale di verifica redatto dal personale di E-Distribuzione s.p.a. ha la rilevanza probatoria propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio della sua specifica funzione.
“In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell - incaricati dell'esazione dei Pt_2 pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” (cfr. Cass. 12/03/2020 n. 7075; Cass. 07/11/2014 n. 23800; Trib.
Bologna sez. II, 21/03/2022, n.713; Trib. Palermo, 15/12/2020 n. 4135).
Ne discende che il contenuto del verbale redatto dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A., rappresenta piena prova circa l'esistenza delle irregolarità ivi indicate nonché delle dichiarazioni riportate e dei fatti che attestano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, stante che gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati attuati nell'esercizio delle loro funzioni.
Orbene, va osservato che non possono trovare applicazione all'ipotesi del prelievo abusivo, i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass. 24/06/2021 n.18195; Cass. 19/07/2018 n. 19154; Cass. 09/01/2020 n. 297; Cass.
29/01/2019 n. 2327).
Ciò in quanto la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e, quindi, della fatturazione presuppone proprio la registrazione dei consumi mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento (per manomissione del contatore o allaccio diretto), è proprio tale registrazione ad essere falsata, sicché occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
Inoltre, in base ai principi generali sul riparto dell'onere della prova, in ordine al consumo di energia, anche in via presuntiva, l'onere della prova grava sul rivenditore di energia in quanto creditore.
La Corte di cassazione ha precisato che la manomissione del contatore od il consumo abusivo di energia da parte di terzi con addebito all'utente possono dare luogo a diverse ipotesi incidenti sul riparto dell'onere della prova dei consumi e dei relativi importi dei corrispettivi: “B) l'apparecchio- contatore risulta manomesso, ma l'alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente. L'utente è incolpevole, in quanto l'alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia che veniva poi contabilizzata a carico dell'utente registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente sostenuti. Pertanto l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva – in difetto di prova evidente dell'alterazione dello strumento – deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare la attività illecita del terzo (dimostrando le stesse circostanze indicate sub lett. B), ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dell'utenza con manomissione collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi, determina ugualmente l'imputazione di tali consumi al titolare dell'utenza); C) La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa). In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà solo di individuare il criterio di liquidazione del
“quantum” in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume del fatturato ecc. dell'utente” (cfr. Cass. 21/05/2019 n. 13605). Cont
Ciò detto, occorre verificare la regolarità della ricostruzione dei consumi effettuata da .
L'entità dei consumi è stata oggetto di contestazione specifica e circostanziata da parte della società Cont resistente, la quale ha messo in evidenza che non ha fornito alcuna spiegazione sulla data di inizio del presunto prelievo irregolare nonché sulla modalità di quantificazione dei consumi addebitati. Cont
La ha sostenuto che ha conteggiato, per il periodo del presunto Controparte_2 prelievo irregolare, un constante consumo di 64 Kw mentre il contatore in uso alla società, al momento della scoperta dell'allaccio abusivo, aveva una capacità massima erogatrice di 40 Kw;
ha precisato che le commesse di lavoro hanno comportato un utilizzo, solo nei periodi di maggior lavoro, di livelli mai superiori ai 20-25 Kw e che i periodi di lavoro più intensi, per i quali il contatore lavorava con un'erogazione massima di 20 – 25 kw, si alternavano a periodi meno impegnativi ove l'impiego del contatore si attestava su consumi di energia nettamente inferiori, circostanza desumibile dal numero variabile di dipendenti che, nel tempo, sono stati assunti nonché dalle commesse di lavoro riguardanti la costruzione di strutture per impianti fotovoltaici a terra, di cui alle fatture che mostrano un andamento oscillante ed estemporaneo di attività.
Inoltre, ha precisato che nel 2011 le potenze di picco impiegate sono state maggiori rispetto alle potenze di picco degli anni successivi e ciò in quanto, in quegli anni, per i prodotti costruiti è stata utilizzata in maniera massiccia la saldatura mentre negli anni successivi sono stati utilizzati unioni bullonate di elementi stampati a freddo, il che ha ridotto i picchi di potenza prelevati.
A questo punto appare opportuno richiamare la disciplina applicabile in materia di ricostruzione dei consumi per verificarne l'applicabilità al caso di specie.
La delibera n. 200/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora ARERA – Autorità di regolazione per Energia – Reti – Ambiente), diretta ai clienti del mercato vincolato, disciplina, nel
Titolo IV, artt.9, 10 e 11, la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura.
L'art. 9, prevede che nel caso di accertata erronea registrazione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura, l'esercente possa procedere alla ricostruzione dei consumi ed alla determinazione del relativo conguaglio a carico del cliente.
Il successivo art. 10 dispone: “La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento
l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione
o riparazione del gruppo di misura medesimo. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale
l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere
l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”.
Quanto alla modalità di ricostruzione dei consumi, tale operazione è disciplinata dall'art. 11, che al punto 1 stabilisce: “Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente”.
La delibera n.200/1999 è stata successivamente modificata da altre delibere ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto sostanziale.
In particolare, il Testo Integrato Delle Disposizioni Per La Regolazione Dell'attività Di Misura
Elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica – TIME) 2016-2019, Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016 - 458/2016/R/eel, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto all'art.16, primo comma, che “Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99”.
Al comma terzo dello stesso articolo 16, il ha regolamentato le modalità di ricostruzione Pt_3 ovvero: “Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui
l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo”.
La delibera n.200/99 si riferisce espressamente alla “rottura” o “guasto” del gruppo di misura, ipotesi che evidentemente non comprendono le manomissioni dolose e fraudolente del misuratore.
Anche l'art.16 del Time, sebbene aggiunga, nel primo comma, ai casi di malfunzionamento quelli di prelievo irregolare, fa riferimento sempre, nei commi successivi, ad irregolarità di funzionamento del misuratore.
Pertanto, si deve dedurre che il prelievo fraudolento non sia regolamentato dalle delibere dell'Autorità sopra indicate, dunque, non possono trovare applicazione i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere citate.
In particolare, non può assumersi a parametro il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a 365 gg. prima della data di verifica, perché detto riferimento si ricollega all'obbligo del distributore di controllo annuale del misuratore, che previene gli inconvenienti di guasti del misuratore.
Conseguentemente, in assenza di una disciplina normativa in tema di allacci abusivi e di manomissione dolosa dei misuratori, occorre individuare i criteri da seguire e per quanto concerne il periodo di ricostruzione, questo deve avere certamente come termine iniziale di decorrenza la data della manomissione del misuratore o dell'allaccio abusivo, ove accertata. Tale accertamento può essere svolto secondo criteri presuntivi e, in particolare, secondo un criterio di maggiore probabilità, il calo improvviso dei consumi rispetto a quelli usuali dell'utente (il cui onere della prova grava sull'utente) evidenzia il momento a partire dal quale la registrazione del consumo di energia risulta alterata per difetto a causa della irregolarità.
Qualora non sia possibile stabilire, anche in base ad un criterio di maggiore probabilità, la data della manomissione o dell'allaccio abusivo, occorre procedere al ricalcolo risalendo al quinquennio precedente, termine di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico (ridotto a due anni dalla
Delibera ARERA n.97/2018/R/COM).
Il termine finale è ovviamente quello della verifica o della sostituzione del misuratore se successiva alla verifica.
In ordine al criterio della ricostruzione del consumo quantitativo di energia, va innanzitutto chiarito che qualsiasi criterio non può che essere di tipo presuntivo perché manca, appunto, proprio la registrazione del consumo effettivo e reale a causa della manomissione.
Il metodo adottato da Enel-Distribuzione (secondo la potenza tecnicamente prelevabile) viene utilizzato, prevalentemente, in casi di allacci diretti alla rete da parte di utilizzatori non titolari di alcun contratto di fornitura/trasporto.
È di tutta evidenza, quindi, che la anomalia dei prelievi di energia elettrica a seguito dell'allaccio diretto alla rete elettrica, determina l'impossibilità materiale della corretta quantificazione periodica degli stessi che è possibile determinare solo all'esito dell'attività di ricostruzione di consumi presunti.
Ciò posto, tenuto conto della notevole specificità della materia in esame, la cui trattazione richiede il possesso di peculiari cognizioni tecniche, si è reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (cfr. Cass. 08/02/2019 n. 3717: “La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze,
è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti
(consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche”).
Il CTU nominato, in primo luogo, ha verificato che la società “era Controparte_2 titolare di una attività per la produzione di strutture portanti per impianti fotovoltaici, sita ad Alcamo
(TP) nella sede produttiva di contrada “Sasi”, alimentata da un contatore di energia elettrica con numero di riferimento presa 906091135 con alimentazione trifase in bassa tensione e potenza contrattualmente impegnata pari a 40 kW…”. L'ausiliario, quindi, ha esaminato il verbale di verifica del 05/01/2015 redatto dai tecnici di Enel-
Distribuzione rilevando che “…le maestranze on hanno rilevato gli apparecchi utilizzatori (ma Pt_2 si sono limitati a dire che “l'impianto è complesso” )…“.
L'ausiliario ha verificato, ancora, che alla data del sopralluogo, la non Controparte_2 era più presente in c.da Sasi, sede delle attività nel periodo 2011 – 2015, conseguemtemente, è stato possibile effettuare solo un sopralluogo esterno senza accesso ai locali interni.
Il CTU ha accertato, quindi, che “Nella documentazione agli atti non è presente un grafico che descriva l'andamento dei consumi della Costr. Meccaniche Srl sia nel periodo 01 agosto 2011 – 30 settembre 2014 che in un periodo precedente e seguente in modo da poter notare il “classico ginocchio” della diminuzione di energia transitante nel contatore che tipicamente si presenta nel caso di manomissione di contatori o di allacci abusivi in by-pass-
Tale grafico è stato richiesto più volte ad tramite PEC, purtroppo senza mai avere riscontro. Pt_2
Da notare che il metodo proposto da e-distribuzione della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo” è un metodo che normalmente si usa in ultima ratio, ovvero quando non si è in presenza di contratto oppure quando è materialmente impossibile stimare i carichi dell'utente per poter fare una ricostruzione storica dell'eventuale ammanco di energia.
Questo metodo, per l'esperienza professionale dello scrivente, sovrastima l'ammanco stesso rispetto
a metodi maggiormente performati come la stima dei carichi per il profilo temporale degli stessi, oppure una ricostruzione storica dei consumi stessi”.
L'ausiliario, dall'analisi delle bollette relative ai periodi 2011-2015, fornite dalla società
ha notato che “non si evince un netto calo dei consumi confrontando i Controparte_2 consumi dei periodi precedenti e seguenti il periodo di causa: agosto 2011 - settembre 2014, in quanto sono presenti dei forti picchi di consumi sia pre, durante e dopo il periodo conteso agosto
2011 - settembre 2014”, poi ha messo in relazione i dati relativi all'ammontare dei consumi medi giornalieri mese per mese da marzo 2011 a dicembre 2014, estrapolati dalle bollette, con “il numero di dipendenti in organico per quel dato mese” (dati presenti nella documentazione prodotta dalla società resistente) ed ha accertato che “c'è una diretta corrispondenza tra numero di dipendenti è consumo medio di energia, infatti i picchi di consumo di energia si hanno nei mesi con più organico
(luglio 2011 e novembre 2014)…inoltre dal grafico dei consumi NON è possibile estrapolare una data certa in cui sia iniziato il presunto allaccio abusivo…”.
Il CTU ha, dunque, concluso che “…il gruppo di misura non è stato manomesso e quindi non aveva errore di misura…. che al momento della verifica non vi era nessun carico collegato, inoltre dalla analisi sia della tabella dei consumi fornita da E-Distribuzione per il periodo oggetto di causa: Co agosto 2011 - settembre 2014, e dalle bollette fornite da costruzioni meccaniche per i periodi precedenti e seguenti, in relazione all'organico mensile dei dipendenti non si nota un netto flesso dei consumi tali da giustificare l'ammontare di energia avanzata da e-distribuzione…Tenendo conto della attività svolta dalla società opponente, è indubbio che c'è una correlazione diretta tra numero dei dipendenti in organico è consumi di energia, quando il numero di dipendenti è maggiore i consumi di energia della società opponente sono maggiori e viceversa.
Tale correlazione è certa sia nel periodo di ricostruzione avanzato da e-distribuzione, sia nei periodi precedenti e successivi…. L'andamento dei consumi, in relazione alla forza lavoro non mostra nessuna “anomalia” o flesso sui consumi stessi.
Le variazioni dei consumi appaiono in linea con i normali carichi produttivi, che per la natura delle commesse (e quindi della forza lavoro) non sono costanti nel tempo;
pertanto a parere dello scrivente
l'allaccio abusivo non ha portato alcun ammanco di energia fatturata nel periodo agosto 2011 – settembre 2014 in quanto, in relazione alla forza lavoro il consumo, anche se in valore assoluto minore, appare in linea con i con i carichi produttivi temporali di parte opponente, pertanto a parere dello scrivente NESSUNA obbligazione pecuniaria è dovuta dalla società opponente a e- distribuzione… Risulta altresì che il contatore non era manomesso…
A parere dello scrivente è certo che l'allaccio abusivo è stato scollegato prima del marzo 2011, data in cui l'opponente è subentrata in affitto nei locali…” (cfr. relazione dell'Ing. . Persona_4
In definitiva, questo Decidente ritiene di doversi uniformare alle conclusioni del CTU, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare, rigoroso e scevro da vizi logici.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di Nazionale Elettrico s.p.a. va rigettata sia nei Pt_1 confronti della sia nei confronti dei terzi chiamati. Parte_4
Invero, nel periodo in contestazione la , Controparte_4 pur essendo la proprietaria dell'immobile sito in Alcamo in c.da Sasi, non ne aveva né il possesso né il godimento in quanto nel 24 marzo 2011 è stato concesso in locazione alla Controparte_2
[... che lo ha detenuto fino al 2016, circostanza non contestata e, comunque, documentata (cfr. doc. 4 produzione società terza chiamata); la società, dunque, non ha potuto esercitare di fatto il controllo materiale sull'immobile.
Domanda riconvenzionale della Controparte_2
Tale domanda non va esaminata in quanto deve ritenersi abbandonata.
Invero, nelle conclusioni rassegnate nelle note depositate telematicamente il 05/05/2025 per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/05/2025 - tenutasi con trattazione scritta ex 127 ter cpc – la società resistente non ha riproposto la domanda riconvenzionale formulata in comparsa di costituzione né tale domanda è stata reiterata nella comparsa conclusionale depositata in data
11/04/2025.
Al riguardo, va rilevato che, secondo il consolidato insegnamento della Cassazione, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ex art. 189 cpc dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali.
In particolare, al fine di ritenere un effettivo abbandono della domanda non è sufficiente che la stessa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa(cfr. Cass. 19.12.2019 n. 33767).
Nella fattispecie, però, tale volontà di rinunciare alla detta domanda riconvenzionale appare inequivoca stante che la società non ha neanche riproposto nelle conclusioni le proprie istanze istruttorie, come sarebbe stato suo onere, non ha chiesto la revoca della prova per testi con la sig.ra rigettata con ordinanza del 12/05/2022 in quanto tendente a fare esprimere alla Controparte_8 teste dei giudizi e non ha insistito nella chiesta CTU di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma n.
2 c.p.c.
Infatti, la parte ha l'onere di reiterare le proprie istanze al momento della precisazione delle conclusioni così come ha ricordato la Corte di cassazione con pronuncia del 04/04/2022 n. 10767 secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate.
Spese di lite
Per quanto riguarda, in ultimo, stante l'esito del giudizio ed in forza del principio della soccombenza, la società va condannata al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_1 giudizio in favore della ivi comprese quelle riguardanti la CTU;
mentre Controparte_2 le spese sostenute dalla vanno poste a carico Controparte_4 della Controparte_2
“In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece,
a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (cfr. Cass. 07/03/2024 n. 6144; Cass. 27/09/2021 n. 26082).
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento ai valori medi di cui alla tabella n. 2 per le cause di valore da € 26.000,01 fino ad €
52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta la domanda avanzata da Parte_1
➢ condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della
[...]
che vanno liquidate complessivamente in € 7.616,00, oltre spese forfettarie CP_2 in misura pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione in favore degli Avv.ti
Fabio Faraci e Paolo Viscò che hanno dichiarato di averle anticipate;
➢ pone le spese di CTU definitivamente a carico di come Parte_1 liquidate con decreto in atti;
➢ condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento delle spese del giudizio, in favore della Controparte_4
, che vanno liquidate in € 7.616,00, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%,
[...]
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, 22 settembre 2025
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia