Art. 31.
Il convitto nazionale "Federico Chabod" di Aosta, persona giuridica di diritto pubblico, assume la figura - prevista dall' articolo 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - di ente dipendente dalla regione Valle d'Aosta, con la denominazione di convitto regionale "Federico Chabod".
Ove non contrastino con le norme della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , concernenti la lingua e l'ordinamento scolastico nella Valle d'Aosta, si applicano al convitto regionale "Federico Chabod" le norme statali sui convitti nazionali, con i dovuti adattamenti allo speciale ordinamento della Valle d'Aosta; in ogni caso si intenderanno sostituiti lo Stato e gli organi statali con la regione ed i competenti organi regionali.
Al personale direttivo ed educativo del convitto regionale "Federico Chabod" si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861 .
Il convitto nazionale "Federico Chabod" di Aosta, persona giuridica di diritto pubblico, assume la figura - prevista dall' articolo 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - di ente dipendente dalla regione Valle d'Aosta, con la denominazione di convitto regionale "Federico Chabod".
Ove non contrastino con le norme della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , concernenti la lingua e l'ordinamento scolastico nella Valle d'Aosta, si applicano al convitto regionale "Federico Chabod" le norme statali sui convitti nazionali, con i dovuti adattamenti allo speciale ordinamento della Valle d'Aosta; in ogni caso si intenderanno sostituiti lo Stato e gli organi statali con la regione ed i competenti organi regionali.
Al personale direttivo ed educativo del convitto regionale "Federico Chabod" si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861 .