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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 16/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
SAN PIETRO 09170 ORISTANO IT Difeso dall'avv. CAREDDU ANTONIO (c.f. ) C.F._2 con studio in VIA S. EMILIANO 55 08100 NUORO
– Parte principale –
(c.f. ), residente in Parte_2 C.F._3
NORBELLO Difeso dall'avv. (c.f. ), COLOMO ORIANA ( CORSO UMBERTO I, 83 GHILARZA;
C.F._4 con studio in
– Controparte –
Ruolo: n. 1077/2021 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 16 aprile 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
: Email_1
— 1 — Accertata e dichiarata la fondatezza in fatto ed in diritto della do- manda proposta dal e riconosciuta la responsabilità del Pt_1 [...] nella causazione dell'occorso di danno, condannare quest'ul- Pt_2 timo all'integrale risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'odierno attore per i fatti di cui in espositiva, quantificando e liquidando gli stessi nella misura:
- Quanto al danno non patrimoniale in € 3.577,90 per danno bio- logico permanente ed € 1.519,69 per invalidità temporanea totale e par- ziale;
- Quanto al danno patrimoniale
- per lucro cessante, così come indicato in espositiva, nella somma che il Giudice adito riterrà di giustizia;
- per danno emergente in € 12.200,00 (valore commerciale vei- colo) oltre € 285,59 per bollo nuovo veicolo, ed oltre iva, spese e inte- ressi sostenuti nell'acquisto del nuovo veicolo;
- per spese mediche sostenute € 1.714,00 per compensi del Me- dico Legale incaricato della relazione peritale e quelle per le ulteriori attività diagnostiche, curative e di assistenza medica;
- ed euro 1.459,12 quali esborsi per compensi corrisposti per l'attività di assistenza e rappresentanza stragiudiziale legale. In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giu- dizio
: Parte_2
1. Rigettare l'avversa domanda infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata e per l'effetto mandare il convenuto assolto dalle attoree pretese in ragione del provato caso fortuito;
2. Con vittoria di spese e onorari del giudizio. In ulteriore subordine e salvo gravame:
3. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclu- sioni precisate in via principale, contenersi l'accoglimento della do- manda attorea entro i limiti della percentuale di responsabilità eventual- mente accertata a carico del e del danno al veicolo, Parte_2 nonché biologico, effettivamente provati dall'attore o emersi all'esito dell'istruzione probatoria;
4. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
— 2 — Ragioni della decisione
1. La responsabilità del sig. . Pt_2
Il 12 luglio 2020, all'1 del mattino, stava guidando Parte_1 lungo la statale 131, direzione Nuoro, quando, giunto al km 610, nel territorio di Aidomaggiore, ha impattato contro un bovino in mezzo alla strada. Ha quindi convenuto per il risarcimento di tutti i danni subiti
, proprietario del capo. Parte_2
Costituitosi in giudizio, il sig. ha negato le proprie re- Pt_2 sponsabilità, sostenendo che il bovino facesse parte di un gruppo di tre capi oggetto di un furto denunciato il giorno stesso. Sostiene, quindi, di dover andare esente dalla responsabilità che grava sul proprietario dell'animale, in quanto il furto rappresenta un caso fortuito. La difesa è infondata.
Come è emerso in corso di causa, la notizia di reato è stata archi- viata, e le altre circostanze allegate non sono idonee ad affermare la sussistenza del furto nemmeno in via presuntiva. Anzi, il fatto che tra i numerosi capi del sig. ne manchino solo tre induce a ritenere Pt_2 che non si sia verificato alcun furto, e che le manomissioni alle recin- zioni subite dal sig. siano simulazioni delle tracce del reato. Pt_2
A questo proposito, i difensori hanno dato conto che è stata svolta un'indagine per calunnia, su denuncia del sig. , e che anche questa Pt_1 notizia di reato è stata archiviata. Ritiene il giudice che ciò sia avvenuto perché l'incolpazione non è stata riqualificata in simulazione di reato come avrebbe dovuto, applicando così surrettiziamente gli standard probatori previsti per la calunnia, che sono molto più elevati. Una falsa denuncia di furto, infatti, può integrare gli estremi di una calunnia solo se il denunciante sa che la cosa oggetto di denuncia è in possesso di qualcuno;
diversamente, egli non sta accusando nessuno del reato, nem- meno indirettamente, e quindi ne sta solo simulando le tracce. In ogni caso, nel processo civile si applica il diverso standard del più probabile che non, e questo giudice, date le circostanze, ritiene che le probabilità siano contro il sig. Pt_2
— 3 —
2. La responsabilità del sig. . Pt_1
Il sig. sostiene inoltre che il sig. abbia concorso Pt_2 Pt_1 a causare l'incidente, avendo viaggiato a velocità imprudente per lo stato dei luoghi e la segnaletica ivi presente, e che ciò risulti incontro- vertibilmente dagli ingenti danni riportati dal veicolo e dalla morte del capo bovino.
La difesa è infondata. La statale 131 è una extraurbana principale, con limite dei 110 km/h. Anche ammettendo che le condizioni notturne richiedessero di procedere a velocità più moderata, per causare danni del genere (tenuto conto che a quelle velocità impattare contro un bovino non è troppo diverso da impattare contro un muro) sarebbe stato sufficiente proce- dere a una velocità di circa 80 km/h, del tutto conforme al limite che la prudenza avrebbe richiesto. Peraltro, la sopravvivenza del sig. Pt_1 all'incidente è un forte indizio a favore di una sua guida a velocità mo- derata.
3. Il danno risarcibile.
Il sig. ha chiesto il risarcimento di varie voci di danno. Pt_1
Sotto il profilo biologico, disposta consulenza tecnica, è emerso che il sig. ha riportato danni permanenti, sotto forma di cervical- Pt_1 gia e dolenzia muscolare paravertebrale, con limitazione funzionale ra- chidea. Dalla documentazione in atti, il consulente ha stimato: 1 giorno di invalidità totale;
10 giorni di invalidità al 75%; 20 giorni di invalidità al 50%; 30 giorni di invalidità al 25%; invalidità permanente tra il 3 e il 4%. Applicata la nuova tabella nazionale per il risarcimento del danno biologico, si può liquidare un risarcimento di 4.833,26 €.
Sotto il profilo patrimoniale, è stato chiesto il risarcimento delle seguenti voci:
— spese mediche per 1.714 €: esaminati i documenti, il consu- lente tecnico ne ha ritenuto la congruità;
— spese per la relazione medico legale per 610 €: spesa non ne- cessaria, in quanto la relazione non è utilizzabile;
— spese per assistenza legale prima della causa per 1.459,12 €: spesa non rimborsabile, in quanto si tradurrebbe in un aumento surret- tizio e indebito del rimborso delle spese di lite;
— valore del veicolo per 12.200 €: dalla consultazione di fonti
— 4 — pubbliche (auto-info.gratis/it/) si è potuto accertare che l'auto in que- stione è un'Audi A3 3° serie del 2012, che, in buone condizioni, come risulta da riviste specializzate (Quattroruote), è stimabile in un importo fino a 9.000 €;
— bollo del nuovo veicolo: 285,59 €: non è dato capire le ragioni della domanda, dal momento che la tassa automobilistica colpisce la mera titolarità dell'automobile, non il suo acquisto;
— perdita lavorativa, per non aver potuto tenere lezioni al Coro di TZ (venti incontri), all'Associazione Culturale Persona_1 Femminile Sinfonie d'Altura di TZ (venti incontri) e al Coro Poli- fonico di UL (quindici incontri): non risulta in atti al- Per_2 cun elemento idoneo a formulare una stima dei danni, nemmeno in via equitativa.
Tutte queste somme dovranno essere maggiorate di rivalutazione e interessi, come da sezioni unite n. 1712/1995.
4. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto del valore così come determinato in corso di causa e della complessità minima.
ha resistito con dolo palese, simulando tracce di Parte_2 un reato inesistente per eludere le proprie responsabilità. Deve quindi essere condannato ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Applicato per analogia l'art. 26 c.p.a., questo giudice si orienta, in caso di dolo, nel senso di liquidare la somma equitativa in misura pari al doppio dei com- pensi liquidati.
Dispositivo
Il Tribunale: 1. condanna a risarcire a Parte_2 Parte_1
17.616,38 €, oltre rivalutazione e interessi come da sezioni unite n.
1712/1995 2. condanna al rimborso delle spese processuali, Parte_2 che si liquidano in 2.540 € per compensi, oltre accessori di legge, po- nendo definitivamente a suo carico le spese della consulenza tecnica
— 5 — 3. condanna a pagare a Parte_1
Si comunichi.
16 aprile 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Parte_2
l'ulteriore somma di 5.080 €
— 6 —