Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG. 1065/2019
Tribunale di Torre Annunziata Seconda Sezione Civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.sa Silvia Pirone, nella funzione di G.M., ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 1065 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad OGGETTO: responsabilità da cose in custodia, e vertente TRA
, elettivamente domiciliata in Sorrento, al corso Italia n. 212, presso lo studio degli avv.ti Parte_1 Gianluigi De Martino e Danilo D'Alessio, che la rappresentano e difendono in virtù del mandato a margine dell'atto di citazione ATTRICE
E
in persona dell'amm.re p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Massa Lubrense alla via Colli di Acquara n.5, presso lo studio dell'avv. Oronzo Vizzi che lo rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Controparte_2 Napoli alla Piazza Matteotti n. 7, presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo Mazzeo che la rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza cartolare del 23.09.2024. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con rituale atto di citazione, evocava in giudizio il in persona Parte_1 Controparte_1 dell'amm.re p.t., per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in seguito alla caduta verificatasi il giorno 24 settembre 2019 all'interno dell'edificio di “ ”. A tal fine, Controparte_1 CP_1 l'attrice deduceva che, mentre percorreva a piedi l'androne di ingresso del palazzo dove abita, cadeva al suolo a causa della presenza di una sostanza scivolosa e non visibile, riportando lesioni personali che rendevano necessario il suo trasporto presso l'ospedale di Sorrento. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il che, Controparte_1 preliminarmente, chiedeva ed otteneva di chiamare in garanzia la al Controparte_2 fine di essere manlevato di quanto tenuto a pagare in caso di accoglimento della domanda, e, nel merito, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. Si costituiva la compagnia assicuratrice chiamata in causa, deducendo l'infondatezza della domanda di garanzia e della domanda attorea e concludendo per il loro rigetto. Espletata la trattazione, seguiva la fase istruttoria, nel corso della quale veniva raccolta prova testimoniale ed espletata una c.t.u. medica sulla persona di;
indi, sulle conclusioni Parte_1 rassegnate dalle parti, la causa era riservata per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Venendo al merito della vicenda, occorre precisare che ai sensi dell'art. 2051 cc. all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
in caso di esito positivo il convenuto per liberarsi dalla responsabilità dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale [È bene ricordare che tuttavia la Suprema Corte, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (sentenza 12 luglio 2006, n.
15779). Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010, n. 9546, e 24 febbraio 2011, n. 4476)].
Ne consegue che in relazione alla fattispecie in esame è necessario stabilire se sussista il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo ed in caso di esito positivo di tale accertamento se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, infatti corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ..è , come detto, quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., comma 1.
Orbene ritiene la scrivente che, nel caso di specie, non vi è prova sufficiente del nesso di causalità. In via preliminare occorre dare atto della contraddittorietà del certificato di P.S. redatto la sera del dedotto sinistro. In esso infatti vi è riportato un “no” alle voci “responsabilità di terzi” e “omissione di soccorso” e, quanto alla dinamica del sinistro, un generico “infortunio in condominio”. Quanto alla prova testimoniale, i testi escussi innanzi al Tribunale, hanno reso dichiarazioni palesemente contrastanti tra loro e che, pertanto, non sono in grado di far ritenere sufficientemente provato quanto dedotto in citazione. In particolare, il testimone , escusso all'udienza del 4.7.22, ha dichiarato che, Testimone_1
“dopo aver salutato la che era entrata nel portone, ho sentito un rumore e quando mi sono Pt_1 girato ho visto la medesima che scivolava a terra nell'androne”, aggiungendo poi “ho telefonato a sua figlia, , la quale ha provveduto a chiamare l'autoambulanza del 118”. Testimone_2 La teste, , figlia del suddetto testimone, escussa all'udienza dell'11.11.22, ha invece Tes_3 dichiarato che “la sig.ra è scesa (ndr dalle scale) nell'androne del palazzo”, così contrastando Pt_1 quanto riferito da suo padre che ha dichiarato di aver visto la entrare nel palazzo. Pt_1
La versione dei fatti fornita dal primo teste contrasta poi con quanto riferito dal testimone indotto da parte convenuta, , escusso anch'egli all'udienza del 4.7.22, la cui Testimone_4 deposizione appare senz'altro di maggiore precisione e coerenza, il quale ha dichiarato “ho provveduto a telefonare al 118 al cui personale ha però parlato direttamente l'attrice spiegando cosa le era accaduto”, così smentendo quanto riferito dal , il quale ha dichiarato Testimone_1 che fu la figlia dell'attrice a chiamare l'autoambulanza. Tali incongruenze e contraddizioni testimoniali in ordine all'asserzione dei fatti inducono a ritenere non sufficientemente provato il nesso di causalità. Né può ritenersi elemento di riscontro idoneo a provare i fatti dedotti dall'attrice la compatibilità tra i danni e l'evento, affermata dal c.t.u. (medico), concernendo tale giudizio una valutazione della sussistenza del nesso causale tra danni accertati e la dinamica del sinistro prospettata e non un giudizio di verosimiglianza della effettiva verificazione del sinistro.
A ciò si aggiunga che il convenuto ha provato il caso fortuito. CP_1 Infatti, dalle deposizioni testimoniali è emerso che la pulizia del palazzo viene effettuata nei giorni di lunedì e venerdì di ogni settimana ed è incontestato che il giorno dell'evento era di domenica. Dunque, la presenza della sostanza suddetta sul pavimento dell'androne è stata evidentemente determinata da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del soggetto custode. Del resto, lo stesso teste di parte attrice, , ha riferito che il liquido presente sul Testimone_1 pavimento sembrava “fuoriuscito da un sacchetto di rifiuti”, elemento che corrobora la conclusione che la presenza di liquido nell'androne è stata determinata da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi.
Per tutti questi motivi la domanda non può che essere rigettata. Il rigetto della domanda assorbe qualsiasi questione riguardante il rapporto convenuto – assicurazione. Riguardo al regolamento delle spese di lite, il reale accadimento dell'infortunio e le lesioni patite dall'attrice, inducono la scrivente a compensare le spese di lite integralmente tra tutte le parti, escluse quelle di ctu, definitivamente a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice e dichiara in essa assorbita la domanda nei confronti della terza chiamata in causa;
b) compensa interamente tra tutte le parti le spese processuali;
c) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u.
Torre Annunziata, 07.02.2025.
Il Giudice Onorario di Pace (dr.ssa Silvia Pirone)