Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4189/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dott. Giordano
Avallone – nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Parte_1
Scorpiniti;
e
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Marcello Carnovale, CP_1
Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 26.11.2019 la parte ricorrente in epigrafe, lamentando l'illegittimità ed arbitrarietà del diniego dell'istituto previdenziale ad autorizzare l'erogazione della prestazione accessoria
(alla domanda di disoccupazione presentata nel 2019 e relativa all'anno
2018) dell'assegno per il nucleo familiare, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire disporre la liquidazione della predetta prestazione accessoria in favore della stessa quale genitore collocataria del figlio minore . Persona_1
Si costituiva l' che eccepiva, preliminarmente, la decadenza dalla CP_1 proposizione dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
30.4.1970 n. 639, l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443
c.p.c. per omessa presentazione del gravame amministrativo e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevate dall' sono infondate e devono essere respinte. CP_1
Ed infatti, in punto di procedibilità dell'azione giudiziaria, la ricorrente ha puntualmente osservato il prescritto iter amministrativo attraverso la
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che, introdotto nel 1988 con il D.lgs. n. 69, l'assegno per il nucleo familiare-ANF costituisce una prestazione economica riconosciuta a taluni lavoratori dipendenti, pensionati e altre figure specificatamente individuate dalla normativa. L'importo dell'assegno erogato è strettamente collegato alla conformazione e al numero dei componenti del nucleo familiare e tiene conto del reddito globalmente prodotto dallo stesso ed è erogato in maniera inversamente proporzionale, e in buona sostanza differenziata per scaglioni, rispetto al reddito.
Gli elementi appena indicati (il tipo di nucleo familiare, il numero di persone che lo compongono, il reddito complessivamente prodotto) sono utili a delineare un quadro operativo, cristallizzato annualmente dall' in apposite tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno fino al 30 CP_1 giugno dell'anno successivo.
L'importanza di definire bene il nucleo familiare è fondamentale per stabilire la tabella di riferimento ma siffatta individuazione è stata ampiamente svincolata dalla ricorrenza della convivenza materiale con il richiedente. A differenza, infatti, del concetto di “famiglia anagrafica”, quello di “nucleo familiare” può infatti includere soggetti non conviventi.
In particolare, la composizione del nucleo familiare, ai fini ANF, è disciplinata dal comma 6 dell'art.2 D. L. 69/88 e di rimando, per quanto non espressamente previsto da questi, dal D.P.R. n.797/55 (nello specifico, per il nucleo familiare, all'art.4). In maniera chiara ed esplicita è stabilito che non possono, invece, essere considerati parte del nucleo familiare:
• il coniuge che risulti legalmente ed effettivamente separato;
• Il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
• il soggetto che risulti sciolto da unione civile;
• il coniuge ed i figli o gli equiparati del cittadino straniero, i quali non risultino residenti su territorio della Repubblica, salvo particolari condizioni di reciprocità stipulate tramite convenzioni;
• i figli maggiorenni abili, che non siano studenti né abbiano un lavoro da apprendisti.
Con specifico riguardo ai rapporti ed allo stato civile dei genitori del minore - che qui particolarmente rileva - si osserva che la stessa incide unicamente in punto di individuazione della titolarità a richiedere la prestazione.
Ebbene, se l'affidamento è esclusivo, la stessa compete al genitore affidatario (iure proprio o per trasmissione del diritto da parte dell'ex coniuge, essendo la titolarità connessa al rapporto di lavoro dipendente: in tal senso militano sia la giurisprudenza di legittimità -Cass. civ., Sez. lavoro, 09/09/2003, n. 13200; Cass. Sent. n. 12770 del 2013- sia la specifica normativa contemplata dall'art. 211 della L. 151/1975 che introduce una sorta di cessione "ex lege" del credito in favore del coniuge affidatario, il cui diritto ha natura derivata dall'ex coniuge lavoratore).
In caso di affidamento condiviso, invece, i genitori hanno titolo entrambi a chiedere la prestazione sicché l'individuazione di chi tra i due effettuerà la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell'assegno sarà determinata da un accordo tra le parti. In mancanza di tale accordo l'autorizzazione alla percezione della prestazione familiare verrà accordata al genitore con il quale il figlio risulta convivente in base a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 903/1977.
Pertanto, nel caso in cui i figli siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e, dunque, questi siano entrambi legittimati a richiedere l'assegno per il nucleo familiare del quale fa parte il figlio, si prospettano due ipotesi: • i coniugi, di comune accordo, stabiliscono chi provvederà a effettuare richiesta per l' dichiarando il figlio nel proprio nucleo, CP_1
indipendentemente dalla convivenza del figlio con uno di loro (dato che non è un requisito indispensabile a differenza della presenza all'interno del nucleo familiare).
• qualora manchi un comune accordo, la percezione della prestazione
ANF spetta al genitore con il quale il figlio risulta convivente (solo in questo caso, infatti, la convivenza è rilevante).
Dal quadro normativo appena delineato si evince allora che eventuali questioni attinenti alla coabitazione e/o alla residenza formale dei genitori non possono in nessun caso incidere sull'accesso alla prestazione.
Le argomentazioni in tal senso spese da parte resistente a sostegno del diniego alla richiesta della corresponsione degli assegni al nucleo familiare relativamente all'anno 2018 da parte ricorrente, non trovano alcun avallo normativo o giurisprudenziale, afferendo unicamente alla permanenza della residenza formale dei genitori.
Al contrario, la documentazione agli atti attesta l'accordo tra i coniugi sulla titolarità in capo alla ricorrente della richiesta della prestazione per cui è causa (cfr. autocertificazione del sig. RO Giuseppe allegato al ricorso), la circostanza acclarata - con la prova a mezzo del teste espletata all'udienza del 2.2.2022 - della convivenza Testimone_1
del figlio minore con la ricorrente, che catalizza in capo alla medesima la legittimazione alla richiesta anche in assenza di accordo con l'ex coniuge.
La circostanza che il minore nell'anno 2018 non avesse la residenza presso l'abitazione sita a Corigliano via Marche, ove vive con la ricorrente, è privo di rilevanza, in quanto egli risulta comunque facente parte del nucleo familiare.
Sulla scorta di tali elementi, inconferenti appaiono le motivazioni addotte dall'istituto di previdenza - con riferimento alla residenza formale dei genitori e del minore - ed arbitrarie nella misura in cui attribuiscono ad un dato irrilevante nella materia de qua - l'esito delle verifiche dell'anagrafica tributaria - carattere preclusivo alla concessione degli assegni familiari, privilegiando per di più l'aspetto formale - ancorato alla residenza - a quello fattivo e storico dell'effettiva convivenza del minore con la ricorrente. Il complesso probatorio offerto da parte ricorrente è sufficiente per ritenere provato il diritto agli ANF per l'anno 2018, di cui beneficiario risulta il nucleo familiare costituito dalla ricorrente e dal figlio con la stessa convivente.
Ne consegue l'integrale accoglimento della domanda azionata dalla parte ricorrente.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.101
a € 5.200 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta il diritto della ricorrente a percepire gli Parte_1 assegni per il nucleo familiare per l'anno 2018 e condanna l' al CP_1
pagamento dei ratei maturati e non riscossi con accessori come per legge;
- condanna parte resistente alla refusione nei confronti della CP_1 ricorrente delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 1.500,00 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 19 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.