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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG 409/2021
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARIA LUISA GIOIA, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in LAINO BORGO, Via Roma n. 18/A, giusta procura allegata
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCELLO CP_1
CARNOVALE, UMBERTO FERRATO, CARMELA FILICE e GIULIA RENZETTI, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, Corso Calabria, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 15/02/2021, Parte_1
ha convenuto in giudizio chiedendo l'accertamento il diritto all'indennità di
[...] CP_1 accompagnamento. Il ricorrente ha dedotto di essersi visto riconoscere i requisiti sanitari necessari all'esito di giudizio per ATP, RG n. 2133/2018, con conseguente regolare pagamento fino alla visita di revisione del 18/01/2021, a seguito della quale sarebbe stato riconosciuto solo invalido al 100%, ma non sarebbe stata invece confermata la permanenza dei requisiti sanitari legittimanti la percezione dell'indennità di accompagnamento. Ha, dunque, agito in giudizio per il ripristino della prestazione a decorrere dal 1/01/2021, spese vinte e rifusione al procuratore antistatario, articolando specificamente le seguenti conclusioni: “dichiarare ed accertare il diritto in favore del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 F. 18/1980 così come riconosciuto nel procedimento n. 2133/18 RGAC concluso con decreto di omologa ex art. 445 bis co 5 c.p.c. del Tribunale di Castrovillari nella misura dovuta per legge con decorrenza dal 10 Maggio 2018. con interessi e rivalutazione sui ratei non corrisposti a decorrere dal 01.01.2021 e fino alla data dell'effettivo pagamento dell'indennità di accompagnamento”.
Si è costituito in giudizio eccependo l'improcedibilità del ricorso stante la previsione di cui CP_1 all'art. 445 bis c.p.c., nel merito chiedendone il rigetto, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'accertamento dei diritti della condizione di invalidità civile prevede, all'esito sfavorevole del procedimento amministrativo, anche in caso di revisione, l'introduzione obbligatoria dell'ATP e nel caso di specie il giudizio non è stato introdotto nelle forme dell'ATP ex art. 445 bis c.p.c. Alla luce di ciò, in via preliminare e assorbente deve essere affermata l'improcedibilità della domanda giudiziale, con assegnazione del termine di 15 giorni per l'introduzione del giudizio ex art. 445 bis c.p.c.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura processuale della pronuncia.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara improcedibile il ricorso.
- Assegna alle parti il termine di 15 giorni per l'introduzione del giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 25/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
2
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARIA LUISA GIOIA, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in LAINO BORGO, Via Roma n. 18/A, giusta procura allegata
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCELLO CP_1
CARNOVALE, UMBERTO FERRATO, CARMELA FILICE e GIULIA RENZETTI, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, Corso Calabria, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 15/02/2021, Parte_1
ha convenuto in giudizio chiedendo l'accertamento il diritto all'indennità di
[...] CP_1 accompagnamento. Il ricorrente ha dedotto di essersi visto riconoscere i requisiti sanitari necessari all'esito di giudizio per ATP, RG n. 2133/2018, con conseguente regolare pagamento fino alla visita di revisione del 18/01/2021, a seguito della quale sarebbe stato riconosciuto solo invalido al 100%, ma non sarebbe stata invece confermata la permanenza dei requisiti sanitari legittimanti la percezione dell'indennità di accompagnamento. Ha, dunque, agito in giudizio per il ripristino della prestazione a decorrere dal 1/01/2021, spese vinte e rifusione al procuratore antistatario, articolando specificamente le seguenti conclusioni: “dichiarare ed accertare il diritto in favore del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 F. 18/1980 così come riconosciuto nel procedimento n. 2133/18 RGAC concluso con decreto di omologa ex art. 445 bis co 5 c.p.c. del Tribunale di Castrovillari nella misura dovuta per legge con decorrenza dal 10 Maggio 2018. con interessi e rivalutazione sui ratei non corrisposti a decorrere dal 01.01.2021 e fino alla data dell'effettivo pagamento dell'indennità di accompagnamento”.
Si è costituito in giudizio eccependo l'improcedibilità del ricorso stante la previsione di cui CP_1 all'art. 445 bis c.p.c., nel merito chiedendone il rigetto, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'accertamento dei diritti della condizione di invalidità civile prevede, all'esito sfavorevole del procedimento amministrativo, anche in caso di revisione, l'introduzione obbligatoria dell'ATP e nel caso di specie il giudizio non è stato introdotto nelle forme dell'ATP ex art. 445 bis c.p.c. Alla luce di ciò, in via preliminare e assorbente deve essere affermata l'improcedibilità della domanda giudiziale, con assegnazione del termine di 15 giorni per l'introduzione del giudizio ex art. 445 bis c.p.c.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura processuale della pronuncia.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara improcedibile il ricorso.
- Assegna alle parti il termine di 15 giorni per l'introduzione del giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 25/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
2