Sentenza 31 marzo 2005
Massime • 2
Posto che la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda con cui la società concessionaria di lavori pubblici chieda l'annullamento per illegittimità (ed il risarcimento dei danni subiti per effetto) del decreto dell'assessore regionale, adottato senza rimettere in discussione la precedente aggiudicazione, recante la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta, della convenzione, relativa a lavori di sfangamento di un lago, in precedenza stipulata con essa società; ciò in quanto la posizione soggettiva incisa dal provvedimento impugnato ha la consistenza non già del mero interesse legittimo (cui si correla la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo), sibbene quella, piena (e conoscibile dal giudice ordinario), del diritto soggettivo. Nè l'esclusione della giurisdizione del giudice ordinario può fondarsi sull'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, prevedente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni amministrative: ciò in quanto l'art. 31- bis della legge 11 febbraio 1994, n.109 (avente portata derogatoria rispetto alla "lex generalis" costituita dal citato art. 5) assoggetta le concessioni in materia, come nella specie, di lavori pubblici agli ordinari criteri di riparto giurisdizionale operanti in materia di appalti di opere pubbliche. Nè, in relazione al concorrente "petitum" risarcitorio della domanda, può venire in rilievo, al fine di incardinare la giurisdizione del giudice amministrativo, la disposizione di cui all'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205: essa infatti - nel prevedere, con la sostituzione dell'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e con la modifica dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, rispettivamente che il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone il risarcimento del danno ingiusto, e che il TAR, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno - è norma che non attiene alla giurisdizione, ma all'estensione dei poteri del giudice amministrativo, nel senso che, per un principio di concentrazione, essa configura ora come "piena" la giurisdizione, sia esclusiva che generale di legittimità, del giudice amministrativo, autorizzando quel giudice a conoscere, quindi, anche delle domande risarcitorie, connesse all'impugnazione dell'atto, ma ove appunto sussista, in relazione a questo, la sua giurisdizione, e non già in relazione a qualsiasi istanza risarcitoria formulata nei confronti della P.A. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno altresì escluso che il diniego implicito alla stipula di una convenzione integrativa, ravvisabile nel decreto impugnato, fosse nel caso riferibile al "momento genetico" di tale seconda convenzione, atteso che la stipula d'appositi successivi accordi, che si fossero resi necessari per l'esecuzione di lavori ulteriori eccedenti il finanziamento iniziale, era espressamente prevista come clausola della convenzione iniziale, sicchè, anche sotto questo profilo, il decreto impugnato doveva ritenersi pur sempre incidente su posizioni di diritto perfetto negozialmente acquisite dalla società concessionaria).
Gli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, si riferiscono alla sola fase pubblicistica dell'appalto (compresi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti), ma non riguardano anche la fase relativa alla esecuzione del rapporto: in questa seconda fase resta, quindi, operante la competenza giurisdizionale del giudice ordinario come giudice dei diritti, cui spetta verificare la conformità alla normativa positiva delle regole attraverso cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi e delle relative condotte attuative.
Commentari • 5
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FATTO E DIRITTO 1. Alto Lago s.r.l., creditrice di Astaldi s.p.a. (assoggettata a procedura concorsuale) in qualità di subappaltatrice nell'ambito di un contratto di appalto pubblico, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia, impugnava il decreto direttoriale n. 5911 del 19 maggio 2021, recante "Secondo piano di riparto certificazioni ammesse al Fondo salva opere annualità 2021", e la conseguente riduzione dei relativi importi del secondo piano di riparto di cui al decreto direttoriale n. 5911 del 19 maggio 2021 recante "Secondo piano di riparto certificazioni ammesse al Fondo salva opere annualità 2021", con cui il Ministero delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/03/2005, n. 6743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6743 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRUPPO COSIAC S.P.A., IN NOME PROPRIO E QUALE CAPOGRUPPO MANDATARIA DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE COSTITUITA CON LA DIPENTA S.P.A., LA S.PRO.NE. S.P.A. E LA.A.I.A. COSTRUZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 52, presso lo studio dell'avvocato JARICCI PIETRANGELO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE RAIMONDI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
per regolamento di giurisdizione avverso la decisione definitiva n. 381/01 del Consiglio di Giustizia amministrativa di PALERMO, depositata il 23/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/05 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
uditi gli Avvocati Salvatore RAIMONDI e RAGO dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, di entrambi i ricorsi (R.G. n. 29228/2001 e 3438/2003), da riunire per connessione oggettiva e soggettiva, con affermazione della giurisdizione T.S.A.P ex art. 143 testo unico 1933. FATTO E DIRITTO
1. La COSI.AC s.p.a., in proprio e nella qualità di cui in epigrafe, ha impugnato per cassazione la decisione in data 23 luglio 2001, con la quale il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sede di appello, ha declinato la propria giurisdizione in ordine alla controversia (che ha ritenuto riservata alla cognizione dell'A.G.O. in ragione della sua inerenza alla esecuzione di un contratto con la P.A.) sottesa al ricorso con cui essa società aveva chiesto al G.A. l'annullamento per illegittimità - ed il risarcimento dei danni subiti per effetto - del decreto n. 960/1998, con il quale l'Assessorato dei lavori pubblici della Regione Sicilia aveva dichiarato "risolta al sensi dell'art. 1463 c.c. per impossibilità (normativa) sopravvenuta" la convenzione, relativa a lavori di sfangamento del lago Leone, in precedenza stipulata con la COSIAC.
Risoluzione motivata, in quel decreto, in base al duplice rilievo che, nei limiti di quella convenzione, i lavori eseguendi sarebbero risultati, come da progetto poi approvato, privi di alcuna "anche parziale funzionalità" e che, però, era "impossibile addivenire alla stipula di una convenzione integrativa, volta all'affidamento di lavori ulteriori rispetto all'importo fissato dalla convenzione originaria", per essere questa "preclusa dall'avvenuta soppressione in via legislativa (l. n. 10/93) dell'istituto della concessione come precedentemente disciplinato".
1.1. Con l'odierna impugnazione, la ricorrente sostiene che la giurisdizione, in ordine alla presente controversia, spetti, viceversa, proprio al G.A. (che l'avrebbe, dunque, erroneamente declinata) o, in subordine, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche (innanzi al quale avrebbe, nel frattempo proposto ricorso avverso il medesimo decreto assessoriale n. 960/1998).
1.2. L'Assessorato intimato, costituitosi con controricorso, ha ritenuto per contro esatta l'indicazione di competenza dell'A.G.O. contenuta nella decisione impugnata.
1.3. 11 P.G., nelle sue conclusioni orali, ha, a sua volta, ritenuto, nella specie, competente il G.A., sul rilievo della incidenza del diniego di stipula di convenzione aggiuntiva (contenuto nel decreto impugnato) all'area delle scelte discrezionali della P.A., attinenti al momento genetico del contratto e, per ciò, incidenti su posizioni di interesse legittimo.
2. Con l'unico complesso motivo del proprio ricorso, la COSI.AC ritiene, in via principale, riservata la presente controversia alla giurisdizione generale di legittimità del G.A.. E ciò sia in ragione del "petitum" della domanda - volta ad ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo (non in potere del G.O.), sia in ragione della presupposta inerenza di quel provvedimento al momento non già funzionale ed esecutivo, bensì genetico del contratto, nel quale sono immanenti poteri autoritativi della P.A., nella specie appunto esercitati per addivenire alla "revoca della concessione e al diniego implicito di approvazione dell'atto aggiuntivo".
Alternativamente, sempre secondo la ricorrente, la cognizione della lite dovrebbe ritenersi attratta nell'area di giurisdizione esclusiva del G.A. in relazione alla previsione dell'art. 5 l. 1034/1971 (in materia di rapporti sorti da concessioni), ovvero dell'art. 33, lett. e), d.lgs. n. 80/1998 (in materia di affidamento di appalti di lavori nel settore dei pubblici servizi), ovvero ancora degli art. 6 della l. 2000 n. 205 (in materia di appalti di lavori in genere) e 7 l. cit. (in tema di controversia sui diritti patrimoniali consequenziali).
2.1. La prima prospettazione della ricorrente non può condividersi. Ai fini del riparto di giurisdizione, tra G.O. e G.A., che si determina sulla base della domanda, rileva, infatti, non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale, il quale va identificato non tanto in funzione della statuizione richiesta al giudice, ossia dell'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo (tra le più recenti: Cass, sez. un. nn. 10180/04; 5640/02; 915, 279/99; 2643/98). E nella specie, non è dubbio, alla stregua di tale criterio discretivo, che la posizione soggettiva incisa dal provvedimento impugnato abbia la consistenza non già del mero interesse legittimo (cui si correla la giurisdizione generale di legittimità del G.A.), sibbene quella piena (conoscibile dal G.O.) di un diritto soggettivo. Tale consistenza, appunto, avendo le posizioni della società discendenti da convenzione già stipulata, in relazione ad un provvedimento, per di più, che non ha inteso rimettere in discussione (in termini di eventuale illegittimità) la precedente aggiudicazione ma ha espressamente fatto riferimento ad una "impossibilità sopravvenuta" della esecuzione dell'opera commissionata, agli effetti di una "risoluzione", non a titolo di inadempimento, della convenzione da parte della amministrazione committente. Mentre anche il diniego implicito alla stipula di una convenzione integrativa, ravvisato nel decreto impugnato, non è comunque riferibile, diversamente da quanto presupposto dal P.G., al "momento genetico" di tale seconda convenzione: atteso che la stipula di appositi successivi accordi - che si fossero resi necessari per l'esecuzione di lavori ulteriori eccedenti il finanziamento iniziale - era espressamente prevista come clausola (sub art. 6) della convenzione in questione. Per cui, anche per tal profilo, il decreto impugnato incide pur sempre su posizioni di diritto perfetto negozialmente acquisite dalla concessionaria.
2.2. La controversia in esame neppure è, peraltro, riconducibile ad alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A. indicate dalla ricorrente. Ed invero:
a) non giova il richiamo alla giurisdizione esclusiva in materia di concessioni amministrative di cui all'art. 5 della l. n. 1034 del 1971, una volta che, con il successivo art. 31 - bis della l. 1994 n.
109 (che ha portata derogatoria rispetto alla lex generalis costituita dal citato art. 5 l. n. 1034), le concessioni in materia, come nella specie, di lavori pubblici sono state assoggettate agli ordinari criteri di riparto giurisdizionale operanti in materia di appalti di opere pubbliche (cfr., ex plurimis, Sez. un. nn. 12622/1998; 516, 287/1999; 73/2000);
b) neppure è più invocabile il disposto dell'art. 33 d.lgs. n. 80/98, istitutivo di una giurisdizione esclusiva del G.A. estesa a
"tutte le controversie" comunque attinenti alla materia dei servizi pubblici (tra le quali si assume inquadrabile anche l'odierna lite in ragione della prospettata strumentalità dei lavori in questione a finalità di servizio per la collettività). E ciò per la considerazione, assorbente, che il predetto art. 33 (pur riferibile, ratione temporis, alla fattispecie in esame) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in parte qua, con sentenza del Giudice delle leggi n. 292 del 2000;
c) non utile e pertinente è anche il richiamo all'art. 6 della legge n. 205 del 2000, che devolve alla giurisdizione esclusiva del G.A.
"tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori pubblici".
Questa legge, entrata in vigore il 10 agosto 2000 e dunque in un momento ben successivo alla data della domanda introduttiva del giudizio promosso da Ideacasa s.r.l., non ha efficacia retroattiva (Cass., sez. un., 16 luglio 2001, n. 9645; sez. un., 6 aprile 2001, n. 149/s.u.). Tuttavia, poiché il giudizio de quo pende davanti al giudice amministrativo, le citate norme sopravvenute potrebbero confermare la giurisdizione di quest'ultimo, secondo l'effetto convalidante già affermato da questa Corte (Cass., sez. un., 27 luglio 1999, n. 516/s.u.; 10 agosto 1999, n. 580/s.u.). Nel caso di specie, però, tale risultato ermeneutico deve essere escluso, perché - come già detto - gli artt. 6 e 7 della legge n. 205 del 2000 contemplano le procedure di affidamento degli appalti pubblici, e quindi si riferiscono alla sola fase pubblicistica dell'appalto (compresi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti), ma non si estendono a quella relativa alla esecuzione del rapporto. In questa seconda fase restando, quindi, operante la competenza giurisdizionale del giudice ordinario come giudice dei diritti, cui spetta verificare la conformità alla normativa positiva delle regole attraverso cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi e delle relative condotte attuative (cfr., per tutte, Sez. un. Nn. 5640/2002; 9534/2004);
d) ne' - in relazione al concorrente petitum risarcitorio della domanda azionata dalla COSI.AC - può venire, infine, in rilievo, al fine di incardinare la giurisdizione del G.A., la disposizione, all'uopo invocata dalla ricorrente, di cui all'art. 7 della citata legge 205.
La quale non attiene, invero, alla giurisdizione, ma alla estensione dei poteri del G.A. (cfr. Corte cost. 204/04). Nel senso che, per un principio di concentrazione, detta norma configura ora come "piena" la giurisdizione, sia esclusiva che generale di legittimità del G.A., autorizzando quel giudice a conoscere, quindi, anche delle domande risarcitorie, connesse alla impugnazione dell'atto, ma ove appunto sussista, in relazione a questo, la sua giurisdizione, e non già in relazione a qualsiasi istanza risarcitoria formulata nei confronti della P.A..
3. Anche la prospettazione subordinata di configurabilità, nella specie, di una controversia di pertinenza del T.S.A.P. risulta priva di fondamento.
Per quanto già rilevato, l'atto impugnato si risolve in una manifestazione di volontà paritetica dell'A. nel quadro di un rapporto contrattuale, in relazione al quale essa invoca l'applicazione di regole privatistiche (art. 1463 c.c.). L'atto sub indice non ha la sostanza, pertanto, del provvedimento amministrativo e cioè dell'unico possibile oggetto del ricorso diretto al T.S.A.P. ai sensi dell'art. 143 r.d. 1933 n. 1775 (in tal senso vedi anche la sentenza relativa al ricorso, n. 3438/03, discusso in pari data, in causa COSI.AC c. Assessorato Regione Sicilia).
4. L'odierna impugnazione va, pertanto, respinta, previa declaratoria di giurisdizione del G.O. nella presente controversia.
5. Sussistono giusti motivi, anche in relazione alla novità delle questioni dibattute, in un contesto normativo in evoluzione, per compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione dell'AGO in ordine alla presente controversia. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il Roma, 10 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2005