Art. 15.
L' articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 274 (Collocamento fuori ruolo). - Per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali e all'internazionalizzazione delle imprese, nonche' di rilevante interesse per il Ministero degli affari esteri, i funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo, nel rispetto delle relative autonomie organizzative, presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, la Presidenza del consiglio e gli altri Ministeri, e presso le regioni e le citta' metropolitane, come definite dall' articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e successive modificazioni, a seguito di concertazione e richiesta da parte dei predetti enti territoriali. Si applicano le procedure previste dall'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni.
I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del comma precedente non possono superare il numero di venti, non comprendendosi in tale numero i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni".
Note all'art. 15:
- Il testo dell' art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e' il seguente:
Art. 18 (Citta' metropolitana) - 1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due livelli:
a) citta' metropolitana;
b) comuni.
2. Alla citta' metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme.
3. Sono organi della citta' metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.
4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta".
- Il testo dell' art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' il seguente:
Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'impiegato.
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformita' al quarto comma dell'art. 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento".
L' articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 274 (Collocamento fuori ruolo). - Per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali e all'internazionalizzazione delle imprese, nonche' di rilevante interesse per il Ministero degli affari esteri, i funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo, nel rispetto delle relative autonomie organizzative, presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, la Presidenza del consiglio e gli altri Ministeri, e presso le regioni e le citta' metropolitane, come definite dall' articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e successive modificazioni, a seguito di concertazione e richiesta da parte dei predetti enti territoriali. Si applicano le procedure previste dall'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni.
I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del comma precedente non possono superare il numero di venti, non comprendendosi in tale numero i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni".
Note all'art. 15:
- Il testo dell' art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e' il seguente:
Art. 18 (Citta' metropolitana) - 1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due livelli:
a) citta' metropolitana;
b) comuni.
2. Alla citta' metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme.
3. Sono organi della citta' metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.
4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta".
- Il testo dell' art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' il seguente:
Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'impiegato.
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformita' al quarto comma dell'art. 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento".