Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 14/05/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 280 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 12.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SILVESTRE Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
atti; RESISTENTE
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 22.06.2023, il sig. premettendo di aver Parte_1
infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità uguale o maggiore all'80% ai fini del conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia, ha convenuto in giudizio l' chiedendo CP_1
l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale richiesta fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei CP_1
ratei pregressi, oltre accessori.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
Su richiesta del ricorrente, è stata disposta rinnovazione della c.t.u., affidando nuovo incarico alla dott.ssa la quale ha concluso confermando, sostanzialmente, Persona_1
il giudizio formulato dai dirigenti medici dell CP_1
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 12.02.2025, svoltasi con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, con contestuale motivazione.
***
2. La domanda è infondata.
Infatti, ai fini del riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia, quindi, il requisito sanitario necessario è costituito da una invalidità uguale o maggiore all'80%.
I requisiti amministrativi, invece, richiesti per fruire della pensione anticipata di vecchiaia
(art. 1 co. 8 del D. Lgs. n. 503/1992; art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011; art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 201/2011) sono: un presupposto di natura contributiva, rappresentato dal possesso di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione;
un presupposto di natura anagrafica, rappresentato dall'età minima di
61 anni per gli uomini e 56 anni, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario, pari a 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne (difatti ai fini del perfezionamento del requisito anagrafico per la fruizione della pensione di vecchiaia, a norma dell'art. 1 comma 8, del D. Lgs. n. 503/1992, “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”) e salva inoltre l'applicazione del meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita o stima di vita (cfr. art. 22-ter, co. 2, del D.L. n.
78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009; art. 12, co. 12-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010; art. 18, co. 4, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
111/2011, che ha disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore della disciplina al 2013; art. 24, co. 9 e 13, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, c.d. “decreto salva-Italia”; D.M. 6/12/2011 e D.M. 16/12/2014), il quale comporta che l'età richiesta per la pensione anticipata di vecchiaia risulta innalzata, in riferimento al triennio
2013/2015, a 60 anni e 3 mesi di età per gli uomini e 55 e 3 mesi di età per le donne, in riferimento al triennio 2016/2018, a 60 anni e 7 mesi di età per gli uomini e 55 e 7 mesi di età per le donne, e, in riferimento al biennio 2019/2020, a 61 anni di età per gli uomini e 56 anni di età per le donne;
un presupposto inoccupazionale, costituito dalla avvenuta cessazione del rapporto di lavoro (art. 1, co. 7, del D. Lgs. n. 503/1992, secondo cui “il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”).
Essenziale è, dunque, l'accertamento del requisito sanitario, e a tal fine è stata espletata una c.t.u. medico-legale.
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha confermato, con una relazione accurata ed approfondita, il giudizio già espresso dal dal collegio dell' e ha condivisibilmente CP_1
concluso affermando che parte ricorrente non è affetta da patologie che integrino un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento delle condizioni sanitari richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al ricorso.
In particolare il c.t.u. ha esaminato l'insieme dei dati acquisiti sotto il profilo anamnestico, obiettivo e documentale consente e rispetto alle conclusioni diagnostiche raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, ha potuto meglio esplicitarne il contenuto in termini di:
- Esiti di intervento chirugico di quadrantectomia e linfoadenectomia ascellare omolaterale della mammella destra e di chemioterapia e radioterapia per carcinoma mammario pT1c, N1, G3 (2018), in attuale ormonoterapia, in assenza di recidive e/o secondarismi;
- Sindrome ansioso depressiva in trattamento farmacologico;
- Ipertensione arteriosa;
- Lombalgia cronica con trocanterite in pz osteopenica;
- Scotoma OD. Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
Il consulente ha così concluso: “Pur considerando l'incidenza funzionale peggiorativa delle menomazioni diagnosticate sulle occupazioni confacenti alle attitudini dell'Assicurata, non risultano tuttavia alterazioni funzionali talmente severe da ridurre in misura non inferiore all'80% le capacità di lavoro in occupazioni confacenti (ex impiegata presso azienda tessile, fino al 2018 – non attualità di lavoro), come previsto dalla normativa di riferimento. Pertanto la Sig.ra va Parte_1
considerata NON INVALIDO ai sensi del D.L.vo 503/92 – dalla data della domanda amministrativa.”.
È da sottolineare, inoltre, che parte ricorrente non ha fatto pervenire osservazioni alla consulenza da parte di uno specialista qualificato.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto del periziando) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Ne discende, quindi, che, la domanda va respinta, non sussistendo i requisiti sanitari di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto.
3. Visto il deposito di dichiarazione resa e sottoscritta dalla parte ricorrente ex art. 152 disp. att. cpc aggiornata all'attualità, si dichiara quest'ultima non tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso in Isernia, il 14.05.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
dott.ssa Elvira Puleio