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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4448 R.G. anno 2024, avente ad oggetto: rimborso contributi volontari,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Parte_1
Francesco Massarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cerreto Sannita, via I.
Mastrobuoni 18,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Emilia Conrotto,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/10/2024 la ricorrente, premesso di essere stata autorizzata dall' CP_1 alla prosecuzione dei versamenti volontari e di avere effettuato versamenti per complessivi €
5.039,90, ma che successivamente lo stesso le aveva comunicato l'inutilizzabilità ai fini
CP_1 dei supplementi di pensione dei contributi volontari versati dopo la decorrenza della pensione, sicché ne aveva chiesto la restituzione senza però ottenere alcun riscontro, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire
CP_1 dall' la somma di € 5.039,90 a titolo di rimborso per contributi volontari versati su
CP_1 CP_ indicazione dell' ma non utilizzabili;
2) condannare, per l'effetto, l' in persona del
CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di € 5.039,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”; con vittoria delle spese, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituito l' , deducendo di aver provveduto al rimborso richiesto, sul c/c CP_1 indicato, con valuta 18/11/2024, e chiedendo conseguentemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 Le circostanze di fatto sono pacifiche e documentali, così come il diritto dell'istante di ottenere il rimborso dei contributi volontari versati per complessivi € 5.039,90, non utilizzabili ai fini dei supplementi di pensione.
Come si evince dalla documentazione versata in atti dall' , l' ha provveduto, nelle CP_1 CP_1 more del giudizio, al rimborso dell'importo richiesto.
Nelle note di trattazione scritta la ricorrente, preso atto di ciò, ha insistito per la sola condanna dell' al pagamento delle spese, tenuto conto del pagamento in epoca successiva alla notifica CP_1 del ricorso.
Nel merito va, conseguentemente, dichiarata la cessazione della materia del contendere, che come precisato in giurisprudenza “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr. Cass. sent. n. 10553 del 07/05/2009; ord. n. 5188 del 16/03/2015).
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, da effettuarsi sulla base del principio della soccombenza virtuale, si osserva, per un verso, che la soccombenza dell' in ordine al merito CP_1 della controversia può ritenersi pacifica;
per altro verso, che l' , il quale si è attivato per la CP_1 restituzione immediatamente dopo la notifica del ricorso introduttivo, non ha in alcun modo chiarito le ragioni del ritardo nel provvedere sulla richiesta di rimborso, inoltrata per la prima volta il 25/02/2020, nonostante i reiterati solleciti sia tramite il patronato di Telese, CP_3 sia da ultimo tramite l'avv. Massarelli (pec del 23/01/2024). Di conseguenza, le spese del giudizio vanno poste a carico dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia, ulteriormente ridotta del 30% tenuto conto dell'assenza di questioni complesse e della limitata attività processuale svolta, stante la definizione all'esito della prima udienza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 918,40 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato
€ 43,00, con attribuzione al procuratore antistatario.
Benevento, 26 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4448 R.G. anno 2024, avente ad oggetto: rimborso contributi volontari,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Parte_1
Francesco Massarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cerreto Sannita, via I.
Mastrobuoni 18,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Emilia Conrotto,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/10/2024 la ricorrente, premesso di essere stata autorizzata dall' CP_1 alla prosecuzione dei versamenti volontari e di avere effettuato versamenti per complessivi €
5.039,90, ma che successivamente lo stesso le aveva comunicato l'inutilizzabilità ai fini
CP_1 dei supplementi di pensione dei contributi volontari versati dopo la decorrenza della pensione, sicché ne aveva chiesto la restituzione senza però ottenere alcun riscontro, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire
CP_1 dall' la somma di € 5.039,90 a titolo di rimborso per contributi volontari versati su
CP_1 CP_ indicazione dell' ma non utilizzabili;
2) condannare, per l'effetto, l' in persona del
CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di € 5.039,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”; con vittoria delle spese, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituito l' , deducendo di aver provveduto al rimborso richiesto, sul c/c CP_1 indicato, con valuta 18/11/2024, e chiedendo conseguentemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 Le circostanze di fatto sono pacifiche e documentali, così come il diritto dell'istante di ottenere il rimborso dei contributi volontari versati per complessivi € 5.039,90, non utilizzabili ai fini dei supplementi di pensione.
Come si evince dalla documentazione versata in atti dall' , l' ha provveduto, nelle CP_1 CP_1 more del giudizio, al rimborso dell'importo richiesto.
Nelle note di trattazione scritta la ricorrente, preso atto di ciò, ha insistito per la sola condanna dell' al pagamento delle spese, tenuto conto del pagamento in epoca successiva alla notifica CP_1 del ricorso.
Nel merito va, conseguentemente, dichiarata la cessazione della materia del contendere, che come precisato in giurisprudenza “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr. Cass. sent. n. 10553 del 07/05/2009; ord. n. 5188 del 16/03/2015).
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, da effettuarsi sulla base del principio della soccombenza virtuale, si osserva, per un verso, che la soccombenza dell' in ordine al merito CP_1 della controversia può ritenersi pacifica;
per altro verso, che l' , il quale si è attivato per la CP_1 restituzione immediatamente dopo la notifica del ricorso introduttivo, non ha in alcun modo chiarito le ragioni del ritardo nel provvedere sulla richiesta di rimborso, inoltrata per la prima volta il 25/02/2020, nonostante i reiterati solleciti sia tramite il patronato di Telese, CP_3 sia da ultimo tramite l'avv. Massarelli (pec del 23/01/2024). Di conseguenza, le spese del giudizio vanno poste a carico dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia, ulteriormente ridotta del 30% tenuto conto dell'assenza di questioni complesse e della limitata attività processuale svolta, stante la definizione all'esito della prima udienza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 918,40 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato
€ 43,00, con attribuzione al procuratore antistatario.
Benevento, 26 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
2