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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8805/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di AN TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8805/2023 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 4 aprile 2025 ad ore 10,30 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Pt_1
l'avv. BORDIGNON PAOLA TULLIA e , Per 14,16,18 l'avv.
[...] Controparte_1 CAFIERO FILIPPO oggi sostituito dall'avv. ..
Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, in esito alla discussione dà lettura della sentenza
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AN
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8805/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BORDIGNON PAOLA TULLIA Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA, 46 20122 AN presso il difensore avv.
BORDIGNON PAOLA TULLIA
ATTORE/I
contro
14,16,18 AN (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CAFIERO FILIPPO elettivamente domiciliato in VIALE GRAN SASSO, 37 20131 AN presso il difensore avv. CAFIERO FILIPPO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 6
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi. Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta dall'attrice condomina che con ricorso chiedeva la declaratoria di invalidità della delibera assembleare resa dal convenuto in data 25.10.2022 nella parte in cui ai CP_1
punti 1 dell'odg ha deliberato in merito a “ … le statuizioni assunte in punto di approvazione del consuntivo,
preventivo e riparto, relativamente alla posizione ”, Controparte_2
Parte attrice lamenta l'illegittimità delle delibera de quo sul presupposto :
1. Della omessa verbalizzazione del suo voto negativo
2. Della mancata contabilizzazione di versamenti nelle more effettuati dall'attrice
3. Della illegittima attribuzione di spese legali
Concludeva “ -in via cautelare e urgente: accertata e dichiarata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora disporre la sospensione, inaudita altera parte, o in subordine previa udienza di comparizione,
della delibera assembleare assunta dal in data il 25 ottobre 2022, in Controparte_3
persona dell'Amministratore , per le statuizioni assunte in punto di approvazione del consuntivo, del CP_4
preventivo e riparto, relativamente alla posizione;
-nel merito: dichiarare la nullità, o Controparte_2
comunque annullare, la delibera assembleare assunta dal in data il 25 Controparte_3
ottobre 2022, in persona dell'Amministratore , per le statuizioni assunte in punto di approvazione del CP_4
consuntivo, del preventivo e riparto, relativamente alla proprietà e per omessa verbalizzazione del voto Pt_1
pagina 3 di 6 negativo dalla stessa espresso sull'approvazione del preventivo. -condannare il Controparte_5
a rifondere alla signora le somme che la stessa risulterà, nelle more, aver pagato in eccedenza a
[...] Pt_1
quanto dovuto, con riserva di specifica quantificazione. …”
Il procedimento veniva assegnato alla dott.ssa . Persona_1
Il convenuto si costituiva regolarmente in giudizio contestando ogni assunto avversario, e sul CP_1
presupposto della piena legittimità della delibera chiedeva “ negare la sussistenza e fondatezza di qualsivoglia presupposto o condizione per la sospensione dell'impugnata delibera assembleare e, nel merito, respingere la domanda avversaria per declaratoria di nullità o annullabilità dell'impugnata delibera assembleare del
25/10/2022, siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa e alla documentazione in atti, ancorché relativamente alla proprietà ; - per le stesse ragioni e perché domanda generica e Pt_1
indeterminata, respingere altresì la domanda avversaria di condanna del resistente al pagamento di CP_1
somme ritenute dalla ricorrente come pagate in eccedenza, ma non specificate e non quantificate.”
All'udienza del 19.6 2023 il giudice sospendeva l'efficacia delle delibera impugnata e dopo diversi rinvii ove il
Giudice tentata la conciliazione all'udienza del 20.5.2023 veniva disposta CTU contabile
Nelle more con provvedimento del 10.9.2024 il procedimento veniva definitivamente assegnato alla dott.ssa
Sabrina Bocconcello che all'udienza del 13.11.2024 fissata per il giuramento del CTU a modifica dell'ordinanza del 20.5.2023 riteneva superflua ai fini del decidere la disposta CTU e rinviava per la discussione .
All'udienza del 25.2.2025 le parti precisavano le conclusioni come segue :
Parte attrice: -nel merito: dichiarare la nullità, o comunque annullare, la delibera assembleare assunta dal in data il 25 ottobre 2022, in persona dell'Amministratore , Controparte_3 CP_4
per le statuizioni assunte in punto di approvazione del consuntivo, del preventivo e riparto, relativamente alla proprietà e per omessa verbalizzazione del voto negativo dalla stessa espresso Controparte_2
sull'approvazione del preventivo. -condannare il a rifondere alla signora Controparte_3
l'importo di euro 9.831,33 che la stessa ha versato, nelle more, in eccedenza a quanto dovuto, oltre Pt_1
interessi legali maturati al saldo. -Condannare il alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Parte convenuta : ..”insiste perché l'adito Tribunale voglia - respingere la domanda avversaria per declaratoria di nullità o annullabilità dell'impugnata delibera assembleare del 25/10/2022, siccome infondata in fatto e in pagina 4 di 6 diritto per le ragioni tutte di cui in comparsa di risposta e alla documentazione in atti, ancorché relativamente alla proprietà ; - respingere, altresì, per le stesse ragioni e perché domanda generica e indeterminata, la Pt_1
domanda avversaria di condanna del resistente al pagamento di somme ritenute dalla ricorrente CP_1
come pagate in eccedenza, ma non specificate e non quantificate. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.”
Ed il giudice rinviava per la discussione ex art 281 sexies cpc
All'udienza del 4.4.2025, in esito alla discussione, viene data lettura della sentenza.
L'impugnazione azionata dall'attrice avverso la delibera dell'assemblea del Condominio Convenuto tenutasi in seconda convocazione in data 25.10.2022 punto 1 dell'odg nella parte in cui, l'assemblea ha approvato il consuntivo 2011 ed in particolare la voce di spesa addebito personale, è fondata e merita accoglimento.
In via del tutto assorbente rispetto agli altri motivi di impugnazione in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V
Ord., 08/06/2018, n. 15008), si rileva quanto segue.
Come noto la Suprema Corte, con la sentenza n.24696 del 2008 ha stabilito in merito all'imputabilità al singolo condomino delle spese c.d. personali il principio, già precedentemente espresso (Cassazione Civile 3946 del
1999) secondo cui “”è affetta da nullità - e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c.,
la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del per una procedura iniziata contro di lui, in CP_1
mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a norma dell'art. 1421 c.c., può
essere fatta valere dallo stesso che abbia partecipato all'assemblea ancorchè abbia espresso voto CP_1
favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione” ed è altresì rilevabile d'ufficio.
Nel caso in esame è pacifico tra le parti che
- l'addebito di spese legali indicate dal a carico dell'attrice in sede di nota di precisazione del CP_1
credito (doc 5 parte convenuta) depositato, nell'ambito di una procedura esecutiva a carico della stessa attrice RGE n. 814\16 dott.ssa prima della delibera oggi impugnata Per_2
pagina 5 di 6 - parte delle spese legali indicate da parte convenuta nella nota di precisazione del credito non sono state liquidate dal Tribunale come da ordinanza del 7.11.2022, successiva alla delibera del 25.10.22 oggi impugnata (doc.1 parte convenuta).
Consegue che illegittimamente l'assemblea, nel corso della delibera de quo, ha attribuito alla attrice nel riparto approvato spese legali non dovute perché richieste in mancanza di un provvedimento Giudiziario che ne sancisce la soccombenza, quindi l'impugnazione va accolta e va dichiarata la nullità della delibera de quo nella parte in cui ripartisce alla sola attrice le spese legali suddette.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di restituzione come formulata dall'attrice atteso che tra le parti esiste un rapporto caratterizzato dalla corrispettività economica di dare/avere, quale quello condominiale,
soggetta a sempre possibili conguagli che possono anche essere operati in esercizi successivi anche del provvedimento giudiziario .
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sentenza esecutiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza,
domanda ed eccezione disattesa:
-dichiara la nullità della delibera del 25.10.2022 punto 1 dell'odg resa dall'assemblea del Condominio Convenuto
come in motivazione.
- rigetta ogni altra domanda
-condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite liquidate in Euro CP_1
3.500,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso forfetario.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, 4.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di AN TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8805/2023 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 4 aprile 2025 ad ore 10,30 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Pt_1
l'avv. BORDIGNON PAOLA TULLIA e , Per 14,16,18 l'avv.
[...] Controparte_1 CAFIERO FILIPPO oggi sostituito dall'avv. ..
Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, in esito alla discussione dà lettura della sentenza
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AN
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8805/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BORDIGNON PAOLA TULLIA Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA, 46 20122 AN presso il difensore avv.
BORDIGNON PAOLA TULLIA
ATTORE/I
contro
14,16,18 AN (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CAFIERO FILIPPO elettivamente domiciliato in VIALE GRAN SASSO, 37 20131 AN presso il difensore avv. CAFIERO FILIPPO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 6
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi. Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta dall'attrice condomina che con ricorso chiedeva la declaratoria di invalidità della delibera assembleare resa dal convenuto in data 25.10.2022 nella parte in cui ai CP_1
punti 1 dell'odg ha deliberato in merito a “ … le statuizioni assunte in punto di approvazione del consuntivo,
preventivo e riparto, relativamente alla posizione ”, Controparte_2
Parte attrice lamenta l'illegittimità delle delibera de quo sul presupposto :
1. Della omessa verbalizzazione del suo voto negativo
2. Della mancata contabilizzazione di versamenti nelle more effettuati dall'attrice
3. Della illegittima attribuzione di spese legali
Concludeva “ -in via cautelare e urgente: accertata e dichiarata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora disporre la sospensione, inaudita altera parte, o in subordine previa udienza di comparizione,
della delibera assembleare assunta dal in data il 25 ottobre 2022, in Controparte_3
persona dell'Amministratore , per le statuizioni assunte in punto di approvazione del consuntivo, del CP_4
preventivo e riparto, relativamente alla posizione;
-nel merito: dichiarare la nullità, o Controparte_2
comunque annullare, la delibera assembleare assunta dal in data il 25 Controparte_3
ottobre 2022, in persona dell'Amministratore , per le statuizioni assunte in punto di approvazione del CP_4
consuntivo, del preventivo e riparto, relativamente alla proprietà e per omessa verbalizzazione del voto Pt_1
pagina 3 di 6 negativo dalla stessa espresso sull'approvazione del preventivo. -condannare il Controparte_5
a rifondere alla signora le somme che la stessa risulterà, nelle more, aver pagato in eccedenza a
[...] Pt_1
quanto dovuto, con riserva di specifica quantificazione. …”
Il procedimento veniva assegnato alla dott.ssa . Persona_1
Il convenuto si costituiva regolarmente in giudizio contestando ogni assunto avversario, e sul CP_1
presupposto della piena legittimità della delibera chiedeva “ negare la sussistenza e fondatezza di qualsivoglia presupposto o condizione per la sospensione dell'impugnata delibera assembleare e, nel merito, respingere la domanda avversaria per declaratoria di nullità o annullabilità dell'impugnata delibera assembleare del
25/10/2022, siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa e alla documentazione in atti, ancorché relativamente alla proprietà ; - per le stesse ragioni e perché domanda generica e Pt_1
indeterminata, respingere altresì la domanda avversaria di condanna del resistente al pagamento di CP_1
somme ritenute dalla ricorrente come pagate in eccedenza, ma non specificate e non quantificate.”
All'udienza del 19.6 2023 il giudice sospendeva l'efficacia delle delibera impugnata e dopo diversi rinvii ove il
Giudice tentata la conciliazione all'udienza del 20.5.2023 veniva disposta CTU contabile
Nelle more con provvedimento del 10.9.2024 il procedimento veniva definitivamente assegnato alla dott.ssa
Sabrina Bocconcello che all'udienza del 13.11.2024 fissata per il giuramento del CTU a modifica dell'ordinanza del 20.5.2023 riteneva superflua ai fini del decidere la disposta CTU e rinviava per la discussione .
All'udienza del 25.2.2025 le parti precisavano le conclusioni come segue :
Parte attrice: -nel merito: dichiarare la nullità, o comunque annullare, la delibera assembleare assunta dal in data il 25 ottobre 2022, in persona dell'Amministratore , Controparte_3 CP_4
per le statuizioni assunte in punto di approvazione del consuntivo, del preventivo e riparto, relativamente alla proprietà e per omessa verbalizzazione del voto negativo dalla stessa espresso Controparte_2
sull'approvazione del preventivo. -condannare il a rifondere alla signora Controparte_3
l'importo di euro 9.831,33 che la stessa ha versato, nelle more, in eccedenza a quanto dovuto, oltre Pt_1
interessi legali maturati al saldo. -Condannare il alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Parte convenuta : ..”insiste perché l'adito Tribunale voglia - respingere la domanda avversaria per declaratoria di nullità o annullabilità dell'impugnata delibera assembleare del 25/10/2022, siccome infondata in fatto e in pagina 4 di 6 diritto per le ragioni tutte di cui in comparsa di risposta e alla documentazione in atti, ancorché relativamente alla proprietà ; - respingere, altresì, per le stesse ragioni e perché domanda generica e indeterminata, la Pt_1
domanda avversaria di condanna del resistente al pagamento di somme ritenute dalla ricorrente CP_1
come pagate in eccedenza, ma non specificate e non quantificate. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.”
Ed il giudice rinviava per la discussione ex art 281 sexies cpc
All'udienza del 4.4.2025, in esito alla discussione, viene data lettura della sentenza.
L'impugnazione azionata dall'attrice avverso la delibera dell'assemblea del Condominio Convenuto tenutasi in seconda convocazione in data 25.10.2022 punto 1 dell'odg nella parte in cui, l'assemblea ha approvato il consuntivo 2011 ed in particolare la voce di spesa addebito personale, è fondata e merita accoglimento.
In via del tutto assorbente rispetto agli altri motivi di impugnazione in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V
Ord., 08/06/2018, n. 15008), si rileva quanto segue.
Come noto la Suprema Corte, con la sentenza n.24696 del 2008 ha stabilito in merito all'imputabilità al singolo condomino delle spese c.d. personali il principio, già precedentemente espresso (Cassazione Civile 3946 del
1999) secondo cui “”è affetta da nullità - e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c.,
la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del per una procedura iniziata contro di lui, in CP_1
mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a norma dell'art. 1421 c.c., può
essere fatta valere dallo stesso che abbia partecipato all'assemblea ancorchè abbia espresso voto CP_1
favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione” ed è altresì rilevabile d'ufficio.
Nel caso in esame è pacifico tra le parti che
- l'addebito di spese legali indicate dal a carico dell'attrice in sede di nota di precisazione del CP_1
credito (doc 5 parte convenuta) depositato, nell'ambito di una procedura esecutiva a carico della stessa attrice RGE n. 814\16 dott.ssa prima della delibera oggi impugnata Per_2
pagina 5 di 6 - parte delle spese legali indicate da parte convenuta nella nota di precisazione del credito non sono state liquidate dal Tribunale come da ordinanza del 7.11.2022, successiva alla delibera del 25.10.22 oggi impugnata (doc.1 parte convenuta).
Consegue che illegittimamente l'assemblea, nel corso della delibera de quo, ha attribuito alla attrice nel riparto approvato spese legali non dovute perché richieste in mancanza di un provvedimento Giudiziario che ne sancisce la soccombenza, quindi l'impugnazione va accolta e va dichiarata la nullità della delibera de quo nella parte in cui ripartisce alla sola attrice le spese legali suddette.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di restituzione come formulata dall'attrice atteso che tra le parti esiste un rapporto caratterizzato dalla corrispettività economica di dare/avere, quale quello condominiale,
soggetta a sempre possibili conguagli che possono anche essere operati in esercizi successivi anche del provvedimento giudiziario .
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sentenza esecutiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza,
domanda ed eccezione disattesa:
-dichiara la nullità della delibera del 25.10.2022 punto 1 dell'odg resa dall'assemblea del Condominio Convenuto
come in motivazione.
- rigetta ogni altra domanda
-condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite liquidate in Euro CP_1
3.500,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso forfetario.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, 4.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 6 di 6