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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2642 dell'anno 2024 TRA
, nata a Corato il [...], in [...] erede di Parte_1 Persona_1
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 07.12.2022, rappresentata e difesa dagli
[...] avv.ti Maria Falco e Michele Falco, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Tedone Raffaele e De Leonardis Ilaria, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 20.01.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02.04.2024 la ricorrente, dopo essersi ritualmente costituita nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. instaurato da e Persona_1 dopo aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza in capo al de cuius del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in fase di a.t.p. e qui chiamato a rendere chiarimenti, al termine della prima fase del giudizio, ha riconosciuto il invalido nella misura del 90 %, Parte_1 escludendo così la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta.
Rispetto a tali conclusioni, parte ricorrente ha eccepito – già in sede di osservazioni alla perizia – che il Consulente non avrebbe correttamente applicato la formula riduzionistica di ZA né
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avrebbe valutato altre due patologie da cui il de cuius risultava affetto (broncopatia cronica ostruttiva e gozzo multinodulare). Rispetto a tali osservazioni, il CTU ha così argomentato: “Preso atto delle osservazioni sopra riportate, va precisato che, come già detto nelle considerazioni medico-legali, la valutazione va fatta con i criteri indicati.
Relativamente alle diagnosi poste, sono state utilizzate le seguenti valutazioni: Esiti di sostituzione valvolare mitralica e valvuloplastica tricuspidalica in TAO, fibrillazione atriale permanente 65%
Versamento pleurico basale sinistro 11%
Leuco-piastrinopenia ed anemia normocitica in epatopatia cronica splenomegalica da pregresso abuso alcolico 35% Insufficienza renale verosimilmente cronica 15%
Gozzo multinodulare tiroideo tossico in trattamento con tireostatici 15%
Applicando la formula scalare si ottiene una valutazione pari al 85% che proprio in ragione di una valutazione ulteriore del 5% utilizzata solo per il sopravvenuto decesso dell'originario Ricorrente, è stata complessivamente indicata nella misura del 90%.” (cfr. CTU della fase a.t.p. in atti, alla quale si rinvia) Ha poi ribadito la medesima valutazione anche in sede di chiarimenti, affermando che: “Va osservato, innanzitutto, che non vi è nella bozza trasmessa e nella relazione finale depositata, alcuna contraddizione.
Quella che è stata indicata è la valutazione riportata nella Tabella del D.M.. Sembra doversi desumere da quanto riportato, che si intenda che tali valutazioni vadano applicate sic et simpliciter. Così non è. Le valutazioni riportate nella Tabella del D.M. vanno poi viste in relazione alla situazione clinica del caso di specie. Né potrebbe essere diversamente, perché applicando tale criterio si dovrebbe giungere alla conclusione che quello che non è riportato in Tabella non è valutabile, e così chiaramente non è. Le valutazioni indicate rappresentano un riferimento che va utilizzato con gli opportuni adattamenti al caso di specie.
Tale orientamento è precisato dalla Suprema Corte (Cass. 25253/2014), che ricorda che nell'ipotesi di pluralità di minorazioni, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella di cui al D.M. 5.2.1992, "ma la tabella deve essere presa in considerazione come mero parametro di base, e la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dell'incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto" (Cass. 5 aprile 2004, n.
6652), ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1988, art. 4, né - come pure è stato precisato - la previsione nella stessa disposizione della tecnica valutativa "scalare" per i danni coesistenti deroga al suddetto principio generale>> (v. Cass. 12 aprile 2005, n. 7465). Ancora sembra doversi desumere da quanto riportato, che si ritenga che l'aumento di 5 punti percentuali della valutazione risultante sia pressocchè “obbligatoria” e/o che comunque ne ricorrano le condizioni nel caso di specie.
Va precisato che così non è. L'aumento o la riduzione di 5 punti percentuali della valutazione raggiunta è possibile in relazione alla incidenza delle patologie sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica. Ciò è chiaramente indicato nelle Modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità, che riporta “La nuova tabella fa riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa secondo i criteri della normativa vigente……….1) Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica.
Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica.”.
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Ciò premesso, come già detto nelle considerazioni medico-legali e riportato nella risposta alle osservazioni fatte pervenire in sede di ATP, relativamente alle diagnosi poste, sono state utilizzate le seguenti valutazioni:
Esiti di sostituzione valvolare mitralica e valvuloplastica tricuspidalica in TAO, fibrillazione atriale permanente 65%
Versamento pleurico basale sinistro 11% Leuco-piastrinopenia ed anemia normocitica in epatopatia cronica splenomegalica da pregresso abuso alcolico 35%
Insufficienza renale verosimilmente cronica 15%
Gozzo multinodulare tiroideo tossico in trattamento con tireostatici 15%
Tali valutazioni, alla luce della documentazione in atti, appaiono adeguate e congrue.
Applicando la formula scalare si ottiene una valutazione pari al 85% che proprio in ragione di una valutazione ulteriore del 5% utilizzata solo per il sopravvenuto decesso dell'originario Ricorrente, è stata complessivamente indicata nella misura del 90%” (cfr. chiarimenti del CTU in atti a cui si rinvia). Ebbene, i chiarimenti resi dal CTU nel presente giudizio appaino esenti da vizi logici tanto da poter essere posti alla base della presente decisione, in quanto coerenti ed adeguatamente motivati.
In primo luogo, il Consulente ha in questa sede concordemente ribadito le valutazioni già rassegnate in sede di prima fase, dimostrando di non essere incorso in alcuna contraddizione rispetto alla valutazione delle patologie né al computo della maggiorazione al 5%. In secondo luogo, lo stesso ha esposto i criteri e gli orientamenti giurisprudenziali osservati nella redazione del calcolo percentuale.
Di conseguenza, non residua alcun dubbio in ordine alla correttezza della valutazione peritale.
Pertanto, avendo il CTU ribadito che alla data della domanda amministrativa Persona_1 risultasse invalido al 90% e che tale percentuale è inidonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere le provvidenze richieste, la domanda deve essere rigettata.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno della ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 02.04.2024 da , in qualità di erede di , nei confronti dell' , Parte_1 Persona_1 CP_1 così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 20.01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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