Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/02/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 4556/2022 promossa da:
(P.VA ), elettivamente domiciliata in Torino, C.so Matteotti n. Parte_1 P.IVA_1
28, presso lo studio dell'avv. Sara Negro ( , che la Email_1
rappresenta e difende per delega in atti;
attrice; contro
(Cf. ) -titolare dell'omonima impresa AR C.F._1
individuale (P.VA )- e (Cf. ); P.IVA_2 Parte_2 C.F._2
convenuti contumaci;
e con l'intervento di
(Cf. ), elettivamente domiciliata in Torino, via Colli n. CP_2 C.F._3
73, presso lo studio degli avv.ti Francesca Occhino
( ) e Margherita Paola Caramello Email_2 Email_3
( , che la rappresentano e difendono per delega in atti;
Email_4
(P.VA ), elettivamente domiciliata in Torino, corso Controparte_3 P.IVA_3
Marconi n. 10, presso lo studio degli avv.ti Alberto Valfrè
( ) e Francesca Turchiarelli Email_5 Email_3
( rdineavvocatitorino), che la rappresentano e difendono per Email_6
delega in atti;
1
Torino, corso Marconi n. 10, presso lo studio degli avv.ti presso lo studio degli avv.ti Alberto
Valfrè ( ) e Francesca Turchiarelli Email_5 Email_3
( rdineavvocatitorino), che la rappresentano e difendono per Email_6
delega in atti;
(Cf. ) -titolare dell'omonima impresa individuale Parte_4 C.F._4
(P.VA )-, elettivamente domiciliato in Torino, via Garibaldi n. 5, presso lo studio P.IVA_5 dell'avv. Carlo Bosi rdineavvocatitorino), che lo rappresenta e difende, Email_7
unitamente agli avv.ti Tiziana Donato e Marco Servente, per delega in atti;
intervenuti;
e con l'ulteriore intervento di
AZ titolare della ditta individuale Controparte_4
HI RI (in persona del curatore avv. Fabrizio Comba), elettivamente domiciliata in Torino, via Amedeo Avogadro n. 11, presso lo studio dell'avv. Francesco Mazzi
( rdineavvocatitorino) che la rappresenta e difende in forza del Email_8
provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato del 06/02/2023;
costituitasi per la prosecuzione del giudizio ex art. 302 Cpc nonché per subentrare all'iniziativa attorea ex art. 165 Ccii;
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 Cc e 165 Ccii.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“… accertare e dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti di Parte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, dall'atto pubblico di costituzione Parte_1
del fondo patrimoniale ex adverso stipulato a rogito Notaio in data Persona_1
5.2.2020 Repertorio n. 202474 – Raccolta n.46691, trascritto in data 20.2.2020 presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 2 al N. Reg. Gen. 6613 ed al N. Reg. Part. 4673 e presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di IN al N. Reg. Gen. 1371 ed al
N. Reg. Part. 1071, nonché annotato a margine dell'atto di matrimonio contratto in data
10.6.2006 tra i convenuti signori ed , avente ad AR Parte_2
oggetto i seguenti immobili:
2 - nel Comune di Carignano (TO) – Borgata Campagnino n.4, immobili di cui il sig.
[...]
è proprietario per intero censiti al Catasto Fabbricati al F.87, n. 89, cat. D/7, CP_1
p.S1-T-1, nonché sito rilevato a Catasto Terreni al F. 87, n. 89, ente urbano di are 06.62;
- nel Comune di Carignano (TO) - Borgata Campagnino n.1, immobili di cui il sig.
[...]
è proprietario per la quota di ½ (un mezzo), censiti al Catasto Fabbricati come CP_1
segue: al F. 87, n. 81, sub. 109, cat. A/3, cl. 1, vani 12, p. T-1; al F. 87, n. 81, sub. 110, cat. unità collabenti, p. T-1; al F. 87, n. 81, sub. 3, cat. mC/6, cl. 2, mq.26, p. T;
al F. 87, n. 81, sub. 4, cat. C/6, cl.2, mq.37, p. T;
al F. 87, n. 81, sub. 111, cat. unità collabenti, p. T;
al F. 87,
n. 81, sub. 8, cat. C/2, cl. U, mq. 64, p. 1; al F. 87, n. 81, sub. 112, cat. unità collabenti, p. T;
al F. 87, n. 81, sub. 113, cat. C/7, cl. U, mq.165, p. T;
al F. 87, n. 81, sub. 7, cat. C/6, cl.2, mq.25, p. T;
nonché sito rilevato a Catasto Terreni al F. 87, n.81, ente urbano di are 18,25 nonché bene comune non censibile individuato a Catasto Fabbricati al F. 87, n.81, sub.1,
Borgata Campagnino n.1, p. T (cortile comune a tutti i subb.);
- nel Comune di Lombriasco (TO) - viale Santa Croce n.8, immobili di cui il sig.
[...]
è proprietario per intero, censiti al Catasto Fabbricati: al F. 9, n.161, sub.104, CP_1
cat. A/2, cl.2, vani 9, p. S1-T-1; F. 9, n.161, sub.105, cat. C/6, cl.2, mq.40, p. S1; F. 9, n.161, sub.106, cat. C/7, cl. U, mq.14, p. T;
il tutto insistente su sito rilevato a Catasto Terreni al F 9
n. 161 - ente urbano di are 5,21 (are cinque e centiare ventuno). Il tutto con la comunione del bene comune non censibile individuato a Catasto Fabbricati al F. 9, n. 161, sub. 3, viale
Santa Croce n. 8, p. T;
- nel Comune di Lombriasco (TO) – viale Monviso 15 (Condominio “ ”) CP_5
immobili di cui il sig. è proprietario per la quota di ½ (un mezzo), censiti AR
al Catasto Fabbricati come segue: al F. 1, n. 160, sub. 30, cat. C/6, cl. 2, mq. 13, p. T;
al F. 1,
n. 160, sub. 39, cat. C/6, cl. 1, mq. 11, p. T;
nonché bene comune non censibile individuato a
Catasto Fabbricati al F.1, n. 160, sub. 5, viale Monviso n. 17, p. S1-T1-2 (cortile e passaggi comuni ai subb. dal 6 al 42).
In via istruttoria: si richiamano i documenti tutti prodotti in allegato all'atto di citazione, nonché con memoria di deposito delle note di trascrizione della presente domanda giudiziale presso le competenti Conservatorie dei Registri Immobiliari di Torino 2 e IN ed inoltre con le memorie ex art. 183, VI comma n.2) e n.3) c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge ed
3 esborsi nei confronti del convenuto nonché, nel solo caso di sua AR espressa opposizione, nei confronti dell'altra parte convenuta ”; Parte_2
“… -ammettere il presente intervento della signora CP_2 CP_2 nell'emarginato procedimento R.G. n. 4556/2022 e, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione di termine ex art. 292 cpc per la notifica del medesimo ai convenuti non costituiti, -dichiarare l'inefficacia 2020 in danno della Signora CP_2 dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale Rogito Notaio di Cuneo, Persona_1
Rep.202474/46691 del 5 febbraio, avente ad oggetto i seguenti immobili: -- nel Comune di
Carignano (TO) - Borgata Campagnino n.4, immobili di cui il sig. è AR
proprietario per intero censiti al Catasto Fabbricati al F.87, n. 89, cat. D/7, p.S1-T-1, nonchè sito rilevato a Catasto Terreni al F. fl7, n. 89, ente urbano di are 06.62; -- nel comune di
Carignano (TO) - Borgata Campagnino n.1, immobili di cui il sig. è AR
proprietario per la quota di 1/2 (un mezzo), censiti al Catasto Fabbricati come segue: al F. 87,
n. 81, sub. 109, cat. A/3, cl. 1, vani 12, p. T-1; al F. 87, n. 81, sub. 110, cat. unità collabenti, p.
T-l ; al F. 87, n. 81, sub. 3, cat. C/6, cl. 2, mq.26, p. T;
al F. 87, n. 81, sub. 4, cat. C/6, cl.2, mq.37, p, T;
al F. 87, n. 81, sub, 111, cat. unità collabenti, p. T;
al F. 87, n. 81, sub. 8, cat.
C/2, cl. U, mq. 64, p. 1; al F. 87, n. 81, sub. 112, cat. unità collabenti, p. T;
al F. 87, n. 81, sub.
113, cat. C/7, cl. U, mq.165, p. T;
al F. 87, n. 81, sub. 7, cat. C/6, cl.2, mq.25, p. T;
nonché sito rilevato a Catasto Terreni al F. 87, n. .81, ente urbano di are 18,25 nonché bene comune non censibile individuato a Catasto Fabbricati al F. 87, n. 81, sub.1, Borgata Campagnino n. I,
p. T (cortile comune a tutti i subb.); - nel Comune di Lombriasco (TO) - viale Santa Croce n.8, immobili di cui il sig. è proprietario per intero, censiti al Catasto AR
Fabbricati: al F. 9, n.161, sub.104, cat. A/2, cl.2, vani 9, p. S1•T-1; F. 9, n.161, sub.105, cat.
C/6, cl.2, mq.40, p. S1; F. 9, n.161, sub.106, cat. C/7, cl. U, mq.14, p. T;
il tutto insistente su sito rilevato a Catasto Terreni al F. 9 n. 161 - ente urbano di are 5,21 (are cinque e centiare ventuno). Il tutto con la comunione del bene comune non censibile individuato a Catasto
Fabbricati al F. 9, n. 161, sub. 3, viale Santa Croce n.8 p. T;
-- nel Comune di Lombriasco
(TO) — viale Monviso 15 (Condominio “ ”) immobili di cui il sig. CP_5 [...]
è proprietario per la quota di 1/2 (un mezzo), censiti al Catasto Fabbricati come CP_1
segue: al F. 1, n. 160, sub. 30, cat. C/6, cl. 2, mq. 13, p. T, al F. 1, n. 160, sub. 39, cat. C/6,
c1. 1, mq. 11, p. T;
nonché bene comune non censibile individuato a Catasto Fabbricati al
F.1, n. 160, sub. 5, viale Monviso n. 17, p. S1-T1-2 (cortile e passaggi comuni ai subb., dal 6
4 al 42); - dichiarare per l'effetto la libera aggredibilità dei beni suindicato ai fini della soddisfazione del credito di lavoro della medesima signora nei confronti di CP_2
titolare dell' IMPRESA EDILE di NO IC (p.iva AR
), col favore delle spese del presente giudizio nei confronti del medesimo P.IVA_2
nonché, nel solo caso di sua espressa opposizione, nei confronti AR
dell'altra parte convenuta "; Parte_2
“… In via preliminare Controparte_3
Ammettere il presente intervento della nel procedimento R.G. n. Controparte_3
4556/2022, e
Concedere termine ex art. 292 c.p.c. per la notifica del presente atto ai convenuti non costituiti.
Nel merito
Dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti della in Controparte_3 persona del legale rappresentante dell'atto pubblico di Controparte_6
costituzione del fondo patrimoniale ex adverso stipulato in data 5 febbraio 2022 a rogito
Notaio – Repertorio n. 202474 – Raccolta n. 4669 tra i convenuti signori Persona_1
e , avente ad oggetto i seguenti immobili: AR Parte_2
- nel Comune di CARIGNANO – Borgata Campagnino n.4, immobili di cui il sig.
[...]
è proprietario per intero censiti al Catasto Fabbricati al F.87,n.89,Cat.D/7, CP_1
p.S1-T-1, nonché sito rilevato a Catasto Terreni al F.f87, n.89, ente urbano di are 06.62;
- nel comune di Carignano (TO) – Borgata Campagnino n.1, immobili di cui il sig
[...]
è proprietario per la quota di ½ (un mezzo), consiti al Catasto Fabbricati come CP_1
segue: - F, 87, n. 81 sub.109, cat. A/3, cl, 1, vani 12, Borgata Campagnino n.1, p. T-1, R.C.
€.607,35; - F, 67, n.81, sub. 110, cat. unità collabenti, Borgata Campagnino n.1, p. T – 1; - F,
87, n.81, sub,3, cat, C/6, cl. 2, mq. 26, Borgata Campagnino n,1, p. T, R.C. e.126,22; - F, 87,
n.81, sub.4, cat. C/6, cl. 2, mq. 37, Borgata Campagnino n.1, p. T, R.C. €..179,62; - F.87, n.
81, sub, 111, cat. Unità collabenti, borgata Campagnino n.1, p.T; - F. 87, n.81, sub. 8, cat.
C/2, cl. U, mq. 64, Borgata Campagnino n. 1, p. 1, R.C. €..122,30; - F.87, n. 81, sub. 112, cat. unità collabenti, ubicazione Borgata Campagnino n.1 p.T; F.87, n. 81, sub, 113, cat. C/7, cl.
U, mq.165, Borgata Campagnino n.1 p.T, R.C. €.426,08; - F, 87, n.81, sub.
7. Cat. C/6, cl
2,mq. 25, Borgata Campagnino n.1 p. T, R.C. €.121,37, per un totale di vani 12 e mq.317,
R.C, 1.582,94; il tutto insistente SLI Sito ri levato a Catasto Terreni al foglio 87, numero 81 –
5 ente urbano di are 18,25 (are diciotto e centiare venticinque); con la comunione del bene comune non censibile individuato Catasto Fabbricati come segue: F. 87, n.81, sub,1, Borgata
Campagnino n.1 P.T (cortile comune a tutti i subb.);
- nel comune di Lombriasco (TO) – viale Santa Croce n.8, immobili di cui il sig.
[...]
è proprietario per intero, censiti al Catasto Fabbricati: al F.9, n. 161, sub. 104, cat. CP_1
A/2, cl. 2, vani 9, p. S1 ° T-1, F.9, n. 161, sub.105, cat. C/6, cl. 2, mq. 40, p. S1; F.9, n.161, sub. 106, cat. C/7, cl. U, mq. 14, p.T; il tutto insistente su sito rilevato a Catasto Terreni al F.
9, n. 161 – ente urbano di are 5,21 (are cinque e centiare ventuno). Il tutto con la comunione del bene comune non censibile individuato a Catasto Fabbricati al F. 9, n. 161, sub. 3, viale
Santa Croce n. 8 p. t;
- nel comune di Lombriasco (TO) – viale Monviso 15 (Condominio ”) CP_5
immobili di cui il sig. è proprietario per la quota di ½ (un mezzo), censiti al AR
Catasto Fabbricati come segue: F. 1, n. 160, sub. 30, cat. C/6, cl. 2, mq. 13, p. T, al F. 1, n.
160, sub. 39, cat C/6, cl. 1, p. T;
nonché bene comune non censibile individuato a Catasto
Fabbricati al F.1, n. 160, sub. 5, viale Monviso n. 17, p. S1-T1-ò2 (cortile e passaggi comuni ai subb, dal 6 al 42); e dichiarare per l'effetto la libera aggredibilità dei beni suindicati ai fini della soddisfazione del credito della nei confronti del signor titolare Controparte_3 AR dell'IMPRESA EDILE di NO IC (P.IVA ). P.IVA_2
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
“…Nel merito Parte_3 dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti della Parte_3
[...
in persona dell'Amministratore e legale rappresentante , dell'atto pubblico Parte_5
di costituzione del fondo patrimoniale ex adverso stipulato in data 5 febbraio 2022 a rogito
Notaio – Repertorio n. 202474 – Raccolta n.4669 tra i convenuti signori Persona_1
ed , avente ad oggetto i seguenti immobili: - nel Comune di AR Parte_2
Carignano (TO) - Borgata Campagnino n.4, immobili di cui il sig. è AR
proprietario per intero censiti al Catasto Fabbricati al F.87, n. 89, cat. D/7, p.S1-T-1, nonchè sito rilevato a Catasto Terreni al F. f 87, n. 89, ente urbano di are 06.62; - nel comune di
Carignano (TO) - Borgata Campagnino n.1, immobili di cui il sig. è AR
proprietario per la quota di 1/2 (un mezzo), censiti al Catasto Fabbricati come segue: al F. 87,
6 n. 81, sub. 109, cat. A/3, cl. 1, vani 12, p. T-1; al F. 87, n. 81, sub. 110, cat. unità collabenti, p.
T-l ; al F. 87, n. 81, sub. 3, cat. C/6, cl. 2, mq.26, p. T;
al F. 87, n. 81, sub. 4, cat. C/6, cl.2, mq.37, p, T;
al F. 87, n. 81, sub, 111, cat. unità collabenti, p. T;
al F. 87, n. 81, sub. 8, cat.
C/2, cl. U, mq. 64, p. 1; al F. 87, n. 81, sub. 112, cat. Unità collabenti, p. T;
al F. 87, n. 81, sub. 113, cat. C/7, cl. U, mq.165, p. T;
al F. 87, n. 81, sub. 7, cat. C/6, cl.2, mq.25, p. T;
nonché sito rilevato a Catasto Terreni al F. 87, n.81, ente urbano di are 18,25 nonché bene comune non censibile individuato a Catasto Fabbricati al F. 87, n. 81, sub.1, Borgata
Campagnino n. I, p. T (cortile comune a tutti i subb.); - nel Comune di Lombriasco (TO) - viale
Santa Croce n.8, immobili di cui il sig. è proprietario per intero, censiti al AR
Catasto Fabbricati: al F. 9, n.161, sub.104, cat. A/2, cl.2, vani 9, p. S1•T-1; F. 9, n.161, sub.105, cat. C/6, cl.2, mq.40, p. S1; F. 9, n.161, sub.106, cat. C/7, cl. U, mq.14, p. T;
il tutto insistente su sito rilevato a Catasto Terreni al F. 9 n. 161 – ente urbano di are 5,21 (are cinque e centiare ventuno). Il tutto con la comunione del bene comune non censibile individuato a Catasto Fabbricati al F. 9, n. 161, sub. 3, viale Santa Croce n.8 p. T;
- nel Comune di Lombriasco (TO) — viale Monviso 15 (Condominio “ ”) CP_5
immobili di cui il sig. è proprietario per la quota di 1/2 (un mezzo), censiti AR
al Catasto Fabbricati come segue: al F. 1, n. 160, sub. 30, cat. C/6, cl. 2, mq. 13, p. T, al F. 1,
n. 160, sub. 39, cat. C/6, c1. 1, mq. 11, p. T;
nonché bene comune non censibile individuato a
Catasto Fabbricati al F.1, n. 160, sub. 5, viale Monviso n. 17, p. S1-T1-2 (cortile e passaggi comuni ai subb, dal 6 al 42); e dichiarare per l'effetto la libera aggredibilità dei beni suindicati ai fini della soddisfazione del credito della nei confronti del Parte_3 signor titolare dell'IMPRESA EDILE di NO IC (P.IVA AR
). In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”; P.IVA_2
: “…In via preliminare: dichiarare ammissibile il presente atto di intervento Parte_4
volontario; in via principale: per le ragioni suesposte e fermo restando l'estensione del contraddittorio alla sig.ra accertare e dichiarare l'inefficacia, ex art.2901 Parte_2
c.c., nei confronti di titolare dell'nomina ditta individuale, dell'atto pubblico di Parte_4
costituzione del fondo patrimoniale ex adverso stipulato a rogito Notaio in Persona_1 data 5.02.2020 Repertorio n.202474 – Raccolta n.46691, trascritto in data 20.02.2022 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tori no 2 al N. Gen. 6613 ed al N. reg. Part. 4673
e presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di IN al N. reg. Gen.1371 ed al N. reg.
7 Part. 1071, nonché annotato a margine dell'atto di matrimonio contratto in data 10.06.2006 tra i convenuti ed , avente ad oggetto i seguenti immobili: AR Parte_2 siti nel Comune di CARIGNANO – Borgata Campagnino n.4, di intera proprietà di
[...]
, individuato come segue: a Catasto Fabbricati al F.87,n.89,Cat.D/7, Borgata CP_1
Campagnino n.4, p.S1-T 1,R.C.€.1.336,00; insistente sul sito rilevato a Catasto Terreni al
F.87,n.89 (ex 27/parte) – ente urbano di are 06.62 (are sei e centiare sessantadue), composto da due corpi di fabbricato tramedianti da cortile ed area di manovra, comprendenti: nel primo corpo, locale per lavorazione del ferro, vano, autorimessa, locale ufficio, ripostiglio, due disimpegni e porzione di cortile antistante e retro stante in piano terreno;
locale uso ufficio cori balcone in piano primo;
soppalco con accesso mediante scala a pioli in piano primo;
locale deposito in piano interrato;
nell'altro corpo, locale deposi to materiali ed attrezzatura ed autorimessa in piano terra. Immobili nel Comune di CARIGNANO – Borgata
Campagnino n.1, di cui è proprietario per la quota di ½, catastalmente AR
individuati a Catasto Fabbricati come segue: - F, 87, n. 81 sub.109, cat. A/3, cl, 1, vani 12,
Borgata Campagnino n.1, p. T-1, R.C. €.607,35; - F, 67, n.81, sub. 110, cat. unità collabenti,
Borgata Campagnino n.1, p. T – 1; - F, 87, n.81, sub,3, cat, C/6, cl. 2, mq. 26, Borgata
Campagnino n,1, p. T, R.C. e.126,22; - F, 87, n.81, sub.4, cat. C/6, cl. 2, mq. 37, Borgata
Campagnino n.1, p. T, R.C. €..179,62; - F.87, n. 81, sub, 111, cat. Unità collabenti, borgata
Campagnino n.1, p. T;
- F. 87, n.81, sub. 8, cat. C/2, cl. U, mq. 64, Borgata Campagnino n. 1,
p. 1, R.C. €..122,30; - F.87, n. 81, sub. 112, cat. unità collabenti, ubicazione Borgata
Campagnino n.1 p. T;
F.87, n. 81, sub, 113, cat. C/7, cl. U, mq.165, Borgata Campagnino n.1
p. T, R.C. €.426,08; - F, 87, n.81, sub.
7. Cat. C/6, cl 2,mq. 25, Borgata Campagnino n.1 p. T,
R.C. €.121,37, per un totale di vani 12 e mq.317, R.C, 1.582,94; il tutto insistente SLI Sito ri levato a Catasto Terreni al foglio 87, numero 81 – ente urbano di are 18,25 (are diciotto e centiare venticinque); con la comunione del bene comune non censibile individuato Catasto
Fabbricati come segue: F. 87, n.81, sub,1, Borgata Campagnino n.1 P.T (cortile comune a tutti i subb.); Precisamente trattasi di entrostanti tre corpi di fabbrica tramedianti da cortile comune comprendenti: nel primo corpo, una unità abitativa (numero 81 sub. 109.), unità collabente (numero 81 sub. 110) disposta su due livelli al piano terreno e primo;
rimessa auto di pertinenza (numero 81 sub. 3) in piano terreno;
altra rimessa auto di pertinenza con locale deposito adiacente (nu mero 81 sub.4) in piano terreno;
altra unità collabente (numero 81 sub. 111) disposta su piano terreno;
locale magazzino (ex fienile) in piano primo (numero 81
8 sub. 8); nel secondo corpo, una unità collabente numero 81 sub, 1 12) disposta su piano terreno;
tettoia di pertinenza (numero 81 sub, 113) in piano terreno;
nel terzo corpo staccato nel cortile, rimessa auto (numero 81 sub.7) in piano terzo;
Immobili siti nel comune di LOMBRIASCO, V.le Santa Croce n.
8. di cui
[...]
è proprietario per intero, e precisamente porzione di fabbricato di civile CP_1
abitazione con pertinenze con accesso da Viale Santa Croce n.8 catastalmente individuate a
Catasto Fabbricati come segue: - F. 9, n.161, sub.104, cat. A/2, cl.2, vani 9, Viale Santa
Croce n.8,p.S1-T-1,R.C.€.743,70, F. 9, n. 161, sub,105, cat, C/6, cl.2, mq.40, Viale Santa
Croce n.8,p.S1,R.C. €.138,41; - F. 9, n.161, sub.106 cat, C/7,cl. U,mq,14, Viale santa Croce
n.8, p. T, R.C. e 30,37, per totali vani 9, mq.54,RC, €.912,48 (vani nove e metri quadrati cinquantaquattro), costituite precisamente da: unità abitativa (numero 161 sub, 104) disposta su più livelli, composta da portico di accesso, cucina, soggiorno, ripostiglio, bagno e camera in piano rialzato, disimpegno, due camere, ripostiglio, bagno, due locali sgombero e terrazzo in piano mansardato;
cantina, locale sgombero, disimpegno e lavanderia in piano seminterrato;
autorimessa di pertinenza (numero 161 sub. 105) in piano seminterrato;
tettoia aperta in piano terreno (numero 161 sub. 106) in corpo staccato nel cortile: il tutto insistente su sito rilevato a Catasto Terreni al F 9 n. 161 - ente urbano di are 5,21 (are cinque e centiare ventuno); il tutto con la comunicazione del bene comune non censibile individuato a Catasto
Fabbricati come segue: F. 9, n. 161, sub, 3, Viale Santa Croce n.8, p. T;
Immobili, di cui
è proprietario per la quota di ½, siti nel Comune di LOMBRIASCO, parte AR maggiore fabbricato denominato” Condominio Le Terrazze” con accesso da viale Monviso n.
15, e precisamente: autorimessa in piano terreno (numero 160 sub.30), nonché posto auto scoperto in piano terreno (numero 160 sub. 39). Le unità sono catastalmente individuate a
Catasto fabbricati come segue: - F. 1, n.160. sub, 30, cat C/6, cl. 2 mq. 13, viale Monviso
n.15, p. T.R.C. €.44,98, - F.1, n.160, sub.39, cat. C/6, cl. 1, mq. 11, viale Monviso n. 15, p.
T.R.C. €.32,38; per totali mq,24, RC. €.77,36 (metri quadrati ventiquattro); con la comunione del bene comune non censibile individuato a Catasto fabbricati al F. 1, n.160, sub. 5, viale
Monviso n.17, p.SI-TI-2 (cortile e passaggi comuni ai subb. dal 6 al 42); In via istruttoria: ammettere i capi di prova e i mezzi istruttori di parte attrice. Con il favore delle spese ed onorari, rimborso forfettario 15%, IVA e c.p.a. nei soli confronti di ”; AR
AZ GI titolare della ditta individuale AR
: “…NEL MERITO: AR
9 Per i motivi tutti esposti nella comparsa in prosecuzione ex art. 302 cpc, nonché nell'atto di citazione e nelle tre memorie ex art. 183 sesto comma cpc di ed in relazione alle Parte_1
domande già rassegnate dai creditori intervenuti sig.ra nella comparsa di CP_2
intervento volontario e nella memoria ex art. 183 sesto comma n.
1. cpc, nonché da
[...]
e sig. titolare dell'omonima ditta CP_3 Parte_3 Parte_4
individuale, nelle rispettive comparse di intervento volontario, accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e conseguentemente, per il combinato disposto degli artt. 2901 c.c. e 165 CCII, revocarsi nei confronti della AZ GI , titolare della ditta AR individuale l'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale stipulato a AR rogito Notaio in data 5.2.2020 – Repertorio n. 202474 – raccolta n. 46691, Persona_1
trascritto in data 20.2.2020 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 2 al n.
Reg. Gen. 6613 e al n. Reg. Part. 4673 e presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di
IN al n. Reg. Gen. 1371 e al n. Reg. Part. 1071, nonché annotato a margine dell'atto di matrimonio contratto in data 10.6.2006 tra i convenuti signori e AR [...]
, avente a oggetto i seguenti immobili: ➢ nel Comune di Carignano (TO) – Borgata Pt_2
Campagnino n. 4, immobili di cui il sig. è proprietario per intero censiti al AR
Catasto Fabbricati al F.87, n.89, cat D/7, p. S1-T-1. nonché sito rilevato a Catasto Terreni al F
87 n. 89, ente urbano di are 06.62; ➢ nel Comune di Carignano (TO) – Borgata Campagnino
n. 4, immobili di cui il sig. è proprietario per la quota di ½ (un mezzo), AR
censiti al Catasto Fabbricati come segue: al F. 87, n. 81 sub. 109, cat. A/3, cl. 1, vani 12, p. T-
1; al F. 87, n. 81, sub 110, cat. Unità collabenti, p. T-1; al F. 87, n. 81, sub. 3, cat. C/6, cl. 2, mq 26, p. T;
al F. 87, n. 81, sub 4, cat. C/6, cl. 2, mq 37, p. T;
al F. 87, n. 81, sub. 111, cat.
Unità collabenti, p. T;
al F. 87, n. 81, sub. 8, cat. C/2, cl. U, mq. 64, p. 1; al F. 87, n. 81, sub.
112, cat. Unità collabenti, p.T; al F.87, n. 81, sub. 113, cat. C/7, cl. U, mq. 165, p. T;
al F. 87,
n. 81, sub. 7, cat. C/6, cl.2, mq. 25, p.T; nonché sito rilevato a Catasto Terreni al F. 87, n. 81, ente urbano di are 18,25 nonché bene comune non censibile individuato a Catasto Fabbricati al F. 87, n. 81, sub. 1, Borgata Campagnino n. 1 p. T (cortile comune a tutti i subb.); ➢ nel
Comune di Lombriasco (TO) – Viale Santa Croce n. 8, immobili di cui il sig. AR
è proprietario per intero censiti al Catasto Fabbricati al F. 9, n. 161, sub 104, cat. A/2, cl. 2, vani 9, p. S1-T.1; F. 9, n. 161, sub. 105, cat. C/6, cl. 2, mq. 40, p. S1; F. 9 n. 161, sub 106,
10 cat. C/7, cl. U, mq. 14, p. T;
il tutto insistente su sito rilevato a tasto Terreni al F. 9, n. 161 – ente urbano di are 5,21 (are cinque e centiare ventuno). Il tutto con la comunione del bene comune non censibile individuato al Catasto Fabbricati al F. 9, n. 161, sub 3, viale Santa
Croce 8, p. T;
➢ nel Comune di Lombriasco (TO) – Viale Monviso n. 15 (Condominio
[...]
), immobili di cui il sig. è proprietario per la quota di ½ (un mezzo), CP_5 AR
censiti al Catasto Fabbricati come segue: al F. 1, n. 160, sub. 30, cat. C/6, cl. 2, mq. 13, p. T;
al F. 1, n. 160, sub 39, cat. C/6m cl. 1, mq. 11, p. T;
nonché bene comune non censibile individuato a Catasto Fabbricati al F. 1, n. 160, sub. 5, viale Monviso n. 17, p. S1-T1-2 (cortile e passaggi comuni ai subb. Dal 6 al 42). Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto la revocatoria ex art. 2901 Cc del fondo patrimoniale costituito dai coniugi e in data 5/02/2020 (rogito Notaio AR Parte_2
Repertorio n. 202474 - Raccolta n. 46691, cfr. doc. 12 fasc. att.), trascritto Persona_1
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 2 (reg. gen. 6613, reg. part 4673) e di IN (reg. gen. 1371, reg. part. 1071) in data 20/02/2020 (cfr. doc. 13, 14 fasc. att.) ed annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 25/02/2020 (cfr. doc. 15 fasc. att.).
Più precisamente, la causa è stata introdotta dalla la quale -premesso di Parte_1 essere creditrice nei confronti di (titolare dell'omonima impresa individuale) AR
in forza del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo Trib. Torino n. 953/2022 (cfr. doc. 2 fasc. att.)- ha chiesto di dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto notarile del
5/02/2020, mediante il quale i coniugi convenuti hanno costituito un fondo patrimoniale conferendovi “pressoché la totalità dei beni immobili di cui risulta essere AR proprietario e/o comproprietario insieme con la moglie, sig.ra ” (cfr. cit. p. 2). Parte_2
I convenuti, e , nonostante la regolarità della notifica AR Parte_2
della citazione, non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, dopo la concessione dei termini ex art. 183 c. 6 Cpc, sono volontariamente intervenuti nel processo ulteriori creditori di , chiedendo di AR dichiarare l'inefficacia, anche nei loro confronti, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 5/02/2020; in particolare:
- in data 13/10/2022, è intervenuta , creditrice di in forza CP_2 AR
della sentenza Trib. Torino, Sezione Lavoro n. 851/2022 (cfr. doc. 1 fasc. interv. ); CP_2
11 - in data 24/11/2022, sono intervenute la creditrice di Controparte_3 [...]
in forza del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo Trib. Torino n. CP_1
3948/2022 (cfr. doc. 1 fasc. interv. , e la Controparte_3 Parte_3
creditrice di in forza del decreto ingiuntivo Trib. Asti n. 1113/2021 (cfr. doc. AR
1 fasc. interv. ; Parte_3
- in data 6/02/2023, è intervenuto , creditore di in forza Parte_4 AR dell'ordinanza Trib. Torino n. 6574/2022 (cfr. doc. 4 fasc. interv. ). Parte_4
Con sentenza n. 241/2022, depositata il 27/12/2022, il Tribunale di Torino ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di , titolare della ditta individuale AR
HI RI (cfr. produzione att. del 17/02/2023 e doc. 1 fasc. AZ GI di ). Controparte_7
In data 16/02/2023, si è costituita per la prosecuzione del giudizio ex art. 302 Cpc la
AZ GI di (in persona del curatore avv. Fabrizio Comba), Controparte_7 rappresentando di rivestire, a norma degli artt. 143 e 151 Ccii (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), “la doppia veste di sostituto processuale tanto del debitore in liquidazione giudiziale, quanto della massa dei creditori, ormai privati della legittimazione a proseguire l'azione” e di voler far “propria l'azione revocatoria proposta dai singoli creditori” (cfr. comp.
AZ GI di , p. 6). Ciò premesso, la AZ GI di Controparte_7
ha chiesto di dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti -e, dunque, in favore Controparte_7 dell'intero ceto creditorio-, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 5/02/2020, ex art. 2901 Cc e art. 165 Ccii.
2. In via preliminare, occorre interrogarsi sulla procedibilità della domanda dell'attrice e degli intervenuti, tenuto conto che, nelle more del giudizio, il Tribunale di Torino Parte_1
(sentenza Trib. Torino n. 241/2022, depositata il 27/12/2022) ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di (debitore che ha costituito il fondo patrimoniale AR
oggetto di revocatoria).
Al riguardo, dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Su n. 29420 e n.
29421 del 2008; Cass. 13306/2018; Cass. 40745/2021), si ricava che i rapporti tra azione revocatoria e fallimento (ora liquidazione giudiziale) del debitore vanno distinti a seconda che quest'ultimo sia già fallito alla data della proposizione della domanda o che il fallimento sopravvenga durante il giudizio:
- nel primo caso, la cristallizzazione della massa passiva alla data di apertura del
12 concorso impedisce l'esercizio dell'azione contro il fallimento/liquidazione giudiziale;
tale azione, se proposta, dovrà essere dichiarata improcedibile in conseguenza della già intervenuta dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale;
- nel secondo caso il curatore, se interviene nel giudizio ai sensi dell'art. 66 L. Fall. (ora art. 165 Ccii), subentra al creditore originario, la cui legittimazione ed interesse ad agire vengono meno, mentre, se decide di non subentrare, l'azione del creditore rimane procedibile, perché il bene oggetto dell'atto di disposizione non è destinato ad essere acquisito al fallimento.
In particolare, la sentenza Cass. Su n. 29420/2008 -con riferimento al caso del fallimento del debitore sopravvenuto rispetto all'introduzione, da parte del singolo creditore, del giudizio ex art. 2901 Cc- ha spiegato che il curatore che interviene nel giudizio ex art. 66
L. Fall. (accettando la causa nello stato in cui si trova) subentra nella posizione dell'attore originario e la domanda revocatoria promossa nell'ambito della procedura concorsuale resta la medesima prevista dal codice civile;
con la precisazione che l'azione, inizialmente proposta a vantaggio di un solo creditore, viene ad essere estesa a beneficio della più ampia vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti, mentre la precedente azione promossa dal singolo creditore diviene improcedibile, venendo meno la legittimazione e l'interesse ad agire;
infatti, pur non avendo l'azione revocatoria natura di azione esecutiva, il fallimento sopravvenuto del debitore e il subentro del curatore rendono l'azione revocatoria promossa dal singolo creditore priva di un utile sbocco, posto che il singolo creditore potrà fruire del ricavato dell'esecuzione soltanto secondo le regole del riparto concorsuale.
Nel caso di specie, l'azione ex art. 2901 Cc è stata proposta dalla quanto il Parte_1
debitore era ancora in bonis;
dopodiché, nel corso del giudizio, è AR intervenuta la liquidazione giudiziale e il curatore è subentrato nell'azione, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 165 Ccii, dichiarando di far propria la revocatoria azionata,
a beneficio della massa di tutti i creditori concorrenti.
Ne è conseguito il venir meno della legittimazione e dell'interesse ad agire dell'attrice originaria ( e delle parti intervenute anteriormente all'apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale del debitore ( , e , CP_2 Controparte_3 Parte_3
onde le domande da costoro individualmente proposte devono essere dichiarate improcedibili.
Altrettanto improcedibile (ab origine) è la domanda avanzata dall'intervenuto Pt_4
13 poiché azionata dopo l'apertura della liquidazione giudiziale (l'atto di intervento è del Pt_4
6/02/2023, mentre la liquidazione è del 27/12/2022).
3. Venendo al merito, va premesso che la curatela -relativamente all'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 5/02/2020- ha agito espressamente ai sensi degli artt. 2901 Cc e
165 Ccii.
L'art. 165 Ccii stabilisce che il curatore può esperire azione revocatoria ordinaria secondo le norme del codice civile, la quale si identifica con l'azione che i creditori, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, possono esercitare ai sensi degli artt. 2901 Cc
e ss, in riferimento agli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore in pregiudizio delle loro ragioni. Si tratta, quindi, di un'azione che resta disciplinata dall'art. 2901
Cc, rilevando l'apertura della procedura concorsuale al fine dell'estensione dei suoi effetti a vantaggio di tutti i creditori ammessi al passivo e dell'attribuzione al curatore della esclusiva legittimazione a proporla.
I presupposti fondanti la revocatoria ex art. 2901 Cc sono:
- l'esistenza un credito (o comunque di una valida ragione di credito);
- l'esistenza di un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie, in quanto determinante una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore (eventus damni);
- un determinato atteggiamento soggettivo del debitore, ossia, se l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie (scientia damni) e, quando si tratta di atti a titolo oneroso, anche del terzo;
se l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione del debitore finalizzata ad arrecare pregiudizio al creditore (consilium fraudis) e, quando si tratta di atti a titolo oneroso, anche del terzo (dolo specifico, come recentemente chiarito dalle Su Cass.
1898/2025); la prova dell'atteggiamento psicologico può essere fornita mediante presunzioni
(cfr. Cass. 2748/2005).
Tra gli atti suscettibili di revocatoria vi è anche la costituzione del fondo patrimoniale ex art. 167 Cc, posto che i beni conferiti al fondo sono aggredibili solo alle condizioni determinate all'art. 170 Cc, con conseguente pregiudizio per i creditori consistente nella perdita o nella diminuzione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 Cc o comunque nella maggiore difficoltà di soddisfacimento del credito.
Ai fini della revocatoria, la costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito
14 posto che, indipendentemente dalle sue modalità di costituzione, al vincolo di indisponibilità impresso sui beni del fondo non corrisponde alcun corrispettivo per i costituenti, né detta costituzione può considerarsi quale adempimento a un dovere giuridico (stante la non obbligatorietà per legge dell'istituto) o morale, “salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione”
(cfr. Cass. 15257/2022; Cass. 29298/2017; Cass. 2530/2015).
Ne consegue che, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 Cc, mentre non è richiesta la consapevolezza del pregiudizio o la dolosa preordinazione da parte del beneficiario.
3.1. Con riguardo al primo presupposto dell'azione revocatoria, va premesso che l'art. 2901 Cc ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provata una consistente esposizione debitoria di in bonis, tanto che, con sentenza del 27/12/2022, il Tribunale di AR
Torino ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti (cfr. produzione att. del 17/02/2023).
In primo luogo, vengono in rilievo i crediti che avevano indotto la società attrice e gli intervenuti a promuovere la revocatoria;
in particolare:
- il credito della portato dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo Parte_1
Trib. Torino n. 953/2022 del 7/02/2022 (€ 69.289,00 per capitale), relativo a fatture emesse dal dicembre 2020 al febbraio 2021 (cfr. doc.
2-11 fasc. att.);
- il credito di di cui alla sentenza Trib. Torino, Sezione Lavoro n. 851/2022 del CP_2
24/05/2022 (€ 35.731,55) (cfr. doc. 1 fasc. interv. ); CP_2
- il credito della portato da decreto ingiuntivo immediatamente Controparte_3 esecutivo Trib. Torino n. 3948/2022 del 30/05/2022 (€ 15.377,49), portato da fatture emesse ad aprile e maggio 2021 (cfr. doc. 1 fasc. interv. ; Controparte_3
- il credito della portato da decreto ingiuntivo Parte_3 immediatamente esecutivo Trib. Asti n. 1113/2021 del 7/10/2021 (€ 71.431,60 per capitale), relativo a fatture emesse tra marzo e agosto 2021 (cfr. doc. 1 fasc. interv. Parte_3
;
[...]
15 - il credito di di cui all'ordinanza Trib. Torino n. 6574/2022 del 17/06/2022 Parte_4
(€ 9.124,50 per capitale), relativo a una fattura emessa nel maggio 2019 (cfr. doc.
1-4 fasc. interv. ). Parte_4
Vi sono, poi, gli ingenti crediti delle banche;
in particolare:
- il credito dell'Intesa San Paolo Spa, portato da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo Trib. Torino n. 6319/2022 del 31/08/2022 (€ 335.000,00 per capitale) (cfr. doc. 21,
27 fasc. att.);
- il credito della , Controparte_8 portato da decreto ingiuntivo Trib. Torino n. 2293/2022 (€ 70.275,18 per capitale) (cfr. doc. 22 fasc. att.);
- il credito della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, portato da decreto ingiuntivo
Trib. Cuneo n. 753/2022 del 26/07/2022 (€ 96.759,00 per capitale) (cfr. doc. 29 fasc. att.).
Tali risultanze documentali provano, dunque, l'effettiva sussistenza di valide ragioni di credito.
3.2. Quanto al requisito dell'eventus damni, va osservato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che le sue residualità patrimoniali sono tali da soddisfare le ragioni del creditore con conseguente insussistenza dell'eventus damni (cfr. Cass. 1902/2015, Cass.
1896/2012, Cass. 7767/2007).
Nel caso in esame, la rilevanza della modificazione del patrimonio di AR
emerge dalla considerazione che costui ha versato nel fondo patrimoniale diversi beni immobili di sua proprietà esclusiva o in comproprietà con la moglie, , Parte_2 sottraendoli alla garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 Cc (stante il limite di cui all'art. 170
Cc), e non risulta che il patrimonio di contenga altre poste patrimoniali AR
capienti, costituenti idonea garanzia patrimoniale per i creditori.
La presenza di ipoteca volontaria su taluni degli immobili conferiti nel fondo non esclude l'eventus damni. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “l'esistenza su un bene di
16 un'ipoteca a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo non integra, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell'alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell'alienante all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere,
l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato
è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario” (cfr. Cass. 11892/2016; Cass. 3020/2024).
3.3. Per quanto riguarda il profilo soggettivo, va premesso che, come ricostruito dalla
AZ GI di (cfr. comp. AZ GI di AR [...]
, p. 8, nota 7), alcuni dei debiti assunti da in bonis risultano CP_1 AR antecedenti all'atto di costituzione del fondo patrimoniale (5/02/2020) mentre altri sono sorti successivamente.
Con riferimento ai debiti anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, è indubbia la consapevolezza, o comunque l'agevole conoscibilità, in capo a del AR
pregiudizio recato ai propri creditori (scientia damni). Appare, infatti, palese che imporre il vincolo di destinazione ex art. 167 Cc su diversi beni immobili facenti parte del proprio patrimonio ha l'evidente effetto, in alcun modo ignorabile, di diminuire la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 Cc posta dall'ordinamento a tutela dei propri creditori, atteso che, ai sensi dell'art. 170 Cc, l'esecuzione sui beni così destinati al costituito fondo può aver luogo solo per debiti contratti nell'interesse della famiglia.
Con riferimento ai debiti sorti successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale, il
Tribunale ritiene che le risultanze di causa dimostrino che , al momento AR
della costituzione del fondo patrimoniale (5/02/2020), fosse consapevole ed avesse intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori futuri (dolo specifico), tenuto conto che:
17 - alla fine del 2019, (titolare dell'impresa individuale AR CP_1
) era stato incaricato di eseguire la costruzione della nuova chiesa Mater Amabilis nel
[...]
Comune di La Loggia per un valore di €.1.422.771,53, con avvio dei lavori a fine novembre
2019/inizio dicembre 2019 (cfr. doc. n. 17, 18 fasc. att.); conseguentemente, egli era consapevole di dovere contrarre debiti nei confronti dei propri fornitori/subappaltatoti, come poi è avvenuto (come dimostrano i decreti ingiuntivi della e delle società Parte_1
intervenute e , quantomeno proporzionati Controparte_3 Parte_3 all'ammontare dell'opera commissionata alla sua impresa artigiana;
- un paio di mesi dopo l'assunzione del predetto incarico, , unitamente AR
alla moglie, ha costituito un fondo patrimoniale in cui ha conferito diversi beni immobili (suoi e della moglie);
- la costituzione del fondo è avvenuta quattordici anni dopo dalla celebrazione del matrimonio, il quale, originariamente, era stato contratto in regime patrimoniale di comunione dei beni e poi modificato in quello di separazione dei beni nello stesso giorno della costituzione del fondo patrimoniale (cfr. doc. 15 fasc. att.).
Da tali elementi si desume che , attraverso la costituzione del fondo AR
patrimoniale, ha volutamente deciso di sottrarre diversi beni immobili alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 Cc, nella consapevolezza del sorgere di future obbligazioni a suo carico e allo scopo di rendere più difficile ai futuri creditori l'attuazione coattiva dei loro diritti.
3.5. Sussistendo tutti i presupposti e le condizioni della spiegata azione revocatoria,
l'atto di costituzione del fondo patrimoniale va dichiarato inefficace nei confronti della
AZ GI di , con la precisazione che, rispetto agli immobili AR
che, nel pregresso regime patrimoniale di comunione legale, erano in comunione tra i coniugi, la dichiarazione di inefficacia è limitata alla quota degli immobili di cui era titolare
[...]
al momento della stipulazione dell'atto (quota pari al 50%, dal momento che a CP_1
seguito del mutamento convenzionale del regime patrimoniale fra i coniugi di cui all'atto notarile del 5/02/2020, a norma dell'art. 191 c. 1 Cc, i beni già in comunione legale sono passati in comunione ordinaria).
4. Le spese di lite.
4.1. Nei rapporti tra la AZ GI di e la convenuta AR [...]
, le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultima ex art. 91 Cpc e vengono Pt_2
18 regolate in dispositivo ex Dm 55/2014 (aggiornato al Dm 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta (la AZ GI è intervenuta nel giudizio dopo la scadenza dei termini ex art. 183 c. 6 Cpc e non ha depositato gli scritti conclusivi, stante la rinuncia ai termini ex art. 190 Cpc).
4.2. Quanto alla posizione del creditore , intervenuto in causa dopo Parte_4
l'apertura della liquidazione giudiziale (l'atto di intervento è del 6/02/2023, mentre la liquidazione è del 27/12/2022), va escluso il rimborso delle spese di lite, tenuto conto che la sua domanda era improcedibile ab origine per le ragioni suesposte.
Con riferimento, invece, alla posizione della e degli altri creditori intervenuti Parte_1
prima della liquidazione giudiziale di -le cui domande vengono dichiarate AR improcedibili per effetto della sopravvenuta liquidazione-, va ricordato l'orientamento espresso dalla Cassazione secondo cui “nel caso di accoglimento di un'azione di revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore nei confronti del debitore poi fallito, al quale in corso di causa sia subentrato il curatore ex art. 66 l. fall., la refusione delle spese processuali spetta anche al creditore che sia rimasto in giudizio sino alla sentenza definitiva emessa nei confronti del fallimento, atteso che non costituisce forma di soccombenza né la sopravvenuta improcedibilità della sua domanda in ragione del subentro del curatore – in quanto non attribuibile all'originario attore, il quale aveva fondatamente incardinato il giudizio – né la sua mancata estromissione da parte del giudice (che avrebbe comunque dovuto comportare una refusione delle spese fino ad allora sostenute); in tale caso, tuttavia, la liquidazione delle spese in favore del singolo creditore deve essere correlata al periodo antecedente alla sopravvenuta improcedibilità della domanda che era stata da lui proposta” (cfr. Cass.
21013/2018).
Ne consegue che devono essere poste a carico della convenuta , le Parte_2
spese di lite della e della (relative alle Controparte_3 Parte_3
sole fasi effettivamente svolte), liquidate in dispositivo ex Dm 55/2014 (aggiornato al Dm
147/2022), tenuto conto del valore delle rispettive ragioni di credito e delle questioni trattate.
Non possono, invece, essere poste a carico della convenuta le spese di Parte_2
lite della e di , tenuto conto che costoro hanno chiesto la condanna alle Parte_1 CP_2
spese di solo in caso di sua opposizione, non verificatasi stante la Parte_2
contumacia.
PQM
19 Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
DICHIARA l'improcedibilità delle domande ex art. 2901 Cc promosse dall'attrice originaria e dalle parti intervenute , Parte_1 CP_2 Controparte_3 Parte_3
e ;
[...] Parte_4
ACCOGLIE la domanda proposta dalla AZ GI di AR
titolare della ditta individuale HI RI (in persona del curatore avv. Fabrizio Comba)
e per l'effetto
DICHIARA inefficace, ai sensi degli artt. 2901 Cc e 165 Ccii, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale stipulato dai coniugi e in data 5/02/2020 (rogito AR Parte_2
Notaio Repertorio n. 202474 - Raccolta n. 46691, cfr. doc. 12 fasc. att.), Persona_1
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 2 (reg. gen. 6613, reg. part
4673) e di IN (reg. gen. 1371, reg. part. 1071) in data 20/02/2020 (cfr. doc. 13, 14 fasc. att.) ed annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 25/02/2020 (cfr. doc. 15 fasc. att.), con la precisazione che la dichiarazione di inefficacia è limitata alla quota degli immobili di titolarità di al momento della stipulazione dell'atto; AR
CONDANNA a rimborsare alla AZ GI di Parte_2 [...]
titolare della ditta individuale HI RI le spese di lite che liquida in € CP_1
6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, VA se dovuta e
Cpa come per legge;
CONDANNA a rimborsare alla le spese di lite che Parte_2 Controparte_3 liquida in € 1.500,00 per compensi e € 264,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, VA se dovuta e Cpa come per legge;
CONDANNA a rimborsare alla le Parte_2 Parte_3 spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compensi e € 759,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, VA se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 19/02/2025.
Il Giudice dr.ssa Rachele Olivero
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