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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco EL Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice di cui il terzo relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11524/2021 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...], il [...] (avv. Parte_1
CIANCIMINO DANIELA);
-parte ricorrente-
CONTRO
, nata a [...] il [...] (avv. D'ORSA Controparte_1
MARIA);
-parte resistente -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 17/09/2024 le parti concludevano come da note scritte, alle quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della emissione, in data 22 maggio 2023, della sentenza non definitiva n.
2461/2023, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti. In primo luogo, nulla va disposto in ordine all'affidamento del figlio (nato a Per_1
Palermo il 12.09.2005), nelle more divenuto maggiorenne.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Deve rammentarsi, poi, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n.
12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio divento maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020, n. 17183, Cass., 13.10.2021 n.27904 conf. da Cass.
Ord., 3.12.2021 n. 38366, Cass. Ord., 25.7.2022 n. 23132).
Tanto premesso, nel caso in esame, va confermato il contributo al mantenimento posto a carico del ricorrente ( € 200,00 mensili) in favore del figlio da poco divenuto Per_1
maggiorenne, come peraltro richiesto dallo stesso in sede di comparsa CP_2
conclusionale.
Il ricorrente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Quanto alla figlia invece, a fronte del quadro probatorio offerto, tenuto conto, Per_2
da un lato, delle condizioni reddituali delle parti e, in particolare, del peggioramento delle condizioni economiche ricorrente (lettera di licenziamento con decorrenza dal
16.01.2023), nonché, dall'altro, dell'età della figlia ormai ventisettenne e Per_2
dell'assenza di documentazione in atti attestante gli sforzi posti in essere dalla medesima per trovare un'occupazione, ritiene il Collegio di revocare il contributo al mantenimento per la stessa posto a carico di , con decorrenza dal Controparte_3
mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.
❖❖❖ In considerazione dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di parte Controparte_3 resistente la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio della coppia da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
- revoca l'assegno posto a carico di in favore della Parte_1
resistente, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia nata a [...] Per_2 l'11/09/1997, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 6/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco EL e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco EL Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice di cui il terzo relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11524/2021 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...], il [...] (avv. Parte_1
CIANCIMINO DANIELA);
-parte ricorrente-
CONTRO
, nata a [...] il [...] (avv. D'ORSA Controparte_1
MARIA);
-parte resistente -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 17/09/2024 le parti concludevano come da note scritte, alle quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della emissione, in data 22 maggio 2023, della sentenza non definitiva n.
2461/2023, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti. In primo luogo, nulla va disposto in ordine all'affidamento del figlio (nato a Per_1
Palermo il 12.09.2005), nelle more divenuto maggiorenne.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Deve rammentarsi, poi, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n.
12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio divento maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020, n. 17183, Cass., 13.10.2021 n.27904 conf. da Cass.
Ord., 3.12.2021 n. 38366, Cass. Ord., 25.7.2022 n. 23132).
Tanto premesso, nel caso in esame, va confermato il contributo al mantenimento posto a carico del ricorrente ( € 200,00 mensili) in favore del figlio da poco divenuto Per_1
maggiorenne, come peraltro richiesto dallo stesso in sede di comparsa CP_2
conclusionale.
Il ricorrente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Quanto alla figlia invece, a fronte del quadro probatorio offerto, tenuto conto, Per_2
da un lato, delle condizioni reddituali delle parti e, in particolare, del peggioramento delle condizioni economiche ricorrente (lettera di licenziamento con decorrenza dal
16.01.2023), nonché, dall'altro, dell'età della figlia ormai ventisettenne e Per_2
dell'assenza di documentazione in atti attestante gli sforzi posti in essere dalla medesima per trovare un'occupazione, ritiene il Collegio di revocare il contributo al mantenimento per la stessa posto a carico di , con decorrenza dal Controparte_3
mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.
❖❖❖ In considerazione dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di parte Controparte_3 resistente la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio della coppia da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
- revoca l'assegno posto a carico di in favore della Parte_1
resistente, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia nata a [...] Per_2 l'11/09/1997, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 6/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco EL e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.