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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1790/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1790/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in Parte_1 atti dall'Avv. Nadia Manzo, presso la quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in Controparte_1 forza di procura in atti dall'Avv. Maria Luisa Testino, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente e la convenuta:
pagina 1 di 6 “- Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i
Sigg.ri ed in Luserna San Giovanni il 9 ottobre 1995, trascritto Parte_1 Controparte_1 nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Luserna San Giovanni (TO), alla Parte II, Serie
A, n. 11.
- Voglia il Giudice adito revocare l'assegno di mantenimento a favore del Sig. a far Parte_2 data dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, avendo quest'ultimo terminato il percorso di studi ed essendo entrato nel mondo del lavoro.
- Voglia il Tribunale prendere atto che, a definizione di tutte le questioni inerenti il mantenimento ordinario e straordinario in favore del figlio maturato in data anteriore al deposito del Pt_2 ricorso introduttivo del presente giudizio, il Sig. provvederà entro la data del 2 Parte_1 dicembre 2025 al pagamento della somma onnicomprensiva di € 8.550,00 a favore del figlio maggiorenne tramite bonifico bancario sul conto corrente a questi intestato (IBAN:
[...] c/o CC Pianfei e CC de'Baldi, Agenzia di Villanova
Mondovì).
- Voglia il Tribunale prendere atto che Sigg.ri e si impegnano a Parte_1 Controparte_1 porre in liquidazione la società la società i cui gli Controparte_2 CP_3 stessi sono gli unici soci, e che gli stessi fissano concordemente la data per la stipulazione del necessario rogito notarile davanti al Notaio di Villanova entro e non oltre il Persona_1
30 novembre 2025 (salva impossibilità del Notaio).
- Voglia il Tribunale prendere atto che le parti provvederanno ad incassare al 50% il credito IVA di cui è titolare la dopo avere saldato tutti i debiti contratti Controparte_2 da tale ultimo soggetto giuridico nei confronti delle banche nonché degli ultimi fornitori ed a vendere al miglior offerente i beni ancora presenti presso il locale di CCforte Mondovì intestati alle società di cui si è detto al punto che precede.
- L'autovettura Audi targata CN 783110 verrà definitivamente trasferita in proprietà esclusiva al
Sig. . L'atto di trasferimento della suddetta autovettura verrà effettuato in Parte_1 attuazione degli obblighi assunti dai coniugi nella presente vertenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ragion per cui tale trasferimento godrà del trattamento fiscale agevolato di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987, usufruibile nel caso di specie in quanto tale vendita viene concordata e posta in essere in attuazione agli obblighi assunti dai coniugi nell'ambito del presente giudizio.
pagina 2 di 6 - Voglia il Giudice adito prendere atto che Sigg.ri e si Parte_1 Controparte_1 impegnano a porre immediatamente in vendita l'immobile sito in CCforte Mondovì, Via delle
Terme n. 31. La vendita di tale fabbricato verrà da loro affidata a più agenzie immobiliari senza vincolo di esclusiva. I Sigg.ri e concordano sin d'ora che verrà Parte_1 Controparte_1 da loro accettato qualsiasi prezzo di vendita non inferiore a complessivi € 200.000,00 onde garantire a ciascuno di essi un incasso non inferiore ad € 100.000,00, fermo restando che il Sig.
si riserva il diritto di prelazione (circostanza da precisare sin da subito alle agenzie Pt_1 immobiliari). L'incarico di vendita da formalizzare alle singole agenzie immobiliari prevederà un prezzo di vendita di € 200.000,00 ed una provvigione non superiore al 3% del prezzo di vendita.
- I Sigg.ri e dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano Pt_1 CP_1 reciprocamente al riconoscimento di qualsivoglia assegno di mantenimento a proprio favore, evidenziando di non avere più nulla a che pretendere per nessuna ragione derivante dal rapporto matrimoniale tra loro intercorso fatto salvo il ritiro della camera da letto di ancora Pt_2 giacente nella casa di proprietà esclusiva del Sig. in Lurisia che dovrà avvenire entro tre Pt_1 mesi dal deposito della presente memoria a cura e spese della Sig.ra CP_1
- I Sigg.ri ed si impegnano a pagare al 50% tutte le spese che Parte_1 Controparte_1 verranno affrontate per la liquidazione delle società CP_4 Controparte_2
e a dividere al 50% l'eventuale attivo derivante dalla liquidazione delle stesse. All'esito di
[...] tali liquidazioni ed adempimenti, gli stessi non avranno più nulla a che pretendere reciprocamente in relazione alle suddette società ed alla loro gestione ed in particolare per le spese da loro affrontate individualmente per la gestione di tali soggetti giuridici, con esclusione delle pretese azionate nel decreto ingiuntivo n. 431/2025 del Giudice di Pace di Mondovì che dovranno essere oggetto di ulteriore accertamento tra le parti in merito alle debenze reciproche e/o nei confronti dell'asserito creditore.
- Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8.8.2025, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del proprio matrimonio con , celebrato a Luserna San Giovanni il 7.10.1995, Controparte_1 con revoca del contributo a suo carico per il mantenimento del figlio maggiorenne , in Pt_2 quanto economicamente indipendente.
pagina 3 di 6 La convenuta si è costituita, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo un contributo al mantenimento per il figlio di 450,00 euro mensili.
Anteriormente alla prima udienza, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e hanno depositato conclusioni congiunte. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, nulla opponendo.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi con decreto dell'11.11.2021 ed essendo dunque trascorsi più di sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione. Dagli atti difensivi delle parti emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, in quanto non contrarie a disposizioni di legge.
Le spese vengono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...] Parte_1 il 18.8.1964, e nata a [...] il [...], matrimonio Controparte_1 celebrato a Luserna San Giovanni il 7.10.1995 e trascritto nei registri dello stato civile di quel
Comune al n. 11, parte II serie A anno 1995, alle seguenti condizioni:
- revoca dell'assegno di mantenimento a favore del Sig. a far data dal deposito del Parte_2 ricorso introduttivo del presente giudizio, avendo quest'ultimo terminato il percorso di studi ed essendo entrato nel mondo del lavoro.
- a definizione di tutte le questioni inerenti il mantenimento ordinario e straordinario in favore del figlio maturato in data anteriore al deposito del ricorso introduttivo del presente Pt_2 giudizio, il Sig. provvederà entro la data del 2 dicembre 2025 al pagamento della Parte_1 somma onnicomprensiva di € 8.550,00 a favore del figlio maggiorenne tramite bonifico bancario sul conto corrente a questi intestato (IBAN: [...] c/o CC Pianfei e
CC de'Baldi, Agenzia di Villanova Mondovì).
pagina 4 di 6 - i Sigg.ri e si impegnano a porre in liquidazione la società Parte_1 Controparte_1
e la società i cui gli stessi sono gli unici soci, e che Controparte_2 CP_3 gli stessi fissano concordemente la data per la stipulazione del necessario rogito notarile davanti al Notaio di Villanova entro e non oltre il 30 novembre 2025 (salva Persona_1 impossibilità del Notaio).
- le parti provvederanno ad incassare al 50% il credito IVA di cui è titolare la Controparte_2 opo avere saldato tutti i debiti contratti da tale ultimo soggetto giuridico nei
[...] confronti delle banche nonché degli ultimi fornitori ed a vendere al miglior offerente i beni ancora presenti presso il locale di CCforte Mondovì intestati alle società di cui si è detto al punto che precede.
- L'autovettura Audi targata CN 783110 verrà definitivamente trasferita in proprietà esclusiva al
Sig. . L'atto di trasferimento della suddetta autovettura verrà effettuato in Parte_1 attuazione degli obblighi assunti dai coniugi nella presente vertenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ragion per cui tale trasferimento godrà del trattamento fiscale agevolato di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987, usufruibile nel caso di specie in quanto tale vendita viene concordata e posta in essere in attuazione agli obblighi assunti dai coniugi nell'ambito del presente giudizio.
- i Sigg.ri e si impegnano a porre immediatamente in vendita Parte_1 Controparte_1
l'immobile sito in CCforte Mondovì, Via delle Terme n. 31. La vendita di tale fabbricato verrà da loro affidata a più agenzie immobiliari senza vincolo di esclusiva. I Sigg.ri e Parte_1
concordano sin d'ora che verrà da loro accettato qualsiasi prezzo di vendita Controparte_1 non inferiore a complessivi € 200.000,00 onde garantire a ciascuno di essi un incasso non inferiore ad € 100.000,00, fermo restando che il Sig. si riserva il diritto di prelazione Pt_1
(circostanza da precisare sin da subito alle agenzie immobiliari). L'incarico di vendita da formalizzare alle singole agenzie immobiliari prevederà un prezzo di vendita di € 200.000,00 ed una provvigione non superiore al 3% del prezzo di vendita.
- I Sigg.ri e dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano Pt_1 CP_1 reciprocamente al riconoscimento di qualsivoglia assegno di mantenimento a proprio favore, evidenziando di non avere più nulla a che pretendere per nessuna ragione derivante dal rapporto matrimoniale tra loro intercorso fatto salvo il ritiro della camera da letto di ancora Pt_2 giacente nella casa di proprietà esclusiva del Sig. in Lurisia che dovrà avvenire entro tre Pt_1 mesi dal deposito della presente memoria a cura e spese della Sig.ra CP_1
pagina 5 di 6 - I Sigg.ri ed si impegnano a pagare al 50% tutte le spese che Parte_1 Controparte_1 verranno affrontate per la liquidazione delle società CP_4 Controparte_2
e a dividere al 50% l'eventuale attivo derivante dalla liquidazione delle stesse. All'esito di
[...] tali liquidazioni ed adempimenti, gli stessi non avranno più nulla a che pretendere reciprocamente in relazione alle suddette società ed alla loro gestione ed in particolare per le spese da loro affrontate individualmente per la gestione di tali soggetti giuridici, con esclusione delle pretese azionate nel decreto ingiuntivo n. 431/2025 del Giudice di Pace di Mondovì che dovranno essere oggetto di ulteriore accertamento tra le parti in merito alle debenze reciproche e/o nei confronti dell'asserito creditore.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Luserna San Giovanni di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Cuneo nella Camera di Consiglio del 18.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1790/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in Parte_1 atti dall'Avv. Nadia Manzo, presso la quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in Controparte_1 forza di procura in atti dall'Avv. Maria Luisa Testino, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente e la convenuta:
pagina 1 di 6 “- Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i
Sigg.ri ed in Luserna San Giovanni il 9 ottobre 1995, trascritto Parte_1 Controparte_1 nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Luserna San Giovanni (TO), alla Parte II, Serie
A, n. 11.
- Voglia il Giudice adito revocare l'assegno di mantenimento a favore del Sig. a far Parte_2 data dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, avendo quest'ultimo terminato il percorso di studi ed essendo entrato nel mondo del lavoro.
- Voglia il Tribunale prendere atto che, a definizione di tutte le questioni inerenti il mantenimento ordinario e straordinario in favore del figlio maturato in data anteriore al deposito del Pt_2 ricorso introduttivo del presente giudizio, il Sig. provvederà entro la data del 2 Parte_1 dicembre 2025 al pagamento della somma onnicomprensiva di € 8.550,00 a favore del figlio maggiorenne tramite bonifico bancario sul conto corrente a questi intestato (IBAN:
[...] c/o CC Pianfei e CC de'Baldi, Agenzia di Villanova
Mondovì).
- Voglia il Tribunale prendere atto che Sigg.ri e si impegnano a Parte_1 Controparte_1 porre in liquidazione la società la società i cui gli Controparte_2 CP_3 stessi sono gli unici soci, e che gli stessi fissano concordemente la data per la stipulazione del necessario rogito notarile davanti al Notaio di Villanova entro e non oltre il Persona_1
30 novembre 2025 (salva impossibilità del Notaio).
- Voglia il Tribunale prendere atto che le parti provvederanno ad incassare al 50% il credito IVA di cui è titolare la dopo avere saldato tutti i debiti contratti Controparte_2 da tale ultimo soggetto giuridico nei confronti delle banche nonché degli ultimi fornitori ed a vendere al miglior offerente i beni ancora presenti presso il locale di CCforte Mondovì intestati alle società di cui si è detto al punto che precede.
- L'autovettura Audi targata CN 783110 verrà definitivamente trasferita in proprietà esclusiva al
Sig. . L'atto di trasferimento della suddetta autovettura verrà effettuato in Parte_1 attuazione degli obblighi assunti dai coniugi nella presente vertenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ragion per cui tale trasferimento godrà del trattamento fiscale agevolato di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987, usufruibile nel caso di specie in quanto tale vendita viene concordata e posta in essere in attuazione agli obblighi assunti dai coniugi nell'ambito del presente giudizio.
pagina 2 di 6 - Voglia il Giudice adito prendere atto che Sigg.ri e si Parte_1 Controparte_1 impegnano a porre immediatamente in vendita l'immobile sito in CCforte Mondovì, Via delle
Terme n. 31. La vendita di tale fabbricato verrà da loro affidata a più agenzie immobiliari senza vincolo di esclusiva. I Sigg.ri e concordano sin d'ora che verrà Parte_1 Controparte_1 da loro accettato qualsiasi prezzo di vendita non inferiore a complessivi € 200.000,00 onde garantire a ciascuno di essi un incasso non inferiore ad € 100.000,00, fermo restando che il Sig.
si riserva il diritto di prelazione (circostanza da precisare sin da subito alle agenzie Pt_1 immobiliari). L'incarico di vendita da formalizzare alle singole agenzie immobiliari prevederà un prezzo di vendita di € 200.000,00 ed una provvigione non superiore al 3% del prezzo di vendita.
- I Sigg.ri e dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano Pt_1 CP_1 reciprocamente al riconoscimento di qualsivoglia assegno di mantenimento a proprio favore, evidenziando di non avere più nulla a che pretendere per nessuna ragione derivante dal rapporto matrimoniale tra loro intercorso fatto salvo il ritiro della camera da letto di ancora Pt_2 giacente nella casa di proprietà esclusiva del Sig. in Lurisia che dovrà avvenire entro tre Pt_1 mesi dal deposito della presente memoria a cura e spese della Sig.ra CP_1
- I Sigg.ri ed si impegnano a pagare al 50% tutte le spese che Parte_1 Controparte_1 verranno affrontate per la liquidazione delle società CP_4 Controparte_2
e a dividere al 50% l'eventuale attivo derivante dalla liquidazione delle stesse. All'esito di
[...] tali liquidazioni ed adempimenti, gli stessi non avranno più nulla a che pretendere reciprocamente in relazione alle suddette società ed alla loro gestione ed in particolare per le spese da loro affrontate individualmente per la gestione di tali soggetti giuridici, con esclusione delle pretese azionate nel decreto ingiuntivo n. 431/2025 del Giudice di Pace di Mondovì che dovranno essere oggetto di ulteriore accertamento tra le parti in merito alle debenze reciproche e/o nei confronti dell'asserito creditore.
- Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8.8.2025, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del proprio matrimonio con , celebrato a Luserna San Giovanni il 7.10.1995, Controparte_1 con revoca del contributo a suo carico per il mantenimento del figlio maggiorenne , in Pt_2 quanto economicamente indipendente.
pagina 3 di 6 La convenuta si è costituita, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo un contributo al mantenimento per il figlio di 450,00 euro mensili.
Anteriormente alla prima udienza, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e hanno depositato conclusioni congiunte. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, nulla opponendo.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi con decreto dell'11.11.2021 ed essendo dunque trascorsi più di sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione. Dagli atti difensivi delle parti emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, in quanto non contrarie a disposizioni di legge.
Le spese vengono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...] Parte_1 il 18.8.1964, e nata a [...] il [...], matrimonio Controparte_1 celebrato a Luserna San Giovanni il 7.10.1995 e trascritto nei registri dello stato civile di quel
Comune al n. 11, parte II serie A anno 1995, alle seguenti condizioni:
- revoca dell'assegno di mantenimento a favore del Sig. a far data dal deposito del Parte_2 ricorso introduttivo del presente giudizio, avendo quest'ultimo terminato il percorso di studi ed essendo entrato nel mondo del lavoro.
- a definizione di tutte le questioni inerenti il mantenimento ordinario e straordinario in favore del figlio maturato in data anteriore al deposito del ricorso introduttivo del presente Pt_2 giudizio, il Sig. provvederà entro la data del 2 dicembre 2025 al pagamento della Parte_1 somma onnicomprensiva di € 8.550,00 a favore del figlio maggiorenne tramite bonifico bancario sul conto corrente a questi intestato (IBAN: [...] c/o CC Pianfei e
CC de'Baldi, Agenzia di Villanova Mondovì).
pagina 4 di 6 - i Sigg.ri e si impegnano a porre in liquidazione la società Parte_1 Controparte_1
e la società i cui gli stessi sono gli unici soci, e che Controparte_2 CP_3 gli stessi fissano concordemente la data per la stipulazione del necessario rogito notarile davanti al Notaio di Villanova entro e non oltre il 30 novembre 2025 (salva Persona_1 impossibilità del Notaio).
- le parti provvederanno ad incassare al 50% il credito IVA di cui è titolare la Controparte_2 opo avere saldato tutti i debiti contratti da tale ultimo soggetto giuridico nei
[...] confronti delle banche nonché degli ultimi fornitori ed a vendere al miglior offerente i beni ancora presenti presso il locale di CCforte Mondovì intestati alle società di cui si è detto al punto che precede.
- L'autovettura Audi targata CN 783110 verrà definitivamente trasferita in proprietà esclusiva al
Sig. . L'atto di trasferimento della suddetta autovettura verrà effettuato in Parte_1 attuazione degli obblighi assunti dai coniugi nella presente vertenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ragion per cui tale trasferimento godrà del trattamento fiscale agevolato di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987, usufruibile nel caso di specie in quanto tale vendita viene concordata e posta in essere in attuazione agli obblighi assunti dai coniugi nell'ambito del presente giudizio.
- i Sigg.ri e si impegnano a porre immediatamente in vendita Parte_1 Controparte_1
l'immobile sito in CCforte Mondovì, Via delle Terme n. 31. La vendita di tale fabbricato verrà da loro affidata a più agenzie immobiliari senza vincolo di esclusiva. I Sigg.ri e Parte_1
concordano sin d'ora che verrà da loro accettato qualsiasi prezzo di vendita Controparte_1 non inferiore a complessivi € 200.000,00 onde garantire a ciascuno di essi un incasso non inferiore ad € 100.000,00, fermo restando che il Sig. si riserva il diritto di prelazione Pt_1
(circostanza da precisare sin da subito alle agenzie immobiliari). L'incarico di vendita da formalizzare alle singole agenzie immobiliari prevederà un prezzo di vendita di € 200.000,00 ed una provvigione non superiore al 3% del prezzo di vendita.
- I Sigg.ri e dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano Pt_1 CP_1 reciprocamente al riconoscimento di qualsivoglia assegno di mantenimento a proprio favore, evidenziando di non avere più nulla a che pretendere per nessuna ragione derivante dal rapporto matrimoniale tra loro intercorso fatto salvo il ritiro della camera da letto di ancora Pt_2 giacente nella casa di proprietà esclusiva del Sig. in Lurisia che dovrà avvenire entro tre Pt_1 mesi dal deposito della presente memoria a cura e spese della Sig.ra CP_1
pagina 5 di 6 - I Sigg.ri ed si impegnano a pagare al 50% tutte le spese che Parte_1 Controparte_1 verranno affrontate per la liquidazione delle società CP_4 Controparte_2
e a dividere al 50% l'eventuale attivo derivante dalla liquidazione delle stesse. All'esito di
[...] tali liquidazioni ed adempimenti, gli stessi non avranno più nulla a che pretendere reciprocamente in relazione alle suddette società ed alla loro gestione ed in particolare per le spese da loro affrontate individualmente per la gestione di tali soggetti giuridici, con esclusione delle pretese azionate nel decreto ingiuntivo n. 431/2025 del Giudice di Pace di Mondovì che dovranno essere oggetto di ulteriore accertamento tra le parti in merito alle debenze reciproche e/o nei confronti dell'asserito creditore.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Luserna San Giovanni di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Cuneo nella Camera di Consiglio del 18.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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