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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/11/2025, n. 4013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4013 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 7.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3859/2022 R.G.L., avente a oggetto “mansioni superiori”,
PROMOSSA DA
con l'Avv. Giovanni Lotà; Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ONroparte_1 con l'Avv. Vito Laudicina;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 12.5.2022, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…Che il Giudice: Ritenga e dichiari che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 04.01.2020 a tutt'oggi;
Dichiari che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato alla posizione livello 2 B del
CCNL “Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali per le mansioni espletate sin dal 04.01.2020 o quella data che sarà ritenuta dovuta in corso di causa;
Condannare la resistente al riconoscimento delle mansioni superiori ed all'immediato aumento di livello per i motivi in ricorso. Con riserva di autonomo giudizio per differenze retributive.
1 Con vittoria di spese e compensi da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno di quanto sopra, il ricorrente deduce che è stato assunto dalla società resistente in data 4.1.2020 ed è impiegato nel cantiere di AD con inquadramento nel livello J del CCNL FISE Assoambiente;
che appartengono a questo livello i lavoratori che
“eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica…”; che nonostante ciò egli è stato comandato a condurre fin dal giorno dell'assunzione un mezzo targato FX135FX denominato porter, ossia un autocarro con cassone ribaltabile adibito al trasporto dei rifiuti solidi urbani;
che secondo il sistema di classificazione del predetto CCNL FISE appartengono al 2° livello i: “Lavoratori che […] oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del primo livello, … omissis… [eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo…] utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”, nei quali a titolo esemplificativo il predetto CCNL annovera l'addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di veicoli;
che egli ha dunque diritto al superiore inquadramento al livello 2B fin dall'assunzione e, avendo svolto tali mansioni per più di 120 giorni consecutivi, anche all'assegnazione definitiva al predetto livello superiore richiesto, ai sensi dell'art. 16 del suddetto CCNL di categoria;
che la retribuzione percepita è insufficiente e non proporzionata alla quantità e qualità di lavoro prestato ex art. 36 della
Costituzione e comunque inferiore a quella prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Con memoria di costituzione depositata in data 28.6.2022, si è costituita in giudizio la svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e ONroparte_1 formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “…in via principale: - Accertare e dichiarare l'intercorsa decadenza del ricorrente da ogni successiva istanza istruttoria e/o produzione documentale richiesta e non già allegata al ricorso introduttivo. - Accertare e dichiarare non provata e/o comunque non fondata la domanda di riconoscimento di mansioni superiori svolte dal Sig. - Accertare e dichiarare l'infondatezza dei Parte_1 motivi costituenti le domande di parte ricorrente poiché non provati;
- Accertare e dichiarare non provata e/o comunque non fondata la domanda di accertamento di mansioni superiori per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto. Per l'effetto: -
Rigettare integralmente il ricorso e le domande ivi contenute per tutti i motivi già esposti
2 nel corpo del presente atto. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge, da distrarsi direttamente in favore dello scrivente avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno di quanto sopra, parte resistente ha dedotto di essere stata affidataria dell'appalto per il servizio di igiene ambientale del Comune di AD dall'1.1.2018 al
31.5.2022, data in cui l'appalto è stato affidato ad altra società; che, pertanto, il 31.5.2022 ha provveduto a licenziare il ricorrente, come tutti gli altri lavorativi adibiti al medesimo appalto;
che il ricorrente, assunto in epoca successiva alla presa in carico del servizio in appalto e non sottoposto alla c.d. clausola di salvaguardia di cui all'art. 6 del CCNL Fise,
è stato adibito ad alcuni “…servizi aggiuntivi richiesti della stazione appaltante richiesti con separate determinazioni dirigenziali della stazione appaltante Comune di AD ed afferenti alla cura del verde pubblico e per coadiuvare gli altri operatori nella raccolta dei rifiuti con la modalità porta a porta”; che per lo svolgimento di tali compiti il ricorrente non ha mai utilizzato alcun mezzo aziendale e che la stessa resistente non ha mai richiesto lo svolgimento di mansioni che implicassero l'uso di tali mezzi;
che è pertanto infondata la domanda di riconoscimento dell'inquadramento del ricorrente in un livello superiore.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prove orali.
L'udienza del 7.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari e merito.
2.1. Va, innanzitutto, evidenziato che non è contestata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 4.1.2020 alla sua – sopravvenuta – cessazione in data
31.5.2022.
2.2. A fronte di ciò va preliminarmente disattesa l'eccezione formulata da parte resistente nelle note del 4.10.2024, con la quale è stato chiesto l'accertamento del sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte ricorrente con cessazione – integrale – della materia del contendere, alla luce della suindicata conclusione del rapporto di lavoro avvenuta in pendenza di causa in data 31.5.2022.
A tal fine occorre infatti tenere conto sia della domanda attorea volta a dichiarare il diritto di parte ricorrente “…ad essere inquadrato alla posizione livello 2 B del CCNL
“Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali per le mansioni espletate sin dal 04.01.2020 o quella data che sarà ritenuta dovuta in corso di causa” con conseguente condanna della società resistente “…al riconoscimento delle mansioni
3 superiori…”, sia dell'espressa “riserva di autonomo giudizio per differenze retributive”
(cfr. pag. 3 del ricorso).
Sussiste, pertanto, il perdurante interesse ad agire di parte ricorrente con precipuo riguardo al periodo di lavoro prestato alle dipendenze della società resistente, anche in considerazione del chiesto riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore.
2.3. Ciò posto, nel merito il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.4. In termini generali, l'art. 2103 c.c., in tema di mansioni superiori, nella versione vigente ratione temporis stabilisce che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. […]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
[…]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.
Ai fini del superiore accertamento, la Suprema Corte ha precisato che “Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione….” (cfr. C. Cass.
26233/2008; C. Cass. 26234/2008; C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C. Cass.
8589/2015; C. Cass.21329/2017; C. Cass. 26593/2018; C. Cass. ord. n. 8158/2020).
Sul punto, inoltre, la Corte di Cassazione ha osservato che “L'assegnazione a mansioni diverse da quelle di assunzione determina il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore di cui all'art. 2103 c.c. anche quando le prime siano solo prevalenti rispetto agli altri compiti affidatigli, non richiedendo la predetta norma lo
4 svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica superiore, ma solo che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato” (cfr. C.
Cass. 25673/2019; cfr. altresì C. Cass. 2969/2021 secondo cui “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”).
In merito alla ripartizione dell'onere della prova, infine, la Suprema Corte ha ritenuto che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto…..” (cfr. C. Cass. 23354/2018; C.
Cass. 8025/2003).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha altresì osservato che “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansione svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale, non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore” (cfr. C. Cass. n. 5536/2021 e Cass. n. 1012/2003).
2.5. Nel caso in esame, come detto, il ricorrente ha dedotto di avere diritto al superiore inquadramento nel livello 2 del CCNL FISE poiché, fin dal giorno dell'assunzione, è stato comandato a condurre un mezzo targato FX135FX denominato porter con cassone ribaltabile adibito al trasporto dei rifiuti solidi urbani, venendo dunque addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
la società resistente ha, invece, contestato la superiore prospettazione.
L'assunto attoreo appare fondato.
2.6. Il CCNL FISE Assoambiente “per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali” del 6.12.2016 (pacificamente applicato al rapporto di lavoro in esame),
5 con riguardo alla “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari”, prevede che al livello professionale J, attribuito al ricorrente all'atto dell'assunzione, appartengono i “Lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenza professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica”, mentre appartengono al livello 1 i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni della declaratoria del livello J, effettuano attività di spazzamento e/o di raccolta manuale utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria A ovvero il possesso della patente di categoria B esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale”.
Il CCNL in esame prevede, sempre in relazione alla medesima area, che al livello professionale 2 - invocato da parte ricorrente - appartengono i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzioni è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3”.
Tra i profili esemplificativi della predetta declaratoria, per quel che qui rileva e siccome invocato in ricorso, vi è quello di “- addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli”.
2.7. Ebbene, a fronte della pacifica e documentata sussistenza del rapporto di lavoro de quo sin dal 4.1.2020 con inquadramento del ricorrente nel livello J del CCNL FISE
Assoambiente, l'attività istruttoria espletata ha confermato lo svolgimento delle mansioni superiori allegate in ricorso dalla predetta data e sino, per quel che qui rileva, al deposito dell'odierno ricorso in data 12.5.2022.
A tal fine assumono rilievo decisivo le concordi dichiarazioni rese sul punto dai testi Tes_
e della cui attendibilità – considerata la loro coerenza e Tes_2 Tes_3 convergenza – non emergono ragioni per dubitare, nonostante il riferito contenzioso in corso nei confronti della società resistente con riguardo al solo teste . Testimone_4
2.8. In particolare, il teste , dopo avere premesso di essere “…a Testimone_5 conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato per la resistente presso il CP_2 cantiere di AD dall'1 gennaio 2018 al 31 maggio 2022, come operatore ecologico” e di non avere contenziosi in corso con la società resistente, ha sul punto riferito quanto
6 segue: “…adr cap. 1: ricordo che la società resistente ha comandato il ricorrente alla guida di mezzi che poteva guidare con patente B, ricordo che guidava un porter, un piccolo mezzo con cassone ribaltabile. Ricordo che il ricorrente è stato assunto dopo di me e da quando è stato assunto è stato adibito alla guida del mezzo che prima ho detto per tutto il periodo in cui io ho lavorato per la società resistente. Adr cap. 2: ricordo che l'attività di guida del mezzo che prima ho detto veniva svolta dal ricorrente ogni giorno con continuità” (cfr. verbale di udienza del 3.3.2023).
Sentito a prova contraria in ordine all'espletamento delle mansioni del ricorrente, il teste ha inoltre chiarito che “…Adr cap. 3: la società resistente svolgeva l'attività di raccolta di rifiuti differenziata porta a porta. Adr cap. 4: l'attività di raccolta prevedeva dei turni giornalieri per la raccolta secondo specifiche zone del comune. Adr cap. 5-6: normalmente per la raccolta nelle varie zone veniva previsto l'utilizzo di un autista e di un operatore per ogni zona. A second[a] della grandezza della zona poteva essere previsto l'utilizzo di un solo soggetto, cioè dell'autista. Adr cap. 7-8: che io sappia il ricorrente era addetto a guidare i mezzi che prima ho riferito ed in alcune occasioni è stato adibito all'uso del decespugliatore che si portava dietro con quel mezzo. Adr cap. 9: come ho già detto, che io sappia il ricorrente si occupava di guidare i mezzi che prima ho riferito ed in alcune occasioni di utilizzare il decespugliatore per come ho riferito” (cfr. verbale di udienza del
3.3.2023, cit.).
Parimenti, il teste , dopo avere premesso di essere “…a Testimone_4 conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato per la resistente dal 7.10.2019 CP_2 fino al 31 maggio 2022 presso il cantiere di AD” e di avere “…contenzioso pendente con la resistente avente ad oggetto mansioni superiori”, ha sul punto riferito quanto CP_2 segue: “adr cap. 1: ricordo che la società resistente ha comandato il ricorrente alla guida di mezzi ricordo che guidava un porter, un piccolo mezzo con cassone ribaltabile. Ricordo che il ricorrente è stato assunto dopo di me a gennaio 2020 e da quando è stato assunto è stato adibito alla guida del mezzo che prima ho detto per tutto il periodo in cui io ho lavorato per la società resistente. Adr cap. 2: ricordo che l'attività di guida del mezzo che prima ho detto veniva svolta dal ricorrente ogni giorno con continuità”. Il predetto teste ha inoltre confermato – a prova contraria – che: “…Adr cap. 7-8: che io sappia il ricorrente era addetto a guidare i mezzi che si guidano con la patente B come i porter ed in alcune occasioni è stato adibito all'uso del decespugliatore che si portava dietro con quel mezzo.
Adr cap. 9: come ho già detto, che io sappia il ricorrente si occupava di guidare i mezzi
7 che prima ho riferito ed in alcune occasioni di utilizzare il decespugliatore per come ho riferito” (cfr. verbale di udienza del 3.3.2023, cit.).
Anche il teste di parte resistente , d'altronde, ha confermato le Testimone_6 superiori circostanze.
In particolare il predetto testimone, dopo avere premesso di essere “…a conoscenza dei fatti di causa in quanto avevo la mansione di gestire il cantiere di AD per conto ON della , ha sul punto riferito che: “Adr cap. 1 risponde al vero che ONroparte_1 il ricorrente è stato comandato dalla società resistente fin dal gennaio 2020 alla guida del mezzo denominato porter targato FX135FX, che è un mezzo per trasposto RSU con cassone ribaltabile. Adr cap. 2: l'attività di guida del mezzo che prima ho riferito è stata svolta dal ricorrente con continuità dal gennaio 2020 fino a quando è terminato il suo rapporto di lavoro con la resistente” (cfr. verbale di udienza del 14.4.2023). Tes_
A fronte delle coerenti e convergenti dichiarazioni dei testi e Tes_2
non può invece attribuirsi decisiva rilevanza contraria alle – parzialmente Tes_3 difformi –dichiarazioni del solo teste di parte resistente . Tes_7
Ed infatti, dopo avere premesso di essere “…a conoscenza dei fatti causa in quanto ho lavorato per la resistente e mi occupavo di organizzare i servizi del cantiere di CP_2
AD”, il predetto teste, da un lato, ha confermato che “…Adr cap. 3: la società svolgeva la raccolta dei rifiuti nel comune di AD con il sistema della raccolta differenziata porta a porta: adr cap.4: la raccolta veniva effettuata secondo le specifiche zone del comune con servizi giornalieri. Adr cap. 5-6: per la raccolta differenziata nelle diverse zone venivano destinati un autista ed un operatore o anche più di uno a seconda del servizio”; dall'altro lato, ha riferito che “…Adr cap. 7-8: il ricorrente veniva utilizzato come addetto alla cura del verde pubblico ed a volte come operatore che accompagnava gli autisti per la raccolta differenziata. Il ricorrente non veniva utilizzato come autista. Adr cap. 9: io destinavo quasi tutti i giorni il ricorrente a curare il verde pubblico, giardini, marciapiedi, per il taglio dell'erba e la decespugliazione. Solo se mancava qual[ch]e altro operatore lo destinavo al servizio di raccolta dei rifiuti come operatore ad accompagnare un autista
[…] Adr a prova contraria. Adr cap. 1: la società resistente non ha mai comandato il ricorrente alla conduzione di mezzi. Adr cap. 2: come ho già detto il ricorrente non ha mai ON guidato mezzi della società dell'avv. Laudicina: come ho già detto il ricorrente non veniva adibito alla guida di mezzi neanche in assenza di altri autisti”, facendo peraltro riferimento ad attività differenti e ulteriori rispetto a quelle – incontestate – di “raccolta
8 differenziata” svolte dalla società resistente nel (cfr verbale di udienza ONroparte_4 del 3.3.2023, cit.).
Parimenti, a fronte delle suindicate risultanze dell'istruzione orale espletata, non appare decisiva neppure la documentazione allegata da parte resistente alla propria memoria difensiva, trattandosi peraltro del “rapporto di servizio” relativo solamente a poche giornate dell'intero – e ampio – periodo in considerazione. Tes_
2.9. Sulla base delle suddette coerenti e convergenti dichiarazioni dei testi e e tenuto conto delle suesposte declaratorie del CCNL di categoria, Tes_2 Tes_3 non compiutamente confutate da parte resistente, può dunque reputarsi provato l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente, sin dalla data della sua assunzione alle dipendenze di parte resistente (id est: 4.1.2020), delle mansioni di “addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli” riconducibili al rivendicato livello 2° del CCNL
FISE Assoambiente, avendo inoltre il predetto documentato di essere in possesso della patente B necessaria per la conduzione del mezzo porter in esame (cfr. verbale di udienza del 10.12.2024 e produzione documentale del 10.12.2024).
Ed infatti, come sopra evidenziato, tutti i testimoni escussi a eccezione del solo teste hanno concordemente confermato la superiore circostanza di fatto – concernente Tes_7 per quel che qui rileva la “…guida del mezzo denominato porter targato FX135FX, che è un mezzo per trasposto RSU con cassone ribaltabile” (cfr. teste –, evidenziando Tes_3 altresì come tali mansioni superiori siano state svolte dal ricorrente in maniera non occasionale, ma stabile, prolungata e prevalente.
2.10. Ne discende, a fronte della dimostrata adibizione del ricorrente allo svolgimento delle mansioni anzidette, rientranti tra quelle indicate nei citati profili esemplificativi del livello professionale 2 del CCNL Fise Assoambiente, che deve quindi ritenersi fondata la pretesa della parte ricorrente di avere riconosciuta la definitiva assegnazione alla mansione superiore con decorrenza dal 121° giorno dall'assunzione.
Al riguardo, l'art. 2103 co. 7 c.c. stabilisce che “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Nella specie, l'art. 16 del CCNL applicato prevede che “10. Qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore, nella posizione
9 parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, in applicazione dei criteri di cui al comma seguente.
11. Relativamente ai livelli dal J al 4: per effettivo svolgimento delle mansioni: a) per 120 giorni consecutivi;
b) ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali” (v. pag. 68 CCNL cit.).
2.11. Per le ragioni appena esposte, il ricorso va in definitiva accolto nei predetti termini.
Va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente a essere inquadrato nel livello professionale 2B del CCNL FISE Assoambiente dal 121° giorno successivo alla data di assunzione del 4.1.2020 e, per l'effetto, va condannata la società resistente a riconoscere definitivamente al ricorrente le relative mansioni superiori con la medesima decorrenza.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022) tenuto conto della natura e del valore della controversia anche a fronte della incontestata cessazione del rapporto di lavoro in data 31.5.2022, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il diritto di a essere inquadrato nel livello professionale Parte_1
2B del CCNL FISE Assoambiente dalla data indicata in parte motiva (id est: dal 121° giorno successivo al 4.1.2020) e, per l'effetto, condanna la società resistente a riconoscere definitivamente al ricorrente le relative mansioni superiori con la medesima decorrenza;
condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore.
Catania, 8 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 7.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3859/2022 R.G.L., avente a oggetto “mansioni superiori”,
PROMOSSA DA
con l'Avv. Giovanni Lotà; Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ONroparte_1 con l'Avv. Vito Laudicina;
- Resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 12.5.2022, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…Che il Giudice: Ritenga e dichiari che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 04.01.2020 a tutt'oggi;
Dichiari che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato alla posizione livello 2 B del
CCNL “Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali per le mansioni espletate sin dal 04.01.2020 o quella data che sarà ritenuta dovuta in corso di causa;
Condannare la resistente al riconoscimento delle mansioni superiori ed all'immediato aumento di livello per i motivi in ricorso. Con riserva di autonomo giudizio per differenze retributive.
1 Con vittoria di spese e compensi da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno di quanto sopra, il ricorrente deduce che è stato assunto dalla società resistente in data 4.1.2020 ed è impiegato nel cantiere di AD con inquadramento nel livello J del CCNL FISE Assoambiente;
che appartengono a questo livello i lavoratori che
“eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica…”; che nonostante ciò egli è stato comandato a condurre fin dal giorno dell'assunzione un mezzo targato FX135FX denominato porter, ossia un autocarro con cassone ribaltabile adibito al trasporto dei rifiuti solidi urbani;
che secondo il sistema di classificazione del predetto CCNL FISE appartengono al 2° livello i: “Lavoratori che […] oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del primo livello, … omissis… [eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo…] utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”, nei quali a titolo esemplificativo il predetto CCNL annovera l'addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di veicoli;
che egli ha dunque diritto al superiore inquadramento al livello 2B fin dall'assunzione e, avendo svolto tali mansioni per più di 120 giorni consecutivi, anche all'assegnazione definitiva al predetto livello superiore richiesto, ai sensi dell'art. 16 del suddetto CCNL di categoria;
che la retribuzione percepita è insufficiente e non proporzionata alla quantità e qualità di lavoro prestato ex art. 36 della
Costituzione e comunque inferiore a quella prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Con memoria di costituzione depositata in data 28.6.2022, si è costituita in giudizio la svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e ONroparte_1 formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “…in via principale: - Accertare e dichiarare l'intercorsa decadenza del ricorrente da ogni successiva istanza istruttoria e/o produzione documentale richiesta e non già allegata al ricorso introduttivo. - Accertare e dichiarare non provata e/o comunque non fondata la domanda di riconoscimento di mansioni superiori svolte dal Sig. - Accertare e dichiarare l'infondatezza dei Parte_1 motivi costituenti le domande di parte ricorrente poiché non provati;
- Accertare e dichiarare non provata e/o comunque non fondata la domanda di accertamento di mansioni superiori per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto. Per l'effetto: -
Rigettare integralmente il ricorso e le domande ivi contenute per tutti i motivi già esposti
2 nel corpo del presente atto. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge, da distrarsi direttamente in favore dello scrivente avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno di quanto sopra, parte resistente ha dedotto di essere stata affidataria dell'appalto per il servizio di igiene ambientale del Comune di AD dall'1.1.2018 al
31.5.2022, data in cui l'appalto è stato affidato ad altra società; che, pertanto, il 31.5.2022 ha provveduto a licenziare il ricorrente, come tutti gli altri lavorativi adibiti al medesimo appalto;
che il ricorrente, assunto in epoca successiva alla presa in carico del servizio in appalto e non sottoposto alla c.d. clausola di salvaguardia di cui all'art. 6 del CCNL Fise,
è stato adibito ad alcuni “…servizi aggiuntivi richiesti della stazione appaltante richiesti con separate determinazioni dirigenziali della stazione appaltante Comune di AD ed afferenti alla cura del verde pubblico e per coadiuvare gli altri operatori nella raccolta dei rifiuti con la modalità porta a porta”; che per lo svolgimento di tali compiti il ricorrente non ha mai utilizzato alcun mezzo aziendale e che la stessa resistente non ha mai richiesto lo svolgimento di mansioni che implicassero l'uso di tali mezzi;
che è pertanto infondata la domanda di riconoscimento dell'inquadramento del ricorrente in un livello superiore.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prove orali.
L'udienza del 7.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari e merito.
2.1. Va, innanzitutto, evidenziato che non è contestata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 4.1.2020 alla sua – sopravvenuta – cessazione in data
31.5.2022.
2.2. A fronte di ciò va preliminarmente disattesa l'eccezione formulata da parte resistente nelle note del 4.10.2024, con la quale è stato chiesto l'accertamento del sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte ricorrente con cessazione – integrale – della materia del contendere, alla luce della suindicata conclusione del rapporto di lavoro avvenuta in pendenza di causa in data 31.5.2022.
A tal fine occorre infatti tenere conto sia della domanda attorea volta a dichiarare il diritto di parte ricorrente “…ad essere inquadrato alla posizione livello 2 B del CCNL
“Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali per le mansioni espletate sin dal 04.01.2020 o quella data che sarà ritenuta dovuta in corso di causa” con conseguente condanna della società resistente “…al riconoscimento delle mansioni
3 superiori…”, sia dell'espressa “riserva di autonomo giudizio per differenze retributive”
(cfr. pag. 3 del ricorso).
Sussiste, pertanto, il perdurante interesse ad agire di parte ricorrente con precipuo riguardo al periodo di lavoro prestato alle dipendenze della società resistente, anche in considerazione del chiesto riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore.
2.3. Ciò posto, nel merito il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.4. In termini generali, l'art. 2103 c.c., in tema di mansioni superiori, nella versione vigente ratione temporis stabilisce che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. […]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
[…]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.
Ai fini del superiore accertamento, la Suprema Corte ha precisato che “Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione….” (cfr. C. Cass.
26233/2008; C. Cass. 26234/2008; C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C. Cass.
8589/2015; C. Cass.21329/2017; C. Cass. 26593/2018; C. Cass. ord. n. 8158/2020).
Sul punto, inoltre, la Corte di Cassazione ha osservato che “L'assegnazione a mansioni diverse da quelle di assunzione determina il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore di cui all'art. 2103 c.c. anche quando le prime siano solo prevalenti rispetto agli altri compiti affidatigli, non richiedendo la predetta norma lo
4 svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica superiore, ma solo che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato” (cfr. C.
Cass. 25673/2019; cfr. altresì C. Cass. 2969/2021 secondo cui “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”).
In merito alla ripartizione dell'onere della prova, infine, la Suprema Corte ha ritenuto che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto…..” (cfr. C. Cass. 23354/2018; C.
Cass. 8025/2003).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha altresì osservato che “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansione svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale, non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore” (cfr. C. Cass. n. 5536/2021 e Cass. n. 1012/2003).
2.5. Nel caso in esame, come detto, il ricorrente ha dedotto di avere diritto al superiore inquadramento nel livello 2 del CCNL FISE poiché, fin dal giorno dell'assunzione, è stato comandato a condurre un mezzo targato FX135FX denominato porter con cassone ribaltabile adibito al trasporto dei rifiuti solidi urbani, venendo dunque addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
la società resistente ha, invece, contestato la superiore prospettazione.
L'assunto attoreo appare fondato.
2.6. Il CCNL FISE Assoambiente “per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali” del 6.12.2016 (pacificamente applicato al rapporto di lavoro in esame),
5 con riguardo alla “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari”, prevede che al livello professionale J, attribuito al ricorrente all'atto dell'assunzione, appartengono i “Lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenza professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica”, mentre appartengono al livello 1 i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni della declaratoria del livello J, effettuano attività di spazzamento e/o di raccolta manuale utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria A ovvero il possesso della patente di categoria B esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale”.
Il CCNL in esame prevede, sempre in relazione alla medesima area, che al livello professionale 2 - invocato da parte ricorrente - appartengono i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzioni è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3”.
Tra i profili esemplificativi della predetta declaratoria, per quel che qui rileva e siccome invocato in ricorso, vi è quello di “- addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli”.
2.7. Ebbene, a fronte della pacifica e documentata sussistenza del rapporto di lavoro de quo sin dal 4.1.2020 con inquadramento del ricorrente nel livello J del CCNL FISE
Assoambiente, l'attività istruttoria espletata ha confermato lo svolgimento delle mansioni superiori allegate in ricorso dalla predetta data e sino, per quel che qui rileva, al deposito dell'odierno ricorso in data 12.5.2022.
A tal fine assumono rilievo decisivo le concordi dichiarazioni rese sul punto dai testi Tes_
e della cui attendibilità – considerata la loro coerenza e Tes_2 Tes_3 convergenza – non emergono ragioni per dubitare, nonostante il riferito contenzioso in corso nei confronti della società resistente con riguardo al solo teste . Testimone_4
2.8. In particolare, il teste , dopo avere premesso di essere “…a Testimone_5 conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato per la resistente presso il CP_2 cantiere di AD dall'1 gennaio 2018 al 31 maggio 2022, come operatore ecologico” e di non avere contenziosi in corso con la società resistente, ha sul punto riferito quanto
6 segue: “…adr cap. 1: ricordo che la società resistente ha comandato il ricorrente alla guida di mezzi che poteva guidare con patente B, ricordo che guidava un porter, un piccolo mezzo con cassone ribaltabile. Ricordo che il ricorrente è stato assunto dopo di me e da quando è stato assunto è stato adibito alla guida del mezzo che prima ho detto per tutto il periodo in cui io ho lavorato per la società resistente. Adr cap. 2: ricordo che l'attività di guida del mezzo che prima ho detto veniva svolta dal ricorrente ogni giorno con continuità” (cfr. verbale di udienza del 3.3.2023).
Sentito a prova contraria in ordine all'espletamento delle mansioni del ricorrente, il teste ha inoltre chiarito che “…Adr cap. 3: la società resistente svolgeva l'attività di raccolta di rifiuti differenziata porta a porta. Adr cap. 4: l'attività di raccolta prevedeva dei turni giornalieri per la raccolta secondo specifiche zone del comune. Adr cap. 5-6: normalmente per la raccolta nelle varie zone veniva previsto l'utilizzo di un autista e di un operatore per ogni zona. A second[a] della grandezza della zona poteva essere previsto l'utilizzo di un solo soggetto, cioè dell'autista. Adr cap. 7-8: che io sappia il ricorrente era addetto a guidare i mezzi che prima ho riferito ed in alcune occasioni è stato adibito all'uso del decespugliatore che si portava dietro con quel mezzo. Adr cap. 9: come ho già detto, che io sappia il ricorrente si occupava di guidare i mezzi che prima ho riferito ed in alcune occasioni di utilizzare il decespugliatore per come ho riferito” (cfr. verbale di udienza del
3.3.2023, cit.).
Parimenti, il teste , dopo avere premesso di essere “…a Testimone_4 conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato per la resistente dal 7.10.2019 CP_2 fino al 31 maggio 2022 presso il cantiere di AD” e di avere “…contenzioso pendente con la resistente avente ad oggetto mansioni superiori”, ha sul punto riferito quanto CP_2 segue: “adr cap. 1: ricordo che la società resistente ha comandato il ricorrente alla guida di mezzi ricordo che guidava un porter, un piccolo mezzo con cassone ribaltabile. Ricordo che il ricorrente è stato assunto dopo di me a gennaio 2020 e da quando è stato assunto è stato adibito alla guida del mezzo che prima ho detto per tutto il periodo in cui io ho lavorato per la società resistente. Adr cap. 2: ricordo che l'attività di guida del mezzo che prima ho detto veniva svolta dal ricorrente ogni giorno con continuità”. Il predetto teste ha inoltre confermato – a prova contraria – che: “…Adr cap. 7-8: che io sappia il ricorrente era addetto a guidare i mezzi che si guidano con la patente B come i porter ed in alcune occasioni è stato adibito all'uso del decespugliatore che si portava dietro con quel mezzo.
Adr cap. 9: come ho già detto, che io sappia il ricorrente si occupava di guidare i mezzi
7 che prima ho riferito ed in alcune occasioni di utilizzare il decespugliatore per come ho riferito” (cfr. verbale di udienza del 3.3.2023, cit.).
Anche il teste di parte resistente , d'altronde, ha confermato le Testimone_6 superiori circostanze.
In particolare il predetto testimone, dopo avere premesso di essere “…a conoscenza dei fatti di causa in quanto avevo la mansione di gestire il cantiere di AD per conto ON della , ha sul punto riferito che: “Adr cap. 1 risponde al vero che ONroparte_1 il ricorrente è stato comandato dalla società resistente fin dal gennaio 2020 alla guida del mezzo denominato porter targato FX135FX, che è un mezzo per trasposto RSU con cassone ribaltabile. Adr cap. 2: l'attività di guida del mezzo che prima ho riferito è stata svolta dal ricorrente con continuità dal gennaio 2020 fino a quando è terminato il suo rapporto di lavoro con la resistente” (cfr. verbale di udienza del 14.4.2023). Tes_
A fronte delle coerenti e convergenti dichiarazioni dei testi e Tes_2
non può invece attribuirsi decisiva rilevanza contraria alle – parzialmente Tes_3 difformi –dichiarazioni del solo teste di parte resistente . Tes_7
Ed infatti, dopo avere premesso di essere “…a conoscenza dei fatti causa in quanto ho lavorato per la resistente e mi occupavo di organizzare i servizi del cantiere di CP_2
AD”, il predetto teste, da un lato, ha confermato che “…Adr cap. 3: la società svolgeva la raccolta dei rifiuti nel comune di AD con il sistema della raccolta differenziata porta a porta: adr cap.4: la raccolta veniva effettuata secondo le specifiche zone del comune con servizi giornalieri. Adr cap. 5-6: per la raccolta differenziata nelle diverse zone venivano destinati un autista ed un operatore o anche più di uno a seconda del servizio”; dall'altro lato, ha riferito che “…Adr cap. 7-8: il ricorrente veniva utilizzato come addetto alla cura del verde pubblico ed a volte come operatore che accompagnava gli autisti per la raccolta differenziata. Il ricorrente non veniva utilizzato come autista. Adr cap. 9: io destinavo quasi tutti i giorni il ricorrente a curare il verde pubblico, giardini, marciapiedi, per il taglio dell'erba e la decespugliazione. Solo se mancava qual[ch]e altro operatore lo destinavo al servizio di raccolta dei rifiuti come operatore ad accompagnare un autista
[…] Adr a prova contraria. Adr cap. 1: la società resistente non ha mai comandato il ricorrente alla conduzione di mezzi. Adr cap. 2: come ho già detto il ricorrente non ha mai ON guidato mezzi della società dell'avv. Laudicina: come ho già detto il ricorrente non veniva adibito alla guida di mezzi neanche in assenza di altri autisti”, facendo peraltro riferimento ad attività differenti e ulteriori rispetto a quelle – incontestate – di “raccolta
8 differenziata” svolte dalla società resistente nel (cfr verbale di udienza ONroparte_4 del 3.3.2023, cit.).
Parimenti, a fronte delle suindicate risultanze dell'istruzione orale espletata, non appare decisiva neppure la documentazione allegata da parte resistente alla propria memoria difensiva, trattandosi peraltro del “rapporto di servizio” relativo solamente a poche giornate dell'intero – e ampio – periodo in considerazione. Tes_
2.9. Sulla base delle suddette coerenti e convergenti dichiarazioni dei testi e e tenuto conto delle suesposte declaratorie del CCNL di categoria, Tes_2 Tes_3 non compiutamente confutate da parte resistente, può dunque reputarsi provato l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente, sin dalla data della sua assunzione alle dipendenze di parte resistente (id est: 4.1.2020), delle mansioni di “addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli” riconducibili al rivendicato livello 2° del CCNL
FISE Assoambiente, avendo inoltre il predetto documentato di essere in possesso della patente B necessaria per la conduzione del mezzo porter in esame (cfr. verbale di udienza del 10.12.2024 e produzione documentale del 10.12.2024).
Ed infatti, come sopra evidenziato, tutti i testimoni escussi a eccezione del solo teste hanno concordemente confermato la superiore circostanza di fatto – concernente Tes_7 per quel che qui rileva la “…guida del mezzo denominato porter targato FX135FX, che è un mezzo per trasposto RSU con cassone ribaltabile” (cfr. teste –, evidenziando Tes_3 altresì come tali mansioni superiori siano state svolte dal ricorrente in maniera non occasionale, ma stabile, prolungata e prevalente.
2.10. Ne discende, a fronte della dimostrata adibizione del ricorrente allo svolgimento delle mansioni anzidette, rientranti tra quelle indicate nei citati profili esemplificativi del livello professionale 2 del CCNL Fise Assoambiente, che deve quindi ritenersi fondata la pretesa della parte ricorrente di avere riconosciuta la definitiva assegnazione alla mansione superiore con decorrenza dal 121° giorno dall'assunzione.
Al riguardo, l'art. 2103 co. 7 c.c. stabilisce che “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Nella specie, l'art. 16 del CCNL applicato prevede che “10. Qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore, nella posizione
9 parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, in applicazione dei criteri di cui al comma seguente.
11. Relativamente ai livelli dal J al 4: per effettivo svolgimento delle mansioni: a) per 120 giorni consecutivi;
b) ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali” (v. pag. 68 CCNL cit.).
2.11. Per le ragioni appena esposte, il ricorso va in definitiva accolto nei predetti termini.
Va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente a essere inquadrato nel livello professionale 2B del CCNL FISE Assoambiente dal 121° giorno successivo alla data di assunzione del 4.1.2020 e, per l'effetto, va condannata la società resistente a riconoscere definitivamente al ricorrente le relative mansioni superiori con la medesima decorrenza.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022) tenuto conto della natura e del valore della controversia anche a fronte della incontestata cessazione del rapporto di lavoro in data 31.5.2022, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il diritto di a essere inquadrato nel livello professionale Parte_1
2B del CCNL FISE Assoambiente dalla data indicata in parte motiva (id est: dal 121° giorno successivo al 4.1.2020) e, per l'effetto, condanna la società resistente a riconoscere definitivamente al ricorrente le relative mansioni superiori con la medesima decorrenza;
condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore.
Catania, 8 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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