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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 3586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3586 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione Quarta Civile composta dai Magistrati dr. Giuseppe De Tullio - Presidente dr. Massimo Sensale - Consigliere est. dr. Rosanna De Rosa - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1747/2023 RG in materia di occupazione di immobile sine titulo (ap- pello avverso sentenza del Tribunale di Napoli 15.02.2023, n. 1660), vertente tra
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Orlando, c.f. C.F._2 C.F._3
appellanti e
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Raf- Controparte_1 C.F._4
faella Di Donato, c.f. ; appellata C.F._5
Fatti di causa e ragioni della decisione
1= Con atto di citazione ritualmente notificato, , deducendo di essere pro- Controparte_1 prietaria di un immobile sito in San Giorgio a Cremano (in particolare, un “capannone”) per averlo ricevuto in eredità dalla madre (testamento pubblico del 2 maggio 2011 Persona_1
per Notar rep. n. 263), aveva agito nei confronti di e CP_2 Parte_1 Parte_2 per sentire accertare la loro detenzione sine titulo dell'immobile de quo e, per l'effetto, per sentirli condannare al rilascio dello stesso, oltre che al risarcimento dei danni subiti da essa attrice e al rimborso delle spese di lite.
2= Si erano costituiti in giudizio e , i quali avevano contestato Parte_1 Parte_2
quanto ex adverso dedotto e avevano spiegato domanda riconvenzionale di usucapione. Ave- vano, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, l'accertamento e la dichiarazione del diritto di proprietà in capo ad essa sul box/capannone Parte_1
1 oggetto di causa per intervenuto acquisto a titolo di usucapione. Con vittoria di spese.
3= Con sentenza 15.02.2023, n. 1660, il Tribunale di Napoli ha accolto le domande proposte da . Pertanto, previo rigetto della riconvenzionale di usucapione e accerta- Controparte_1
mento della natura abusiva dell'occupazione dell'immobile ad opera di e Parte_1 [...]
, il primo giudice ha condannato i medesimi al rilascio del cespite, nonché al pa- Parte_3
gamento, in favore dell'attrice, di € 5.200,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre inte- ressi, nonché delle spese di lite e di ulteriore somma ex art. 96, co. 3 c.p.c..
4= e hanno proposto appello avverso la sentenza di primo Parte_1 Parte_2
grado, contestandone la correttezza e chiedendone la riforma. Gli appellanti hanno concluso chiedendo di: “
2. Nel merito accertare e dichiarare la fondatezza dei motivi di appello dedotti nel presente atto e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza (…);
3. Accertare e dichiarare la fondatezza della domanda riconvenzionale del giudizio di primo grado e quindi dichiarare
i sig.ri e proprietari per intervenuta usucapione Parte_1 Parte_2 dell'immobile dedotto, individuato ed indicato in atti del giudizio di primo grado ammettendo sin d'ora parte appellante alle richieste istruttorie tutte del giudizio di primo grado così come articolate nella comparsa di costituzione e di risposta e memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.;
4. Rigettare la richiesta di risarcimento danni in quanto infondata in fatto e priva di prova;
5.
Annullare la condanna ex art. 96 III comma c.p.c.; 6. Con vittoria di spese e onorari di primo
e secondo grado di giudizio”.
5= Si è costituita in giudizio , contestando l'ammissibilità dell'avverso gra- Controparte_1
vame perché tardivo e, in ogni caso, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto perché infondato. Il tutto oltre spese di lite del secondo grado da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
6= L'appello proposto da e è tardivo e, dunque, inammissibi- Parte_1 Parte_2
le.
7= Come dedotto e provato da parte appellata, la sentenza di primo grado è stata notificata al difensore costituito degli odierni appellanti, a mezzo PEC, il giorno stesso della sua pubblica- zione, cioè in data 15.02.2023 (v. documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta in appello di ). Controparte_1
Ai sensi dell'art. 325, co. 1, c.p.c. “Il termine per proporre l'appello, la revocazione e
l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata con- tro la sentenza delle corti d'appello.”
Il termine c.d. breve di trenta giorni di cui all'art. 325, co. 1, c.p.c., iniziato a decorrere il
2 15.02.2023, è scaduto il 17.03.2023.
e hanno notificato il proprio atto di appello in data 7.04.2023 Parte_1 Parte_2
e, dunque, oltre il termine predetto.
Pertanto, l'appello è tardivo e, in quanto tale, deve essere dichiarato inammissibile, con con- seguente conferma della sentenza di primo grado.
8= Le spese del grado sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche a carico degli appellanti secondo soccombenza.
9= Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unifi- cato da parte di e . Parte_1 Parte_2
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di avverso la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Napoli 15.02.2023 n. 1660, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna e alla rifusione, in favore dell'avv. Raffaella Parte_1 Parte_2
Di Donato, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.458,00 per compensi, oltre rimborso forfetario di spese generali al 15% e accessori di legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di e . Parte_1 Parte_2
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 1.07.2025
Il Presidente
dr. Giuseppe De Tullio
Il consigliere est.
dr. Massimo Sensale firme apposte in modalità digitale
3
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione Quarta Civile composta dai Magistrati dr. Giuseppe De Tullio - Presidente dr. Massimo Sensale - Consigliere est. dr. Rosanna De Rosa - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1747/2023 RG in materia di occupazione di immobile sine titulo (ap- pello avverso sentenza del Tribunale di Napoli 15.02.2023, n. 1660), vertente tra
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Orlando, c.f. C.F._2 C.F._3
appellanti e
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Raf- Controparte_1 C.F._4
faella Di Donato, c.f. ; appellata C.F._5
Fatti di causa e ragioni della decisione
1= Con atto di citazione ritualmente notificato, , deducendo di essere pro- Controparte_1 prietaria di un immobile sito in San Giorgio a Cremano (in particolare, un “capannone”) per averlo ricevuto in eredità dalla madre (testamento pubblico del 2 maggio 2011 Persona_1
per Notar rep. n. 263), aveva agito nei confronti di e CP_2 Parte_1 Parte_2 per sentire accertare la loro detenzione sine titulo dell'immobile de quo e, per l'effetto, per sentirli condannare al rilascio dello stesso, oltre che al risarcimento dei danni subiti da essa attrice e al rimborso delle spese di lite.
2= Si erano costituiti in giudizio e , i quali avevano contestato Parte_1 Parte_2
quanto ex adverso dedotto e avevano spiegato domanda riconvenzionale di usucapione. Ave- vano, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, l'accertamento e la dichiarazione del diritto di proprietà in capo ad essa sul box/capannone Parte_1
1 oggetto di causa per intervenuto acquisto a titolo di usucapione. Con vittoria di spese.
3= Con sentenza 15.02.2023, n. 1660, il Tribunale di Napoli ha accolto le domande proposte da . Pertanto, previo rigetto della riconvenzionale di usucapione e accerta- Controparte_1
mento della natura abusiva dell'occupazione dell'immobile ad opera di e Parte_1 [...]
, il primo giudice ha condannato i medesimi al rilascio del cespite, nonché al pa- Parte_3
gamento, in favore dell'attrice, di € 5.200,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre inte- ressi, nonché delle spese di lite e di ulteriore somma ex art. 96, co. 3 c.p.c..
4= e hanno proposto appello avverso la sentenza di primo Parte_1 Parte_2
grado, contestandone la correttezza e chiedendone la riforma. Gli appellanti hanno concluso chiedendo di: “
2. Nel merito accertare e dichiarare la fondatezza dei motivi di appello dedotti nel presente atto e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza (…);
3. Accertare e dichiarare la fondatezza della domanda riconvenzionale del giudizio di primo grado e quindi dichiarare
i sig.ri e proprietari per intervenuta usucapione Parte_1 Parte_2 dell'immobile dedotto, individuato ed indicato in atti del giudizio di primo grado ammettendo sin d'ora parte appellante alle richieste istruttorie tutte del giudizio di primo grado così come articolate nella comparsa di costituzione e di risposta e memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.;
4. Rigettare la richiesta di risarcimento danni in quanto infondata in fatto e priva di prova;
5.
Annullare la condanna ex art. 96 III comma c.p.c.; 6. Con vittoria di spese e onorari di primo
e secondo grado di giudizio”.
5= Si è costituita in giudizio , contestando l'ammissibilità dell'avverso gra- Controparte_1
vame perché tardivo e, in ogni caso, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto perché infondato. Il tutto oltre spese di lite del secondo grado da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
6= L'appello proposto da e è tardivo e, dunque, inammissibi- Parte_1 Parte_2
le.
7= Come dedotto e provato da parte appellata, la sentenza di primo grado è stata notificata al difensore costituito degli odierni appellanti, a mezzo PEC, il giorno stesso della sua pubblica- zione, cioè in data 15.02.2023 (v. documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta in appello di ). Controparte_1
Ai sensi dell'art. 325, co. 1, c.p.c. “Il termine per proporre l'appello, la revocazione e
l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata con- tro la sentenza delle corti d'appello.”
Il termine c.d. breve di trenta giorni di cui all'art. 325, co. 1, c.p.c., iniziato a decorrere il
2 15.02.2023, è scaduto il 17.03.2023.
e hanno notificato il proprio atto di appello in data 7.04.2023 Parte_1 Parte_2
e, dunque, oltre il termine predetto.
Pertanto, l'appello è tardivo e, in quanto tale, deve essere dichiarato inammissibile, con con- seguente conferma della sentenza di primo grado.
8= Le spese del grado sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche a carico degli appellanti secondo soccombenza.
9= Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unifi- cato da parte di e . Parte_1 Parte_2
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di avverso la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Napoli 15.02.2023 n. 1660, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna e alla rifusione, in favore dell'avv. Raffaella Parte_1 Parte_2
Di Donato, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.458,00 per compensi, oltre rimborso forfetario di spese generali al 15% e accessori di legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di e . Parte_1 Parte_2
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 1.07.2025
Il Presidente
dr. Giuseppe De Tullio
Il consigliere est.
dr. Massimo Sensale firme apposte in modalità digitale
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