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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2/2025 RG promossa con ricorso ex artt 414 + 441 bis cpc da
Parte_1 con l' avv.to Emanuele Zanarello
- ricorrente -
contro
Controparte_1 con l' avv.to Massimo Biolo - resistente -
IN PUNTO: IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO DISCIPLINARE IN REGIME JOB'S ACT + DIFFERENZE
RETRIBUTIVE
FATTO
Con ricorso ex artt. 414 + 441 bis c.p.c. depositato in data 2.1.2025 il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti della ditta individuale , sua ex datrice di lavoro Controparte_1 rispetto a rapporto di lavoro subordinato a tempo intercorso dal 21.6.2023 come cuoco pizzaiolo a tempo pieno, inquadrato nel IV livello C.C.N.L. TURISMO- CONFCOMMERCIO,
Ha agito:
a) allegando di essere stato attinto il 4.10.2024 da un primo licenziamento per asserita giusta causa, non preceduto da regolare contestazione disciplinare e impugnato con lettera 10.10.2024, dal datore di lavoro revocato con lettera 17.10.2024, seguita da invito a riprendere servizio, non CP_1 riscontrato in quanto in Bangladesh per motivi personali, da cui la contestazione di asserita assenza ingiustificata per cinque giorni e relativo nuovo licenziamento senza preavviso comminato con lettera 11.11.2024;
b) lamentando l' illegittimità di tale nuovo recesso 11.11.2024 per conoscenza da parte del della CP_1 propria (del ricorrente) permanenza all'estero per motivi personali, dunque per insussistenza dei fatti, ed inoltre per difetto di proporzionalità e genericità della contestazione;
c) rivendicando inoltre differenze retributive per € 1.775,05 a titolo di retribuzione dal giorno del licenziamento fino alla sua revoca in data 17.10.2024, TFR mancante (non già azionato con ricorso per ingiunzione) per i mesi di settembre ed ottobre 2024 e spettanze di fine rapporto maturate lungo tutto il rapporto di lavoro;
d) così concludendo:
➢ IN VIA PRINCIPALE sul LICENZIAMENTO DISCIPLINARE : ACCERTARE che la retribuzione utile al calcolo del TFR ammonta ad euro 1965,80 (diconsì euro millenovecentosessantacinque/80)
ACCERTARE e DICHIARARE, (ex art. 2 comma 1 D.lgs. n. 23/2015) per i motivi esposti in narrativa, la nullita -inefficacia del licenziamento comminato dal signor (CF: CP_1
) nato in Bangladesh (EE) il [...] in [...] titolare del ristorante C.F._1 con sede lavorativa in Piazzale G. e B. Parmesan n. 9C/9D, 30175 – Venezia (VE) al sig. CP_1
(C.F: ) perche ritorsivo e per l'effetto CONDANNARE (ex D.lgs. Parte_1 C.F._2
23/2015 ex art. 2 co2) il signor (CF: ) in qualita di titolare del CP_1 C.F._1 ristorante con sede lavorativa in Piazzale G. e B. Parmesan n. 9C/9D, 30175 – Venezia (VE) CP_1 alla reintegra del signor (C.F: ) sul posto di lavoro e al Parte_1 C.F._2 pagamento al signor (C.F: ) di un'indennità commisurata Parte_1 C.F._2 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità del trattamento di fine rapporto ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. IN VIA SUBORDINATA: ACCERTARE che la retribuzione utile al calcolo del TFR ammonta ad euro 1965,80 (diconsì euro millenovecentosessantacinque/80)
ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità del licenziamento comminato dal signor (CF: ) in qualità di titolare del ristorante CP_1 C.F._1 con sede lavorativa in Piazzale G. e B. Parmesan n. 9C/9D, 30175 – Venezia (VE) al sig. CP_1
(C.F: ) per insussistenza materiale e/o giuridica dei fatti Parte_1 C.F._2
/vizio formale / genericità contestazione e per l'effetto CONDANNARE (ex D.lgs. 23/2015 ex art. 3 co1 – ex art. 9 co1) il signor (CF: ) nato in [...] il CP_1 C.F._1
05.02.1972 in qualità di titolare del ristorante con sede lavorativa in Piazzale G. e B. CP_1
Parmesan n. 9C/9D, 30175 – Venezia (VE) al pagamento al signor Parte_1
(C.F: ) al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione C.F._2 previdenziale di importo minimo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, e cioe vista l'anzianità di servizio pari a quattro mensilità per l'importo di euro 7.863,20 (diconsì euro settemilaottocentosessantatre/20) (1965,80 x 4) .
➢ IN OGNI CASO - IN VIA PRINCIPALE sulle DIFFERENZE RETRIBUTIVE CONDANNARE per tutte le ragioni di cui in narrativa il signor (CF: ) in qualità di titolare CP_1 C.F._1 del ristorante con sede lavorativa in Piazzale G. e B. Parmesan n. 9C/9D, 30175 – Venezia CP_1
(VE) al pagamento della somma di € 1.775,05 (diconsi euro millesettecentosettantacinque/05) al sig. (C.F: ) a titolo di retribuzione per il mese di ottobre 2024, Parte_1 C.F._2 trattamento di fine rapporto e spettanze di fine rapporto per le ragioni di cui in narrativa oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
➢ IN OGNI CASO Con condanna alla regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati del 30% per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che di dichiara antistatario”.
Il convenuto si è costituito contestando entrambe le pretese, sia l' impugnazione del licenziamento , che la domanda di condanna per euro 1.775,00
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta dalle parti e, fallito all' odierna il tentativo di conciliazione per soli 500 euro ( ½ concorso spese – vd verbale di causa), è stata discussa e all' esito trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il ricorso va integralmente rigettato per i seguenti motivi:
A. La revoca tempestiva del licenziamento - come nel caso di specie attesa la comminazione del primo licenziamento in data 4.10.2024 e la sua revoca con missiva 17.10.2024 - determina pacificamente il ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità con efficacia ex tunc, cioè dalla data del recesso, ed è espressamente esclusa l'applicazione dei regimi sanzionatori previsti per il recesso illegittimo, mentre al lavoratore spettano la retribuzione maturata nel periodo precedente alla ricostituzione del rapporto e la corrispondente contribuzione.
B. Nello specifico il licenziamento è stato irrogato appunto con raccomandata del 4.10.2024 inviata all'ultimo indirizzo comunicato dal lavoratore, nel quale è risultato irreperibile, e altresì all'indirizzo di residenza di (doc. 16 resist) dove lo stesso ha rifiutato di sottoscrivere per Parte_2 ricevuta la missiva;
la lettera 17.10.2024 con cui, a seguito di impugnazione in data 10.10.2024, tale licenziamento è stato revocato, come detto tempestivamente nei 15 giorni, seguita da lettera
18.10.2024 di comunicazione della revoca anche al legale, è stata dal legale stesso riscontrata il
22.10.2024 con la seguente comunicazione “ Il lavoratore prima della revoca del licenziamento ha dovuto far ritorno in Bangladesh per motivi familiari. Sarà di ritorno in Italia per i primi giorni di dicembre 2024 In data 2 dicembre 2024 riprenderà l'attività lavorativa” (vd pec doc 3 resistente).
C. Si tratta di assenza non giustificata innanzitutto in quanto il ricorrente, dopo avere, con l' impugnazione del licenziamento del 10.10.2024 (doc 4 ric), intimato alla datrice di lavoro l' immediata reintegra precisando testualmente “il lavoratore, con la presente, si mette a disposizione per tornare al lavoro”, si è immediatamente allontanato dall' Italia senza nemmeno attendere i 15 giorni per l' eventuale (poi avvenuta) revoca del licenziamento, tant'è che quando la stessa è stata poi disposta, a stretto giro il 17.10.2024, dopo appena una settimana, già si trovava in Bangladesh. D. In secondo luogo, e soprattutto, il ricorrente stesso non ha ritualmente documentato né la ragione di tale urgente repentino allontanamento dall' Italia, né alcun impedimento atto a precludergli a quel punto, una volta saputo del ripristino del rapporto, il tempestivo rientro in Italia per riprendere quanto prima il servizio, ed anzi, con lettera 18.10.2024 a mezzo del proprio legale, ha comunicato che sarebbe ritornato ad inizio dicembre, quasi un mese e mezzo dopo.
E. Non solo, la contestazione di addebito 31.10.2024 per l' assenza dal lavoro dal 25.10.2024 per i cinque giorni lavorativi successivi, inviata dall' azienda anche al legale del lavoratore con pec del
4.11.2024 (vd docc 24 e doc. 25), è stata oltretutto riscontrata dal lavoratore stesso, anche in questo caso tramite il legale con comunicazione via pec di pari data 4.11.2024, senza indicare una data precisa di ritorno al lavoro limitandosi a dire che lo avrebbe fatto “appena di ritorno dal Bangladesh”
(vd doc. 26 resist), nuovamente senza documentare né un impedimento al rientro in tempi contenuti, né l' urgenza a monte del viaggio, né infine le specifiche ragioni di permanenza così a lungo nel paese di origine, in effetti indicate nel tempo, contraddittoriamente, dapprima con pec del difensore del 22.10.2022 in generici “motivi familiari“, poi in ricorso sub punto 9) secondo cpv di pagina 4 in “motivi familiari legati ad una eredità” e infine all' odierna udienza, con un nuovo cambio di versione, nelle compromesse condizioni di salute della moglie affetta da una grave malattia.
F. Da ciò dunque la legittimità del licenziamento per ingiustificatezza di assenza (in sé pacifica) protrattasi per oltre 5 giorni consecutivi, come tale passibile, ex art 213, 5° co., lett. b) Ccnl, di sanzione espulsiva, tenuto conto quanto alla proporzionalità del lungo tempo, pari a quasi un mese e mezzo, della comunicata data di rientro in Italia.
G. Non è in effetti riscontrato perché, a fronte della revoca del licenziamento e dell'invito a riprendere il lavoro, il lavoratore non abbia potuto anticipare il viaggio di ritorno in Italia per presentarsi in servizio anziché rendersi semplicemente disponibile a farlo dapprima dopo ben un mese e mezzo,
e poi senza nemmeno indicare una data.
H. Ciò posto quanto al licenziamento, escluso in radice, attesa la sussistenza dell' addebito contestato, il suo carattere ritorsivo quale motivo illecito unico e determinante, il ricorso appare., d' altro canto, infondato anche quanto alle rivendicate differenze retributive, non residuando ad oggi alcun credito attoreo, tenuto conto che, come da odierne allegazioni di parte convenuta a verbale di udienza, non puntualmente contestate:
➢ rispetto alla trattenuta in busta paga di ottobre 2024 di euro 120 x 2 per 13^ e 14^ quanto dovuto tenuto conto dei giorni effettivamente lavorati, pari ad euro 69,96 + 69,96, è stato corrisposto;
➢ l' indennità per festività non godute in misura pari ad euro 4,43 è stata parimenti corrisposta;
idem la retribuzione per i 13 giorni di ottobre dal 4/10 per un netto di euro 809,50; ➢ quanto ai primi 3 giorni di ottobre, fino al 2/10 il dipendente era in malattia e la relativa indennità è stata regolarmente anticipata come da busta paga (vd. euro 122,27), e il 3/10 era giorno di riposo;
➢ ed anzi complessivamente risultano versati in piu' per differenze retributive euro 358,49 in
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite per ½ con rifusione dell' ulteriore metà a favore del convenuto tenuto conto che parte del dovuto per differenze retributive è stato sì in effetti pagato tardivamente, ma il medesimo convenuto, dopo avere saldato, ha aderito alla proposta transattiva di questo giudicante, di due mensilità, con disponibilità da ultimo - come da odierno verbale di udienza - a corrispondere anche ½ delle spese legali come quantificate dal ricorrente ( euro 500 su 1000 oltre accessori), e il ricorrente non ha accettato per la pretesa di avere per intero il concorso spese (euro 1000)
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara le spese di lite compensate per ½ e condanna il ricorrente alla rifusione dell' ulteriore metà, liquidata, per la quota e al netto di accessori di legge, in euro 1.250,00.
Così deciso in Venezia - udienza 30.4.2025.
Il Giudice