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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott.
Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n.
2751/2015R.G.
TRA in personadel legale Parte_1
rapp.te p.t., (P. IVA ), con sede in LA RE (ME), Via P.IVA_1
Fiorentino - 98049, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Bonfiglio,
, presso il cui studio in Rometta Marea, via Nazionale n. CodiceFiscale_1
205, ha eletto domicilio.
OPPONENTE
E
(C.F. (P. IVA , Parte_2 C.F._2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Messina alla Via T. Cannizzaro 134 presso lo studio dell'Avv. Claudia Currieri ( ), che la C.F._3
rappresenta e difende
OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a , Parte_2
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
150/15 del 09.02.05.2015, con in quale il Tribunale di Messina gli ingiungeva
1 di pagare all'ing. la somma di €. 7.500,00, oltre interessi, Parte_2
nonché le spese della procedura liquidate in € 685,50, spese generali, IVA e
CPA., per prestazioni professionali svolte nella qualità di direttore tecnico per l'attività di realizzazione di incastellature metalliche degli ascensori.
Parte opponente eccepiva che la non si è mai recata personalmente Parte_2 presso la sede della società opponente né presso i cantieri della stessa e non ha mai avuto rapporti con la . Precisava l'opponente che le medesime Pt_1 somme per le medesime prestazioni professionali … sono state già richieste sia da parte della … che da quindi rilevava che dalla Parte_3 Controparte_1 somma ingiunta di €. 7.500,00 vanno decurtati €. 3.754,50, già corrisposti alla con assegni bancari versati in atti. Parte_3
Parte opponente concludeva chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito,
l'annullamento per nullità e/o inidoneità dello stesso per carenza dei presupposti di legge, in subordine l'inammissibilità del d.i. opposto … per la mancata decurtazione della somma già corrisposta da parte opponente pari a €. 3.754,50.
Costituitasi in giudizio, contestava le deduzioni di parte Parte_2 avversa e chiedeva: il rigetto dell'opposizione, in via gradata emettere ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di €. 3.746,00…; in via ulteriormente gradata ritenere e dichiarar che la deducente opposta ha diritto alla corresponsione dell'importo complessivo di €. 3.746,00.
Con decreto del Presidente di sezione del 30.06.2022 la causa veniva assegnata a questo giudice.
All'udienza del 3.05.2024, causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il
2 fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura non è prova del contratto e, quand'anche non si contesti l'obbligazione, non costituisce prova dell'ammontare del credito. La Corte di Cassazione ha affermato che
“configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso secondo le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa” (cfr., tra le tantissime, Cass. a. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003). Inoltre, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto,
s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti
(Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
3 Parte opposta ha fornito prova, mediante la produzione in atti del Contratto
d'Opera stipulato con la in data 7.10.2013, della Parte_1 sussistenza di un rapporto contrattuale con l'opponente che vincolava l'ing.
allo svolgimento, dietro corrispettivo, di una attività Parte_2
professionale in favore della , in condizioni di autonomia e Pt_1 indipendenza, con libertà di scegliere le modalità di esecuzione, senza vincolo di subordinazione verso il Committente e senza obbligo di prestare la propria opera in un prestabilito numero di ore. La sussistenza del rapporto professionale tra l'opponente e l'ing. è confermata dalla stessa opponente che, con Parte_2 lettera del 10.02.2015, versata in atti, comunicava alla odierna opposta la risoluzione del contratto stipulato in data 7.10.2013. Inoltre, il teste Tes_1
, all'epoca dei fatti legale rappresentante della ha
[...] Parte_3
confermato che l'ing. era il responsabile tecnico di tanti progetti e Parte_2
lavori che sono stati commissionati da terzi alla e che, grazie alla Parte_1
valutazione e attestazione della conformità di relativi progetti effettuati dalla
, la ha realizzato in tutta la Sicilia numerosi impianti per Parte_2 Pt_1
ascensori. In mancanza di contestazioni da parte opponente, non vi sono motivi per ritenere non attendibile la testimonianza.
La produzione di vari assegni della intestati alla non Pt_1 Parte_3
costituisce prova dell'avvenuto pagamento, da parte della opponente, delle prestazioni effettuate dall'ing. . La , infatti, ha stipulato, Parte_2 Pt_1 direttamente con l'ing. , un contratto d'opera che prevede il Parte_2
pagamento del corrispettivo nei confronti di quest'ultima, per cui non possono ritenersi satisfattivi pagamenti effettuati a favore di altri soggetti.
La contestazione del quantum è generica e attiene esclusivamente all'asserito e non provato versamento alla di €. 3.754,00, da decurtarsi dalla Parte_2
somma ingiunta di €. 7.500,00. In mancanza di contestazione della corrispondenza della somma ingiunta al 3% del fatturato della , Pt_1
come previsto in contratto, il corrispettivo richiesto dall'ing. Parte_2 deve ritenersi provato anche nel suo ammontare.
4 Per quanto accertato, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e conferma il decreto ingiuntivo impugnato.
Condanna in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , Parte_2
delle spese di giudizio che si liquidano in €. 2.540,00 oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a.
Messina, 24.02.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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