Articolo 6 della Legge 29 giugno 1977, n. 349
Articolo 5Articolo 7
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1 luglio 1977
Art. 6.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione delle funzioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera trasferite, si avvalgono di personale degli enti e gestioni posti in liquidazione.
Il personale, in attesa della sua formale assegnazione a seguito dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, e' destinato in posizione di comando ai diversi servizi, presidi e altre amministrazioni pubbliche, sulla base di contingenti fissati dal comitato centrale di cui al precedente articolo 4.
Il personale in questione viene comandato dai commissari liquidatori sulla base di oggettivi criteri di valutazione fissati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a livello nazionale, dal comitato centrale.
Il personale degli enti e gestioni estinti puo' essere comandato presso il Ministero della sanita' per le esigenze del comitato centrale. Il comando e' disposto dai commissari liquidatori su richiesta del Ministero della sanita', sentito il comitato centrale.
Entrata in vigore il 1 luglio 1977
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