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1 luglio 1977
1 luglio 1977
Art. 6.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione delle funzioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera trasferite, si avvalgono di personale degli enti e gestioni posti in liquidazione.
Il personale, in attesa della sua formale assegnazione a seguito dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, e' destinato in posizione di comando ai diversi servizi, presidi e altre amministrazioni pubbliche, sulla base di contingenti fissati dal comitato centrale di cui al precedente articolo 4.
Il personale in questione viene comandato dai commissari liquidatori sulla base di oggettivi criteri di valutazione fissati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a livello nazionale, dal comitato centrale.
Il personale degli enti e gestioni estinti puo' essere comandato presso il Ministero della sanita' per le esigenze del comitato centrale. Il comando e' disposto dai commissari liquidatori su richiesta del Ministero della sanita', sentito il comitato centrale.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione delle funzioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera trasferite, si avvalgono di personale degli enti e gestioni posti in liquidazione.
Il personale, in attesa della sua formale assegnazione a seguito dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, e' destinato in posizione di comando ai diversi servizi, presidi e altre amministrazioni pubbliche, sulla base di contingenti fissati dal comitato centrale di cui al precedente articolo 4.
Il personale in questione viene comandato dai commissari liquidatori sulla base di oggettivi criteri di valutazione fissati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a livello nazionale, dal comitato centrale.
Il personale degli enti e gestioni estinti puo' essere comandato presso il Ministero della sanita' per le esigenze del comitato centrale. Il comando e' disposto dai commissari liquidatori su richiesta del Ministero della sanita', sentito il comitato centrale.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/11/2002, n. 16527Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVATORE SENESE - Presidente - Dott. PAOLO STILE - Consigliere - Dott. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere - Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere - Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: IO RA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Margherita Lamonica e Giuseppe Sante Assennato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Carlo Poma 2, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è …Leggi di più...
- esclusione·
- configurabilità·
- interpretazione autentica ex art. 6 del d.l. n. 8 del 1985·
- tariffe in favore dei medici convenzionati·
- blocco delle tariffe ex art. 8 d.l. n. 264 del 1974·
- conseguenze·
- irripetibilità di dette somme·
- contrasto della disposizione così interpretata con l'art. 3 cost·
- sopravvenienza della legge n. 349 del 1977·
- riferimento a somme pagate non spontaneamente·
- compensi dovuti dagli enti mutualistici·
- caducazione automatica·
- medici convenzionati esterni·
- convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura)·
- servizio sanitario nazionale