TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/12/2025, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 30.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5158 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso da sé stesso ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Donatiello giusta procura in atti resistente
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli in virtù di procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.08.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820239007341772000 notificatagli il 19.07.2023, unitamente alla sottesa richiesta di versamento di contributi Controparte_3 portata dall'avviso di addebito n. 32820170005211573000: ha, infatti, dedotto che
“Avverso l'Avviso di addebito n. 32820170005211573000 l'odierno ricorrente, come meglio si dirà appresso, ha prima proposto ricorso in opposizione innanzi al Giudice del Lavoro e della Previdenza del Tribunale di Santa Maria C.V. e, all'esito del predetto giudizio di primo grado, tempestivo gravame innanzi la Corte di Appello di Napoli avverso la
Sentenza resa dal Giudice di prima istanza”.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato che, nelle note depositate il 22.04.2025, il ricorrente ha dedotto e documentato che “la Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e
Previdenza, con la sentenza n. 4105/2024 resa all'esito del giudizio di appello RG n.
2147/2021, nel riformare la sentenza di primo grado impugnata, ha annullato l'avviso di addebito n. 32820170005211573000 del 09/01/2018, sotteso all'intimazione CP_2 opposta, dichiarando l'esponente non tenuto al pagamento della somma oggetto dell'avviso di addebito annullato (Cfr. all. 1) …”.
Ebbene, l'intervenuto annullamento del titolo sotteso all'intimazione di pagamento in questa sede impugnata determina in linea generale la cessazione della materia del contendere che, com'è noto, va dichiarata dal giudice anche d'ufficio ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria (cfr. Cass. n. 22650/2008, 11581/2005 e 4714/2007).
Quanto alle spese di lite, ritiene il giudicante che le stesse vadano interamente compensate, in considerazione del fatto che la sentenza di annullamento è stata emesse nelle more dell'odierno giudizio e che, al momento del deposito del ricorso, il titolo impugnata era già sub judice.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere.
b) Compensa tra le parti le spese di lite.
S.M.C.V., 24.12.2025
Il giudice de lavoro dott.ssa Antonia Cozzolino