CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori
La Corte d'Appello di Catania, sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo ConSIliere
dott. Simona Lo Iacono ConSIliere est. dott. Corrado Cavarra Componente onorario dott. Ivana Di Stefano Componente onorario ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 744/2024 VG promossa da:
cf: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Sebastiana Di Maria.
Appellante
Contro
cf: e cf: _1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avvocato Monica Carta. C.F._3
Appellati
IN FATTO e IN DIRITTO
Con atto di appello tempestivamente depositato, interponeva Parte_1
gravame avverso la sentenza del 20 giugno 2024, comunicata in data 23 luglio 2024 con la quale il Tribunale di minorenni di Catania rigettava il
1 ricorso con cui ella - in qualità di nonna materna di , nato a Persona_1
Lentini l'1.2.2020 – formulava la richiesta di poter fare visita allo stesso.
Lamentava la carenza di attività istruttoria del procedimento di primo grado e si doleva del fatto che i servizi sociali nella loro relazione non avevano effettuato una valutazione attuale della sua condizione psico-sociale, ma si erano basati sulle informazioni ricavate da una pregressa pratica, effettuata in occasione di una richiesta della stessa di reddito di cittadinanza, avvenuta nel 2021.
, lamentava che il TM aveva basato la sua decisione sulle Pt_2
dichiarazioni dei genitori del minore e _1 Controparte_2
viziate da contraddittorietà rispetto alla realtà dei fatti. Riferiva infatti che pochi mesi dopo dalla nascita del PO , informata da terze Per_1
persone, si era recata a casa della figlia con il proprio anziano padre, senza tuttavia ottenere l'accoglienza desiderata.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza de qua e, per effetto, il riconoscimento del diritto di visita nei confronti del PO.
In via istruttoria, chiedeva di svolgere un'indagine per il tramite del
Servizio Sociale di Sortino sulla propria idoneità ad adempiere al proprio ruolo di nonna nei confronti del minore, nonché di Persona_1
disporre, per il tramite del predetto S.S. di Sortino, l'attivazione di un percorso di mediazione familiare.
In data 24 dicembre 2024 si costituivano in giudizio e _1
, genitori del minore , chiedendo il rigetto Controparte_2 Persona_1
del reclamo e deducendo che la reclamante non aveva alcuna relazione con
2 il PO e che anzi il pessimo rapporto tra loro e la poteva Pt_1
costituire fonte di nocumento per il benessere psico-fisico del minore.
La Corte, acquisito il parere del P.G., rigettati i mezzi istruttori chiesti dall'appellante, all'udienza del 11 giugno 2025 svoltasi in modalità cartolare, poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto, osserva la Corte come l'istruttoria espletata in primo grado sia stata compiuta in modo esaustivo, poiché i giudici di primo grado hanno fondato la propria decisione sul contenuto della relazione dei servizi sociali del comune di Sortino e su quanto riferito dalle parti in udienza.
E, infatti, i Servizi Sociali del comune di Sortino, nella relazione del
29.03.2024 trasmessa al TM, hanno riferito che dall'anno 2021 la SI.ra era stata presa in carico da essi in quanto beneficiaria del reddito di Pt_1
cittadinanza. La aveva riferito in sede di colloqui di avere un Pt_1
pessimo rapporto con entrambi i figli e di soffrirne particolarmente. Su conSIlio dei S.S., l'appellante era stata quindi seguita da una psicologa del consultorio. Dopo alcuni incontri, tuttavia, il percorso terapeutico veniva interrotto per la mancata collaborazione della . La stessa infatti – Pt_1
stando al tenore testuale della predetta relazione – non si era mai messa in discussione, non mutando nulla del proprio atteggiamento nei confronti dei familiari. Riferendosi alla reclamante i S.S. così si esprimevano: “Ha riferito, anche ai servizi sociali, che a suo avviso devono essere i figli a fare il primo passo per la riappacificazione. La SI.ra , durante i Pt_1
colloqui dà sempre agli altri la colpa di ciò che accade, non pensando mai di sbagliare”.
3 I S.S. aggiungevano, inoltre, che la SInora aveva loro riferito di Pt_1
avere incoato un procedimento giudiziario anche nei confronti del PO
. Persona_2
Infine, quanto ai rapporti tra la e la figlia, i S.S. riferivano quanto Pt_1
segue: “Questo ufficio già da alcuni anni conosce la figlia della SI.ra
, , che, sentita per l'occasione, riferiva che aveva Pt_1 _1
rinunciato a ripristinare i rapporti con la madre in quanto la ritiene litigiosa e bugiarda e le attribuisce le colpe dei passati cattivi rapporti con il fratello ed il padre. Ad oggi, infatti, loro tre sono nuovamente uniti e si frequentano regolarmente, sostenendosi vicendevolmente. La SI.ra
riferisce che la madre non è andata nemmeno a trovarla _1
quando ha partorito e di essere disponibile a fare vedere il proprio figlio
solo in sua presenza”. Per_1
Nel corso delle udienze tenutesi in primo grado, i genitori del minore di fatto confermavano quanto sopra riportato dai servizi sociali.
Ora, alla luce di tali risultanze, non può che essere confermato l'esito del primo giudizio.
In tema si rammenti infatti che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti SInificativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'art. 8 CEDU fornita dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma è subordinato nel suo esercizio a una valutazione del giudice avente di mira
"l'esclusivo interesse del minore".
La sussistenza di tale interesse - nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti - è configurabile
4 quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
Ne deriva che, sebbene la disposizione di cui all'art 317 bis c.c. si riferisca espressamente al «diritto degli ascendenti a mantenere rapporti SInificativi», a ben vedere essa non prevede un diritto assoluto degli adulti, quanto uno strumento attraverso cui al PO minorenne viene garantito il diritto di disporre di un ambiente ove lo stesso realizza la propria personalità, anche ai sensi dell'art. 2 Cost.
La giurisprudenza infatti ha costantemente chiarito che “Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti SInificativi con i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti” (Cass. Civ., ord. n. 2881 del 31.01.2023, in CED Cassazione,
2023).
5 Ebbene, alla luce dei superiori principi non appare alla Corte che la situazione familiare che emerge dagli atti, così compromessa e di così difficile soluzione, sia idonea a consentire alla di porre in essere Pt_1
con i genitori del minore una fruttuosa collaborazione, finalizzata alla realizzazione di un progetto educativo comune, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
Al contrario, l'assenza di una capacità autocritica in capo alla , e il Pt_1
suo ruolo di forte contrasto verso gli altri componenti della famiglia del minore, lungi dal poter costituire la base fattiva di un concordato percorso evolutivo, si palesa come fonte potenziale di squilibrio e pregiudizio.
Ne deriva che il provvedimento impugnato merita ampia conferma e che l'appello deve essere necessariamente rigettato.
Spese compensate attesa la particolare delicatezza degli interessi coinvolti.
La Corte dà tuttavia atto che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di conSIlio della Corte d'appello di Catania, sezione minori, in data 11 giugno 2025.
Il ConSIliere Il Presidente
Dott.ssa Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher
6