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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2370 / 2017 R.G
Udienza del 14/01/2025.
Sono presenti per l' Avv. Rizzuti Francesca Rosa e l'Avv. Rizzuti Parte_1
Beniamino per delega dell' Avv. Rizzuti Espedito i quali si riportano e ribadiscono tutte le deduzioni, richieste e conclusioni formulate negli scritti difensivi, in particolare nelle
Note scritte depositate per l'udienza del 13/11/2024, insistendovi e chiedendone il totale accoglimento, essendo la domanda giuridicamente motivata e provata dai documenti prodotti in atti, quali: l) Ventennale dal 18/12/1990 al 05/11/2024 (Ispez. ipotecaria - NEGATIVA), riferito ai due immobili oggetto di giudizio, indicato come prodotto nell'atto di citazione, redatto dal precedente difensore, e denominato
“certificati storici ventennali”, ma non rinvenuto nel fascicolo di parte;
2) Scrittura
Privata di Compravendita”, costituente la prova documentale della data d'inizio del trentennale possesso degli immobili de quibus, posta in essere in data 19/11/1982, erroneamente ed impropriamente indicata nell'elenco dei prodotti documenti dell'atto di citazione, redatto dal precedente difensore, con la dicitura “compromesso del
22/12/2001”; 3) Condono e Sanatoria degli stessi, effettuati e pagati dall'attore; 4)
Telecom e ICI. CP_1
Tuttavia, qualora la domanda attrice non dovesse ritenersi sufficientemente provata, si ribadisce e reitera, anche in questa sede, l'Istanza di ammissione Prova
Testimoniale, articolata, capitolata e con i testi indicati nella Memoria 2° termine, telematicamente depositata in data 26/10/2023 a seguito della concessione dei termini di cui all'art.183 c.p.c. da parte del Sig. Giudice.
Tanto al fine di poter consentire il completamento dell'attività probatoria e svolgere a pieno il fondamentale costituzionale diritto di difesa che non può essere, in alcun modo e per nessuna ragione, limitato o addirittura disconosciuto e negato nemmeno per assicurare la realizzazione degli obiettivi fissati dal PNRR per il 2024 di cui al Decreto
1 di 7 del Presidente del Tribunale n.2/24. I sottoscritti procuratori, inoltre, qualora il Sig.
Giudice ritenga di dover porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, chiedono, giusta previsione dell'art.101, 2°comma, di voler assegnare un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione al fine di assicurare il rispetto e l'attuazione del principio del contraddittorio di cui il
Giudice è senz'altro il primo garante.
Tanto premesso e considerato, gli avv.ti Rizzuti, sottolineata la mancata costituzione in giudizio dei convenuti, anche in sede dell'espletata Mediazione, insistono per l'integrale accoglimento della domanda e, in difetto, per l'ammissione della Prova
Testimoniale, per come correttamente articolata e capitolata, nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. legittimamente concessi dalla V.S.Ill.ma, come da Memoria 2° termine, disponendo il rinvio della causa per l'espletamento della medesima;
inoltre, per l'assegnazione di un termine per il deposito di memorie qualora si dovesse porre a fondamento della decisione una questione sollevata d'ufficio e che non abbia formato oggetto del contraddittorio.
LA GIUDICE sottopone alle parti la questione dell'esistenza e validità della notifica effettuta nei confronti dei convenuti , e Controparte_2 Controparte_3 Per_1
deceduti in data anteriore alla notifica dell'atto di citazione.
[...]
I procuratori di parte attrice ritengono la questione superata per effetto del provvedimento emesso dal precedente Giudicante, debitamente motivato, nonché dall'espletata mediazione nei confronti di tutti gli eredi e chiedono termine per dedurre sulla questione.
LA GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano riportandosi ai propri scritti difensivi e a quanto dedotto all'odierna udienza;
all'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona della Giudice, dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2370/2017 r.g.a.c. pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Rizzuti Francesca Rosa e Rizzuti Espedito
ATTORE
E
Controparte_4
[...]
CP_2 [...]
Controparte_5
[...] [...]
Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
[...]
Controparte_7
[...] convenuti già deceduti al momento della notifica dell'atto di citazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito in giudizio, con atto di citazione notificato in data 4/8/2017, Parte_1
, , , , Controparte_4 Controparte_2 Persona_1 Controparte_4 CP_5
al fine di ottenere la dichiarazione dell'acquisto in suo
[...] Controparte_3
favore per usucapione della proprietà del garage sito in Cariati alla via Golia, facente
3 di 7 parte di un fabbricato di maggiore consistenza, censito al NCEU al foglio di mappa n.
27 particella n. 179, sub 25 e sub 10, di proprietà dei convenuti, dallo stesso posseduto pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente da oltre venti anni.
All'esito della prima udienza, il Giudice rilevata la nullità della notifica nei confronti di
, e , ne ha disposto la Controparte_2 Persona_1 Controparte_3 rinnovazione;
l'attore ha provveduto a rinnovare la citazione nei confronti di
[...]
e , quali eredi di , deceduto in data CP_4 Controparte_6 Controparte_2
24/4/2015 e , quale erede di e Controparte_6 Controparte_3 Per_1
, deceduti rispettivamente in data 25/02/2005 e 24/12/1999.
[...]
Il Giudice con ordinanza del 18/6/2019 ha sottoposto a parte attrice la questione dell'inesistenza della notifica effettuata a , e Controparte_2 Persona_1
, spedita in data 4/8/2017, quando gli stessi erano già deceduti, Controparte_3
assegnando alle parti termine per deposito di note difensive sulla questione rilevata d'ufficio; i procuratori di parte attrice hanno depositato note con le quali hanno sostenuto la validità della notifica, in quanto effettuata in rinnovazione agli eredi dei predetti convenuti.
Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio.
Deve in via preliminare essere dichiarata la contumacia dei convenuti
[...]
, , , , CP_4 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_4 CP_6
e , regolarmente citati e non costituiti.
[...] Controparte_6
La domanda è improcedibile per le ragioni di seguito illustrate.
In base al certificato depositato in atti da parte attrice in allegato all'atto di citazione in rinnovazione, il convenuto è deceduto in data 24/4/2015, il Controparte_2
convenuto è deceduto in data 25/02/2005 e la Controparte_3
convenuta è deceduta in data 24/12/1999; pertanto, essendo il Persona_1 giudizio instaurato con citazione notificata il 4/8/2017, l'atto introduttivo è stato notificato a persone già decedute al momento della instaurazione del giudizio.
Sul punto vale ricordare che la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata a persona già deceduta è giuridicamente inesistente.
Per l'effetto, la giurisprudenza di Cassazione è conforme nel sostenere che:
- quando la notifica è inesistente non è possibile ordinare la rinnovazione (cfr.
Cass. Civ. 1779 del 1982);
4 di 7 - in caso di notificazione giuridicamente inesistente si produce una situazione definitiva di carenza di contraddittorio che osta alla prosecuzione del giudizio
(v. Cass. Civ. 8419 del 1993);
- qualora sia accertata l'inesistenza giuridica della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, non può darsi ingresso a sanatoria di sorta (cfr. Cass.
Civ. 12325 del 2001);
- in caso di notificazione giuridicamente inesistente si produce una situazione definitiva ed irreversibile di carenza del contraddittorio, che impedisce la prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. Civ. 10548 del 1994) e l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. Civ. n. 11688 del 2001).
Sotto altro profilo, poi, va rilevato che ove la notifica dell'atto di citazione al convenuto litisconsorte necessario risulti inesistente per morte del destinatario, non si instaura il regolare rapporto processuale e, quindi, non è applicabile né l'art. 299 c.p.c. non essendo il litisconsorte parte del processo ritualmente instaurato, né l'art. 291 c.p.c. che prevede la possibilità della rinnovazione della notifica nulla dell'atto di citazione per vizi di cui agli artt. 160 e 354 cpc.
Le norme di cui agli articoli citati non sono, infatti, applicabili quando si è in presenza di una notificazione inesistente, cioè affetta da nullità insanabile.
Né sarebbe possibile autorizzare la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il rapporto processuale nei confronti del convenuto defunto, il contraddittorio non è integrabile (Cass. Civ. n. 11688 del 2001)
Infine non è applicabile neanche l'art. 303, II comma cpc, che prevede la riassunzione del processo interrotto e la notificazione dell'atto di citazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, in quanto il processo non si è regolarmente instaurato e, quindi, non si è interrotto.
In definitiva, il processo non può proseguire, né interrompendosi, né rinnovando la citazione agli eredi ma, va dichiarata, con sentenza di mero rito, il non luogo a procedere per mancata instaurazione del rapporto processuale (cfr. Cass. civ.
n.14360 del 2013).
Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1, cod. civ.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti
5 di 7 deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile (Cass. Civ. n. 11688 del
2001).
Ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 14260 del 2013; così anche
Cass. Civ. n. 12292 del 2001, ove si precisa che “la sentenza è nulla, o, per meglio dire, radicalmente inesistente tutte le volte in cui manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell'ipotesi in cui sia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio”).
Va aggiunto che, trattandosi di domanda formulata al fine di ottenere la dichiarazione dell'acquisto in favore dell'attore per usucapione della proprietà del garage sito in
Cariati alla via Golia, facente parte di un fabbricato di maggiore consistenza, censito al NCEU al foglio di mappa n. 27 particella n. 179, sub 25 e sub 10, in comproprietà dei convenuti, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
La domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede, infatti, la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato. (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 15619 del 14/06/2018, Rv. 649178 - 01)
Per l'effetto, il vizio della rituale instaurazione del giudizio nei confronti del litisconsorte necessario, si riverbera inevitabilmente anche sulle altre parti ex art. 102 c.p.c., con conseguente improcedibilità della domanda anche nei confronti degli altri convenuti, pure non costituiti.
6 di 7 Le domande formulate dall'attore sono quindi improcedibili, dal momento che, al tempo della notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, i convenuti , Controparte_2
e erano già deceduti e la domanda proposta Controparte_3 Persona_1
dalla parte attrice è stata rivolta, pertanto, nei confronti di soggetti inesistenti al momento della notifica dell'atto di citazione.
La contumacia dei convenuti ritualmente citati esime il Tribunale dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2370/2017 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA IMPROCEDIBILI le domande formulate da parte attrice;
2. NULLA per le spese.
Così deciso in data 14/01/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso.
7 di 7
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2370 / 2017 R.G
Udienza del 14/01/2025.
Sono presenti per l' Avv. Rizzuti Francesca Rosa e l'Avv. Rizzuti Parte_1
Beniamino per delega dell' Avv. Rizzuti Espedito i quali si riportano e ribadiscono tutte le deduzioni, richieste e conclusioni formulate negli scritti difensivi, in particolare nelle
Note scritte depositate per l'udienza del 13/11/2024, insistendovi e chiedendone il totale accoglimento, essendo la domanda giuridicamente motivata e provata dai documenti prodotti in atti, quali: l) Ventennale dal 18/12/1990 al 05/11/2024 (Ispez. ipotecaria - NEGATIVA), riferito ai due immobili oggetto di giudizio, indicato come prodotto nell'atto di citazione, redatto dal precedente difensore, e denominato
“certificati storici ventennali”, ma non rinvenuto nel fascicolo di parte;
2) Scrittura
Privata di Compravendita”, costituente la prova documentale della data d'inizio del trentennale possesso degli immobili de quibus, posta in essere in data 19/11/1982, erroneamente ed impropriamente indicata nell'elenco dei prodotti documenti dell'atto di citazione, redatto dal precedente difensore, con la dicitura “compromesso del
22/12/2001”; 3) Condono e Sanatoria degli stessi, effettuati e pagati dall'attore; 4)
Telecom e ICI. CP_1
Tuttavia, qualora la domanda attrice non dovesse ritenersi sufficientemente provata, si ribadisce e reitera, anche in questa sede, l'Istanza di ammissione Prova
Testimoniale, articolata, capitolata e con i testi indicati nella Memoria 2° termine, telematicamente depositata in data 26/10/2023 a seguito della concessione dei termini di cui all'art.183 c.p.c. da parte del Sig. Giudice.
Tanto al fine di poter consentire il completamento dell'attività probatoria e svolgere a pieno il fondamentale costituzionale diritto di difesa che non può essere, in alcun modo e per nessuna ragione, limitato o addirittura disconosciuto e negato nemmeno per assicurare la realizzazione degli obiettivi fissati dal PNRR per il 2024 di cui al Decreto
1 di 7 del Presidente del Tribunale n.2/24. I sottoscritti procuratori, inoltre, qualora il Sig.
Giudice ritenga di dover porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, chiedono, giusta previsione dell'art.101, 2°comma, di voler assegnare un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione al fine di assicurare il rispetto e l'attuazione del principio del contraddittorio di cui il
Giudice è senz'altro il primo garante.
Tanto premesso e considerato, gli avv.ti Rizzuti, sottolineata la mancata costituzione in giudizio dei convenuti, anche in sede dell'espletata Mediazione, insistono per l'integrale accoglimento della domanda e, in difetto, per l'ammissione della Prova
Testimoniale, per come correttamente articolata e capitolata, nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. legittimamente concessi dalla V.S.Ill.ma, come da Memoria 2° termine, disponendo il rinvio della causa per l'espletamento della medesima;
inoltre, per l'assegnazione di un termine per il deposito di memorie qualora si dovesse porre a fondamento della decisione una questione sollevata d'ufficio e che non abbia formato oggetto del contraddittorio.
LA GIUDICE sottopone alle parti la questione dell'esistenza e validità della notifica effettuta nei confronti dei convenuti , e Controparte_2 Controparte_3 Per_1
deceduti in data anteriore alla notifica dell'atto di citazione.
[...]
I procuratori di parte attrice ritengono la questione superata per effetto del provvedimento emesso dal precedente Giudicante, debitamente motivato, nonché dall'espletata mediazione nei confronti di tutti gli eredi e chiedono termine per dedurre sulla questione.
LA GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano riportandosi ai propri scritti difensivi e a quanto dedotto all'odierna udienza;
all'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona della Giudice, dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2370/2017 r.g.a.c. pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Rizzuti Francesca Rosa e Rizzuti Espedito
ATTORE
E
Controparte_4
[...]
CP_2 [...]
Controparte_5
[...] [...]
Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
[...]
Controparte_7
[...] convenuti già deceduti al momento della notifica dell'atto di citazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito in giudizio, con atto di citazione notificato in data 4/8/2017, Parte_1
, , , , Controparte_4 Controparte_2 Persona_1 Controparte_4 CP_5
al fine di ottenere la dichiarazione dell'acquisto in suo
[...] Controparte_3
favore per usucapione della proprietà del garage sito in Cariati alla via Golia, facente
3 di 7 parte di un fabbricato di maggiore consistenza, censito al NCEU al foglio di mappa n.
27 particella n. 179, sub 25 e sub 10, di proprietà dei convenuti, dallo stesso posseduto pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente da oltre venti anni.
All'esito della prima udienza, il Giudice rilevata la nullità della notifica nei confronti di
, e , ne ha disposto la Controparte_2 Persona_1 Controparte_3 rinnovazione;
l'attore ha provveduto a rinnovare la citazione nei confronti di
[...]
e , quali eredi di , deceduto in data CP_4 Controparte_6 Controparte_2
24/4/2015 e , quale erede di e Controparte_6 Controparte_3 Per_1
, deceduti rispettivamente in data 25/02/2005 e 24/12/1999.
[...]
Il Giudice con ordinanza del 18/6/2019 ha sottoposto a parte attrice la questione dell'inesistenza della notifica effettuata a , e Controparte_2 Persona_1
, spedita in data 4/8/2017, quando gli stessi erano già deceduti, Controparte_3
assegnando alle parti termine per deposito di note difensive sulla questione rilevata d'ufficio; i procuratori di parte attrice hanno depositato note con le quali hanno sostenuto la validità della notifica, in quanto effettuata in rinnovazione agli eredi dei predetti convenuti.
Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio.
Deve in via preliminare essere dichiarata la contumacia dei convenuti
[...]
, , , , CP_4 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_4 CP_6
e , regolarmente citati e non costituiti.
[...] Controparte_6
La domanda è improcedibile per le ragioni di seguito illustrate.
In base al certificato depositato in atti da parte attrice in allegato all'atto di citazione in rinnovazione, il convenuto è deceduto in data 24/4/2015, il Controparte_2
convenuto è deceduto in data 25/02/2005 e la Controparte_3
convenuta è deceduta in data 24/12/1999; pertanto, essendo il Persona_1 giudizio instaurato con citazione notificata il 4/8/2017, l'atto introduttivo è stato notificato a persone già decedute al momento della instaurazione del giudizio.
Sul punto vale ricordare che la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata a persona già deceduta è giuridicamente inesistente.
Per l'effetto, la giurisprudenza di Cassazione è conforme nel sostenere che:
- quando la notifica è inesistente non è possibile ordinare la rinnovazione (cfr.
Cass. Civ. 1779 del 1982);
4 di 7 - in caso di notificazione giuridicamente inesistente si produce una situazione definitiva di carenza di contraddittorio che osta alla prosecuzione del giudizio
(v. Cass. Civ. 8419 del 1993);
- qualora sia accertata l'inesistenza giuridica della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, non può darsi ingresso a sanatoria di sorta (cfr. Cass.
Civ. 12325 del 2001);
- in caso di notificazione giuridicamente inesistente si produce una situazione definitiva ed irreversibile di carenza del contraddittorio, che impedisce la prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. Civ. 10548 del 1994) e l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. Civ. n. 11688 del 2001).
Sotto altro profilo, poi, va rilevato che ove la notifica dell'atto di citazione al convenuto litisconsorte necessario risulti inesistente per morte del destinatario, non si instaura il regolare rapporto processuale e, quindi, non è applicabile né l'art. 299 c.p.c. non essendo il litisconsorte parte del processo ritualmente instaurato, né l'art. 291 c.p.c. che prevede la possibilità della rinnovazione della notifica nulla dell'atto di citazione per vizi di cui agli artt. 160 e 354 cpc.
Le norme di cui agli articoli citati non sono, infatti, applicabili quando si è in presenza di una notificazione inesistente, cioè affetta da nullità insanabile.
Né sarebbe possibile autorizzare la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il rapporto processuale nei confronti del convenuto defunto, il contraddittorio non è integrabile (Cass. Civ. n. 11688 del 2001)
Infine non è applicabile neanche l'art. 303, II comma cpc, che prevede la riassunzione del processo interrotto e la notificazione dell'atto di citazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, in quanto il processo non si è regolarmente instaurato e, quindi, non si è interrotto.
In definitiva, il processo non può proseguire, né interrompendosi, né rinnovando la citazione agli eredi ma, va dichiarata, con sentenza di mero rito, il non luogo a procedere per mancata instaurazione del rapporto processuale (cfr. Cass. civ.
n.14360 del 2013).
Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1, cod. civ.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti
5 di 7 deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile (Cass. Civ. n. 11688 del
2001).
Ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 14260 del 2013; così anche
Cass. Civ. n. 12292 del 2001, ove si precisa che “la sentenza è nulla, o, per meglio dire, radicalmente inesistente tutte le volte in cui manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell'ipotesi in cui sia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio”).
Va aggiunto che, trattandosi di domanda formulata al fine di ottenere la dichiarazione dell'acquisto in favore dell'attore per usucapione della proprietà del garage sito in
Cariati alla via Golia, facente parte di un fabbricato di maggiore consistenza, censito al NCEU al foglio di mappa n. 27 particella n. 179, sub 25 e sub 10, in comproprietà dei convenuti, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
La domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede, infatti, la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato. (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 15619 del 14/06/2018, Rv. 649178 - 01)
Per l'effetto, il vizio della rituale instaurazione del giudizio nei confronti del litisconsorte necessario, si riverbera inevitabilmente anche sulle altre parti ex art. 102 c.p.c., con conseguente improcedibilità della domanda anche nei confronti degli altri convenuti, pure non costituiti.
6 di 7 Le domande formulate dall'attore sono quindi improcedibili, dal momento che, al tempo della notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, i convenuti , Controparte_2
e erano già deceduti e la domanda proposta Controparte_3 Persona_1
dalla parte attrice è stata rivolta, pertanto, nei confronti di soggetti inesistenti al momento della notifica dell'atto di citazione.
La contumacia dei convenuti ritualmente citati esime il Tribunale dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2370/2017 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA IMPROCEDIBILI le domande formulate da parte attrice;
2. NULLA per le spese.
Così deciso in data 14/01/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso.
7 di 7