Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 737/19 RG, avente ad oggetto
“Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1962/18, pubblicata il 6 Luglio 2018; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 10 Marzo 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 4 Marzo 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 29 Maggio 2025), e pendente:
TRA
, rappresentato e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Fimmanò ( , con il quale è elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di C.F._2
PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
(quale società incorporante ed , a sua volta già incorporante Controparte_1 Controparte_2 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa (giusta Controparte_3 procura in atti) dall'avv. Fabrizia Speranza ( ), con la quale è elettivamente domiciliata C.F._3 presso il seguente indirizzo di PEC:
1
APPELLATA
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 4 Marzo 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10 Dicembre 2015, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli Nord, la (poi incorporata nell'odierna appellata Controparte_4 Controparte_5
), al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“I) accertare e dichiarare la responsabilità della per non aver adempiuto Controparte_6 correttamente ad un ordine giudiziale, con ordinanza n. 29493/14 resa dal Tribunale di Napoli, …, e per
l'effetto condannare l'istituto bancario al risarcimento del danno patrimoniale subìto dall'attore, pari a non meno di Euro 90.000,00, oltre IVA, Cassa previdenziale e rivalutazione pari al compenso che lo stesso avrebbe ricevuto se non avesse dovuto rinunciare all'incarico di Amministratore Delegato;
2. accertare e dichiarare la responsabilità della per non aver adempiuto Controparte_6 correttamente ad un ordine giudiziale con ordinanza n. 29493/14 resa dal Tribunale di Napoli, …, e per
l'effetto condannare l'istituto bancario al risarcimento del danno non patrimoniale subìto dall'attore, da liquidarsi anche in via equitativa, in una misura non inferiore ad Euro 90.000,00 oltre IVA, Cassa previdenziale e rivalutazione;
3. per l'effetto delle richiamate responsabilità condannare la al Controparte_6 risarcimento del danno patrimoniale e non da liquidarsi anche in via equitativa, in una misura non inferiore ad Euro 190.000,00 oltre IVA, Cassa previdenziale e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Esponeva l'attore: con atti del 15 Aprile 2014, rogati in Santa Maria Capua Vetere innanzi al notaio la società MC SR aveva subaffittato tre aziende alberghiere, con tre distinti contratti, alla società Per_1
DI SR (di cui il era rappresentante legale). Pt_1
Contestualmente alla stipula dei contratti la DI SR aveva rilasciato diversi assegni bancari in garanzia, tratti su CP_6
In data 30 Settembre 2014 l'attore era cessato dalla carica di amministratore, e la gestione sociale della
DI SR era stata affidata a Persona_2
In data 13 Ottobre 2014, la società MC SR aveva comunicato l'unilaterale risoluzione dei tre contratti di fitto di azienda, lamentando l'inadempimento della DI SR, con contestuale diffida alla stessa a non accedere presso le strutture ricettive.
– a seguito di una comunicazione informale del Direttore della , filiale di Cervia Parte_1 CP_6
– aveva appreso che erano stati posti all'incasso dalla MC SR, gli assegni a suo tempo rilasciati a garanzia.
Consultato il Registro Telematico “C.A.I.” – Centrale Allarme Interbancaria, della Banca d'LI,
[...]
aveva riscontrato che i tre assegni (nn. 05308236005615211530; 5308236005615211534, Parte_1
05308236005615211532, rispettivamente degli importi di euro 280.600,00, euro 51.240,00 ed euro
200.080,00) erano stati negoziati e non pagati dalla Banca trattaria, a causa di una supposta mancanza di autorizzazione nell'emissione degli assegni.
2 La mancata autorizzazione sarebbe derivata dal fatto che, alla data di emissione degli assegni (30
Settembre 2014), risultava dimissionario dalla carica di amministratore unico della DI Parte_1 SR.
Quindi, in data 13 Novembre 2014, aveva presentato ricorso cautelare ex art. 700 cpc. In Parte_1 particolare il aveva chiesto, in via cautelare: Pt_1
emettersi, nei confronti della banca, l'ordine di cancellazione del proprio nome dall'elenco della Centrale
Allarme Interbancaria della Banca d'LI (C.A.I.);
emettersi, nei confronti della società MC SR, l'ordine di non porre all'incasso gli assegni se ancora non versati;
emettersi, sempre nei confronti della banca, l'ordine di non procedere all'iscrizione del ricorrente nell'elenco dei soggetti protestati, attesa l'assoluta inesistenza del credito asseritamente vantato dalla MC SR.
Il G.M. del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 12 Dicembre 2014, comunicata il 15 Dicembre 2014, aveva accertato la non correttezza della segnalazione alla Centrale Rischi, effettuata da Infatti, la CP_6 segnalazione era stata effettuata per l'emissione di assegni senza autorizzazione. Al contrario il firmatario degli assegni, , era abilitato ad emetterli;
infatti all'epoca, sebbene dimissionario, era Parte_1 ancora amministratore di Diva SR, in regime di prorogatio.
Ad avviso dell'estensore del provvedimento cautelare, non poteva revocarsi in dubbio la sussistenza del periculum (consistente nelle gravi conseguenze che, dalla segnalazione illegittima, sarebbero derivate per l'attività professionale del;
pertanto il G.M. di Napoli aveva ordinato ad di richiedere Pt_1 CP_4 alla C.A.I. di procedere alla cancellazione della segnalazione in oggetto.
Altresì il Giudice cautelare aveva rigettato il ricorso nel resto, compensando le spese tra Parte_1 ed CP_6
La Banca trattaria aveva quindi provveduto a richiedere alla Banca d'LI (C.A.I.) la cancellazione della segnalazione, come da visura effettuata sui suoi registri in data 9 Gennaio 2015.
Dunque (con la citazione notificata il 10 Dicembre 2015) si doleva del non corretto ed Parte_1 CP_ insufficiente adempimento della banca (rispetto a quanto sttauito dalla on il provvedimento cautelare).
Infatti non aveva provveduto ad eliminare i protesti elevati ed iscritti presso il registro della CP_6
Camera di Commercio.
Pertanto chiedeva i danni patrimoniali e non, derivanti dalla mancata cancellazione degli Parte_1 iscritti protesti. In particolare lo status di protestato lo aveva costretto, poco dopo la nomina, a rassegnare le dimissioni dall'incarico di amministratore delegato di una prestigiosa società.
Del pari, il chiedeva i danni patrimoniali e non, derivanti dal permanere dell'indebita segnalazione Pt_1 alla C.A.I., lesiva dell'immagine professionale, attesa l'esposizione presso il ceto bancario.
Si costituiva la banca convenuta, sottolineando in primis la natura di atto dovuto della segnalazione al C.A.I.; in secondo luogo la banca deduceva di avere correttamente adempiuto all'ordine di cancellazione della segnalazione CAI, di cui all'ordinanza cautelare ante causam;
invece l'ordinanza del 12.12.2014 nulla aveva disposto sulla cancellazione dei protesti, la cui esistenza e/o eliminazione giammai era stata dedotta dall'attore.
3 Nel corso del primo grado veniva raccolto l'interrogatorio formale dell'attore; ed altresì venivano sentiti i testi e . Testimone_1 Tes_2
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1962/18, pubblicata il 6 Luglio
2018.
In via preliminare il primo Giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla banca convenuta.
Nel merito il G.M. di Napoli Nord ha ritenuto infondata la domanda, avendo correttamente CP_6 adempiuto all'ordinanza cautelare. Infatti quest'ultima aveva unicamente statuito l'eliminazione della segnalazione alla C.A.I., nulla disponendo in ordine ai protesti.
Pertanto il Tribunale ha rigettato la domanda attorea;
altresì ha condannato al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed CP_6 euro 5.456,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con citazione notificata il 6 Febbraio Parte_1
2019 nei confronti della banca convenuta.
L'appellante insiste nel ritenere che un corretto adempimento all'ordine cautelare, avrebbe dovuto comportare non solo l'immediata cancellazione della segnalazione alla C.A.I. (come avvenuto), ma anche la cancellazione dei protesti.
Altresì l'impugnante si duole della parziale omessa pronuncia. Infatti il G.M. non si è pronunciato su una delle domande proposte con la citazione di primo grado, ovvero sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivati dalle accertate responsabilità della banca, per avere indebitamente segnalato il alla C.A.I.. Pt_1
Quindi l'appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza di primo grado,
l'accoglimento della domanda proposta in prime cure.
Giusta comparsa depositata il 22 Maggio 2019, si è costituita l'appellata (incorporante CP_2 [...]
), chiedendo rigettarsi il gravame. Controparte_3
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 10 Marzo 2025 – all'esito dell'udienza del 4
Marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, nella parte in cui il G.M. ha ritenuto che la banca avesse correttamente adempiuto, a quanto ordinato con il succitato provvedimento cautelare ante causam, emesso il 12
4 Dicembre 2014 (provvedimento confermato in sede di reclamo, giusta ordinanza collegiale del 25 Febbraio 2015).
In particolare, il censura il seguente passaggio della motivazione della sentenza Pt_1
di prime cure, a fol. 3:….Alla luce di quanto richiamato occorre evidenziare che il giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Napoli ex art. 700 cpc dall'odierno attore, aveva ad oggetto esclusivamente la richiesta di cancellazione del nominativo del dott. dalla banca dati della C.A.I.. Il Giudice adìto, dunque, in Parte_1
accoglimento della sola cautela richiesta, con ordinanza del 15.12.2014, confermata in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 25.2.2015, si limitava ad ordinare "ad
di richiedere alla CAI la cancellazione della segnalazione in CP_4
questione", nulla disponendo in ordine ai protesti, la cui esistenza e/o eliminazione giammai era stata dedotta e/o domandata dall'odierno attore…..
L'appellante ritiene erronea tale valutazione, poiché in sede cautelare aveva anche avanzato esplicita richiesta di cancellazione dei protesti.
Il motivo in oggetto è infondato.
L'attore a mezzo della citazione notificata il 10 Dicembre 2015, ha chiesto Pt_1
accertarsi il non corretto adempimento (da parte della banca convenuta) all'ordine giudiziale, contenuto nel provvedimento cautelare del 12 Dicembre 2014.
Ebbene, l'unico ordine giudiziale rivolto alla banca, espresso nel dispositivo dell'ordinanza cautelare, è quello di richiedere alla C.A.I. la cancellazione della segnalazione.
A questo punto, appare opportuno svolgere alcune considerazioni generali, in materia di rapporto tra il procedimento cautelare ante causam ed il giudizio di merito a cognizione piena.
5 I provvedimenti resi in sede cautelare, come anche quelli in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cpc, hanno i caratteri della provvisorietà e non decisorietà, essendo destinati a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito.
Tale considerazione resta valida anche a seguito della riforma del rito cautelare operata con la novella di cui alla Legge n. 80/05 – riforma che ha affievolito la strumentalità del provvedimento d'urgenza rispetto alla fase del merito (divenuta eventuale).
Infatti, in ogni caso, non risulta eliso il carattere intrinsecamente provvisorio del provvedimento cautelare.
Il provvedimento cautelare risulta potenzialmente idoneo a soddisfare l'interesse della parte;
tuttavia, trattasi di provvedimento che non assurge a valore di giudicato – valenza di giudicato che può attribuirsi soltanto al provvedimento formatosi all'esito di un giudizio a cognizione piena, nel rispetto del principio costituzionale del giusto processo
(Cass. civ., n. 10840/16).
Nel caso di specie l'attore a mezzo della citazione notificata il 10 Dicembre 2015, ha circoscritto il Pt_1 thema decidendum alla verifica se la banca odierna appellata abbia integralmente e correttamente adempiuto (o meno) all'ordine giudiziale espresso con il provvedimento cautelare.
Ebbene, si ribadisce come il provvedimento cautelare del Dicembre 2014 (sotto il profilo dello jussum indirizzato alla banca) avesse esclusivamente il seguente contenuto: e cioè l'ordine di richiedere alla C.A.I. la cancellazione della segnalazione.
Al contempo, si evidenzia come l'ordine cautelare non facesse alcun riferimento anche alla illegittima elevazione dei protesti.
Appunto, correttamente la banca convenuta, fin dalla costituzione in primo grado, ha eccepito di avere esattamente adempiuto all'obbligo di facere statuito dal Giudice cautelare (e cioè di avere chiesto alla C.A.I. la cancellazione della segnalazione).
Il G.M. di Napoli Nord, nella sentenza del 6 Luglio 2018 oggi impugnata, ha correttamente riscontrato come abbia ottemperato all'ordine di cancellazione della segnalazione dalla C.A.I.. CP_6
Con tutta evidenza il Tribunale – laddove si fosse pronunciato anche sulla questione della cancellazione dei protesti – sarebbe andato ultra petita, in violazione del principio della domanda ex art. 112 cpc (dovendosi ribadire che, a mezzo della citazione notificata il 10.12.2015, l'attore aveva chiesto soltanto di accertarsi la responsabilità dell'istituto di credito, per non avere adempiuto correttamente all'ordine giudiziale…).
Si ribadisce come l'ordinanza imponesse unicamente “ad di richiedere alla C.A.I. la CP_4 cancellazione della segnalazione in questione”; al contempo, alcun ordine cautelare è stato emesso, con riferimento alla cancellazione dei protesti.
6 Né può ritenersi che il provvedimento cautelare “implicitamente” imponesse alla banca di provvedere anche sulla cancellazione dei protesti.
Né rileva che (in sede di ricorso cautelare ex art. 700 cpc) avesse anche chiesto Parte_1
l'emissione di ordine di cancellazione dei protesti, “se iscritti”.
Appunto il Giudice cautelare, al momento dell'emissione dell'ordinanza del 12 Dicembre 2014, non era a conoscenza di alcuna iscrizione di protesti;
quindi ritualmente si è limitato ad emettere l'ordine di cancellazione della segnalazione alla C.A.I..
In definitiva, il descritto motivo di gravame va respinto, non ravvisandosi alcun inadempimento della banca odierna appellata, con riferimento al dedotto obbligo di cancellazione dei protesti.
In ogni caso, evidenzia il Collegio come non sia stata contestata la circostanza riferita dall'appellata
nella comparsa di costituzione nel presente grado, e cioè che si è provveduto alla Controparte_1 cancellazione del nominativo di dal Registro Informatico dei Protesti. Parte_1
Il rigetto del motivo testè esaminato è assorbente, anche rispetto alla domanda risarcitoria (per i pretesi danni derivati dall'inosservanza al dedotto ordine di cancellazione dei protesti).
A questo punto, va esaminato il secondo motivo di gravame, con il quale si duole Parte_1 dell'omessa pronuncia, sulla domanda di risarcimento dei danni derivati dall'indebita segnalazione alla
C.A.I. (motivo a mezzo del quale l'attore, appunto, insiste nella richiesta di accoglimento di tale domanda risarcitoria).
Il motivo è fondato, e meritevole di accoglimento.
Senza dubbio il G.M. di è incorso in un'omessa pronuncia sul punto. CP_8
Ebbene, la domanda risarcitoria per l'indebita segnalazione alla C.A.I. deve essere accolta.
In linea generale, nell'ipotesi di illegittima segnalazione del debitore alla C.A.I., è d'uopo riconoscere sia il danno non patrimoniale (venendo in gioco la reputazione personale del danneggiato), sia il danno patrimoniale.
Nel caso di specie, è provato, alla luce della documentazione in atti, che abbia patito lo Parte_1 status negativo, di soggetto segnalato alla C.A.I., per poco più di due mesi, ovvero dal 20/22 Ottobre 2014, data della segnalazione, fino al 9 Gennaio 2015 (data certa dell'avvenuta cancellazione).
La segnalazione ha interessato un professionista, quale , impegnato nel ruolo di Parte_1 amministratore delegato di società commerciali operanti sul mercato.
Pertanto deve ritenersi provato che il abbia patito una compressione del suo diritto ad operare Pt_1 liberamente sul mercato (sia pure in misura proporzionale alla limitata durata dell'illegittima segnalazione).
Nell'ottica di una maggiore tutela del danneggiato, per costante giurisprudenza il danno patrimoniale, derivato da indebite segnalazioni alla Banca d'LI, può essere provato anche per presunzioni.
Con riferimento all'imprenditore, il danno è integrato dal peggioramento dell'affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con conseguente lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza;
con riferimento, invece, al soggetto che non svolga attività di impresa, il danno è senz'altro integrato dalla maggiore difficoltà nell'accesso al credito (cfr. Cass. civ., nn. 29252/24; 3133/20).
7 Per quel che concerne il danno patrimoniale, in assenza di ulteriori e più specifici elementi, idonei a dimostrare con precisione l'effettiva compromissione del patrimonio del (a causa della segnalazione Pt_1 alla C.A.I.), il Collegio ritiene congruo attestarsi sul riconoscimento di una somma minima di euro 1.000,00 per ogni mese di indebita segnalazione;
si addiviene in tal modo, a titolo di danno patrimoniale, ad un totale di euro 2.000,00.
Il danno non patrimoniale è certamente integrato dalla diminuzione della considerazione dell'imprenditore, da parte dei consociati, o da parte di specifiche categorie con le quali il danneggiato si trova ad operare.
Con riferimento a tale tipologia di danno, si riscontra in giurisprudenza un orientamento ancor più favorevole, rispetto alla possibilità di determinare il danno medesimo, ricorrendo a presunzioni semplici, oppure affidandosi ad un criterio equitativo (cfr. Cass. civ., n. 207/19).
Nella fattispecie concreta, gli elementi allegati dall'attore risultano sufficienti, per ritenere Pt_1 sussistente il pregiudizio in esame, ovvero una lesione perdurante dell'immagine commerciale dell'appellante, il quale, esposto ad una segnalazione di non lunga durata (ma comunque non indifferente), ha visto parzialmente deteriorata la propria reputazione sul mercato.
Ai fini della liquidazione equitativa di tale pregiudizio, trattandosi di danno derivato dalla lesione della reputazione commerciale, è d'uopo richiamare i criteri utilizzati in materia di diffamazione a mezzo stampa.
Significativamente, tra i parametri di riferimento vengono prese in considerazione: la diffusione dello scritto e, quindi, la portata diffamatoria della condotta censurata sotto il profilo temporale ed oggettivo;
la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (nonché si prende in esame la tempestività e l'efficacia dell'eventuale rettifica).
Le ultime edizioni delle tabelle sulla liquidazione del danno non patrimoniale, redatte dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano, riportano un paragrafo, dedicato ai criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa.
Il tutto, sulla base dell'analisi della giurisprudenza che si è espressa in materia, e con la finalità di proporre criteri omogenei, utilizzabili in via equitativa.
Ecco, quindi, che soccorrono i criteri, in materia di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa, contenuti nelle vigenti tabelle milanesi, approvate nella riunione del succitato Osservatorio del 5 Giugno
2024.
Sono state elaborate cinque ipotesi di liquidazione, distinguendosi tra:
ipotesi di tenue entità (danno liquidabile con importo compreso tra euro 1.175,00 ed euro 11.750,00);
ipotesi di modesta gravità (danno liquidabile con importo compreso tra euro 11.750,00 ed euro 23.498,00);
ipotesi di media gravità (danno liquidabile con importo compreso tra euro 23.498,00 ed euro 35.247,00);
ipotesi di elevata gravità (danno liquidabile con importo compreso tra euro 35.247,00 ed euro 58.745,00);
ipotesi di eccezionale gravità (danno liquidabile con importo superiore ad euro 58.745,00).
Nel caso in esame, si reputa equo e congruo determinare il danno, derivato dalla lesione della reputazione commerciale dell'imprenditore , all'interno della fascia delle ipotesi di modesta entità, Parte_1 attestandosi verso la soglia massima della fascia in questione (compresa tra euro 11.750,00 ed euro
23.498,00).
8 Quindi il danno non patrimoniale viene quantificato nella misura di euro 20.000,00; appunto, a fronte della durata limitata della segnalazione, deve tenersi conto del vulnus patito da chi, come il gestiva Pt_1 alcune aziende alberghiere.
Si addiviene in tal modo ad un importo complessivo di euro 22.000,00 (sommatoria del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale).
Su tale importo debbono essere calcolati gli accessori. Sul punto, si impongono le seguenti ulteriori considerazioni.
Nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., Sez. Un., 17.02.1995 n. 1712).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare la banca odierna appellata al pagamento, in favore dell'appellante, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (20 Ottobre 2014 – data della prima segnalazione alla C.A.I. della Banca d'LI) sull'importo di euro 22.000,00, importo che deve essere devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 20 Ottobre 2014 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tale senso, Cass. 03.12.1999 n.
13470).
Dunque, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, si addiviene al parziale accoglimento della domanda proposta in prime cure da , a mezzo Parte_1 della citazione notificata il 10 Dicembre 2015.
Appunto, la domanda di primo grado trova accoglimento, limitatamente al risarcimento dei danni, derivati dall'indebita segnalazione alla Centrale d'Allarme Interbancario.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del doppio grado.
Sulle spese del doppio grado
Il parziale accoglimento dell'appello (e la conseguente riforma della pronuncia di primo grado) comporta di dover statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (cd. “effetto espansivo interno”).
9 Ebbene le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza della CP_6 odierna appellata;
di conseguenza esse vengono poste a carico di quest'ultima (trattasi di soccombenza sostanzialmente integrale, data la pregnante valenza della domanda risarcitoria, che trova accoglimento).
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa va rapportato all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni, pari ad euro
22.000,00; pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale inerente ad entrambi i gradi, si ritiene equo e congruo attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra i valori minimi ed i valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Quindi, a titolo di compensi professionali si liquidano, in favore dell'attore , i seguenti Parte_1 importi:
euro 3.808,50 per il primo grado;
euro 2.924,00 per il presente grado.
Con riferimento al presente grado, il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi specifici per le sole fasi di studio, introduttiva ed istruttoria. Infatti, non si ritiene di poter riconoscere anche il compenso per la fase decisoria, considerato che la Difesa dell'appellante si è limitata a depositare le Pt_1 note scritte conclusive (nell'ambito della trattazione scritta del 4 Marzo 2025), senza però depositare né la prima né la seconda comparsa ex art. 190 cpc.
Nulla quaestio, invece, per il riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria. Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Con riferimento agli esborsi del primo grado, risulta come l'attore abbia versato la somma Pt_1 complessiva di euro 545,00 (sommatoria del contributo unificato e della marca da bollo). Pertanto, a titolo di esborsi del primo grado si liquida l'importo di euro 545,00.
Infine, nulla si liquida a titolo di esborsi del presente grado. Significativamente la cancelleria, in data 14
Febbraio 2019, ha depositato in telematico sollecito, indirizzato a parte appellante, al versamento del contributo unificato. Ebbene, non risulta che tale sollecito sia stato riscontrato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_
nei confronti di (quale società incorporante ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, a sua volta già incorporante ), avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_3
Napoli Nord n. 1962/18, pubblicata il 6 Luglio 2018, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ed in parziale accoglimento della domanda proposta in primo grado dall'attore , Parte_1
A1) Condanna al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento dei Controparte_1 Parte_1 danni derivati dall'indebita segnalazione alla C.A.I. (Centrale d'Allarme Interbancario della Banca d'LI),
10 della somma di euro 22.000,00 (ventiduemila/00), oltre interessi legali dal 20 Ottobre 2014 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici
ISTAT, al 20.10.2014 – quale momento del sinistro – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 20.10.2014 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado in favore di Controparte_1 Parte_1
– spese che liquida, quanto al primo grado, in euro 545,00 per esborsi ed euro 3.808,50 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 2.924,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %.
Così deciso, nella camera di consiglio del 13 Giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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