Art. 51. (Disposizioni per i procedimenti in camera di consiglio)
Il testo dell' art. 739 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del giudice tutelare si puo' proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
"Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e' dato in confronto di piu' parti.
"Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo".
Dopo l' art. 742 del Codice di procedura civile e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 742-bis (Ambito di applicazione degli articoli precedenti). - Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorche' non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone".
Il testo dell' art. 739 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del giudice tutelare si puo' proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
"Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e' dato in confronto di piu' parti.
"Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo".
Dopo l' art. 742 del Codice di procedura civile e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 742-bis (Ambito di applicazione degli articoli precedenti). - Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorche' non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone".