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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/12/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1225/2019
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1225/2019
Oggi 18 dicembre 2025, alle ore 10:20, innanzi al Giudice, dott. Gabriella Anna Leonardi, sono comparsi:
Per e per l'avv. LOMBARDO DARIO. Parte_1 Parte_2
Per l'avv. CRO GIUSEPPE. Parte_3
I procuratori discutono la causa riportandosi agli atti e verbali. L'avv. Cro produce una sentenza della corte di appello di Catania n. 1534/2025 che conferma la sentenza di primo grado pronunciata tra le stesse parti ed avente attinenza con il presente giudizio.
L'avv. Lombardo rileva che l'oggetto della suddetta sentenza non è attinente con quello del presente giudizio.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
pagina 1 di 5 N. R.G. 1225/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1225/2019 promossa da:
(C.F. e (C.F. ), Parte_4 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rispettivamente ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa nn. 3196/2018 e 3197/2018 del 20/11/2018, elettivamente domiciliati in Canicattini Bagni alla Via Marconi n. 66, presso lo studio dell'avv. DARIO
LOMBARDO, il quale li rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Siracusa alla Via CP_1 C.F._3
Unione Sovietica n. 6/c, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE CRO, il quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 e adivano l'intestato Tribunale esponendo di essere Parte_4 Parte_2 comproprietari di un fondo confinante con uno stacco di terreno in posizione sopraelevata e di proprietà di . Rappresentavano che il muro posto al confine tra i due fondi CP_1 risultava franato in diversi punti e che le necessarie spese di conservazione dovessero essere ripartite tra i proprietari dei due fondi secondo il disposto di cui all'art. 887 c.c., posto che il muro stesso assolveva, oltre ad una funzione divisoria, anche una naturale funzione di contenimento del fondo posto in posizione sopraelevata. Chiedevano in subordine di condannarsi la parte convenuta al pagamento della somma determinata dal nominando CTU.
Si costituiva resistendo alla domanda avversaria, contestandone le premesse in CP_1 fatto ed instando per il rigetto delle relative conclusioni.
La causa veniva istruita tramite CTU, affidando al consulente nominato l'incarico di prendere visione dei luoghi, descriverne lo stato, accertare la necessità di intervento sul muro di contenimento e conseguentemente ripartirne i costi tra le parti.
Esaminate le risultanze della perizia, ritenuto opportuno sottoporre alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 8/7/2024, all'esito della quale proponeva a tiolo meramente conciliativo “di corrispondere la somma di CP_1 euro 800 alla luce del fatto che il CTU ha quantificato la somma di euro 1.257 oltre IVA. Spese di
CTU e legali compensate”. Esaminata la proposta, e dichiaravano di Parte_4 Parte_2 non accettarla.
Precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Le operazioni peritali hanno descritto lo stato dei luoghi evidenziando che il muro a secco è comune ai due lotti e che presenta dei disallineamenti in corrispondenza di quei punti ove la proprietà risulta sopraelevata rispetto a quella e Detta porzione del muro a CP_1 Pt_4 Pt_2 secco presenta “distacchi puntuali di pietre … con formazione di vuoti che potrebbero compromettere la staticità del muro” tali da renderne urgente la messa in sicurezza al fine di scongiurarne il cedimento.
pagina 3 di 5 Il CTU ha individuato le cause del disallineamento nella presenza di una lesione tale da favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche, le quali al contempo, in occasione delle precipitazioni, si riversano in parte lungo il muro stesso.
I lavori necessari al ripristino del muro, da affidarsi ad apposite maestranze specializzate, sono stati individuati nella costruzione di muri paraterra a secco realizzati attingendo al pietrame presente sul fondo e i cui costi complessivi sarebbero da porsi a carico della parte convenuta alla luce delle risultanze della perizia e secondo le regole sancite dall'art. 887 c.c.
Nel complesso, data la coerenza logica e argomentativa della relazione peritale, al netto delle osservazioni formulate dalla parte convenuta, si reputano attendibili le conclusioni rassegnate dal CTU.
Si palesano comunque non conducenti le difese ed osservazioni formulate dalla parte convenuta secondo cui, in primo luogo, il muro non avrebbe funzione di sostegno o contenimento e, in secondo luogo, non sarebbe responsabile della frana del muro. Infatti, il criterio di CP_1 riparto delle spese divisato dall'art. 887 c.c. prescinde sia dalla funzione assolta dal muro sia dalla eventuale responsabilità di taluno dei comproprietari del muro, valorizzando esclusivamente la circostanza che il muro sia posto per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
Come tale, si ritiene corretto ripartire le spese di risanamento del muro, secondo il criterio sancito dalla norma invocata degli attori, ponendo a carico del convenuto le spese per la riparazione del muro dalle fondamenta e sino all'altezza del proprio suolo sopraelevato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico di parte convenuta. La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 così come aggiornati dal D.M. 147/2022 applicando i parametri minimi per tutte le fasi tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta (deposito di una sola memoria istruttoria e discussione orale) e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate.
Dal momento che l'attore vittorioso risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, i convenuti soccombenti vanno condannato a pagare le spese processuali in favore dello Stato, senza alcuna dimidiazione.
pagina 4 di 5
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta la necessità degli interventi manutentivi sul muro posto al confine tra il fondo degli attori e del convenuto;
- Condanna il convenuto ad effettuare i lavori di ripristino del muro per come descritti nella CTU;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali a pagare in favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. 115/2002, le spese processuali, liquidate senza alcuna dimidiazione in misura pari in € 1.278,00 come per legge;
- Pone definitivamente a carico del convenuto i costi della CTU.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Siracusa il 18.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gabriella Anna Leonardi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1225/2019
Oggi 18 dicembre 2025, alle ore 10:20, innanzi al Giudice, dott. Gabriella Anna Leonardi, sono comparsi:
Per e per l'avv. LOMBARDO DARIO. Parte_1 Parte_2
Per l'avv. CRO GIUSEPPE. Parte_3
I procuratori discutono la causa riportandosi agli atti e verbali. L'avv. Cro produce una sentenza della corte di appello di Catania n. 1534/2025 che conferma la sentenza di primo grado pronunciata tra le stesse parti ed avente attinenza con il presente giudizio.
L'avv. Lombardo rileva che l'oggetto della suddetta sentenza non è attinente con quello del presente giudizio.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
pagina 1 di 5 N. R.G. 1225/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1225/2019 promossa da:
(C.F. e (C.F. ), Parte_4 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rispettivamente ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa nn. 3196/2018 e 3197/2018 del 20/11/2018, elettivamente domiciliati in Canicattini Bagni alla Via Marconi n. 66, presso lo studio dell'avv. DARIO
LOMBARDO, il quale li rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Siracusa alla Via CP_1 C.F._3
Unione Sovietica n. 6/c, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE CRO, il quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 e adivano l'intestato Tribunale esponendo di essere Parte_4 Parte_2 comproprietari di un fondo confinante con uno stacco di terreno in posizione sopraelevata e di proprietà di . Rappresentavano che il muro posto al confine tra i due fondi CP_1 risultava franato in diversi punti e che le necessarie spese di conservazione dovessero essere ripartite tra i proprietari dei due fondi secondo il disposto di cui all'art. 887 c.c., posto che il muro stesso assolveva, oltre ad una funzione divisoria, anche una naturale funzione di contenimento del fondo posto in posizione sopraelevata. Chiedevano in subordine di condannarsi la parte convenuta al pagamento della somma determinata dal nominando CTU.
Si costituiva resistendo alla domanda avversaria, contestandone le premesse in CP_1 fatto ed instando per il rigetto delle relative conclusioni.
La causa veniva istruita tramite CTU, affidando al consulente nominato l'incarico di prendere visione dei luoghi, descriverne lo stato, accertare la necessità di intervento sul muro di contenimento e conseguentemente ripartirne i costi tra le parti.
Esaminate le risultanze della perizia, ritenuto opportuno sottoporre alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 8/7/2024, all'esito della quale proponeva a tiolo meramente conciliativo “di corrispondere la somma di CP_1 euro 800 alla luce del fatto che il CTU ha quantificato la somma di euro 1.257 oltre IVA. Spese di
CTU e legali compensate”. Esaminata la proposta, e dichiaravano di Parte_4 Parte_2 non accettarla.
Precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Le operazioni peritali hanno descritto lo stato dei luoghi evidenziando che il muro a secco è comune ai due lotti e che presenta dei disallineamenti in corrispondenza di quei punti ove la proprietà risulta sopraelevata rispetto a quella e Detta porzione del muro a CP_1 Pt_4 Pt_2 secco presenta “distacchi puntuali di pietre … con formazione di vuoti che potrebbero compromettere la staticità del muro” tali da renderne urgente la messa in sicurezza al fine di scongiurarne il cedimento.
pagina 3 di 5 Il CTU ha individuato le cause del disallineamento nella presenza di una lesione tale da favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche, le quali al contempo, in occasione delle precipitazioni, si riversano in parte lungo il muro stesso.
I lavori necessari al ripristino del muro, da affidarsi ad apposite maestranze specializzate, sono stati individuati nella costruzione di muri paraterra a secco realizzati attingendo al pietrame presente sul fondo e i cui costi complessivi sarebbero da porsi a carico della parte convenuta alla luce delle risultanze della perizia e secondo le regole sancite dall'art. 887 c.c.
Nel complesso, data la coerenza logica e argomentativa della relazione peritale, al netto delle osservazioni formulate dalla parte convenuta, si reputano attendibili le conclusioni rassegnate dal CTU.
Si palesano comunque non conducenti le difese ed osservazioni formulate dalla parte convenuta secondo cui, in primo luogo, il muro non avrebbe funzione di sostegno o contenimento e, in secondo luogo, non sarebbe responsabile della frana del muro. Infatti, il criterio di CP_1 riparto delle spese divisato dall'art. 887 c.c. prescinde sia dalla funzione assolta dal muro sia dalla eventuale responsabilità di taluno dei comproprietari del muro, valorizzando esclusivamente la circostanza che il muro sia posto per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
Come tale, si ritiene corretto ripartire le spese di risanamento del muro, secondo il criterio sancito dalla norma invocata degli attori, ponendo a carico del convenuto le spese per la riparazione del muro dalle fondamenta e sino all'altezza del proprio suolo sopraelevato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico di parte convenuta. La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 così come aggiornati dal D.M. 147/2022 applicando i parametri minimi per tutte le fasi tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta (deposito di una sola memoria istruttoria e discussione orale) e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate.
Dal momento che l'attore vittorioso risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, i convenuti soccombenti vanno condannato a pagare le spese processuali in favore dello Stato, senza alcuna dimidiazione.
pagina 4 di 5
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta la necessità degli interventi manutentivi sul muro posto al confine tra il fondo degli attori e del convenuto;
- Condanna il convenuto ad effettuare i lavori di ripristino del muro per come descritti nella CTU;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali a pagare in favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. 115/2002, le spese processuali, liquidate senza alcuna dimidiazione in misura pari in € 1.278,00 come per legge;
- Pone definitivamente a carico del convenuto i costi della CTU.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Siracusa il 18.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gabriella Anna Leonardi
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