Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1372/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili separazione consensuale, promossa congiuntamente da nata a [...] l'[...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Barrafranca al viale Signore Ritrovato n. 83 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Piazza (C.F.: ) che li rappresenta e difende, giusta procura C.F._3 in atti
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1
05.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Barrafranca (EN) il 07.08.2012, annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Barrafranca al n. 30, Parte
II, Serie A, Anno 2012, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il
28.06.2024.
Le parti hanno premesso che dal rapporto matrimoniale sono nati due figli: , nato ad [...]_1
l'01.01.2014, e nato ad [...] l'[...]; che, con Sentenza n. 16/2024, pubblicata il Per_2
15.01.2024, resa all'esito del giudizio n. 1244/2023 R.G., il Tribunale di Enna ha omologato la separazione personale dei coniugi;
che, in ottemperanza all'impegno assunto con il ricorso di separazione personale, i coniugi “hanno svincolato il buono fruttifero dematerializzato n.
000043129337001 di € 20.000,00 e lo hanno diviso in parti uguali ai due figli minori attraverso due distinti buoni fruttiferi (prodotto finanziario offerto da poste italiane) di € 10.000,00 cadauno”; che essi “sono ad oggi titolari presso di 4 buoni fruttiferi cartacei: n. 71816035 di Controparte_1
€ 1.000,00 con scadenza 29.04.2025; n. 71816049 di € 1.000,00 con scadenza 30.04.2025; n.
71816048 di € 2.000,00 con scadenza 30.04.2025; n. 71816047 di € 2.000,00 con scadenza
30.04.2025”; che “Le somme ivi presenti, dovranno essere intese quale importo di comune proprietà
e per espressa volontà dei coniugi andranno ripartite equamente tra i due figli minorenni nella misura del 50% ciascuno. In particolare i rimanenti 4 buoni fruttiferi sopra indicati andranno devoluti sempre ai figli minori alla scadenza rispettivamente del 29 e 30 aprile 2025, così da non perdere gli interessi già maturati”.
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“1) i coniugi vivranno separatamente e ciascuno sarà libero di fissare ovunque desideri la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio;
3) la casa familiare sita in Barrafranca Via Sicilia n. 45 rimane assegnata alla Sig.ra Parte_1
, quale genitore collocatario, unitamente ai figli;
[...]
4) i figli, essendo tutti minorenni, saranno affidati ad entrambi i genitori ma saranno collocati e vivranno stabilmente con la madre;
2 5) La prestazione assistenziale dell'assegno unico, sarà percepita integralmente ed unicamente dalla madre, quale genitore collocataria dei figli;
6) Il padre si obbliga di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minorenni, un assegno mensile, entro il 5 di ogni mese, pari ad € 400,00 (€ 200,00 per figlio), fino a che i figli non avranno raggiunto l'autonomia economica.
7) Il Sig. corrisponderà, inoltre, alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie Parte_2 Pt_1
relative a tutti e due i figli.
8) il Sig. potrà tenere con sé i figli minori, salvo diversi accordi ed esigenze dei minori Parte_2
nei seguenti giorni ed orari: - Il Lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16:00 fino alle ore 21:00, salvo diverso accordo dei coniugi ed impegni dei figli;
- A domeniche alternate i genitori potranno trascorrere con i figli l'intera giornata. Il padre avrà, altresì, il diritto di vedere e tenere con sé i figli minori nei seguenti periodi: NELLE VACANZE ESTIVE: una settimana, anche non consecutiva a
Luglio ed una settimana anche non consecutiva ad Agosto, da concertare in riferimento alle esigenze dei minori e alle ferie e/o gli altri eventuali impegni di entrambi i coniugi entro il 5 Giugno precedente;
NELLE VACANZE PASQUALI: 3 giorni comprendendo, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Gli anni pari, dunque, i figli minori trascorreranno il giorno di
Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre;
gli anni dispari, viceversa;
NELLE
VACANZE NATALIZIE: durante le festività natalizie ad anni alterni: il giorno della vigilia, dalle ore
20,00 del 24 dicembre, sino alle ore 12:00 del 25 dicembre e poi 3 giorni consecutivi, dalle ore 12,00 dell'1 gennaio sino alle ore 20,00 del giorno 3 gennaio;
il giorno di Natale, dalle ore 11,30 del 25 dicembre sino alle ore 20,00 del 28 dicembre. In relazione a tutte le altre festività: gli anni pari, i minori trascorreranno tale giorno con la madre, gli anni dispari con il padre, dalle ore 10,30 fino alle ore 20,00; IL COMPLEANNO DEI FIGLI: gli anni pari, i figli minori trascorreranno tale giorno con il padre, gli anni dispari con la madre, salvo diverso accordo tra le parti;
9) i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo entrambi in condizioni di mantenere un tenore di vita dignitoso;
10) i coniugi dichiarano che, alla data odierna, non sussistono o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
non sussistono, oltre ai buoni fruttiferi sopra indicati, ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.; nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa
3 nel pregresso regime di comunione. Per quanto qui non espressamente convenuto valgono le norme del codice civile che regolano la materia”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 16/2024, pubblicata il 15.01.2024, resa all'esito della procedura di separazione consensuale iscritta al n. 1244/2023 R.G., oltre che dal protrarsi di tale separazione da oltre sei mesi decorrenti dal 20.12.2023, ossia dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nella procedura di separazione consensuale, e non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione dello stato di separazione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, sopra riportate, sì come integrate dal piano genitoriale in atti, non essendo contrarie all'interesse dei figli minori.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), e nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli C.F._2
stessi contratto in Barrafranca (EN) il 07.08.2012, annotato nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Barrafranca al n. 30, Parte II, Serie A, Anno 2012, alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, sì come integrate dal piano genitoriale in atti.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 19/12/2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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