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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1732/2021 R.G. promossa da
(cf: , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi, per procura in atti,
[...] CodiceFiscale_2
dall'avv. Antonio Motta;
appellanti contro
(p.iva: ) in persona del legale rappr. pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, e per essa, quale procuratore, (p.iva ) Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati;
appellata
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza collegiale del 27 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi richiamate e trascritte, e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1889/2021, pubblicata in data 27.4.2021, il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione proposta, con atto di citazione notificato in data 1.5.2019, da e avverso il decreto ingiuntivo n. 671/2019, Parte_1 Parte_2
col quale quello stesso Tribunale aveva loro intimato (rispettivamente, nella qualità di debitore principale e di fideiussore) il pagamento, in favore di - Controparte_1
quale cessionaria del credito in forza di contratto del 5.7.2017 di cessione in blocco di crediti ex art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 da Compass Banca s.p.a. di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. n. 89 del 29.7.2017 - costituita a mezzo della procuratrice
[...]
della somma di €.13.773,17 (oltre interessi legali maturandi e spese CP_2
giudiziali), a titolo di saldo rate residue non pagate ed interessi convenzionali di mora riferiti al finanziamento dell'importo di €.16.865,00 erogato da Compass s.p.a., con contratto del 4.4.2013.
Ha esposto il primo giudice che l'opposto decreto ingiuntivo era stato notificato a mezzo posta in data 8/3/2019; il postino, in ragione dell'assenza dei destinatari, aveva inviato agli stessi, in data 11/3/2019, la comunicazione di avvenuto deposito
(CAD); il plico veniva in seguito ritirato in data 22/3/2019; poiché, in assenza del destinatario, il perfezionamento della notifica a mezzo posta avviene decorsi dieci giorni dall'invio del CAD, o dalla data del ritiro del plico, se avvenuta anteriormente
(Cassazione., n. 4049 del 20/02/2018), e poiché, nel caso in esame, la raccomandata
CAD era stata spedita in data 11/3/2019, conseguentemente il perfezionamento della notifica andava individuato dieci giorni dopo, ovvero nel giorno 21/3/2019. Il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo veniva quindi a scadere il 30/04/2019.
Sicchè l'opposizione, notificata in data 1/5/2019, era stata proposta oltre il termine di legge di cui all'art. 641 c.p.c.
In ogni caso, secondo il tribunale la censura di usurarietà degli interessi, posta a
(unico) motivo dell'opposizione era infondata, non potendo trovare recepimento la tesi del cumulo di tutti gli interessi applicati dalla società mutuante a qualsiasi titolo, nella specie gli interessi moratori con quelli corrispettivi, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
2 Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello gli opponenti, con atto notificato il 27.11.2022, cui ha resistito l'appellata.
Compiuti i termini assegnati per il deposito di conclusionali e repliche, la causa
è quindi pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Gli appellanti impugnano la sentenza, anzitutto, per aver ritenuto la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Assumono che detto rilievo è erroneo, poiché smentito dalla documentazione allegata, non esaminata dal giudice. Assumono che, come si evince dalle notifiche prodotte, il postino, stante l'assenza dei destinatari, ha inviato agli appellanti il 15.3.2019 (e non 11.3.2019, come erroneamente ritenuto dal primo giudice) la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Pertanto, i destinatari avevano tempo per il ritiro fino al 25.3.2019; plico che è stato poi effettivamente ritirato in data 22.3.2019, prima di tale scadenza. La scadenza per proporre opposizione era quindi il 2.5.2019 (poiché il giorno precedente era festivo), mentre la notifica dell'opposizione è avvenuta il giorno prima.
Con gli ulteriori motivi gli appellanti censurano la sentenza: 1) per aver il tribunale omesso di concedere i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; 2) per aver omesso di statuire sulla mancata obbligatoria comunicazione della cessione del credito tra Compass
Banca s.p.a. e ad entrambi gli appellanti;
3) per aver omesso di Controparte_1
statuire sull'inefficacia, ai sensi dell'art. 1957 c.c., della garanzia prestata dalla
[...]
4) per aver omesso di statuire sul mancato esperimento del tentativo Pt_2
obbligatorio di mediazione a carico dell'opposta.
2.) Il gravame è manifestamente infondato.
Va qui ribadito che le notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art.8 legge 20 novembre 1982, n. 890, si perfezionano (comma 5) decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa (del tentativo di notifica del piego e del suo deposito: cd. CAD) presso l'ufficio postale o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, se anteriore (cfr. oltre al precedente di legittimità citato dal tribunale, tra le tante, Cass. 28627/2017; Cass. 26088/2015;
Cass. 3499/2012; Cass. 14606/2005).
3 Orbene, nel caso a mano, contrariamente a quanto assume l'appellante, il tribunale ha correttamente individuato nel giorno 11 marzo 2019 la data di spedizione della cd. CAD.
Segnatamente, dalla relazione di notificazione dell'opposto decreto ingiuntivo redatta dall'ufficiale giudiziario in data 8 marzo 2019 (doc. 2) risulta che la notifica
è stata effettuata ai a mezzo servizio postale, presso l'indirizzo Parte_3
comune di residenza in Adrano, via della Solidarietà n.18, con distinte raccomandate
(rispettivamente: n. 78770874639-5 a;
n. 78770874640-7 Parte_4 Pt_1
indirizzata alla ) , appunto, dall n data 8 marzo 2019. Parte_5 Pt_6 CP_3
Risulta documentato, dalla relata contenuta nell'avviso di ricevimento di dette
(prime) raccomandate, ossia quelle contenenti l'atto da notificare (doc. 4-5), che l'agente postale addetto al recapito, il giorno 11.3.2019, recatosi presso l'abitazione dei destinatari, avendone riscontrato la temporanea assenza, ha “immesso avviso” nella cassetta della corrispondenza e spedito (in pari data) la CAD - comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale del plico contenente l'atto da notificare,
a mezzo raccomandate n. 62866021734/2 (quanto al ) e n. 62866021733/1 Pt_1
(quanto alla ). Parte_5
Dagli avvisi di ricevimento (doc. 6-7) di tali (ulteriori) raccomandate (ossia quelle informative) risulta che l'agente postale addetto al recapito delle CAD, il giorno
15.3.2019, recatosi presso l'abitazione dei destinatari, avendone riscontrato ancora una volta la temporanea assenza, ha “immesso in cassetta” l'avviso di cui al comma
4 l. n.890/1982.
Sicchè trova conferma in atti che, per entrambi i destinatari, la spedizione della raccomandata informativa cd. CAD è avvenuta in data 11.3.2019 e che alla diversa data del 15.3.2019 l'agente postale ha invece tentato il relativo recapito, lasciandone avviso in cassetta, stante l'assenza temporanea dei destinatari.
Dall'avviso di ricevimento delle raccomandate contenenti l'atto da notificare (doc.
4-5) risulta poi che il ritiro delle stesse presso l'ufficio postale è avvenuto in data
22.3.2019, quando ormai era pertanto decorso il termine di gg. 10 dalla spedizione
Parte della per il perfezionamento della notifica.
4 Deve quindi ribadirsi che il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo è scaduto il 30/04/2019 e che la relativa opposizione è stata proposta, a mezzo notifica del 1/5/2019, oltre il termine di legge di cui all'art. 641 c.p.c.
Pertanto, ed in definitiva, il gravame va respinto, restando assorbito l'esame degli ulteriori motivi.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del DM n. 147/2022, in relazione al valore del credito ingiunto e all'attività espletata (esclusa la fase “trattazione” in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.: Cass. n. 10206 del
16/4/2021).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.3.966,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1732/2021 R.G. promossa da
(cf: , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi, per procura in atti,
[...] CodiceFiscale_2
dall'avv. Antonio Motta;
appellanti contro
(p.iva: ) in persona del legale rappr. pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, e per essa, quale procuratore, (p.iva ) Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati;
appellata
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza collegiale del 27 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi richiamate e trascritte, e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1889/2021, pubblicata in data 27.4.2021, il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione proposta, con atto di citazione notificato in data 1.5.2019, da e avverso il decreto ingiuntivo n. 671/2019, Parte_1 Parte_2
col quale quello stesso Tribunale aveva loro intimato (rispettivamente, nella qualità di debitore principale e di fideiussore) il pagamento, in favore di - Controparte_1
quale cessionaria del credito in forza di contratto del 5.7.2017 di cessione in blocco di crediti ex art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 da Compass Banca s.p.a. di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. n. 89 del 29.7.2017 - costituita a mezzo della procuratrice
[...]
della somma di €.13.773,17 (oltre interessi legali maturandi e spese CP_2
giudiziali), a titolo di saldo rate residue non pagate ed interessi convenzionali di mora riferiti al finanziamento dell'importo di €.16.865,00 erogato da Compass s.p.a., con contratto del 4.4.2013.
Ha esposto il primo giudice che l'opposto decreto ingiuntivo era stato notificato a mezzo posta in data 8/3/2019; il postino, in ragione dell'assenza dei destinatari, aveva inviato agli stessi, in data 11/3/2019, la comunicazione di avvenuto deposito
(CAD); il plico veniva in seguito ritirato in data 22/3/2019; poiché, in assenza del destinatario, il perfezionamento della notifica a mezzo posta avviene decorsi dieci giorni dall'invio del CAD, o dalla data del ritiro del plico, se avvenuta anteriormente
(Cassazione., n. 4049 del 20/02/2018), e poiché, nel caso in esame, la raccomandata
CAD era stata spedita in data 11/3/2019, conseguentemente il perfezionamento della notifica andava individuato dieci giorni dopo, ovvero nel giorno 21/3/2019. Il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo veniva quindi a scadere il 30/04/2019.
Sicchè l'opposizione, notificata in data 1/5/2019, era stata proposta oltre il termine di legge di cui all'art. 641 c.p.c.
In ogni caso, secondo il tribunale la censura di usurarietà degli interessi, posta a
(unico) motivo dell'opposizione era infondata, non potendo trovare recepimento la tesi del cumulo di tutti gli interessi applicati dalla società mutuante a qualsiasi titolo, nella specie gli interessi moratori con quelli corrispettivi, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
2 Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello gli opponenti, con atto notificato il 27.11.2022, cui ha resistito l'appellata.
Compiuti i termini assegnati per il deposito di conclusionali e repliche, la causa
è quindi pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Gli appellanti impugnano la sentenza, anzitutto, per aver ritenuto la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Assumono che detto rilievo è erroneo, poiché smentito dalla documentazione allegata, non esaminata dal giudice. Assumono che, come si evince dalle notifiche prodotte, il postino, stante l'assenza dei destinatari, ha inviato agli appellanti il 15.3.2019 (e non 11.3.2019, come erroneamente ritenuto dal primo giudice) la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Pertanto, i destinatari avevano tempo per il ritiro fino al 25.3.2019; plico che è stato poi effettivamente ritirato in data 22.3.2019, prima di tale scadenza. La scadenza per proporre opposizione era quindi il 2.5.2019 (poiché il giorno precedente era festivo), mentre la notifica dell'opposizione è avvenuta il giorno prima.
Con gli ulteriori motivi gli appellanti censurano la sentenza: 1) per aver il tribunale omesso di concedere i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; 2) per aver omesso di statuire sulla mancata obbligatoria comunicazione della cessione del credito tra Compass
Banca s.p.a. e ad entrambi gli appellanti;
3) per aver omesso di Controparte_1
statuire sull'inefficacia, ai sensi dell'art. 1957 c.c., della garanzia prestata dalla
[...]
4) per aver omesso di statuire sul mancato esperimento del tentativo Pt_2
obbligatorio di mediazione a carico dell'opposta.
2.) Il gravame è manifestamente infondato.
Va qui ribadito che le notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art.8 legge 20 novembre 1982, n. 890, si perfezionano (comma 5) decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa (del tentativo di notifica del piego e del suo deposito: cd. CAD) presso l'ufficio postale o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, se anteriore (cfr. oltre al precedente di legittimità citato dal tribunale, tra le tante, Cass. 28627/2017; Cass. 26088/2015;
Cass. 3499/2012; Cass. 14606/2005).
3 Orbene, nel caso a mano, contrariamente a quanto assume l'appellante, il tribunale ha correttamente individuato nel giorno 11 marzo 2019 la data di spedizione della cd. CAD.
Segnatamente, dalla relazione di notificazione dell'opposto decreto ingiuntivo redatta dall'ufficiale giudiziario in data 8 marzo 2019 (doc. 2) risulta che la notifica
è stata effettuata ai a mezzo servizio postale, presso l'indirizzo Parte_3
comune di residenza in Adrano, via della Solidarietà n.18, con distinte raccomandate
(rispettivamente: n. 78770874639-5 a;
n. 78770874640-7 Parte_4 Pt_1
indirizzata alla ) , appunto, dall n data 8 marzo 2019. Parte_5 Pt_6 CP_3
Risulta documentato, dalla relata contenuta nell'avviso di ricevimento di dette
(prime) raccomandate, ossia quelle contenenti l'atto da notificare (doc. 4-5), che l'agente postale addetto al recapito, il giorno 11.3.2019, recatosi presso l'abitazione dei destinatari, avendone riscontrato la temporanea assenza, ha “immesso avviso” nella cassetta della corrispondenza e spedito (in pari data) la CAD - comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale del plico contenente l'atto da notificare,
a mezzo raccomandate n. 62866021734/2 (quanto al ) e n. 62866021733/1 Pt_1
(quanto alla ). Parte_5
Dagli avvisi di ricevimento (doc. 6-7) di tali (ulteriori) raccomandate (ossia quelle informative) risulta che l'agente postale addetto al recapito delle CAD, il giorno
15.3.2019, recatosi presso l'abitazione dei destinatari, avendone riscontrato ancora una volta la temporanea assenza, ha “immesso in cassetta” l'avviso di cui al comma
4 l. n.890/1982.
Sicchè trova conferma in atti che, per entrambi i destinatari, la spedizione della raccomandata informativa cd. CAD è avvenuta in data 11.3.2019 e che alla diversa data del 15.3.2019 l'agente postale ha invece tentato il relativo recapito, lasciandone avviso in cassetta, stante l'assenza temporanea dei destinatari.
Dall'avviso di ricevimento delle raccomandate contenenti l'atto da notificare (doc.
4-5) risulta poi che il ritiro delle stesse presso l'ufficio postale è avvenuto in data
22.3.2019, quando ormai era pertanto decorso il termine di gg. 10 dalla spedizione
Parte della per il perfezionamento della notifica.
4 Deve quindi ribadirsi che il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo è scaduto il 30/04/2019 e che la relativa opposizione è stata proposta, a mezzo notifica del 1/5/2019, oltre il termine di legge di cui all'art. 641 c.p.c.
Pertanto, ed in definitiva, il gravame va respinto, restando assorbito l'esame degli ulteriori motivi.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del DM n. 147/2022, in relazione al valore del credito ingiunto e all'attività espletata (esclusa la fase “trattazione” in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.: Cass. n. 10206 del
16/4/2021).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.3.966,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
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