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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/11/2024, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8639/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BERTACCHI STEFANIA Parte_1 e dell'Avv l'Avv. Chiara Alisa Serra che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DE MARCO LUCIANO Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in NOLI il 25/07/1981. Parte_1 Controparte_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NOLI (atto n. 4 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 23.12.1986 e il 14.05.1992. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 29/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
DÀ ATTO che i signori e intendono porre in essere una serie di Parte_1 Parte_2
operazioni immobiliari con riferimento agli immobili di cui sono comproprietari nel quadro della sistemazione dei loro rapporti economico patrimoniali nascenti dal matrimonio, e precisamente:
La OR , da parte sua, si obbliga espressamente a trasferire, anche con gli effetti di cui Parte_1 all'art. 2932 c.c. in caso di inadempimento, al signor la quota di sua proprietà pari al Parte_2
50% del locale ad uso autorimessa privata sito in Spotorno, Via Puccini, int. 7, piano S1, così censito al
N.C.E.U. di Spotorno: Foglio 7, Particella 1655, Sub 44, Cat. C/6, Classe 02, 16 mq, Rendita Euro 85,11
(doc. 4), nonché del locale ad uso autorimessa privata sito in Spotorno, Via Puccini, int. 10, piano S1, così censito al N.C.E.U. di Spotorno: Foglio 7, Particella 1655, Sub 47, Cat. C/6, Classe 02, 18 mq,
Rendita Euro 95,75, sebbene dalla visura catastale (doc. 5) quest'ultimo risulti apparentemente riferito solo al signor pur essendo stato acquistato in regime di comunione legale dei beni come Parte_2
ben risulta dall'atto di compravendita (doc. 6).
pagina 2 di 4 DÀ ATTO che il signor si obbliga espressamente a trasferire, anche con gli effetti di cui Parte_2 all'art. 2932 c.c. in caso di inadempimento, alla OR , la quota di sua proprietà pari al Parte_1
50% del locale ad uso autorimessa sito in Torino, via Ventimiglia n. 226, piano T, così censito al
N.C.E.U. di Torino: Foglio 1455, Particella 168, Sub 106, Zona 2, Cat. C/6; Classe 04, 50 mq, Rendita
Euro 444,15 (cfr. docc. 4 e 5).
Tutte le spese ordinarie e straordinarie relative ad ogni singolo immobile verranno sostenute dal futuro proprietario a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, impegnandosi le parti ad estinguere i rispettivi debiti/crediti nascenti da tali spese sino alla medesima data e con l'accordo che dalla sottoscrizione del presente atto la OR avrà l'utilizzo esclusivo del box di Torino, e il signor Pt_1
l'utilizzo esclusivo dei due box di Spotorno, salvo accordi di mera ospitalità. Pt_2
Le parti concordano che la parcella del Notaio, dott. con studio in Torino, via Felice Persona_3
Romani n. 8, scelto di comune accordo, per la stipula dei rogiti, da stipularsi entro giorni 20 (venti) dalla pubblicazione della sentenza di separazione, verrà suddivisa al 50%.
I coniugi concordano di mettere in vendita, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso,
l'immobile, in comproprietà tra gli stessi, sito in Spotorno, vico Martegiana n.17 (censito al N.C.E.U. di
Spotorno: Foglio 7, Particella 1655, Sub 28, Zona e Categoria A/3, Classe 03, Consistenza 3,5 vani,
Rendita Euro 497,09 – cfr. docc. 4 e 5), nello stato di fatto in cui si trova, libero da persone ma completo degli arredi esistenti, al prezzo iniziale di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) e concordano sin d'ora che accetteranno proposte fino ad euro pari al prezzo minimo convenuto, le parti conferiranno mandato irrevocabile ad agenzia immobiliare scelta di comune accordo e sita nella zona ove è ubicato il bene: (i) per la vendita al prezzo e alle condizioni che verranno insieme alla stessa stabilite, tenuto conto del mercato corrente;
(ii) per la valutazione anche della congruità del prezzo di vendita con riferimento alle offerte pervenute, comparate alle condizioni di mercato correnti.
Il ricavato della vendita, al netto di agenzia, oneri e ogni spesa collegata all'immobile che dovesse risultare, verrà suddiviso tra i comproprietari in ragione del 50% ciascuno, salvo quanto stabilito al successivo art. 5.
In caso di mancata vendita dell'immobile entro il termine del 31 dicembre 2024, le parti conferiranno nuovo mandato irrevocabile di durata semestrale, da rinnovarsi obbligatoriamente di volta in volta alla stessa o ad altra agenzia scelta di comune accordo e sempre sita nella zona in cui è ubicato il bene;
il prezzo di vendita di euro 240.000,00 verrà ribassato di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad ogni rinnovo, salvo diverso accordo delle parti, sino alla conclusione del contratto preliminare, fermo restando il limite minimo di vendita di euro 220.000,00.
Le parti chiedono sin d'ora applicarsi ai trasferimenti qui previsti l'esenzione di cui all'art. 19 L. 6.3.1987
pagina 3 di 4 n. 74 nella sua più estesa interpretazione giurisprudenziale in quanto gli accordi di sistemazione economico patrimoniale qui previsti sono necessari e funzionali alla risoluzione della crisi familiare.
DÀ ATTO che i coniugi si danno atto di aver già provveduto alla divisione delle giacenze bancarie ripartendo tra loro al 50% la provvista residua.
DÀ ATTO che i coniugi concordano di attribuirsi in via esclusiva i veicoli che hanno attualmente in uso coerentemente all'intestazione.
DÀ ATTO che il signor si obbliga a sostenere qualunque onere abitativo riconducibile Pt_2 all'immobile di Spotorno per le gestioni 2023 e 2024 sino alla stipula del rogito notarile.
DÀ ATTO che le parti danno atto di essere pienamente e integralmente soddisfatte della composizione raggiunta mediante la sottoscrizione dei presenti accordi attraverso i quali regolano il definitivo scioglimento della comunione dei beni tra di essi esistente avendo risolto ogni loro questione economica e patrimoniale e che pertanto, con l'esatta esecuzione di tutto quanto sopra, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere a causa dell'intercorso matrimonio e/o a qualsivoglia altro titolo e/o ragione.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8639/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BERTACCHI STEFANIA Parte_1 e dell'Avv l'Avv. Chiara Alisa Serra che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DE MARCO LUCIANO Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in NOLI il 25/07/1981. Parte_1 Controparte_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NOLI (atto n. 4 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 23.12.1986 e il 14.05.1992. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 29/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
DÀ ATTO che i signori e intendono porre in essere una serie di Parte_1 Parte_2
operazioni immobiliari con riferimento agli immobili di cui sono comproprietari nel quadro della sistemazione dei loro rapporti economico patrimoniali nascenti dal matrimonio, e precisamente:
La OR , da parte sua, si obbliga espressamente a trasferire, anche con gli effetti di cui Parte_1 all'art. 2932 c.c. in caso di inadempimento, al signor la quota di sua proprietà pari al Parte_2
50% del locale ad uso autorimessa privata sito in Spotorno, Via Puccini, int. 7, piano S1, così censito al
N.C.E.U. di Spotorno: Foglio 7, Particella 1655, Sub 44, Cat. C/6, Classe 02, 16 mq, Rendita Euro 85,11
(doc. 4), nonché del locale ad uso autorimessa privata sito in Spotorno, Via Puccini, int. 10, piano S1, così censito al N.C.E.U. di Spotorno: Foglio 7, Particella 1655, Sub 47, Cat. C/6, Classe 02, 18 mq,
Rendita Euro 95,75, sebbene dalla visura catastale (doc. 5) quest'ultimo risulti apparentemente riferito solo al signor pur essendo stato acquistato in regime di comunione legale dei beni come Parte_2
ben risulta dall'atto di compravendita (doc. 6).
pagina 2 di 4 DÀ ATTO che il signor si obbliga espressamente a trasferire, anche con gli effetti di cui Parte_2 all'art. 2932 c.c. in caso di inadempimento, alla OR , la quota di sua proprietà pari al Parte_1
50% del locale ad uso autorimessa sito in Torino, via Ventimiglia n. 226, piano T, così censito al
N.C.E.U. di Torino: Foglio 1455, Particella 168, Sub 106, Zona 2, Cat. C/6; Classe 04, 50 mq, Rendita
Euro 444,15 (cfr. docc. 4 e 5).
Tutte le spese ordinarie e straordinarie relative ad ogni singolo immobile verranno sostenute dal futuro proprietario a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, impegnandosi le parti ad estinguere i rispettivi debiti/crediti nascenti da tali spese sino alla medesima data e con l'accordo che dalla sottoscrizione del presente atto la OR avrà l'utilizzo esclusivo del box di Torino, e il signor Pt_1
l'utilizzo esclusivo dei due box di Spotorno, salvo accordi di mera ospitalità. Pt_2
Le parti concordano che la parcella del Notaio, dott. con studio in Torino, via Felice Persona_3
Romani n. 8, scelto di comune accordo, per la stipula dei rogiti, da stipularsi entro giorni 20 (venti) dalla pubblicazione della sentenza di separazione, verrà suddivisa al 50%.
I coniugi concordano di mettere in vendita, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso,
l'immobile, in comproprietà tra gli stessi, sito in Spotorno, vico Martegiana n.17 (censito al N.C.E.U. di
Spotorno: Foglio 7, Particella 1655, Sub 28, Zona e Categoria A/3, Classe 03, Consistenza 3,5 vani,
Rendita Euro 497,09 – cfr. docc. 4 e 5), nello stato di fatto in cui si trova, libero da persone ma completo degli arredi esistenti, al prezzo iniziale di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) e concordano sin d'ora che accetteranno proposte fino ad euro pari al prezzo minimo convenuto, le parti conferiranno mandato irrevocabile ad agenzia immobiliare scelta di comune accordo e sita nella zona ove è ubicato il bene: (i) per la vendita al prezzo e alle condizioni che verranno insieme alla stessa stabilite, tenuto conto del mercato corrente;
(ii) per la valutazione anche della congruità del prezzo di vendita con riferimento alle offerte pervenute, comparate alle condizioni di mercato correnti.
Il ricavato della vendita, al netto di agenzia, oneri e ogni spesa collegata all'immobile che dovesse risultare, verrà suddiviso tra i comproprietari in ragione del 50% ciascuno, salvo quanto stabilito al successivo art. 5.
In caso di mancata vendita dell'immobile entro il termine del 31 dicembre 2024, le parti conferiranno nuovo mandato irrevocabile di durata semestrale, da rinnovarsi obbligatoriamente di volta in volta alla stessa o ad altra agenzia scelta di comune accordo e sempre sita nella zona in cui è ubicato il bene;
il prezzo di vendita di euro 240.000,00 verrà ribassato di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad ogni rinnovo, salvo diverso accordo delle parti, sino alla conclusione del contratto preliminare, fermo restando il limite minimo di vendita di euro 220.000,00.
Le parti chiedono sin d'ora applicarsi ai trasferimenti qui previsti l'esenzione di cui all'art. 19 L. 6.3.1987
pagina 3 di 4 n. 74 nella sua più estesa interpretazione giurisprudenziale in quanto gli accordi di sistemazione economico patrimoniale qui previsti sono necessari e funzionali alla risoluzione della crisi familiare.
DÀ ATTO che i coniugi si danno atto di aver già provveduto alla divisione delle giacenze bancarie ripartendo tra loro al 50% la provvista residua.
DÀ ATTO che i coniugi concordano di attribuirsi in via esclusiva i veicoli che hanno attualmente in uso coerentemente all'intestazione.
DÀ ATTO che il signor si obbliga a sostenere qualunque onere abitativo riconducibile Pt_2 all'immobile di Spotorno per le gestioni 2023 e 2024 sino alla stipula del rogito notarile.
DÀ ATTO che le parti danno atto di essere pienamente e integralmente soddisfatte della composizione raggiunta mediante la sottoscrizione dei presenti accordi attraverso i quali regolano il definitivo scioglimento della comunione dei beni tra di essi esistente avendo risolto ogni loro questione economica e patrimoniale e che pertanto, con l'esatta esecuzione di tutto quanto sopra, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere a causa dell'intercorso matrimonio e/o a qualsivoglia altro titolo e/o ragione.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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