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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/02/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 2367/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. LAZZARONI ELISABETTA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
( ) (avv.ti SILVESTRI DANIELA e DEL BONO BARBARA) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 10/12/2024.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “le parti precisano congiuntamente le conclusioni in conformità ai provvedimenti provvisori del 12/6/2024, chiedendo disporsi la prosecuzione in via amministrativa del monitoraggio dei Servizi sociali e rinunciando ai termini per il deposito degli atti conclusivi e all'impugnazione dell'emananda sentenza. Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/12/2009, atto non trascritto presso il registro dello stato civile Per_ Per_ italiano, unione dalla quale sono nati i figli (n. 25/2/2010) e n. 17/7/2014).
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale e l'adozione dei provvedimenti inerenti alla prole, oltreché la corresponsione di un contributo al mantenimento in suo favore.
Parte resistente si è costituita con comparsa del 20/5/2024 aderendo alla domanda di separazione (ma rimanendo controverse le ulteriori questioni).
1 Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono quindi comparse all'udienza del 12/6/2024, all'esito della quale, il giudice ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto;
- dispone che i figli minori (n. 25/2/2010) e n. 17/7/2014) siano affidati Per_1 Per_2 in via esclusiva alla madre con estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la prole ai sensi del terzo comma dell'art. 337 quater c.p.c.; - dispone che i figli siano collocati prevalentemente presso la madre;
- dispone che il padre possa incontrare i figli solo in forma protetta Per_ con cadenza mensile e previo avvio di un percorso di facilitazione per al fine di riavvicinarsi alla figura paterna;
- con decorrenza dalla data della domanda, pone a carico del resistente un contributo al mantenimento della prole pari ad € 500,00/mese (i.e. € 250,00 a figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione
Istat e al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo;
- l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla madre come per legge (art. 6, comma 4, d.lgs. n. 230/2021); - nulla a titolo di mantenimento in favore del coniuge;
- rigetta le istanze istruttorie delle parti come meglio specificato in parte motiva;
- dispone che i Servizi sociali proseguano tutti gli interventi in atto a sostegno del nucleo familiare […]”.
All'udienza del 10/12/2024 le parti hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito degli atti conclusivi.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
compensa le spese di lite;
dispone che i Servizi Sociali del Comune di Brescia provvedano ad attivare e/o proseguire, in via amministrativa, un servizio di monitoraggio a sostegno del nucleo famigliare per la durata massima di anni due con invito a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per i minori alla competente
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/2/2025.
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali di Brescia – zona ovest.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 2367/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. LAZZARONI ELISABETTA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
( ) (avv.ti SILVESTRI DANIELA e DEL BONO BARBARA) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 10/12/2024.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “le parti precisano congiuntamente le conclusioni in conformità ai provvedimenti provvisori del 12/6/2024, chiedendo disporsi la prosecuzione in via amministrativa del monitoraggio dei Servizi sociali e rinunciando ai termini per il deposito degli atti conclusivi e all'impugnazione dell'emananda sentenza. Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/12/2009, atto non trascritto presso il registro dello stato civile Per_ Per_ italiano, unione dalla quale sono nati i figli (n. 25/2/2010) e n. 17/7/2014).
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale e l'adozione dei provvedimenti inerenti alla prole, oltreché la corresponsione di un contributo al mantenimento in suo favore.
Parte resistente si è costituita con comparsa del 20/5/2024 aderendo alla domanda di separazione (ma rimanendo controverse le ulteriori questioni).
1 Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono quindi comparse all'udienza del 12/6/2024, all'esito della quale, il giudice ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto;
- dispone che i figli minori (n. 25/2/2010) e n. 17/7/2014) siano affidati Per_1 Per_2 in via esclusiva alla madre con estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la prole ai sensi del terzo comma dell'art. 337 quater c.p.c.; - dispone che i figli siano collocati prevalentemente presso la madre;
- dispone che il padre possa incontrare i figli solo in forma protetta Per_ con cadenza mensile e previo avvio di un percorso di facilitazione per al fine di riavvicinarsi alla figura paterna;
- con decorrenza dalla data della domanda, pone a carico del resistente un contributo al mantenimento della prole pari ad € 500,00/mese (i.e. € 250,00 a figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione
Istat e al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo;
- l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla madre come per legge (art. 6, comma 4, d.lgs. n. 230/2021); - nulla a titolo di mantenimento in favore del coniuge;
- rigetta le istanze istruttorie delle parti come meglio specificato in parte motiva;
- dispone che i Servizi sociali proseguano tutti gli interventi in atto a sostegno del nucleo familiare […]”.
All'udienza del 10/12/2024 le parti hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito degli atti conclusivi.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
compensa le spese di lite;
dispone che i Servizi Sociali del Comune di Brescia provvedano ad attivare e/o proseguire, in via amministrativa, un servizio di monitoraggio a sostegno del nucleo famigliare per la durata massima di anni due con invito a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per i minori alla competente
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/2/2025.
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali di Brescia – zona ovest.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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