Articolo 49 della Legge 28 luglio 1967, n. 641
Articolo 48Articolo 50
Versione
9 agosto 1967
Art. 49.
Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, tutti gli atti, contratti e formalita' occorrenti per l'attuazione della presente legge sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecarie e sono esenti dai diritti catastali.
Le norme di cui sopra si applicano anche se le opere di edilizia sono realizzate direttamente dagli Enti interessati o con il concorso dei medesimi.
Entrata in vigore il 9 agosto 1967